Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6389/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata il [...] a [...] – Brasile, residente a Parte_1
Indaiatuba – Brasile, in Rua Herminio Steffen, 708;
, nato il [...] a [...] – Brasile, ed ivi residente, Controparte_1
in Rua Monsenhor Ezequias Galvão, 321;
, nata il [...] a [...] – Brasile, ed ivi Controparte_2
residente, in Rua José Carlos Moreno, 122;
, nato il [...] a [...] – Brasile, ed ivi residente, Controparte_3
in Rua José Carlos Moreno, 122;
, nato il [...] a [...] – Brasile, residente a Controparte_4
Itu - Brasile, in Alameda das Jaqueiras, 42;
nato il [...] a [...] – Brasile, residente a [...]Controparte_5
Brasile, in Rua Prefeito Celso Gatti Marinho, 90;
, nata il [...] a [...] – Brasile, residente a [...]Parte_2
– Portogallo, in Rua José Luciano de Carvalho, 2, 5C; rappresentati e difesi dall'avv. VERNICE ALESSANDRO , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_6
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_6
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato il [...] a [...] in Persona_1
provincia di Venezia (doc.2) successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione gravata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_6
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Cavarzere all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di nascita/battesimo doc.3); rileva il Tribunale che in tale documento viene riportata quale data di nascita il 24 agosto del 1852 sicché deve ritenersi questa la effettiva e documentata data di nascita dell'avo in luogo di quella erroneamente indicata nel ricorso 24 agosto 1853. L'avo è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866.
Considerato infatti che egli si è sposato a Cavarzere in data 25 aprile del 1875 (cfr. doc 3), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del
Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di nascita doc 2 e certificato di matrimonio doc 3).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “1.
Parte ricorrente, come da documentazione in atti discende dal signor Persona_1
, nato il [...] a Cavarzere in [...].2), dove ha
[...]
contratto matrimonio con (doc.3); Persona_2
2. Si premette fin da ora che il suddetto signor non risulta Persona_1
essersi naturalizzato brasiliano (doc.4) e pertanto ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi figli;
3. Giunto in Brasile, il signor ha avuto come figlia Persona_1 Per_3
(doc.5) che, a sua volta, contraeva matrimonio con (doc.6) dopo il quale
[...] Persona_4
nasceva (doc.7); Persona_5
4. La suddetta ha contratto matrimonio con Persona_5 Persona_6
(doc.8) e di questa unione nascevano quattro figli;
[...]
5. Il primo figlio di è (doc.9) che Persona_5 Persona_7
contraeva matrimonio con (doc.10) dopo il quale nasceva il ricorrente Parte_3
(doc.11); Controparte_5 6. Il secondo figlio di è (doc.12) che Persona_5 Persona_8
contraeva matrimonio con (doc.13) dopo il quale nascevano i Persona_9
ricorrenti (doc.14) e Persona_10 Controparte_2
(doc.15) che, a sua volta, ha contratto matrimonio con (doc.16) dopo Persona_11
il quale aggiungeva il cognome del marito al suo ed aveva come figlio il ricorrente CP_2
(doc.17); Controparte_3
7. Il terzo figlio di è (doc.18) che a sua volta Persona_5 Persona_12
contraeva matrimonio con (doc.19) e di questa unione nascevano Persona_13
le ricorrenti
[...]
(doc.20) e (doc.21); Parte_2 Parte_1
8. Infine, il quarto figlio di è Persona_5 [...]
(doc.22) che ha contratto matrimonio con (doc.23) e di Persona_14 Persona_15
questa unione nasceva il ricorrente
(doc.24)”. Controparte_4
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 7,9,11,12,14,15,17,18,20,21,22,24).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_16
la quale ha contratto matrimonio con in data 11/11/1912 (cfr. docc.3 ). Persona_17
Ora considerato che il R.D. n. 2358/1865 prevedeva la trasmissione della cittadinanza per linea paterna e all'art. 14 la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposa con straniero sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito, con disposizione dal tenore del tutto analogo a quello dell'art 10, terzo comma, della successiva legge sulla cittadinanza che ha disciplinato la materia ( L. n. 555/1912); considerato che tale disposizione con la sentenza n. 87 del 1975 Corte Cost. è stata dichiarata illegittima “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; considerato che in ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del
1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)” a sua volta è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre;
considerato che
nel caso in esame permane l'esigenza di eliminare gli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comportante il perdurare delle conseguenze di una normativa quale quella prevista dal Codice
Civile del 1865 che si appalesa discriminatoria in quanto viola i diritti fondamentali della donna;
considerato che
pertanto tali conseguenze discriminatorie vanno eliminate per quanto possibile dalle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente da donna che deve ritenersi cittadina italiana;
considerato che
gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, devono essere eliminati anche in caso di morte di taluno degli ascendenti attraverso l'adesione agli enunciati principi che hanno condotto la Corte
Costituzionale con le sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una norma rispetto alla quale quella del Codice Civile del 1865 sopra richiamata ha analogo contenuto e riverbera le conseguenze discriminatorie ancora oggi nella fattispecie sottoposte all'esame di questo giudice;
consegue che i matrimoni indicati, pur celebrati nel vigore di leggi discriminatorie nel senso specificato, non hanno comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
6389/2025 così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_6
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 10/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo