TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5002/2024 rg tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parte_1
Putignano, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in caria, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di assegno ordinario di invalidità e beneficiario di due indennizzi in rendita erogati in suo favore dall' dopo aver premesso che soltanto quello decorrente da febbraio 2020 di CP_2 euro 187,67 mensili si pone in termini di incompatibilità con la prestazione previdenziale in godimento e che, ciò nonostante, “dal cedolino dell'assegno IO figura un abnorme ed ingiustificato recupero mensile di euro 356,88”, sicché l'istante “ha diritto alla restituzione della differenza predetta … che dal febbraio 2020 ad oggi ammonta ad euro 9.644,97 (n. 57 mensilità”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare non C dovuta dall'istante la somma trattenuta mensilmente sull'assegno sin dal febbraio 2020 nella misura di euro 169,21 e per l'effetto condannare l' alla restituzione della CP_1 predetta trattenuta mensile, oltre accessori di legge” e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha CP_1 contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in particolare, ha rilevato che
“entrambe le rendite devono essere ritenute incumulabili con l'assegno erogato CP_2 dall' poiché hanno la medesima genesi manifestata in periodi temporali diversi”), CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 23.4.2024 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
1 Tanto premesso, norma di riferimento è la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, secondo cui “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi ì trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. La norma in parola, dunque, sancisce l'incumulabilità tra le due prestazioni laddove siano entrambe riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 Cost. (Cass. 10 marzo 2006, n. 5310, sulla scia delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite con la sentenza 19 maggio 2004, n. 9492). Come può desumersi dal suo tenore letterale, “la norma nella parte in cui esclude il cumulo tra le due prestazioni fondate sullo stesso evento invalidante non comporta il venir meno del diritto del lavoratore all'assegno ordinario, ma determina solo l'impossibilità che l'assicurato consegua la quota di assegno sino alla concorrenza di tale rendita. In altri termini l'esistenza della prestazione non incide sulla titolarità CP_2 del diritto, (tanto) che altrimenti non si comprenderebbe il titolo dell'erogazione della quota di assegno, eccedente l'importo di tale prestazione, ed astrattamente conseguibile dall'assicurato” (Cassazione civile sez. lav. 04 novembre 2016 n. 22475). Cassazione civile, sez. VI, 22 marzo 2016, n. 5636, ha, inoltre, puntualizzato che
“In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell' e quella per l'invalidità pensionabile o l'assegno di CP_2 invalidità a carico dell' siano fondate sullo stesso quadro morboso, potendosi CP_1 ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale” (vds. altresì, Cassazione civile, sez. lav., 14 marzo 2006, n. 5494: “il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo CP_2 quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che facendo applicazione del divieto di cumulo aveva negato al ricorrente l'assegno di invalidità sul presupposto che l'invalidità derivasse per il 62% da una serie di patologie conseguenti ad infortunio sul lavoro, già indennizzate dall' dalle quali esulava una malattia, il blefarospasmo, CP_2 non importante di per sé una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo)”).
2 Tanto puntualizzato, dalla documentazione prodotta dall' specificatamente CP_1 risulta come l' abbia riconosciuto in sede amministrativa al CP_2 Parte_1
l'indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 in relazione al quadro patologico di ernie discali lombari ed ipoacusia, costituendo in suo favore una rendita con decorrenza 3.2.2020 (per la MP n. 517581808, caso del 3.2.2020). Nessuna ulteriore indicazione è stata, invece, fornita dall' in relazione al quadro CP_1 patologico e alla relativa genesi dell'ulteriore rendita riconosciuta al medesimo Pt_1 con decorrenza da giugno 1991 per un grado di inabilità del 35% (INF/MP
[...]
161143395), che l'istituto previdenziale asserisce essere ugualmente non cumulabile con l'assegno IO in godimento. Sulla scorta di tale deficit di allegazione e prova, non può, dunque, che residuare assoluta incertezza in ordine al fatto impeditivo di cui si discute, ovvero che la piena sovrapponibilità del quadro invalidante a fondamento dell'assegno ordinario di invalidità e delle due rendite che vengono in rilievo precluda al ricorrente di cumulare la CP_2 prestazione previdenziale con la rendita avente decorrenza giugno 1991. CP_2
Ciò con la specificazione, in punto di prova, che la suddetta sovrapponibilità, quale presupposto del divieto di cumulabilità previsto dal succitato art. 1, co. 43, L.n. 335/95, inerisce alla azionabilità del diritto e, quindi, ad un fatto impeditivo dello stesso, il cui onere probatorio non può che essere per ciò solo a carico dell'istituto previdenziale. Come rimarcato da Cass. n. 22475/16 dappresso citata, l'esclusione del cumulo tra le due prestazioni fondate sullo stesso evento invalidante - non comportando detta incumulabilità il venir meno del diritto del lavoratore all'assegno ordinario e limitandosi a condizionarne esclusivamente l'azionabilità -, si colloca, infatti al di fuori della fattispecie legale di riferimento e non può essere, pertanto, apprezzata quale fatto costitutivo della stessa (da provare in negativo). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronunzia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 23.4.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al cumulo dell'assegno ordinario di invalidità con la rendita per un grado CP_2 di inabilità del 35% ( ; condanna l' al pagamento della C.F._1 CP_1 prestazione previdenziale a suo carico nella misura di legge e a restituire al Parte_1 gli importi, a cagione di detta incumulabilità, trattenuti sull'assegno IO da novembre maggio 2021 in poi, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della CP_1 parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.900,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 3 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
3
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5002/2024 rg tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parte_1
Putignano, ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in caria, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di assegno ordinario di invalidità e beneficiario di due indennizzi in rendita erogati in suo favore dall' dopo aver premesso che soltanto quello decorrente da febbraio 2020 di CP_2 euro 187,67 mensili si pone in termini di incompatibilità con la prestazione previdenziale in godimento e che, ciò nonostante, “dal cedolino dell'assegno IO figura un abnorme ed ingiustificato recupero mensile di euro 356,88”, sicché l'istante “ha diritto alla restituzione della differenza predetta … che dal febbraio 2020 ad oggi ammonta ad euro 9.644,97 (n. 57 mensilità”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare non C dovuta dall'istante la somma trattenuta mensilmente sull'assegno sin dal febbraio 2020 nella misura di euro 169,21 e per l'effetto condannare l' alla restituzione della CP_1 predetta trattenuta mensile, oltre accessori di legge” e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha CP_1 contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in particolare, ha rilevato che
“entrambe le rendite devono essere ritenute incumulabili con l'assegno erogato CP_2 dall' poiché hanno la medesima genesi manifestata in periodi temporali diversi”), CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 23.4.2024 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
1 Tanto premesso, norma di riferimento è la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43, secondo cui “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi ì trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. La norma in parola, dunque, sancisce l'incumulabilità tra le due prestazioni laddove siano entrambe riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 Cost. (Cass. 10 marzo 2006, n. 5310, sulla scia delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite con la sentenza 19 maggio 2004, n. 9492). Come può desumersi dal suo tenore letterale, “la norma nella parte in cui esclude il cumulo tra le due prestazioni fondate sullo stesso evento invalidante non comporta il venir meno del diritto del lavoratore all'assegno ordinario, ma determina solo l'impossibilità che l'assicurato consegua la quota di assegno sino alla concorrenza di tale rendita. In altri termini l'esistenza della prestazione non incide sulla titolarità CP_2 del diritto, (tanto) che altrimenti non si comprenderebbe il titolo dell'erogazione della quota di assegno, eccedente l'importo di tale prestazione, ed astrattamente conseguibile dall'assicurato” (Cassazione civile sez. lav. 04 novembre 2016 n. 22475). Cassazione civile, sez. VI, 22 marzo 2016, n. 5636, ha, inoltre, puntualizzato che
“In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell' e quella per l'invalidità pensionabile o l'assegno di CP_2 invalidità a carico dell' siano fondate sullo stesso quadro morboso, potendosi CP_1 ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale” (vds. altresì, Cassazione civile, sez. lav., 14 marzo 2006, n. 5494: “il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell' per gli stessi eventi invalidanti, trova applicazione solo CP_2 quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che facendo applicazione del divieto di cumulo aveva negato al ricorrente l'assegno di invalidità sul presupposto che l'invalidità derivasse per il 62% da una serie di patologie conseguenti ad infortunio sul lavoro, già indennizzate dall' dalle quali esulava una malattia, il blefarospasmo, CP_2 non importante di per sé una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo)”).
2 Tanto puntualizzato, dalla documentazione prodotta dall' specificatamente CP_1 risulta come l' abbia riconosciuto in sede amministrativa al CP_2 Parte_1
l'indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 in relazione al quadro patologico di ernie discali lombari ed ipoacusia, costituendo in suo favore una rendita con decorrenza 3.2.2020 (per la MP n. 517581808, caso del 3.2.2020). Nessuna ulteriore indicazione è stata, invece, fornita dall' in relazione al quadro CP_1 patologico e alla relativa genesi dell'ulteriore rendita riconosciuta al medesimo Pt_1 con decorrenza da giugno 1991 per un grado di inabilità del 35% (INF/MP
[...]
161143395), che l'istituto previdenziale asserisce essere ugualmente non cumulabile con l'assegno IO in godimento. Sulla scorta di tale deficit di allegazione e prova, non può, dunque, che residuare assoluta incertezza in ordine al fatto impeditivo di cui si discute, ovvero che la piena sovrapponibilità del quadro invalidante a fondamento dell'assegno ordinario di invalidità e delle due rendite che vengono in rilievo precluda al ricorrente di cumulare la CP_2 prestazione previdenziale con la rendita avente decorrenza giugno 1991. CP_2
Ciò con la specificazione, in punto di prova, che la suddetta sovrapponibilità, quale presupposto del divieto di cumulabilità previsto dal succitato art. 1, co. 43, L.n. 335/95, inerisce alla azionabilità del diritto e, quindi, ad un fatto impeditivo dello stesso, il cui onere probatorio non può che essere per ciò solo a carico dell'istituto previdenziale. Come rimarcato da Cass. n. 22475/16 dappresso citata, l'esclusione del cumulo tra le due prestazioni fondate sullo stesso evento invalidante - non comportando detta incumulabilità il venir meno del diritto del lavoratore all'assegno ordinario e limitandosi a condizionarne esclusivamente l'azionabilità -, si colloca, infatti al di fuori della fattispecie legale di riferimento e non può essere, pertanto, apprezzata quale fatto costitutivo della stessa (da provare in negativo). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronunzia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 23.4.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al cumulo dell'assegno ordinario di invalidità con la rendita per un grado CP_2 di inabilità del 35% ( ; condanna l' al pagamento della C.F._1 CP_1 prestazione previdenziale a suo carico nella misura di legge e a restituire al Parte_1 gli importi, a cagione di detta incumulabilità, trattenuti sull'assegno IO da novembre maggio 2021 in poi, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della CP_1 parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.900,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 3 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
3