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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3296/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3296/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Laura Martinotta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, Via
Cavour, 14
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Tognoni, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnano, Corso Garibaldi, 127
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
In via preliminare:
- Ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta di provenienza dell'opposta e comunque di pronta soluzione.
In via principale:
- Annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 931/22 – RG 2219/22 emesso dal Tribunale di Como il 17.06.22 e depositato il 23.06.22 per difetto di rappresentanza o comunque in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti dalla legge e per difetto assoluto di prova scritta del credito e per l'effetto mandare assolta l'opponente da qualunque pretesa avversaria;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento della agli accordi contrattuali, CP_1 dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente alla in relazione alle fatture 342/E CP_1 e 364/E poiché emesse in difformità agli accordi tra le parti e per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 931/22 –
pagina 1 di 9 RG 2219/22 emesso dal Tribunale di Como il 17.06.22 e depositato il 23.06.22, e conseguentemente, mandare assolta l'opponente dalla pretesa di pagamento avversaria fondata su tali fatture;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi della presente vertenza.
Riservata altresì ogni e più ampia valutazione ed azione in merito al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opponente a causa dell'illegittimo atteggiamento di ivi compresi CP_1 sia l'ormai acclarata perdita dei benefici fiscali che i disagi subiti. Conclusioni di parte convenuta opposta
NEL MERITO respingere la proposta opposizione perché tutte le eccezioni e domande in essa formulate sono infondate e pretestuose confermando l'opposto decreto e condannando l'opponente alle spese del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA disporre, occorrendo, CTU tesa ad accertare se la fornitura effettuata dalla a fosse assoggettabile o meno al regime del CP_1 Parte_1 cosiddetto sconto in fattura.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 931/2022 del 23.06.2022, con il quale il Tribunale di
Como gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 30.912,76, oltre interessi e CP_1
spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le forniture di porte e serramenti eseguite dall'opposta in favore dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- la procura alle liti allegata al ricorso monitorio sarebbe nulla non essendo individuata la persona che l'aveva rilasciata;
- le fatture e i documenti di trasporto prodotti dall'opposta in via monitoria sarebbero inidonei a dimostrare il credito vantato in giudizio da CP_1
- nell'anno 2019 l'opponente aveva deciso di ristrutturare il proprio immobile sito in
Appiano Gentile e aveva affidato a la fornitura dei serramenti e delle CP_1
porte;
- in particolare, l'opponente aveva accettato le due offerte dell'opposta, da quest'ultima elaborate a seguito di sopralluoghi e dell'esame della documentazione di cantiere, n. 16347 del 02.12.2020 e n. 16352 del 04.12.2020 che prevedevano anche, dietro corrispettivo di € 3.000,00, la gestione dei bonus fiscali ex L.
296/2006 e ex art. 16bis DPR 917/1986, ritenuti applicabili dalla convenuta, nonché
l'applicazione dello “sconto in fattura”;
- pertanto, a fronte di un corrispettivo pattuito di complessivi € 26.125,06, IVA compresa, l'importo a carico dell'attore sarebbe stato pari ad € 13.062,51;
pagina 2 di 9 - l'attore aveva pagato la fattura di acconto di € 4.000,00, emessa dalla convenuta il
16.01.2021;
- in data 28.04.2021, aveva formulato un'ulteriore offerta (n. 17193) per CP_1
la fornitura delle porte, prevedendo, anche in essa, lo sconto in fattura e un corrispettivo per la gestione della relativa istruttoria pari ad € 830,00;
- le fatture azionate in via monitoria tuttavia, non rispetterebbero gli accordi raggiunti tra le parti e, in particolare: a) la fattura n. 342/E, emessa in relazione alla fornitura e posa delle porte, non indicherebbe i prezzi unitari dei beni forniti, né della manodopera, rendendo impossibile la verifica dei prezzi applicati;
inoltre, non rispetterebbe i costi preventivati della manodopera e non prevederebbe lo sconto concordato del 25%; b) la fattura 364/E, emessa in relazione alla fornitura e posa dei serramenti, non indicherebbe lo sconto del 25% sui materiali, né l'ulteriore sconto forfettario di € 503,00 indicato nella relativa offerta;
non rispetterebbe il costo preventivato della manodopera;
non conterrebbe le indicazioni necessarie per consentire all'attore di beneficiare dei bonus fiscali, né l'applicazione dello sconto in fattura concordato;
applicherebbe all'intera fornitura l'IVA del 22%, in luogo, per una parte di essa, dell'aliquota ridotta del 10%, prevista dalla legge per le opere in questione;
- la mancata indicazione in fattura delle diciture necessarie per accedere ai benefici fiscali avrebbe precluso all'attore di provvedere al pagamento, altrimenti correndo il rischio di perdita definitiva dei benefici;
- inoltre, lo “sconto in fattura” era l'unica modalità di pagamento sostenibile dell'attore che, diversamente, non avrebbe accettato le offerte formulate;
- le forniture, infine, presenterebbero “vizi e difetti” e sarebbero state eseguite con grave ritardo, con conseguenti disagi per l'opponente e la sua famiglia.
Ha quindi chiesto, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- la procura alle liti era stata rilasciata dal legale rappresentante dell'opposta ES
, che l'aveva sottoscritta con firma leggibile;
[...]
- aveva fornito i serramenti, scelti e ordinati dall'attore, senza vizi e CP_1 difetti, mai contestati dall'acquirente, e senza alcun ritardo, essendo stato piuttosto l'opponente a chiedere di differire il montaggio per problemi relativi ai lavori di costruzione;
pagina 3 di 9 - al momento dell'esecuzione degli ordini, l'opponente aveva dichiarato all'opposta di stare effettuando lavori di ristrutturazione di un immobile già esistente e, alla luce di ciò, aveva formulato le offerte prodotte in giudizio dall'opponente e CP_1
che prevedevano il pagamento mediante sconto in fattura;
- tuttavia, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la convenuta aveva appreso che le opere non avrebbero potuto essere oggetto dei benefici fiscali accordati per le ristrutturazioni, in quanto gli infissi dovevano essere installati in un ampliamento dell'edificio preesistente, assimilabile a una nuova costruzione;
- l'opposta aveva comunicato all'opponente, già nell'agosto 2021, di non poter applicare alla fornitura i benefici fiscali preventivati.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 10.05.2023 il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. e, all'udienza del
27.06.2023, preso atto della mancata accettazione di parte opposta, ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente mediante escussione, all'udienza del 26.06.2024, di un teste della convenuta su due capitoli articolati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c..
All'udienza del 14.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto giudice, nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
*** ha agito in via monitoria nei confronti di per CP_1 Parte_1
ottenere il pagamento del saldo del prezzo della vendita e posa di serramenti e porte consegnati all'opponente nell'anno 2021.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione attorea di nullità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio.
Va quindi subito ricordato che: “l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa
pagina 4 di 9 dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede”
(cfr., Cass. S.S.U.U. n. 4814/2005).
Dall'esame del fascicolo monitorio risulta che la procura rilasciata dalla ricorrente reca una sottoscrizione illeggibile, apposta in calce ad un timbro con la mera denominazione della società, senza specificazione della carica sociale del sottoscrittore né indicazione del nominativo di esso;
nel ricorso monitorio, poi, la società appellante è indicata come “
[...]
in persona del legale rappresentante”, ancora una volta senza menzione di CP_2
nominativo della persona fisica, della sua carica sociale o del negozio di conferimento dei poteri rappresentativi. La nullità relativa della procura così rilasciata, tempestivamente eccepita dall'opponente con la citazione, è stata tuttavia sanata dall'opposta mediante indicazione, nella comparsa, del nome del legale rappresentante che ha rilasciato la procura
( ). Testimone_1
E', pertanto, possibile esaminare la domanda svolta in via monitoria nel merito.
Risulta documentalmente che e stipularono, mediante Parte_1 CP_1 accettazione, da parte dell'opponente, di tre offerte formulate dall'opposta (offerte nn.
16347 del 02.12.2020, n. 16352 del 04.12.2020 e n. 17193 del 28.04.2021- docc. nn. 1, 2 e
6 opponente), tre contratti per la fornitura e posa di serramenti e porte da eseguirsi a cura della convenuta per il corrispettivo indicato in ciascuna delle offerte. Le offerte nn. 16347 e
17193 prevedevano, altresì, un corrispettivo per la “gestione pratica sconto in fattura”.
Deve inoltre ritenersi provata, in quanto fatto non specificamente contestato dall'opponente, l'avvenuta consegna e posa, da parte dell'opposta, di tutti gli infissi analiticamente descritti nelle fatture nn. 342/E e 346/E, azionate in via monitoria. Per contro, risulta generica e, come tale, inammissibile, la contestazione dell'attore di ritardi nella consegna e di “vizi e difetti” delle cose vendute, non apparendo la contestazione pagina 5 di 9 formulata con riferimento a nessuna delle merci analiticamente descritte nelle fatture azionate in via monitoria. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'opponente non avrebbe comunque assolto all'onere, sullo stesso gravante in qualità di compratore, di provare l'effettiva esistenza dei vizi delle cose vendute (cfr., Cass. n. 11748/2019).
L'opponente ha, invece, specificamente contestato la pretesa creditoria dell'opposta con riguardo sia alla mancata applicazione dello “sconto in fattura” concordato, sia all'applicazione di prezzi non corrispondenti a quelli pattuiti nelle offerte accettate dall'attore e di IVA non corretta.
Con riguardo al primo aspetto, deve rammentarsi che il c.d. “sconto in fattura” trovava, all'epoca dei fatti di causa, regolamentazione all'art. 121 D.L. n. 34/2020 (conv. con mm. da L. 77/2020), il quale stabiliva che: “
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
[….] 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
pagina 6 di 9 interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 […]”.
Poiché pertanto la fonte del diritto allo “sconto in fattura” discende direttamente dalla legge
- che attribuiva ai soggetti che avessero sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi elencati dal medesimo articolo, il diritto di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale accordata, per un contributo, anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – da una parte, nessun obbligo contrattuale poteva aver assunto l'opposta con riguardo all'applicazione dello “sconto in fattura”, dall'atra parte, spettava all'opponente dimostrare di essere titolare del diritto, accordato dall'art. 121 D.L.
n. 34/2020, al contributo anticipato dal fornitore sotto forma di “sconto in fattura”. Nel caso in esame, tuttavia, a fronte della specifica contestazione dell'opposta per cui l'attore non avrebbe avuto i requisiti per accedere al beneficio fiscale, in ragione della tipologia di interventi edilizi eseguiti, l'opponente non ha dimostrato che le spese sostenute si riferissero, invece, agli interventi di cui all'art. 121, c. 2, D.L. n. 34/2020.
A fronte di quanto sopra, è infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con riguardo alla mancata applicazione dello sconto in fattura e alla mancata indicazione delle diciture necessarie ad accedere ai benefici fiscali, ai quali l'attore non ha dimostrato di avere diritto. A tal proposito va osservato altresì che, da una parte, non risulta che, con le fatture azionate in via monitoria (e, in particolare, con la fattura 364/E)
l'opposta abbia richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito per la gestione delle pratiche relative al beneficio fiscale, risultato non spettante, dall'altra parte, non essendo stata contestata dall'opponente la validità dei contratti sotto alcun profilo, appare irrilevante il fatto, dallo stesso dedotto, per cui egli non si li avrebbe stipulati ove fosse stato a conoscenza di non poter usufruire dello “sconto in fattura”.
Con riguardo, invece, al secondo profilo delle contestazioni dell'opponente, deve osservarsi che la fattura n. 342/E ha ad oggetto le forniture di porte e, come precisato dallo stesso opponente, riguarda il contratto stipulato mediante accettazione, da parte dell'attore, dell'offerta n. 17193 del 28.04.2021 (cfr., doc. n. 6). Nella predetta offerta il prezzo complessivo per la fornitura e posa degli infissi ivi descritti (nonché per la gestione pratica sconto in fattura) era indicato in € 6.365,00. Se è pur vero che la fattura n. 342/E non riporta i prezzi unitari delle cose fornite, deve tuttavia osservarsi che l'importo complessivo pagina 7 di 9 della fattura n. 342/E e richiesto in pagamento è pari alla minor somma di € 3.183,00, corrispondente al 50% del corrispettivo pattuito, sicché l'attore non ha interesse di dolersi di alcunché, essendo il corrispettivo richiesto pari alla metà di quello concordato.
Quanto, poi, alla fattura n. 364/E, che riguarda la fornitura di serramenti, deve osservarsi che l'importo totale ivi riportato con riferimento a ciascuno dei singoli articoli indicati corrisponde a quello pattuito nelle relative offerte nn. 16347 del 02.12.2020, n. 16352 del
04.12.2020, già al netto dello sconto del 25% (per esempio, la prima voce della fattura per l'elemento ivi indicato riporta un prezzo totale di € 2.868,00, pari al prezzo pattuito, già al netto dello sconto del 25%, per il primo articolo dell'offerta n. 16347, cfr., doc. n. 1 opponente). Inoltre, seppur alcuni elementi non trovino preciso riscontro nelle offerte prodotte dall'opponente (per esempio, “DA 960 X 1150 FISSO CON VETRO
SATINATO” per € 254,25), l'attore non ha specificamente contestato di aver ordinato e ricevuto tutte le merci indicate in fattura, né – al di là dell'infondata contestazione sulla mancata applicazione dello sconto del 25% - la correttezza del prezzo applicato.
E', inoltre, infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'IVA al 10% su alcune delle forniture oggetto della fattura, non avendo l'attore dimostrato di aver diritto all'applicazione dell'IVA ridotta, rispetto a quella ordinaria al 22%, applicata da parte opposta.
Al contrario, è fondata la contestazione sull'applicazione di uno sconto forfettario di €
461,00, in misura inferiore a quello pattuito di € 503,00 (cfr., doc. n. 1 opponente), e quella di applicazione del corrispettivo per la manodopera di € 3.000,00, in luogo di quello pattuito in complessivi € 2.222,00 (cfr., ancora doc. n. 1, somma delle voci posa in opera
“serramenti scala e appartamento tot”, “tapparella” e “zanzariere”).
Alla luce di tutto quanto sopra, il credito dell'opposta per la fornitura e posa dei serramenti descritti nella fattura n. 364/E deve essere rideterminato nella minor somma di € 30.909,76
(pari all'importo della fattura di € 31.729,76 - € 42 di sconto ulteriore non riconosciuto e - €
778,00 per corrispettivo di manodopera non dovuto in quanto non pattuito).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Parte_1 deve essere condannato a pagare a la minor somma di € 30.092,76 (€ 3.183,00 CP_1
+ € 30.909,76 - € 4.000,00 di acconto già corrisposto), oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Parte_1
condannato a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si CP_1
pagina 8 di 9 liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, considerati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio - in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 931/2022 del 23.06.2022;
2) condanna a pagare a la minor somma di € Parte_1 CP_1
30.092,76, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture fino al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per Parte_1 CP_1 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
19 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3296/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Laura Martinotta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, Via
Cavour, 14
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Tognoni, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnano, Corso Garibaldi, 127
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
In via preliminare:
- Ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta di provenienza dell'opposta e comunque di pronta soluzione.
In via principale:
- Annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 931/22 – RG 2219/22 emesso dal Tribunale di Como il 17.06.22 e depositato il 23.06.22 per difetto di rappresentanza o comunque in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti dalla legge e per difetto assoluto di prova scritta del credito e per l'effetto mandare assolta l'opponente da qualunque pretesa avversaria;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento della agli accordi contrattuali, CP_1 dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente alla in relazione alle fatture 342/E CP_1 e 364/E poiché emesse in difformità agli accordi tra le parti e per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 931/22 –
pagina 1 di 9 RG 2219/22 emesso dal Tribunale di Como il 17.06.22 e depositato il 23.06.22, e conseguentemente, mandare assolta l'opponente dalla pretesa di pagamento avversaria fondata su tali fatture;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi della presente vertenza.
Riservata altresì ogni e più ampia valutazione ed azione in merito al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opponente a causa dell'illegittimo atteggiamento di ivi compresi CP_1 sia l'ormai acclarata perdita dei benefici fiscali che i disagi subiti. Conclusioni di parte convenuta opposta
NEL MERITO respingere la proposta opposizione perché tutte le eccezioni e domande in essa formulate sono infondate e pretestuose confermando l'opposto decreto e condannando l'opponente alle spese del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA disporre, occorrendo, CTU tesa ad accertare se la fornitura effettuata dalla a fosse assoggettabile o meno al regime del CP_1 Parte_1 cosiddetto sconto in fattura.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 931/2022 del 23.06.2022, con il quale il Tribunale di
Como gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 30.912,76, oltre interessi e CP_1
spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le forniture di porte e serramenti eseguite dall'opposta in favore dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- la procura alle liti allegata al ricorso monitorio sarebbe nulla non essendo individuata la persona che l'aveva rilasciata;
- le fatture e i documenti di trasporto prodotti dall'opposta in via monitoria sarebbero inidonei a dimostrare il credito vantato in giudizio da CP_1
- nell'anno 2019 l'opponente aveva deciso di ristrutturare il proprio immobile sito in
Appiano Gentile e aveva affidato a la fornitura dei serramenti e delle CP_1
porte;
- in particolare, l'opponente aveva accettato le due offerte dell'opposta, da quest'ultima elaborate a seguito di sopralluoghi e dell'esame della documentazione di cantiere, n. 16347 del 02.12.2020 e n. 16352 del 04.12.2020 che prevedevano anche, dietro corrispettivo di € 3.000,00, la gestione dei bonus fiscali ex L.
296/2006 e ex art. 16bis DPR 917/1986, ritenuti applicabili dalla convenuta, nonché
l'applicazione dello “sconto in fattura”;
- pertanto, a fronte di un corrispettivo pattuito di complessivi € 26.125,06, IVA compresa, l'importo a carico dell'attore sarebbe stato pari ad € 13.062,51;
pagina 2 di 9 - l'attore aveva pagato la fattura di acconto di € 4.000,00, emessa dalla convenuta il
16.01.2021;
- in data 28.04.2021, aveva formulato un'ulteriore offerta (n. 17193) per CP_1
la fornitura delle porte, prevedendo, anche in essa, lo sconto in fattura e un corrispettivo per la gestione della relativa istruttoria pari ad € 830,00;
- le fatture azionate in via monitoria tuttavia, non rispetterebbero gli accordi raggiunti tra le parti e, in particolare: a) la fattura n. 342/E, emessa in relazione alla fornitura e posa delle porte, non indicherebbe i prezzi unitari dei beni forniti, né della manodopera, rendendo impossibile la verifica dei prezzi applicati;
inoltre, non rispetterebbe i costi preventivati della manodopera e non prevederebbe lo sconto concordato del 25%; b) la fattura 364/E, emessa in relazione alla fornitura e posa dei serramenti, non indicherebbe lo sconto del 25% sui materiali, né l'ulteriore sconto forfettario di € 503,00 indicato nella relativa offerta;
non rispetterebbe il costo preventivato della manodopera;
non conterrebbe le indicazioni necessarie per consentire all'attore di beneficiare dei bonus fiscali, né l'applicazione dello sconto in fattura concordato;
applicherebbe all'intera fornitura l'IVA del 22%, in luogo, per una parte di essa, dell'aliquota ridotta del 10%, prevista dalla legge per le opere in questione;
- la mancata indicazione in fattura delle diciture necessarie per accedere ai benefici fiscali avrebbe precluso all'attore di provvedere al pagamento, altrimenti correndo il rischio di perdita definitiva dei benefici;
- inoltre, lo “sconto in fattura” era l'unica modalità di pagamento sostenibile dell'attore che, diversamente, non avrebbe accettato le offerte formulate;
- le forniture, infine, presenterebbero “vizi e difetti” e sarebbero state eseguite con grave ritardo, con conseguenti disagi per l'opponente e la sua famiglia.
Ha quindi chiesto, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio deducendo che: CP_1
- la procura alle liti era stata rilasciata dal legale rappresentante dell'opposta ES
, che l'aveva sottoscritta con firma leggibile;
[...]
- aveva fornito i serramenti, scelti e ordinati dall'attore, senza vizi e CP_1 difetti, mai contestati dall'acquirente, e senza alcun ritardo, essendo stato piuttosto l'opponente a chiedere di differire il montaggio per problemi relativi ai lavori di costruzione;
pagina 3 di 9 - al momento dell'esecuzione degli ordini, l'opponente aveva dichiarato all'opposta di stare effettuando lavori di ristrutturazione di un immobile già esistente e, alla luce di ciò, aveva formulato le offerte prodotte in giudizio dall'opponente e CP_1
che prevedevano il pagamento mediante sconto in fattura;
- tuttavia, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la convenuta aveva appreso che le opere non avrebbero potuto essere oggetto dei benefici fiscali accordati per le ristrutturazioni, in quanto gli infissi dovevano essere installati in un ampliamento dell'edificio preesistente, assimilabile a una nuova costruzione;
- l'opposta aveva comunicato all'opponente, già nell'agosto 2021, di non poter applicare alla fornitura i benefici fiscali preventivati.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 10.05.2023 il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. e, all'udienza del
27.06.2023, preso atto della mancata accettazione di parte opposta, ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente mediante escussione, all'udienza del 26.06.2024, di un teste della convenuta su due capitoli articolati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c..
All'udienza del 14.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto giudice, nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
*** ha agito in via monitoria nei confronti di per CP_1 Parte_1
ottenere il pagamento del saldo del prezzo della vendita e posa di serramenti e porte consegnati all'opponente nell'anno 2021.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione attorea di nullità della procura alle liti allegata al ricorso monitorio.
Va quindi subito ricordato che: “l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa
pagina 4 di 9 dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.
In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile;
ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede”
(cfr., Cass. S.S.U.U. n. 4814/2005).
Dall'esame del fascicolo monitorio risulta che la procura rilasciata dalla ricorrente reca una sottoscrizione illeggibile, apposta in calce ad un timbro con la mera denominazione della società, senza specificazione della carica sociale del sottoscrittore né indicazione del nominativo di esso;
nel ricorso monitorio, poi, la società appellante è indicata come “
[...]
in persona del legale rappresentante”, ancora una volta senza menzione di CP_2
nominativo della persona fisica, della sua carica sociale o del negozio di conferimento dei poteri rappresentativi. La nullità relativa della procura così rilasciata, tempestivamente eccepita dall'opponente con la citazione, è stata tuttavia sanata dall'opposta mediante indicazione, nella comparsa, del nome del legale rappresentante che ha rilasciato la procura
( ). Testimone_1
E', pertanto, possibile esaminare la domanda svolta in via monitoria nel merito.
Risulta documentalmente che e stipularono, mediante Parte_1 CP_1 accettazione, da parte dell'opponente, di tre offerte formulate dall'opposta (offerte nn.
16347 del 02.12.2020, n. 16352 del 04.12.2020 e n. 17193 del 28.04.2021- docc. nn. 1, 2 e
6 opponente), tre contratti per la fornitura e posa di serramenti e porte da eseguirsi a cura della convenuta per il corrispettivo indicato in ciascuna delle offerte. Le offerte nn. 16347 e
17193 prevedevano, altresì, un corrispettivo per la “gestione pratica sconto in fattura”.
Deve inoltre ritenersi provata, in quanto fatto non specificamente contestato dall'opponente, l'avvenuta consegna e posa, da parte dell'opposta, di tutti gli infissi analiticamente descritti nelle fatture nn. 342/E e 346/E, azionate in via monitoria. Per contro, risulta generica e, come tale, inammissibile, la contestazione dell'attore di ritardi nella consegna e di “vizi e difetti” delle cose vendute, non apparendo la contestazione pagina 5 di 9 formulata con riferimento a nessuna delle merci analiticamente descritte nelle fatture azionate in via monitoria. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'opponente non avrebbe comunque assolto all'onere, sullo stesso gravante in qualità di compratore, di provare l'effettiva esistenza dei vizi delle cose vendute (cfr., Cass. n. 11748/2019).
L'opponente ha, invece, specificamente contestato la pretesa creditoria dell'opposta con riguardo sia alla mancata applicazione dello “sconto in fattura” concordato, sia all'applicazione di prezzi non corrispondenti a quelli pattuiti nelle offerte accettate dall'attore e di IVA non corretta.
Con riguardo al primo aspetto, deve rammentarsi che il c.d. “sconto in fattura” trovava, all'epoca dei fatti di causa, regolamentazione all'art. 121 D.L. n. 34/2020 (conv. con mm. da L. 77/2020), il quale stabiliva che: “
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
[….] 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
pagina 6 di 9 interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 […]”.
Poiché pertanto la fonte del diritto allo “sconto in fattura” discende direttamente dalla legge
- che attribuiva ai soggetti che avessero sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi elencati dal medesimo articolo, il diritto di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale accordata, per un contributo, anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – da una parte, nessun obbligo contrattuale poteva aver assunto l'opposta con riguardo all'applicazione dello “sconto in fattura”, dall'atra parte, spettava all'opponente dimostrare di essere titolare del diritto, accordato dall'art. 121 D.L.
n. 34/2020, al contributo anticipato dal fornitore sotto forma di “sconto in fattura”. Nel caso in esame, tuttavia, a fronte della specifica contestazione dell'opposta per cui l'attore non avrebbe avuto i requisiti per accedere al beneficio fiscale, in ragione della tipologia di interventi edilizi eseguiti, l'opponente non ha dimostrato che le spese sostenute si riferissero, invece, agli interventi di cui all'art. 121, c. 2, D.L. n. 34/2020.
A fronte di quanto sopra, è infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con riguardo alla mancata applicazione dello sconto in fattura e alla mancata indicazione delle diciture necessarie ad accedere ai benefici fiscali, ai quali l'attore non ha dimostrato di avere diritto. A tal proposito va osservato altresì che, da una parte, non risulta che, con le fatture azionate in via monitoria (e, in particolare, con la fattura 364/E)
l'opposta abbia richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito per la gestione delle pratiche relative al beneficio fiscale, risultato non spettante, dall'altra parte, non essendo stata contestata dall'opponente la validità dei contratti sotto alcun profilo, appare irrilevante il fatto, dallo stesso dedotto, per cui egli non si li avrebbe stipulati ove fosse stato a conoscenza di non poter usufruire dello “sconto in fattura”.
Con riguardo, invece, al secondo profilo delle contestazioni dell'opponente, deve osservarsi che la fattura n. 342/E ha ad oggetto le forniture di porte e, come precisato dallo stesso opponente, riguarda il contratto stipulato mediante accettazione, da parte dell'attore, dell'offerta n. 17193 del 28.04.2021 (cfr., doc. n. 6). Nella predetta offerta il prezzo complessivo per la fornitura e posa degli infissi ivi descritti (nonché per la gestione pratica sconto in fattura) era indicato in € 6.365,00. Se è pur vero che la fattura n. 342/E non riporta i prezzi unitari delle cose fornite, deve tuttavia osservarsi che l'importo complessivo pagina 7 di 9 della fattura n. 342/E e richiesto in pagamento è pari alla minor somma di € 3.183,00, corrispondente al 50% del corrispettivo pattuito, sicché l'attore non ha interesse di dolersi di alcunché, essendo il corrispettivo richiesto pari alla metà di quello concordato.
Quanto, poi, alla fattura n. 364/E, che riguarda la fornitura di serramenti, deve osservarsi che l'importo totale ivi riportato con riferimento a ciascuno dei singoli articoli indicati corrisponde a quello pattuito nelle relative offerte nn. 16347 del 02.12.2020, n. 16352 del
04.12.2020, già al netto dello sconto del 25% (per esempio, la prima voce della fattura per l'elemento ivi indicato riporta un prezzo totale di € 2.868,00, pari al prezzo pattuito, già al netto dello sconto del 25%, per il primo articolo dell'offerta n. 16347, cfr., doc. n. 1 opponente). Inoltre, seppur alcuni elementi non trovino preciso riscontro nelle offerte prodotte dall'opponente (per esempio, “DA 960 X 1150 FISSO CON VETRO
SATINATO” per € 254,25), l'attore non ha specificamente contestato di aver ordinato e ricevuto tutte le merci indicate in fattura, né – al di là dell'infondata contestazione sulla mancata applicazione dello sconto del 25% - la correttezza del prezzo applicato.
E', inoltre, infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'IVA al 10% su alcune delle forniture oggetto della fattura, non avendo l'attore dimostrato di aver diritto all'applicazione dell'IVA ridotta, rispetto a quella ordinaria al 22%, applicata da parte opposta.
Al contrario, è fondata la contestazione sull'applicazione di uno sconto forfettario di €
461,00, in misura inferiore a quello pattuito di € 503,00 (cfr., doc. n. 1 opponente), e quella di applicazione del corrispettivo per la manodopera di € 3.000,00, in luogo di quello pattuito in complessivi € 2.222,00 (cfr., ancora doc. n. 1, somma delle voci posa in opera
“serramenti scala e appartamento tot”, “tapparella” e “zanzariere”).
Alla luce di tutto quanto sopra, il credito dell'opposta per la fornitura e posa dei serramenti descritti nella fattura n. 364/E deve essere rideterminato nella minor somma di € 30.909,76
(pari all'importo della fattura di € 31.729,76 - € 42 di sconto ulteriore non riconosciuto e - €
778,00 per corrispettivo di manodopera non dovuto in quanto non pattuito).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Parte_1 deve essere condannato a pagare a la minor somma di € 30.092,76 (€ 3.183,00 CP_1
+ € 30.909,76 - € 4.000,00 di acconto già corrisposto), oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Parte_1
condannato a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si CP_1
pagina 8 di 9 liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, considerati i parametri medi per tutte le fasi del giudizio - in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 931/2022 del 23.06.2022;
2) condanna a pagare a la minor somma di € Parte_1 CP_1
30.092,76, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture fino al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per Parte_1 CP_1 il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
19 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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