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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 47/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Scofone, presso il cui studio in Genova è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte ricorrente nei confronti di
(P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Monteverde presso il cui studio in Novara è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_2
; Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.;
• si è costituita in giudizio, non contestando né il Controparte_1
adempiere regolarmente l'obbligazione vantata da parte ricorrente, ma rappresentando che immobilizzazioni e rimanenze da liquidare ammontano ad un importo prossimo all'ammontare dei debiti;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
1 • il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I.;
• nel caso di specie, il superamento delle soglie richiamate non è stato contestato ma, anzi, confermato dalla resistente ed emerge pacificamente dai bilanci richiamati;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• nel caso di società in liquidazione, tuttavia, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (vedi, ex multis Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020);
• parte resistente ha, sulla base di tali considerazioni, affermato che il valore delle immobilizzazioni e rimanenze da liquidare è pari ad un importo prossimo all'ammontare dei debiti;
• va, tuttavia, considerato che i valori richiamati dalla resistente sono riferibili al bilancio del 2022, non essendo stato possibile, in seguito, procedere all'approvazione dei bilanci aggiornati, cosicché l'affermazione della resistente non trova riscontro nell'attualità (né la stessa ha depositato documentazione integrativa a supporto di quanto affermato);
• non può, poi, non considerarsi come la messa in liquidazione della società risalga, secondo quanto emergente dalla visura camerale, al 2014 e come, per stessa ammissione della società resistente “la liquidazione non abbia dal 2021 avuto sviluppi significativi, stante la necessità di attendere l'esito di giudizi pendenti”;
• il decorso del tempo in assenza di attivo pervenuto dalla liquidazione, da un lato rende poco attendibili i valori esposti a bilancio quantomeno nell'attualità e, dall'altro, costituisce prova fattuale dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni contratte attraverso la messa in liquidazione;
• è, dunque, da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile dal mancato adempimento delle obbligazioni sociali conseguentemente alla liquidazione del patrimonio dal 2014 ad oggi.
2 Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in VIA BOGGIANI 9 NOVARA;
[...] P.IVA_2
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore il dott. ; Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 15/5/2025 ore 13 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 9/1/2025.
Il Presidente
Andrea Ghinetti
Il Giudice estensore
Veronica Zanin
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente
Dott. Annalisa Boido Giudice
Dott. Veronica Zanin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Scofone, presso il cui studio in Genova è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte ricorrente nei confronti di
(P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Monteverde presso il cui studio in Novara è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_2
; Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.;
• si è costituita in giudizio, non contestando né il Controparte_1
adempiere regolarmente l'obbligazione vantata da parte ricorrente, ma rappresentando che immobilizzazioni e rimanenze da liquidare ammontano ad un importo prossimo all'ammontare dei debiti;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Novara e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
1 • il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I.;
• nel caso di specie, il superamento delle soglie richiamate non è stato contestato ma, anzi, confermato dalla resistente ed emerge pacificamente dai bilanci richiamati;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa;
• nel caso di società in liquidazione, tuttavia, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (vedi, ex multis Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020);
• parte resistente ha, sulla base di tali considerazioni, affermato che il valore delle immobilizzazioni e rimanenze da liquidare è pari ad un importo prossimo all'ammontare dei debiti;
• va, tuttavia, considerato che i valori richiamati dalla resistente sono riferibili al bilancio del 2022, non essendo stato possibile, in seguito, procedere all'approvazione dei bilanci aggiornati, cosicché l'affermazione della resistente non trova riscontro nell'attualità (né la stessa ha depositato documentazione integrativa a supporto di quanto affermato);
• non può, poi, non considerarsi come la messa in liquidazione della società risalga, secondo quanto emergente dalla visura camerale, al 2014 e come, per stessa ammissione della società resistente “la liquidazione non abbia dal 2021 avuto sviluppi significativi, stante la necessità di attendere l'esito di giudizi pendenti”;
• il decorso del tempo in assenza di attivo pervenuto dalla liquidazione, da un lato rende poco attendibili i valori esposti a bilancio quantomeno nell'attualità e, dall'altro, costituisce prova fattuale dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni contratte attraverso la messa in liquidazione;
• è, dunque, da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile dal mancato adempimento delle obbligazioni sociali conseguentemente alla liquidazione del patrimonio dal 2014 ad oggi.
2 Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in VIA BOGGIANI 9 NOVARA;
[...] P.IVA_2
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Veronica Zanin;
3) NOMINA curatore il dott. ; Persona_1
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 15/5/2025 ore 13 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I. Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 9/1/2025.
Il Presidente
Andrea Ghinetti
Il Giudice estensore
Veronica Zanin
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