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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2101 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2101/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. OMORETTI PEZZOTTI Parte_1 C.F._1
MARA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovato, Viale Rimembranze, n. 3
e
(c.f. , con l'avv. OMORETTI PEZZOTTI MARA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovato, Viale Rimembranze, n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 6.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« a) La casa coniugale, sita in Iseo (BS) via Martiri della Libertà n.6, di esclusiva proprietà della sig.ra , resta definitivamente assegnata alla stessa con tutti gli arredi e/o beni Parte_1 mobili in essa contenuti. Il sig. dichiara di avere già asportato i propri beni Parte_2 personali indicati nell'accordo di separazione e di nulla pretendere quanto ai beni presenti in quella che era la casa coniugale, salvo la scrivania, le due sedie e la libreria note alle parti che il sig. rovvederà a rimuovere. Pt_2
b) Affidamento congiunto e paritetico del figlio minore con residenza anagrafica presso la R_ casa materna. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggior interesse per il figlio in particolare relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, decisioni che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il figlio sia collocato dal rispettivo genitore.
Stante il particolare lavoro dei genitori, entrambi medici, la cui turnazione viene programmata con cadenza mensile, ogni mese i sigg. e oncorderanno i periodi di permanenza Pt_1 Pt_2 del figlio con ciascuno di loro. Dal momento che, sincronizzando i rispettivi turni, il figlio R_ trascorre – in concreto – il medesimo periodo di tempo mensile presso ciascuno dei due genitori l'affidamento può definirsi paritetico. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, quando per esempio la madre ha i turni notturni, il figlio pernotta dal padre e viceversa. Altro esempio: il genitore che ha il turno di riposo in tale giornata si occuperà del figlio. Lo stesso dicasi per i turni di lavoro del fine settimana: salvo il diritto/dovere di ciascun genitore di avere con sé il figlio R_ per un intero fine settimana a settimana alterne (sempre compatibilmente con i turni di lavoro). Ad ogni modo i sigg. e non appena a conoscenza dei rispettivi turni di lavoro, Pt_1 Pt_2 concorderanno i tempi di permanenza presso di loro del figlio , facendo in modo che lo stesso R_ trascorra con ciascuno dei genitori tempi di permanenza notturni e giornalieri paritetici.
Per quanto concerne il periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio R_ quindici giorni (anche non consecutivi), periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
Per quanto concerne le festività il padre ha il diritto/dovere di tenere con sé il figlio : per R_ almeno sette giorni durante le festività natalizie con impegno di comunicare tale termine alla madre entro il 30 novembre di ciascun anno;
per almeno tre giorni durante le festività pasquali con impegno di comunicare tale termine alla madre entro il 28 febbraio di ciascun anno. I genitori, coordinandosi con i rispettivi turni di lavoro, si impegnano a che il figlio trascorra le principali festività R_ alternativamente presso ciascuno dei due genitori.
c) Poiché la collocazione del figlio minore è equamente ripartita presso entrambi i genitori, R_ ciascuno dei due provvederà direttamente al mantenimento dello stesso, per tale motivo non è previsto alcun assegno di mantenimento a carico del sig. Pt_2
Ciò posto, le parti continueranno nella gestione economica posta in essere fino ad ora: entro la fine di ciascun mese ogni genitore provvederà a rendicontare le spese che ha sostenuto nel mese per il figlio (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo abbigliamento, sport, abbonamento per trasporti e ogni altra spesa non straordinaria) e le parti, verificati i due importi, procederanno al relativo conguaglio e/o necessaria compensazione di guisa che ciascuno dei due genitori sostenga, ogni mese, il medesimo esborso. In questo modo anche le spese ordinarie mensili saranno equamente ripartite tra i due genitori. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie per il figlio saranno ripartire nella misura R_ del 50% per ciascun genitore ed individuate e regolamentate come da Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia, che si consegna in copia alle parti e costituisce parte integrante del presente accordo.
L'assegno unico sarà richiesto per intero dalla sig.ra Le detrazioni per il figlio Parte_1
a carico sono al 50% per ciascuno dei genitori.
d) Nulla viene previsto a titolo di mantenimento per l'uno e l'altro coniuge essendo attualmente entrambi economicamente autonomi svolgendo attività lavorativa regolarmente retribuita.
I coniugi danno atto che con il presente accordo hanno definito ogni questione economica tra di essi pendente, di non avere altri beni comuni da dividere, né di vantare reciprocamente diritti di restituzione e/o rimborsi a sensi degli artt.179 c.c. e 192 c.c. e pertanto espressamente dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente oltre a quanto stabilito nel presente ricorso.
e) I sigg. e ontinueranno a versare semestralmente alle due rispettive scadenze Pt_1 Pt_2 annuali il 50% ciascuno della rata relativa alla polizza n. 30018251 “Primo Domani – Risparmio
Uno” Assicurazioni Generali s.p.a. con scadenza 02.12.2027, polizza aperta a favore del figlio R_
e intestata a Lo svincolo anticipato delle somme depositate dovrà essere Parte_2 concordato da entrambi i genitori.
f) Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti personali validi per l'espatrio. g) Le spese ed i compensi professionali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 29.1.2025 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2 di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Iseo (BS) il 3.6.2010, da cui era nato il figlio Per_2 il 4.5.2009, premettendo che, i coniugi si sono consensualmente separati dal 15.10.2020
[...] mediante accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 6 del D.L.
132/2014 come modificato in L. 162/2014 e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi
(2020), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori/del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a Iseo (BS) il 3.6.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2010, parte I, n. 7;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2101/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. OMORETTI PEZZOTTI Parte_1 C.F._1
MARA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovato, Viale Rimembranze, n. 3
e
(c.f. , con l'avv. OMORETTI PEZZOTTI MARA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovato, Viale Rimembranze, n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 6.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
« a) La casa coniugale, sita in Iseo (BS) via Martiri della Libertà n.6, di esclusiva proprietà della sig.ra , resta definitivamente assegnata alla stessa con tutti gli arredi e/o beni Parte_1 mobili in essa contenuti. Il sig. dichiara di avere già asportato i propri beni Parte_2 personali indicati nell'accordo di separazione e di nulla pretendere quanto ai beni presenti in quella che era la casa coniugale, salvo la scrivania, le due sedie e la libreria note alle parti che il sig. rovvederà a rimuovere. Pt_2
b) Affidamento congiunto e paritetico del figlio minore con residenza anagrafica presso la R_ casa materna. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggior interesse per il figlio in particolare relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, decisioni che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il figlio sia collocato dal rispettivo genitore.
Stante il particolare lavoro dei genitori, entrambi medici, la cui turnazione viene programmata con cadenza mensile, ogni mese i sigg. e oncorderanno i periodi di permanenza Pt_1 Pt_2 del figlio con ciascuno di loro. Dal momento che, sincronizzando i rispettivi turni, il figlio R_ trascorre – in concreto – il medesimo periodo di tempo mensile presso ciascuno dei due genitori l'affidamento può definirsi paritetico. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, quando per esempio la madre ha i turni notturni, il figlio pernotta dal padre e viceversa. Altro esempio: il genitore che ha il turno di riposo in tale giornata si occuperà del figlio. Lo stesso dicasi per i turni di lavoro del fine settimana: salvo il diritto/dovere di ciascun genitore di avere con sé il figlio R_ per un intero fine settimana a settimana alterne (sempre compatibilmente con i turni di lavoro). Ad ogni modo i sigg. e non appena a conoscenza dei rispettivi turni di lavoro, Pt_1 Pt_2 concorderanno i tempi di permanenza presso di loro del figlio , facendo in modo che lo stesso R_ trascorra con ciascuno dei genitori tempi di permanenza notturni e giornalieri paritetici.
Per quanto concerne il periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio R_ quindici giorni (anche non consecutivi), periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno.
Per quanto concerne le festività il padre ha il diritto/dovere di tenere con sé il figlio : per R_ almeno sette giorni durante le festività natalizie con impegno di comunicare tale termine alla madre entro il 30 novembre di ciascun anno;
per almeno tre giorni durante le festività pasquali con impegno di comunicare tale termine alla madre entro il 28 febbraio di ciascun anno. I genitori, coordinandosi con i rispettivi turni di lavoro, si impegnano a che il figlio trascorra le principali festività R_ alternativamente presso ciascuno dei due genitori.
c) Poiché la collocazione del figlio minore è equamente ripartita presso entrambi i genitori, R_ ciascuno dei due provvederà direttamente al mantenimento dello stesso, per tale motivo non è previsto alcun assegno di mantenimento a carico del sig. Pt_2
Ciò posto, le parti continueranno nella gestione economica posta in essere fino ad ora: entro la fine di ciascun mese ogni genitore provvederà a rendicontare le spese che ha sostenuto nel mese per il figlio (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo abbigliamento, sport, abbonamento per trasporti e ogni altra spesa non straordinaria) e le parti, verificati i due importi, procederanno al relativo conguaglio e/o necessaria compensazione di guisa che ciascuno dei due genitori sostenga, ogni mese, il medesimo esborso. In questo modo anche le spese ordinarie mensili saranno equamente ripartite tra i due genitori. Per quanto concerne, invece, le spese straordinarie per il figlio saranno ripartire nella misura R_ del 50% per ciascun genitore ed individuate e regolamentate come da Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia, che si consegna in copia alle parti e costituisce parte integrante del presente accordo.
L'assegno unico sarà richiesto per intero dalla sig.ra Le detrazioni per il figlio Parte_1
a carico sono al 50% per ciascuno dei genitori.
d) Nulla viene previsto a titolo di mantenimento per l'uno e l'altro coniuge essendo attualmente entrambi economicamente autonomi svolgendo attività lavorativa regolarmente retribuita.
I coniugi danno atto che con il presente accordo hanno definito ogni questione economica tra di essi pendente, di non avere altri beni comuni da dividere, né di vantare reciprocamente diritti di restituzione e/o rimborsi a sensi degli artt.179 c.c. e 192 c.c. e pertanto espressamente dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente oltre a quanto stabilito nel presente ricorso.
e) I sigg. e ontinueranno a versare semestralmente alle due rispettive scadenze Pt_1 Pt_2 annuali il 50% ciascuno della rata relativa alla polizza n. 30018251 “Primo Domani – Risparmio
Uno” Assicurazioni Generali s.p.a. con scadenza 02.12.2027, polizza aperta a favore del figlio R_
e intestata a Lo svincolo anticipato delle somme depositate dovrà essere Parte_2 concordato da entrambi i genitori.
f) Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti personali validi per l'espatrio. g) Le spese ed i compensi professionali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 29.1.2025 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2 di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Iseo (BS) il 3.6.2010, da cui era nato il figlio Per_2 il 4.5.2009, premettendo che, i coniugi si sono consensualmente separati dal 15.10.2020
[...] mediante accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 6 del D.L.
132/2014 come modificato in L. 162/2014 e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi
(2020), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori/del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato a Iseo (BS) il 3.6.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2010, parte I, n. 7;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio