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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1016 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Bertolino, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trapani nella via Formica n. 23. Appellante CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo. Appellato OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione del 17 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
-I- Con sentenza n.737/2022, emessa in data 13 luglio 2022, il Tribunale G.L. di Marsala ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 14 febbraio 2022, con la quale , premesso di godere della prestazione n. 07092782 Parte_1 categoria INVCIV (indennità di accompagnamento, riconosciutale con verbale del 24.04.2020)) e che con nota del 7 gennaio 2021, notificatale il 5.02.2021, l' le CP_1 aveva comunicato di avere sospeso la prestazione con decorrenza dal dicembre 2020, avviando la procedura di revoca (in quanto la mancata presentazione a visita fa
1 cessare gli effetti dei verbali nei quali è indicata una data di revisione) e contestandole un indebito pari ad Euro 1.042,39, per ratei relativi alle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, aveva convenuto in giudizio l' perché fosse CP_1 accertata l'illegittimità del provvedimento e, conseguentemente, dichiarata l'irripetibilità delle somme, che l' fosse condannato a pagare la prestazione sin CP_1 dalla data della sospensione. Aveva dedotto la ricorrente di non avere mai ricevuto alcun invito alla visita di revisione, come già comunicato all' con Pec del 18.03.2021. CP_1
Costituendosi l aveva precisato che l'indebito nasceva dalla riscossione di CP_1 ratei dell'indennità di accompagnamento successivamente alla perdita del diritto, a seguito di mancata sottoposizione a visita di revisione sanitaria fissata, con il verbale del 24.04.2020, per il mese di ottobre 2020. Il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che la ricorrente abbia contestato l'indebito adducendo la mancata conoscenza dell'invito a visita di revisione non comporta, in automatico, la comunicazione di nuova visita di revisione: l' CP_1 infatti, può ritenere la motivazione addotta inidonea e, conseguentemente, procedere a revoca.; che, pertanto, la mancata fissazione di nuova visita di revisione vada interpretata quale “giustificazione inidonea” che, in assenza di prova in ordine alla permanenza del requisito sanitario impedisce l'accoglimento del ricorso. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 28 settembre 2022, lamentando, con unico articolato motivo, l'erronea valutazione da parte del giudice della disciplina stabilita dall'art.6 bis della legge n.114 del 18.08.2014 di conversione del D.L. n.90 del 26.06.2014, riguardante proprio la materia dell'accertamento sanitario di revisione e ribadendo l'illegittimità della richiesta di restituzione, per non essere mai stata accertata la perdita del requisito sanitario, in assenza di una convocazione a visita e di un verbale di revisione. Ribadisce, invece, l' costituitosi con memoria del 16 ottobre 2024, che la CP_1 prestazione era stata revocata per assenza alla visita di revisione ritenuta ingiustificata. Disposta ctu sanitaria, all'udienza del 17 luglio 2025 la causa, già rinviata ai sensi dell'art.348 c.p.c. per l'assenza dell'appellante, è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II- L'appello è infondato. Dalla documentazione prodotta dalle parti si ricava che la ricorrente (sulla scorta della visita del 22.04.2020) veniva riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua e meritevole, quindi, dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda del 19 dicembre 2019. 2 Nel verbale di accertamento veniva fissata la visita di revisione sanitaria - finalizzata alla verifica del mantenimento del diritto alla prestazione di invalidità – per il mese di ottobre 2020.(v. doc n.5 fasc, ricorrente). In seguito alla mancata verifica della sussistenza dei requisiti sanitari per assenza a visita della perizianda, la prestazione è stata considerata come indebitamente fruita e, pertanto, l ha chiesto in restituzione le somme erogate CP_1
a dicembre 2020 e gennaio 2021 al contempo sospendendo l'erogazione dell'indennità. Oggetto del contendere è, quindi, la ripetibilità dei ratei della prestazione in epoca successiva alla programmata visita di revisione. In proposito, come correttamente dedotto dall'appellante, era applicabile ratione temporis la previsione della L. n. 114 del 11.8.2014 che, in sede di conversione del D.L. 90 del 24.6.2014, con il comma 6 bis dell'art. 25 ha modificato la procedura in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Controparte_1
; la norma ha, quindi, introdotto la competenza esclusiva
[...] dell'ente erogatore della prestazione in ordine alla calendarizzazione delle visite di revisione e all'obbligo di convocare gli assistiti;
prima di tale modifica rimaneva onere dell'assistito chiedere di essere sottoposto a visita al fine di mantenere il beneficio in godimento. Secondo l' , l'assenza ingiustificata alla visita calendata ha determinato, CP_1 quindi, il venir meno del requisito sanitario in capo alla percipiente. Tuttavia, il Tribunale ha trascurato di considerare che la comunicazione relativa alla convocazione a visita di revisione trasmessa con raccomandata del 29/09/2020 (v. doc n.3 fasc. non risulta essere stata mai recapitata alla , CP_1 Pt_1 in quanto “destinatario sconosciuto” e restituita al mittente per compiuta giacenza il 12.10.2020. (v. doc n.4 cartolina A.R.), sicchè sarebbe stato onere dell' CP_1 provvedere a nuova convocazione. E', stata, quindi, disposta consulenza tecnica sanitaria al fine di accertare in capo alla la permanenza delle condizioni di minorazione per fruire Pt_1 dell'indennità di accompagnamento già riconosciutale con il verbale del 24.04.2020, stabilendone la decorrenza. Il Ctu dott. ha posto diagnosi di: Persona_1
Esiti di quadrantectomia sinistra + linfoadenectomia omolaterale (ottobre 2019), in soggetto oggi 86enne, in attuali discrete condizioni generali, già sottoposta 3 a trattamento chemio-radioterapico (chemio da febbraio 2020 a marzo 2021 + radioterapia a seguire per 25 sedute), in follow-up ad oggi negativo. Soggetto affetto da ipertensione arteriosa in fase di valido compenso emodinamico nonché da artrosi vertebrale (complicata da multiple discopatie) e del ginocchio sinistro, a discreta incidenza funzionale. Minime note di vasculosclerosi cerebrale in senile;
ed ha concluso nel senso che il quadro clinico presentato dalla ricorrente all'epoca della prevista (ma mai seguita visita di revisione: ottobre 2020) NON fosse più di entità tale da poter consentire (così come a tutt'oggi) il mantenimento del beneficio. Si è, in definitiva, del parere che sia da ritenere il provvedimento Parte_2 medico-legale adottato dall – sia pure per motivazioni di tipo amministrativo CP_1
- di NON confermare il diritto alla corresponsione del beneficio di cui alla legge 18/80, precedentemente correttamente concesso dalla competente Commissione Parte Medica della , con indicazione a revisione nell'ottobre 2020. (v. relazione tecnica depositata il 17 marzo 2025) Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado (alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico. Di talché, con la diversa motivazione su estesa, va confermata la sentenza che ha respinto la domanda proposta dalla ricorrente. Malgrado la soccombenza, l'appellante non può essere assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo ella reso la dichiarazione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003 e non sussistendo le ragioni di esclusione previste da tale norma. Rimangono a carico dell' per le medesime ragioni, le spese di ctu già CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.737/2022 emessa in data 13 luglio 2022 dal Tribunale G.L. di Marsala. Dichiara irripetibili le spese di lite. Lascia a carico dell le spese di ctu già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo, il 17 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco 4
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1016 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Bertolino, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trapani nella via Formica n. 23. Appellante CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo. Appellato OGGETTO: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione del 17 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
-I- Con sentenza n.737/2022, emessa in data 13 luglio 2022, il Tribunale G.L. di Marsala ha respinto la domanda, proposta con ricorso depositato il 14 febbraio 2022, con la quale , premesso di godere della prestazione n. 07092782 Parte_1 categoria INVCIV (indennità di accompagnamento, riconosciutale con verbale del 24.04.2020)) e che con nota del 7 gennaio 2021, notificatale il 5.02.2021, l' le CP_1 aveva comunicato di avere sospeso la prestazione con decorrenza dal dicembre 2020, avviando la procedura di revoca (in quanto la mancata presentazione a visita fa
1 cessare gli effetti dei verbali nei quali è indicata una data di revisione) e contestandole un indebito pari ad Euro 1.042,39, per ratei relativi alle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, aveva convenuto in giudizio l' perché fosse CP_1 accertata l'illegittimità del provvedimento e, conseguentemente, dichiarata l'irripetibilità delle somme, che l' fosse condannato a pagare la prestazione sin CP_1 dalla data della sospensione. Aveva dedotto la ricorrente di non avere mai ricevuto alcun invito alla visita di revisione, come già comunicato all' con Pec del 18.03.2021. CP_1
Costituendosi l aveva precisato che l'indebito nasceva dalla riscossione di CP_1 ratei dell'indennità di accompagnamento successivamente alla perdita del diritto, a seguito di mancata sottoposizione a visita di revisione sanitaria fissata, con il verbale del 24.04.2020, per il mese di ottobre 2020. Il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che la ricorrente abbia contestato l'indebito adducendo la mancata conoscenza dell'invito a visita di revisione non comporta, in automatico, la comunicazione di nuova visita di revisione: l' CP_1 infatti, può ritenere la motivazione addotta inidonea e, conseguentemente, procedere a revoca.; che, pertanto, la mancata fissazione di nuova visita di revisione vada interpretata quale “giustificazione inidonea” che, in assenza di prova in ordine alla permanenza del requisito sanitario impedisce l'accoglimento del ricorso. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 28 settembre 2022, lamentando, con unico articolato motivo, l'erronea valutazione da parte del giudice della disciplina stabilita dall'art.6 bis della legge n.114 del 18.08.2014 di conversione del D.L. n.90 del 26.06.2014, riguardante proprio la materia dell'accertamento sanitario di revisione e ribadendo l'illegittimità della richiesta di restituzione, per non essere mai stata accertata la perdita del requisito sanitario, in assenza di una convocazione a visita e di un verbale di revisione. Ribadisce, invece, l' costituitosi con memoria del 16 ottobre 2024, che la CP_1 prestazione era stata revocata per assenza alla visita di revisione ritenuta ingiustificata. Disposta ctu sanitaria, all'udienza del 17 luglio 2025 la causa, già rinviata ai sensi dell'art.348 c.p.c. per l'assenza dell'appellante, è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II- L'appello è infondato. Dalla documentazione prodotta dalle parti si ricava che la ricorrente (sulla scorta della visita del 22.04.2020) veniva riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua e meritevole, quindi, dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda del 19 dicembre 2019. 2 Nel verbale di accertamento veniva fissata la visita di revisione sanitaria - finalizzata alla verifica del mantenimento del diritto alla prestazione di invalidità – per il mese di ottobre 2020.(v. doc n.5 fasc, ricorrente). In seguito alla mancata verifica della sussistenza dei requisiti sanitari per assenza a visita della perizianda, la prestazione è stata considerata come indebitamente fruita e, pertanto, l ha chiesto in restituzione le somme erogate CP_1
a dicembre 2020 e gennaio 2021 al contempo sospendendo l'erogazione dell'indennità. Oggetto del contendere è, quindi, la ripetibilità dei ratei della prestazione in epoca successiva alla programmata visita di revisione. In proposito, come correttamente dedotto dall'appellante, era applicabile ratione temporis la previsione della L. n. 114 del 11.8.2014 che, in sede di conversione del D.L. 90 del 24.6.2014, con il comma 6 bis dell'art. 25 ha modificato la procedura in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' Controparte_1
; la norma ha, quindi, introdotto la competenza esclusiva
[...] dell'ente erogatore della prestazione in ordine alla calendarizzazione delle visite di revisione e all'obbligo di convocare gli assistiti;
prima di tale modifica rimaneva onere dell'assistito chiedere di essere sottoposto a visita al fine di mantenere il beneficio in godimento. Secondo l' , l'assenza ingiustificata alla visita calendata ha determinato, CP_1 quindi, il venir meno del requisito sanitario in capo alla percipiente. Tuttavia, il Tribunale ha trascurato di considerare che la comunicazione relativa alla convocazione a visita di revisione trasmessa con raccomandata del 29/09/2020 (v. doc n.3 fasc. non risulta essere stata mai recapitata alla , CP_1 Pt_1 in quanto “destinatario sconosciuto” e restituita al mittente per compiuta giacenza il 12.10.2020. (v. doc n.4 cartolina A.R.), sicchè sarebbe stato onere dell' CP_1 provvedere a nuova convocazione. E', stata, quindi, disposta consulenza tecnica sanitaria al fine di accertare in capo alla la permanenza delle condizioni di minorazione per fruire Pt_1 dell'indennità di accompagnamento già riconosciutale con il verbale del 24.04.2020, stabilendone la decorrenza. Il Ctu dott. ha posto diagnosi di: Persona_1
Esiti di quadrantectomia sinistra + linfoadenectomia omolaterale (ottobre 2019), in soggetto oggi 86enne, in attuali discrete condizioni generali, già sottoposta 3 a trattamento chemio-radioterapico (chemio da febbraio 2020 a marzo 2021 + radioterapia a seguire per 25 sedute), in follow-up ad oggi negativo. Soggetto affetto da ipertensione arteriosa in fase di valido compenso emodinamico nonché da artrosi vertebrale (complicata da multiple discopatie) e del ginocchio sinistro, a discreta incidenza funzionale. Minime note di vasculosclerosi cerebrale in senile;
ed ha concluso nel senso che il quadro clinico presentato dalla ricorrente all'epoca della prevista (ma mai seguita visita di revisione: ottobre 2020) NON fosse più di entità tale da poter consentire (così come a tutt'oggi) il mantenimento del beneficio. Si è, in definitiva, del parere che sia da ritenere il provvedimento Parte_2 medico-legale adottato dall – sia pure per motivazioni di tipo amministrativo CP_1
- di NON confermare il diritto alla corresponsione del beneficio di cui alla legge 18/80, precedentemente correttamente concesso dalla competente Commissione Parte Medica della , con indicazione a revisione nell'ottobre 2020. (v. relazione tecnica depositata il 17 marzo 2025) Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado (alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico. Di talché, con la diversa motivazione su estesa, va confermata la sentenza che ha respinto la domanda proposta dalla ricorrente. Malgrado la soccombenza, l'appellante non può essere assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo ella reso la dichiarazione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003 e non sussistendo le ragioni di esclusione previste da tale norma. Rimangono a carico dell' per le medesime ragioni, le spese di ctu già CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.737/2022 emessa in data 13 luglio 2022 dal Tribunale G.L. di Marsala. Dichiara irripetibili le spese di lite. Lascia a carico dell le spese di ctu già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo, il 17 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco 4