Ordinanza cautelare 16 maggio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12450 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03678/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3678 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno in data 15.12.2021 notificato al ricorrente il 23.02.2022, con cui veniva respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS- ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto di diniego di concessione della cittadinanza indicato in epigrafe, fondato sul riscontrato accertamento di una serie di notizie di reato.
2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto il seguente motivo:
- “ I) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO/CARENZA DI MOTIVAZIONE - DIFETTO/CARENZA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI ”.
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente ha rilevato che tutte le notizie di reato assunte dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato sono esitate o in provvedimenti di archiviazione o in declaratorie di improcedibilità per remissione di querela ovvero ancora in pronunce di estinzione del reato per prescrizione.
L’unica condanna a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 495 del c.p. è estremamente risalente nel tempo e, a dire del ricorrente, non avrebbe potuto essere assunta a fondamento del provvedimento impugnato.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile.
4. Con ordinanza del 16 maggio 2025, n. 3081, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. Va anzitutto rilevato che il Ministero dell’Interno ha denegato la richiesta di concessione della cittadinanza italiana in scrutinio sulla base del riscontrato accertamento di una serie fatti oggetto di notizie di reato emerse a carico del ricorrente e riguardanti, nello specifico, ipotesi di reato di ricettazione, di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità, di ingiuria, minaccia e falsità materiale commessa dal privato, di traffico illecito di rifiuti e di violenza privata.
Trattasi, peraltro, di notizie di reato che si sono susseguite in un arco temporale ampio, che va dal 2001 al 2014.
7.1 In detto contesto fattuale, il ricorrente ha sostanzialmente ritenuto che, considerato che alcuno di detti procedimenti è sfociato in condanne penali, se non il procedimento per false dichiarazioni ex art. 495 c.p., peraltro risalente nel tempo, il provvedimento di diniego sarebbe per ciò solo illegittimo, perché il Ministero procedente non ha tenuto conto dei predetti esiti processuali.
8. La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa.
8.1 Deve rilevarsi che l’amministrazione, nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale che la legge le assegna in materia di concessione della cittadinanza, ha ragionevolmente tratto dal prefato quadro fattuale il convincimento del mancato inserimento del ricorrente nel contesto sociale nazionale.
Nella specie, infatti, si tratta di condotte reiterate, riguardanti fattispecie criminose esprimenti un particolare allarme sociale, per le quali è irrilevante la sorte dei corrispondenti procedimenti penali, che, peraltro, sono esitati non con sentenze di assoluzione, ma con una condanna e con sentenze di estinzione del reato per prescrizione ovvero di improcedibilità per remissione di querela.
8.2 In ipotesi quale quella di specie, la condivisibile giurisprudenza della Sezione ha rilevato che “ … i suddetti elementi concreti, se valutati non già atomisticamente bensì nel loro intreccio reciproco, assumano rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore e del contesto di illegalità in cui il richiedente poteva ragionevolmente apparire inserito.
Del resto, in questa prospettiva volta ad annettere rilievo anche a circostanze diverse dalle condanne penali, si rende opportuno evidenziare che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza prevalente, le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché, di recente, nn. 13313/2023, 14164/2023). … “le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023). ” (Tar Lazio, Sezione V Bis, sentenza del 2 maggio 2025, n. 8558).
8.3 In definitiva, sebbene gli anzidetti procedimenti penali non siano poi esitati in pronunce di condanna, tali circostanze sono state ciò nondimeno valutate dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità del richiedente, e conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis all’esito di un giudizio prognostico – in merito alla possibilità che l’istante possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale – che, sulla scorta di quanto costantemente ritenuto anche da questa Sezione, non appare irragionevole o sproporzionato in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
9. In conclusione il ricorso è infondato e meritevole di rigetto.
10. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.