Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12291/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MONTAGNA ELISABETTA e Parte_1 dell'avv. DE LUCA GIOACCHINO
contro
:
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro – CP_1
, chiedendo di:
[...]
-Accertare e dichiarare che il ricorrente è creditore nei confronti della resistente del saldo della retribuzione di novembre 2023, dicembre 2023, ferie residue, Rol residui e TFR.
e, per l'effetto,
-Condannare la società (P.I.: in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (20124 –
MI), Via Merano, 18 a pagare al ricorrente la somma Parte_1 lorda di 10.403,44 (di cui Euro 3.062,45 a titolo di TFR) e/o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese di lite.
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Tanto premesso, ha lamentato di non aver percepito, alla Pt_1 cessazione del rapporto di lavoro, il saldo della retribuzione per i mesi di novembre 2023, dicembre 2023, ferie residue, Rol residui e
TFR, per complessivi € 10.403,44 (di cui Euro 3.062,45 a titolo di
TFR).
Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la CP_1 regolare notifica, pertanto all'udienza dell'11.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza dell'11.02.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La parte ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, producendo copia della lettera di assunzione (doc.1) e delle buste paga (doc. 4).
Dai suddetti elementi è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con la società ma anche l'effettiva CP_1 CP_1 esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto da parte di quantomeno fino alla data delle dimissioni (doc. Parte_1
2).
Ciò posto, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di CP_1
pagina 2 di 4 Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Tanto considerato, in assenza di specifiche contestazioni in ordine al quantum richiesto, è tenuta a corrispondere al CP_1 ricorrente il saldo della retribuzione di novembre 2023, dicembre
2023, ferie residue, Rol residui e TFR, per complessivi € 10.403,44
(di cui Euro 3.062,45 a titolo di TFR) come da conteggi in atti che appaiono immuni da vizi logici.
Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna a corrispondere a il saldo della CP_1 Parte_1 retribuzione di novembre 2023, dicembre 2023, ferie residue, Rol residui e TFR, per complessivi € 10.403,44 (di cui Euro 3.062,45 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 3 di 4 condanna inoltre la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 11.2.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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