Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 726/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.01.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 726/2024, promosso da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabina Ditommaso e con domicilio eletto C.F._1 presso il di lei studio in Cerignola alla Via Gubbio n.10, come da procura alle liti in calce al ricorso in appello.
Appellante
nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Gianluca Massa e con domicilio eletto C.F._2 presso il di lui studio in Cerignola alla Via Raimondo Pepe n.59, come da mandato rilasciato su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 10
SENTENZA
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1321/2024 pubblicata il 15.05.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento per separazione coniugale ivi iscritto con il n. di R.G. 4928/2022, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti così provvedeva: “1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da;
2) affida i figli minori e Parte_1 Persona_1 R_
[...
, nati il 16.11.2020, ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui alla parte motiva;
3) autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) assegna la casa coniugale a affinché la continui ad abitare con i Parte_1 minori seco conviventi;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre CP_1 il giorno 5 di ogni mese, a a titolo di contributo al mantenimento dei figli , Parte_1 Per_3 maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e , minori, la somma mensile di Persona_4 R_
€.700,00 (€.200,00 per la figlia maggiorenne ed €.250,00 per ciascun figlio minore); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal mese di maggio 2025; 6) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere CP_1 nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.036.2016, intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
7) dispone che il pagamento dell'A.U.U. debba essere percepito nella misura del 50% in favore di ciascun genitore;
8) rigetta la domanda di mantenimento proposta da per sé; 9) dichiara inammissibili e comunque rigetta le Parte_1 ulteriori domande proposte dalle parti;
10) condanna a rifondere le spese di lite in favore Parte_1 di che si liquidano in €.4.248,00 per compensi professionali, oltre spese generali al CP_1
15%, CAP ed IVA se dovute come per legge”.
Tale sentenza veniva appellata dalla IG.ra la quale, dopo aver riepilogato sia le domande Parte_1 formulate in prime cure sia i principali eventi che ivi si erano susseguiti, evidenziava come tale decisione fosse affetta da illogicità, irragionevolezza e nullità, in merito ai punti e capi di seguito indicati.
In primo luogo, evidenziava la non condivisibilità del rigetto della sua domanda di addebito al marito della pagina 2 di 10 crisi coniugale, giacché il G.I. le avrebbe impedito di fornire in supporto istruttorio a tal riguardo, così come si poteva rilevare dalla disamina dell'ordinanza emessa il 22.11.2023, integralmente confermata anche con la gravata sentenza.
In particolare, le istanze di prova erano state reputate inammissibili e comunque irrilevanti, quantunque fossero miranti a provare le disfunzionali condotte dell'EQ, aduso al consumo di alcol e di psicofarmaci, affetto da dismorfofobia e responsabile di continue condotte aggressive nei confronti della moglie occorse anche alla presenza dei figli.
Da tanto, a detta dell'appellante, era scaturita la condizione d'intollerabilità della protrazione della convivenza coniugale, sicché la Corte avrebbe dovuto addebitare la responsabilità della separazione all'appellato, viepiù a cagione della circostanza, ammessa dall'EQ, di pasteggiare con il vino quando ancora conviveva con moglie e figli.
Censurava poi le determinazioni economiche adottate in prime cure, ritenute sottodimensionate rispetto ai redditi effettivi dell'appellato e al tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso dell'unione coniugale.
Quanto al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, intestata in via esclusiva all'EQ ed assegnata alla , costei sosteneva che il Tribunale avesse errato nel dichiarare l'inammissibilità Parte_1 sia della domanda volta a gravare l'appellato della restituzione delle relative intere rate, pari ad €.800 mensili, sia di quella dalla medesima portata ed inerente la restituzione di un ulteriore finanziamento contratto per far fronte alle esigenze familiari.
Persistendo tali disposizioni, infatti, ella si sarebbe ritrovata nell'impossibilità di assicurare ai figli il necessario per la sopravvivenza;
in ragione di ciò, sarebbe stato equo rideterminare l'assegno paterno per la prole nella misura di €.
1.200 mensili, con l'aggiunta di un assegno muliebre di €.300 mensili.
Attesa infine la reiezione di parte delle domande contrapposte, parimenti ingiustificata era la condanna alle spese disposta in prime cure, di guisa che la Corte avrebbe dovute compensarle per intero.
L'appellante formulava perciò istanza di inibitoria e concludeva altresì per l'ammissione dei mezzi di prova disattesi dal Tribunale, per l'aumento degli assegni nel senso innanzi indicato e per onerare il solo del pagamento della restituzione delle rate del mutuo e del finanziamento;
vinte le spese CP_1 da distrarsi in favore dell'Avv. Sabina Ditommaso, dichiaratasi antistataria.
Il IG. si costituiva nel giudizio di appello giusta comparsa depositata il 7.10.2024 e, sulla CP_1 domanda di addebito, evidenziava come la moglie non avesse fornito alcuna prova per supportare le relative allegazioni.
L'EQ, in particolare, ammetteva di essere affetto da dismorfofobia, sebbene tale disturbo fosse del tutto avulso dall'abuso di alcol o di psicofarmaci né desse luogo ad agiti aggressivi.
pagina 3 di 10 La , peraltro, quando aveva precisato le conclusioni innanzi al Tribunale di Foggia, non aveva Parte_1 insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie disattese con la prefata ordinanza, con la conseguenza che le stesse si appalesavano inammissibili anche in appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Tale primo motivo di appello doveva pertanto essere disatteso.
Quanto poi alle censure formulate in merito alle statuizioni a carattere economico, evidenziava di aver rinunciato all'assegno unico universale per i tre figli, dall'ammontare di €.610 mensili, versato ora dall' a totale beneficio della . CP_2 Parte_1
In secondo luogo, i redditi da lavoro dipendente percepiti dall'appellato erano esattamente quelli indicati nelle di lui dichiarazioni presentate al fisco e versate in atti sulle quali, in realtà, il Tribunale aveva eseguito un errore di calcolo atteso che egli percepiva anche la quattordicesima mensilità e non solo la tredicesima.
Lo stipendio netto mensile è dunque pari ad €.1.932,57, non costituendo il rimborso per le spese di trasferta una componente reddituale da ponderare ai fini della valutazione degli assegni fissati nei provvedimenti separativi e/o divorzili.
Ed allora, detratte tutte le somme del cui versamento era onerato, l'appellato poteva godere di una disponibilità mensile di €.560, per cui non poteva permettersi la locazione di un alloggio per sé né le cure per affrancarsi dal disturbo mentale di cui soffre.
E, proprio sulla scorta della provata condizione reddituale e patrimoniale dell'EQ, il Tribunale aveva rigettato l'avversa pretesa di espletare indagini a mezzo della Polizia Tributaria,
Priva di pregio giuridico era altresì la richiesta di gravare il solo appellato della restituzione delle rate del mutuo e del finanziamento, quest'ultimo contratto dall'appellante per le sue esigenze personali e, per ciò solo, da non porsi a carico dell'appellato, vertendosi comunque su questioni avulse dalla materia di famiglia stricto sensu.
Da ultimo, nel contestare le censure formulate sulla disposta condanna alle spese di lite, fondata sul principio di causalità e sull'inopinato rifiuto –da parte della della formulata proposta Parte_1 conciliativa della vertenza, concludeva per il rigetto dell'istanza di inibitoria, delle richieste istruttorie e, nel merito, dell'appello, insistendo per la condanna della ex art. 96 c.p.c. e al pagamento Parte_1 anche delle relative spese di lite.
L'udienza del 12.11.2024 veniva celebrata in modalità cartolare e, all'esito, la causa veniva riservata sulla sola istanza di inibitoria, rigettata con ordinanza del 14.11.2024 con la quale veniva contestualmente fissata l'udienza del 23.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Anche tale udienza veniva celebrata in absentia sicché, acquisite le conclusioni rassegnate dalle parti,
pagina 4 di 10 all'esito della relativa camerale di consiglio la causa veniva riservata per la decisione con concessione alle parti di un termine di 60 giorni per il deposito di note conclusive e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Ambedue le parti depositavano tali note e, infine, con nota del 6.06.2024, il Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari concludeva per l'accoglimento dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati i principali eventi che si sono susseguiti in questo grado del procedimento, quanto alla domanda di addebito della separazione all'EQ, rigettata in prime cure e riproposta in questa sede dall'appellante, giova preliminarmente richiamare i principi in subiecta materia.
Ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c., “quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito”.
Sulla scorta di tale norma i presupposti per richiedere l'addebito sono la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio, così come indicati dall'art. 143 c.c., avvenuta durante la convivenza, non avendo in linea di massima alcun rilievo le condotte successive alla crisi, e l'esistenza di un nesso causale che collega la violazione di tale dovere con l'intollerabilità della convivenza medesima.
La violazione dei doveri, peraltro, deve essere volontaria e cosciente e la richiesta di addebito deve connotarsi per la specificità ed essere supportata da prove (cfr. Cass. Civ. 07.08.2024 n. 22291).
Chiarito ciò, la IG.ra ebbe a formulare una domanda in tal senso evidenziando che la Parte_1 responsabilità della cesura del rapporto con il marito fosse a questi imputabile a causa del suo consumo di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, da cui scaturivano disfunzionali condotte, anche violente, asseritamente verificatesi sia nell'ambiente familiare che in quello sociale.
Tali deduzioni, peraltro assolutamente non circostanziate e comunque contestate dal resistente, venivano confermate dalla donna con la sua memoria integrativa;
ella provvedeva poi al deposito delle note ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. con le quali chiedeva ammettersi prova per testi su un articolato di 11 capitoli e l'interrogatorio formale dell'EQ sugli stessi, insistendo affinché il G.I. desse corso agli accertamenti per il tramite della Polizia Tributaria al fine di cristallizzare l'ammontare dei redditi del consorte e di onerarlo del versamento dei giusti assegni mensili a beneficio di moglie e figli.
Tali istanze venivano disattese dal G.I. con l'ordinanza emessa il 22.011.2023 e l'appellante le riproponeva con l'atto di appello, sebbene una simile istanza non fosse stata formulata in sede di precisazione delle conclusioni, sì da renderle inammissibili in questo grado del giudizio.
Ed invero, così come chiarito dalla Suprema Corte, “le istanze rigettate dal giudice di merito devono
pagina 5 di 10 essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con
l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o della connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione” (così, Cass. Civ. Sez. IV, Ordinanza 04.04.2022 n.
10767).
Nel caso di specie la IG.ra non solo non ha riproposto le istanze di prova all'atto della Parte_1 precisazione delle sue conclusioni, ma non ha neanche formulato richiesta di revoca o di modifica della prefata ordinanza istruttoria, con la conseguenza che l'alveo del thema probandum doveva ritenersi definitivamente arginato.
D'altro canto, l'ammissione fatta dell'EQ nella sua comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure di bere un bicchiere di vino durante i pasti e solamente nei fine settimana, non può essere ritenuta bastevole per sostenere la fondatezza della domanda di addebito, difettando negli atti difensivi della qualsivoglia riferimento a fatti specifici, connotatisi per la presenza dell'elemento Parte_1 soggettivo della volontarietà, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e di cui all'art. 151 c.c..
Non è stato infatti provato né l'abuso di sostanze alcoliche né il reiterato verificarsi di aggressioni verbali e fisiche, peraltro nemmeno larvatamente circostanziate, che l'EQ avrebbe perpetrato in danno della moglie e dei tre figli.
In secondo luogo, è la stessa appellante ad aver dedotto in entrambi i gradi del procedimento che, per il disturbo di cui soffre (dismorfofobia, confermata da una prescrizione medica depositata dal resistente), il consorte sia assuntore di antidepressivi e psicofarmaci, deducendo che da tale patologia psichiatrica sarebbe potuta derivare una –apodittica- condizione di abuso di alcol e degli stessi farmaci, ove non fosse stata adeguatamente curata.
La decisione assunta in parte qua dal Tribunale deve pertanto essere mantenuta.
Quanto invece alle censure articolate sul mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento muliebre, giova evidenziare come gli effetti sui rapporti patrimoniali tra i coniugi siano disciplinati dall'art. 156 co.
1 c.c. il quale dispone che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non disponga di adeguati redditi propri, al fine -meramente tendenziale-di fargli mantenere inalterato il tenore di vita goduto nel corso dell'unione coniugale, permanendo ancora il pagina 6 di 10 vincolo matrimoniale a differenza di quanto accade in caso di divorzio.
Ebbene, all'esito della fase sommaria il Presidente del Tribunale di Foggia onerava l' del CP_1 pagamento di €.150 a beneficio della moglie, collocava presso di lei i tre figli (nelle more del procedimento la primogenita raggiungeva la maggiore età) e le assegnava l'abitazione familiare, intestata in via esclusiva al consorte, stante la necessità di mantenere inalterato l'habitat domestico per la prole.
Con l'appellata sentenza l'assegno muliebre veniva però eliso, sebbene la donna si fosse sempre occupata dell'espletamento delle mansioni domestiche ed accuditive a beneficio dei tre figli (tenuto conto anche degli impegni di lavoro dell'EQ che lo vedevano lontano dall'abitazione familiare per tutti i giorni infrasettimanali), giacché il Tribunale aveva dato assoluto rilievo alla giovane età della donna (oggi ha 42 anni) e alle sue buone condizioni di salute per cui ben avrebbe potuto -e dovuto- reperire un'idonea sistemazione lavorativa per affrancarsi dalla dipendenza del marito.
Quanto poi all'onere probatorio sotteso alla domanda sul punto, così come chiarito dalla Suprema Corte,
“se è vero che nella separazione personale i redditi adeguati, cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge richiedente, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente , quando sia accertato che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale”
(cfr. Cass. Civ. Sez. VI-1, Ordinanza n. 6886 del 20.03.2018).
Nel caso di specie la IG.ra non solo non ha assolutamente fatto ricorso ad alcuna attività Parte_1 assertiva per dar conto al Tribunale del tenore di vita goduto dal suo nucleo familiare nel corso dell'unione coniugale, ma non ha neanche allegato in fatto se sia in possesso di un titolo di studio, se abbia avuto esperienze lavorative prima del matrimonio o nel corso della convivenza con l'EQ, se si sia attivata nella ricerca di un lavoro, se la scelta di non lavorare sia stata condivisa con il marito o se sia stata frutto di una sua autonoma determinazione (circostanza, quest'ultima, ritenuta sussistente dal Tribunale nella parte motiva dell'appellata sentenza, peraltro non oggetto di alcuna contestazione).
A cagione di tanto, non può che ritenersi sussistente la capacità lavorativa dell'appellante, quanto meno generica, viepiù in assenza di deduzioni sull'impossibilità di impegnarsi nel mondo del lavoro per problematiche di salute o per altre ragioni oggettive, sicché anche tale motivo di appello deve essere rigettato, considerato peraltro che la è assegnataria dell'abitazione coniugale, intestata in via Parte_1 esclusiva al marito, con quanto da ciò deriva in termini di un suo risparmio di spesa per la locazione di pagina 7 di 10 altro cespite avente le medesime dimensioni e caratteristiche costruttive.
Quanto poi agli assegni di mantenimento dei tre figli, appare doveroso un preliminare richiamo ai principi regolanti la materia;
come noto, entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli per il sol fatto di averli generati, in virtù di quanto sancito dall'art. 30 della Costituzione
e dall'art. 147 c.c..
E, con riferimento specifico all'obbligo del mantenimento, essi sono tenuti a concorrere fra loro mediante l'espletamento delle attività domestiche e/o con i proventi delle espletate attività professionali nonché in proporzione alle loro rispettive consistenze reddituali e patrimoniali.
Il tutto, allo scopo di consentire alla prole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori.
Nel caso di specie il IG. è dipendente della ed ha dichiarato nel CP_1 Controparte_3 triennio 2020/2022 i seguenti redditi, tutti al lordo delle ritenute IRPEF e delle addizionali comunali e regionali: €.25.856 nel 2020, €.31.613 nel 2021 ed €.31.336 nel 2022.
Egli, inoltre, è proprietario esclusivo dell'alloggio familiare assegnato alla per l'acquisto della Parte_1 quale ha contratto –unitamente alla moglie- un mutuo ipotecario a tasso d'interesse variabile, per cui è tenuto alla restituzione di una rata pari a circa €.800 mensili.
L'EQ ha poi depositato alcuni prospetti paga nei quali sono conteggiati anche i rimborsi delle spese anticipate, che non costituiscono reddito, e le indennità di trasferta, sicché l'importo netto corrisposto mensilmente dal datore di lavoro, comprensivo anche di tali rimborsi, è pari ad €.3.200.
E dunque, stante la cristallizzazione delle consistenze reddituali dell'appellato, il Tribunale di Foggia ha condivisibilmente disatteso i sollecitati accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria, viepiù rilevato che la aveva chiesto che essi fossero diretti ad appurare il tenore di vita goduto dalla famiglia, il cui Parte_1 onere probatorio, come innanzi detto, era a carico del coniuge richiedente e non “delegabile” al Tribunale.
In secondo luogo, stante il principio della contribuzione al mantenimento dei figli in proporzione ai redditi di ciascuno dei genitori e in difetto di allegazioni circa la sussistenza di particolari esigenze della prole e comunque del tenore di vita goduto dalla stessa prima della separazione dei genitori, le somme fissate in prime cure risultano equamente determinate con riferimento ai due gemelli ancora minorenni ( ER
[...
e , nati il 16.11.2020), mentre è da ritenersi insufficiente per far fronte ai maggiori bisogni di R_
(nata il [...]) e per consentirle di frequentare con decorso il mondo dei pari. Per_3
Ed invero, posto che le esigenze dei figli sono crescenti con l'avanzare della loro età, senza che il genitore richiedente debba spendersi in particolari attività assertive a tal riguardo (cfr. Cassazione Civile,
Ordinanza n. 11724 del 4.05.2023), la decisione del Tribunale di onerare l'EQ del pagamento di pagina 8 di 10 €.200 a titolo di assegno di mantenimento di e di €.250 a beneficio di ciascuno dei figli minori è Per_3 da ritenersi del tutto irriguardosa di tale principio.
Ne deriva che, ponderati in senso circolare tutti i dati reddituali innanzi riportati e valutata altresì la necessità per lo di reperire una sistemazione logistica per sé, appare equo rideterminare Parte_1
l'assegno paterno per il mantenimento della prefata figlia maggiorenne -tuttora non economicamente autosufficiente- nella misura mensile di €.280 mensili, parimenti da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie di cui potrebbe necessitare.
Sono invece da ritenersi non condivisibili le doglianze dell'appellante sulla dichiarata inammissibilità delle domande inerenti le debitorie contratte dalle parti (mutuo ipotecario e finanziamento).
Le stesse, infatti, non appartengono alla cognizione del Tribunale (e poi a quella della Corte di Appello) chiamato a decidere in materia di separazione e divorzio in applicazione del rito camerale, considerato oltretutto che trattasi di rapporti contrattuali stipulati con soggetti terzi rispetto al procedimento e dunque non destinatari dei provvedimenti emessi inter partes.
In ragione di quanto innanzi, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, la IG.ra Parte_1 deve essere condannata al pagamento di ½ delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell' CP_1 nella misura di €.2.124,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Quanto infine alle spese per l'appello, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, della semplicità delle questioni di diritto trattate e dell'impegno profuso dalle parti nell'approntare gli atti difensivi, appare conforme a giustizia disporne la totale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 726/202 e, disattesi gli ulteriori motivi d'impugnazione, così provvede.
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla IG.ra e, a parziale modifica Parte_1 della sentenza n. 1321/2024 pubblicata il 15.05.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 4928/2022, ridetermina il contributo a carico dell' per il mantenimento della figlia primogenita nella misura di €.280 mensili, CP_1 da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle pagina 9 di 10 spese straordinarie per la stessa occorrenti.
2) Sempre a parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna la IG.ra al Parte_1 pagamento di ½ delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell' nella misura di CP_1
€.2.124,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, con compensazione fra le parti del restante 50%.
3) Compensa fra le parti le intere spese dell'appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 07.05.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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