Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3209 del R.G.A.C. dell'anno 2021, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Parte_1
Palumbo;
ATTORE
E
(P.I. - C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Carolillo e dall'avv. Carmelo Triulcio;
[...]
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di dover tenere uno spettacolo comico Parte_1
presso il Teatro Morelli di che, nella mattina del 5.12.2015, la compagnia CP_1 teatrale, dopo avere presso possesso del teatro, provvedeva all'allestimento di tutta l'attrezzatura tecnica per la messa in scena dello spettacolo, che alle ore 14.00 del medesimo giorno la compagnia, e, in particolare, veniva invitato a Parte_1
lasciare il teatro attesa la pausa da effettuare da parte dei dipendenti, che, nonostante l'immediata opposizione manifestata dall' evidenziando come le attrezzature Pt_1
sarebbero rimaste prive di vigilanza e custodia, i dipendenti comunali provvedevano a far allontanare il medesimo, che alla riapertura del teatro alle ore 18.00, l' Pt_1 riscontrava l'avvenuto furto di tutte le attrezzature, che in particolare erano state trafugate 5 casse acustiche marca Yamaha, n. 6 microfoni marca n. 1 CP_3
Con computer portatile marca più vari cavi di collegamento, per un importo di €.
6.000,00, che le predette attrezzature erano state noleggiate dall' presso la società Pt_1
1
dichiarare responsabile esclusivo per gli eventi verificatisi in data 5.12.2015, e per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni tutti cagionati per l 'evento per come descritto, ammontanti ad €.6000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva il contestando l'improcedibilità e l'infondatezza della Controparte_1
domanda, sia in fatto che in diritto, di cui chiedeva il rigetto.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda, atteso che la circostanza che l'invito alla negoziazione assistita sia stato inoltrato successivamente alla citazione, per come dedotto dal convenuto, non lo priva della sua efficacia, considerato che ex art. 4 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, come modificato, prevede che la procedura possa svolgersi anche in corso di giudizio (“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”).
Tanto premesso, deve rilevarsi che risulta provata, a mezzo dei testi escussi nel giudizio,
l'effettiva sottrazione del materiale di cui alla citazione (cfr. deposizioni dei testi
[...]
, , , nonché la circostanza che i Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
dipendenti del teatro avessero garantito la vigilanza sulle attrezzature, per come dichiarato dal teste Testimone_3
Tuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, atteso che, pur a fronte della specifica contestazione del convenuto in ordine al quantum preteso, l'attore ha omesso di fornire la relativa prova.
Infatti, premesso che risulta prodotto in atti un contratto di noleggio di n. 4 casse acustiche DSR12 Yamaha e n. 6 microfoni ad archetto Sennheiser EW 152 G3, oltre alle altre attrezzature, l'attore ha lamentato la sottrazione di n. 5 casse acustiche Con Yamaha, n. 6 microfoni marca n. 1 computer portatile marca più vari CP_3
cavi di collegamento.
2 Dunque, considerato che l'ente convenuto ha prodotto in atti la denuncia di furto, in cui ha dato atto che l'attrezzatura sottratta era stata noleggiata presso Dj Parte_1
Service di Remo Florio, ad eccezione del P.C. portatile, di cui non risultano individuati né la proprietà né il valore, mancando qualsivoglia riferimento alla tipologia di computer, alla data di acquisto ed allo stato d'uso, deve rilevarsi che manca in atti la prova del danno lamentato dall'attore, consistito nell'obbligo di “rimborsare il noleggiatore di quanto ottenuto dal contratto di noleggio”, a tanto non potendo supplire la fattura prodotta in atti dall'attore, unitamente alle note ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., in cui risulta il pagamento per beni dal valore di oltre 12.000 euro e di tipologia diversa da quelli noleggiati e quindi rubati, risultando, dalla descrizione contenuta nella fattura, tra gli alti beni, n. 4 casse Yamaha DBR 12 A (mentre quelle noleggiate erano casse acustiche DSR12 Yamaha) e n. 1 microfono archetto marca Sennheiser XS52 (mentre quelli noleggiati erano 6 e di tipologia “EW 152 G3”), a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che ha lamentato il furto di n. 5 casse acustiche, Parte_1
pur avendone noleggiato 4, e che, come risulta dal contratto in atti, il contratto di noleggio, stipulato in data 5.12.2015, prevedeva il noleggio dal 7.12.2015 al 9.12.2015
(cfr. art. 3 del contratto di noleggio), mentre l'attrezzatura di cui trattasi, per stessa ammissione attorea, è stata sottratta in data 5.12.2015. Parimenti, non possono ritenersi dirimenti sul punto le dichiarazioni dei testi, in specie quelle di Testimone_3
l'unica ad aver riferito su detta circostanza, atteso che la stessa ha esposto di aver appreso dell'avvenuto risarcimento dallo stesso e di aver successivamente visto la Pt_1
relativa fattura.
Orbene, premesso che nessun rilievo possono avere le dichiarazioni testimoniali de relato actoris e vertenti, dunque, su fatti e circostanze di cui il teste è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, cosicché la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015), deve rilevarsi che la fattura cui ha fatto riferimento la teste non risulta prodotta in atti, per cui non è possibile apprezzarne l'inerenza.
Le spese di lite devono compensarsi, atteso il rilievo che assume il riscontrato difetto di sorveglianza garantito dai dipendenti del Teatro a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., che rende altresì irrilevante ogni diversa pattuizione originaria.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda e compensa le spese.
Cosenza, 3.2.2025
Il giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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