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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9668/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.8.2025 da 1) Parte_1 nato/a Catania il 13 ottobre 1970 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonia Vetro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Catania il 10 febbraio 1973 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonia Vetro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Taormina il giorno (anno 2007 atto n. 140 reg. 1 parte 2 serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato il [...] in [...] cittadino italiano. Persona_1
, nata il [...] in [...] cittadina italiana. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Parte_3 Per_1 stabilirà la propria allocazione presso il domicilio della madre, attualmente sito in Milano, via Anguissola, 20, mantenendo la residenza originaria;
stabilirà la propria allocazione presso Parte_3 il padre, attualmente residente in [...], e ivi trasferirà la sua residenza.
2) Quella che è stata la casa familiare, sita in Viagrande (CT) via Manganelli 11/G, di proprietà esclusiva della signora rimane nella disponibilità di quest'ultima. Le suppellettili e gli Parte_2 arredi rimangono a corredo della stessa, ad eccezione degli effetti personali del sig. ove ve Parte_1 ne residuino, e del seguente mobilio che si riconosce di proprietà di quest'ultimo: tutta la camera da letto, marca le composta da armadio, comò, due comodini e letto matrimoniale;
una piattaia, Pt_4 vetrina, libreria e un tavolinetto in legno in stile ottocento, nonché una consolle francese pure in stile ottocento.
3) La signora tenuto conto della disparità reddituale, provvederà interamente al Parte_2 mantenimento di e verserà al sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 Parte_1
la somma di € 700,00, somma che sarà versata al sig. anticipatamente entro il Parte_3 Parte_1 giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al settembre 2026. 4) Ciascuno dei genitori, rispettivamente allocatario di uno dei figli, terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie. extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L'assegno alimentare, o benefici equipollenti, verrà riscosso per dalla signora Per_1 Parte_2
e per dal sig. ; Parte_3 Parte_1
6) Nulla verrà corrisposto da un coniuge all'altro a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, dato atto dell'autonomia economica degli stessi;
7) I figli, uno prossimo alla maggiore età e l'altra di età adolescenziale, trascorreranno con i genitori e insieme tra di loro:
-almeno un pomeriggio a settimana e un week and a settimane alterne, dalla sera del venerdi al pomeriggio della domenica;
-le feste di Natale e Capodanno secondo i criteri dell'alternanza, e così pure quelle pasquali;
quanto alle vacanze estive, ciascuno dei figli potrà trascorrere con l'altro genitore almeno tre settimane, di cui due consecutive. Il tutto salvo migliori accordi e secondo le esigenze, gli interessi e ove possibile la volontà dei minori. 8) L'autoveicolo/autocarro targato ZA053YJ, numero di telaio numero di telaio: JMBMYV68W6J001454; formalmente intestato alla signora ma da sempre utilizzato dal Parte_2 sig. , viene a lui assegnato e sarà trasferito allo stesso. Parte_1
9) L'abitazione ove il nucleo familiare aveva domicilio, condotta in locazione giusto contratto (già agli atti sub 4) 006295-serie 3T identificativo , sita in Milano, Via Domenico CodiceFiscale_3
Millelire 11 piano 4, foglio 376 part. 289 sub 17, viene assegnata al sig. che continuerà ad Parte_1 abitarvi con la figlia minore . Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 Legge 392 del 1978, il sig. Parte_3
già coconduttore insieme alla moglie subentrerà (divenendo unico conduttore) Parte_1 Parte_2 nella posizione di quest'ultima. La sig.ra abiterà con il figlio nell'abitazione sita Parte_2 Per_1 in Milano, Via Anguissola n. 20, anch'essa in locazione ma alla sola sig.ra Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Taormina il giorno 15 settembre 2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.8.2025 da 1) Parte_1 nato/a Catania il 13 ottobre 1970 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonia Vetro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Catania il 10 febbraio 1973 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Antonia Vetro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Taormina il giorno (anno 2007 atto n. 140 reg. 1 parte 2 serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato il [...] in [...] cittadino italiano. Persona_1
, nata il [...] in [...] cittadina italiana. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Parte_3 Per_1 stabilirà la propria allocazione presso il domicilio della madre, attualmente sito in Milano, via Anguissola, 20, mantenendo la residenza originaria;
stabilirà la propria allocazione presso Parte_3 il padre, attualmente residente in [...], e ivi trasferirà la sua residenza.
2) Quella che è stata la casa familiare, sita in Viagrande (CT) via Manganelli 11/G, di proprietà esclusiva della signora rimane nella disponibilità di quest'ultima. Le suppellettili e gli Parte_2 arredi rimangono a corredo della stessa, ad eccezione degli effetti personali del sig. ove ve Parte_1 ne residuino, e del seguente mobilio che si riconosce di proprietà di quest'ultimo: tutta la camera da letto, marca le composta da armadio, comò, due comodini e letto matrimoniale;
una piattaia, Pt_4 vetrina, libreria e un tavolinetto in legno in stile ottocento, nonché una consolle francese pure in stile ottocento.
3) La signora tenuto conto della disparità reddituale, provvederà interamente al Parte_2 mantenimento di e verserà al sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 Parte_1
la somma di € 700,00, somma che sarà versata al sig. anticipatamente entro il Parte_3 Parte_1 giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al settembre 2026. 4) Ciascuno dei genitori, rispettivamente allocatario di uno dei figli, terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie. extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L'assegno alimentare, o benefici equipollenti, verrà riscosso per dalla signora Per_1 Parte_2
e per dal sig. ; Parte_3 Parte_1
6) Nulla verrà corrisposto da un coniuge all'altro a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, dato atto dell'autonomia economica degli stessi;
7) I figli, uno prossimo alla maggiore età e l'altra di età adolescenziale, trascorreranno con i genitori e insieme tra di loro:
-almeno un pomeriggio a settimana e un week and a settimane alterne, dalla sera del venerdi al pomeriggio della domenica;
-le feste di Natale e Capodanno secondo i criteri dell'alternanza, e così pure quelle pasquali;
quanto alle vacanze estive, ciascuno dei figli potrà trascorrere con l'altro genitore almeno tre settimane, di cui due consecutive. Il tutto salvo migliori accordi e secondo le esigenze, gli interessi e ove possibile la volontà dei minori. 8) L'autoveicolo/autocarro targato ZA053YJ, numero di telaio numero di telaio: JMBMYV68W6J001454; formalmente intestato alla signora ma da sempre utilizzato dal Parte_2 sig. , viene a lui assegnato e sarà trasferito allo stesso. Parte_1
9) L'abitazione ove il nucleo familiare aveva domicilio, condotta in locazione giusto contratto (già agli atti sub 4) 006295-serie 3T identificativo , sita in Milano, Via Domenico CodiceFiscale_3
Millelire 11 piano 4, foglio 376 part. 289 sub 17, viene assegnata al sig. che continuerà ad Parte_1 abitarvi con la figlia minore . Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 Legge 392 del 1978, il sig. Parte_3
già coconduttore insieme alla moglie subentrerà (divenendo unico conduttore) Parte_1 Parte_2 nella posizione di quest'ultima. La sig.ra abiterà con il figlio nell'abitazione sita Parte_2 Per_1 in Milano, Via Anguissola n. 20, anch'essa in locazione ma alla sola sig.ra Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Taormina il giorno 15 settembre 2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG