Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21141 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21141/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12842/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12842 del 2022, proposto da IO IE, AS AC TO, IL CA, RA AR, ND ZA, LI AN VO, EN LG, ND SA, TA RO LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR GA in Roma, via Laura Mantegazza 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
US AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0478644 del 22 agosto 2022, della nota di trasmissione M_D AB05933 REG2022 0497353 31-08- 2022 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, con cui il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha promosso i ricorrenti al grado di Maggiore con anzianità assoluta al 02 settembre 2022, limitatamente alla parte in cui fa decorrere la detta promozione da quella data anziché dall'epoca anteriore di maturazione del diritto (tra il 2017 e il 2019 secondo i casi), atto notificato ai ricorrenti tra il 07.09.2022 e il 21.09.2022 per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuti i periodi in ferma prefissata ai fini giuridici ed economici e, quindi, il diritto: di conservare il grado di Tenente, già conseguito nel periodo in ferma prefissata, anche in seguito alla stabilizzazione e di considerare utile detto periodo (di permanenza nel grado di Tenente in ferma prefissata) ai fini del successivo avanzamento; di essere inquadrati nel grado di Capitano, ciascuno con il maturare degli anni di permanenza nel grado di Tenente (5), anche in ferma prefissata, previsti dalla legge all'epoca vigente (D.L. n. 298/2000) o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; di essere inquadrati nel grado di Maggiore ciascuno con il maturare degli anni di permanenza nel grado di Capitano (7) previsti dalla legge (D.L. n. 66/2010) o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; di percepire, anche a titolo risarcitorio, le differenze retributive tra quanto conseguito nei periodi lavorativi a tempo determinato e la retribuzione corrisposta agli ufficiali pari grado in servizio permanente nonché le differenze dovute per effetto degli avanzamenti innanzi indicati;
per la condanna del Ministero intimato: a mantenere i ricorrenti nel grado di Tenente, già conseguito nel periodo in ferma prefissata, anche in seguito alla stabilizzazione e a considerare utile tale periodo al fine del successivo avanzamento; ad inquadrare i ricorrenti nel grado di Capitano, ciascuno con il maturare degli anni di permanenza nel grado di Tenente (5), anche in ferma prefissata, previsti dalla legge all'epoca vigente (D.L. n. 298/2000) o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; ad inquadrare i ricorrenti nel grado di Maggiore ciascuno con il maturare degli anni di permanenza nel grado di Capitano (7) previsti dalla legge (D.L. n. 66/2010) o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle differenze retributive tra quanto conseguito nei periodi lavorativi a tempo determinato e la retribuzione corrisposta agli ufficiali pari grado in servizio permanente nonché le differenze dovute per effetto degli avanzamenti innanzi indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la memoria depositata il 13 ottobre 2025 con la quale i ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno notificato e depositato il ricorso all’esame per ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e l’accertamento dei diritti di carriera parimenti indicati in epigrafe;
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione della Difesa;
Il 13 ottobre 2025 i ricorrenti hanno depositato memoria con cui hanno dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025;
Visto l’art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Può darsi luogo alla compensazione delle spese, considerata la definizione in rito della controversia e tenuto conto del carattere collettivo del ricorso che impedisce un’agevole delibazione sulla soccombenza virtuale alla luce delle molteplici posizioni diversificate in capo ai vari ricorrenti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
IO IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IO | EL ZZ |
IL SEGRETARIO