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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.329-2021 RG, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donno –attrice; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Giacobbe – Controparte_1
convenuta;
(poi, e, per essa, , rappresentata e CP_2 CP_3 Controparte_4
difesa dagli Avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei - parte intervenuta;
avente ad oggetto “conto corrente bancario-accertamento nullità clausole e addebiti non dovuti –accertamento saldo contabile- “.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 16 ottobre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, premettendo di essere titolare di conto corrente di corrispondenza (n.10230.91) Parte_1
presso di Castellaneta, ha dedotto la nullità totale o parziale delle clausole Controparte_5
negoziali, la necessità di escludere gli addebiti non dovuti e di ricalcolare il rapporto dare-avere.
In particolare, ha dedotto che:
-la banca non ha riscontrato le sue richieste ex art.119 TUB per la consegna di copia del contratto e dei documenti contabili (estratti conto e scalari);
-la banca, dopo tali richieste rimaste inevase, ha sporto denuncia di smarrimento del contratto originario n.10230, depositandola presso la Legione Carabinieri Stazione di Castellaneta;
-la banca è stata inadempiente violando l'art.117 TUB, le norme codicistiche sul mandato e sulla diligenza professionale (artt.1710-1176 secondo comma c.c.);
1 -in sede di apertura di credito del 23.05.2014, vi è stata violazione dell'art.117 comma 8 TUB per mancata indicazione del TAE, risultando solo previsto il limite dell'affidamento, il tasso intra-fido ed extra-fido;
-la banca ha capitalizzato gli interessi debitori, ha applicato commissioni di massimo scoperto nulle per mancata pattuizione e per indeterminatezza, ha applicato commissioni varie e spese non pattuite;
-gli addebiti nulli e non dovuti hanno determinato un saldo debitore di €31.028,50, mentre, escludendo le poste passive illegittime, si giunge ad un saldo creditore di €9.960,63, determinato dal
Ctp al 16 aprile 2019.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda esponendo che:
-la aveva stipulato il contratto di conto corrente con , poi Pt_1 Controparte_6
interessata da incorporazione societaria in Controparte_7
-nel rapporto contrattuale, per successive vicende societarie, è subentrata MPS SpA;
-nei diversi passaggi societari è quasi normale lo smarrimento di qualche documento, nonostante la dovuta attenzione;
-inoltre, l'obbligo di custodia grava su entrambe le parti del rapporto bancario e, quindi, anche la parte correntista che riceve copia del contratto al momento della stipulazione è tenuta alla conservazione;
-pur in assenza del documento contrattuale, il rapporto di conto corrente deve intendersi regolato dalle condizioni applicate nel corso di un ventennio, come risultanti dagli estratti conto prodotti dall'attrice;
-per tutte le operazioni contabili anteriori al decennio dalla notifica della citazione si eccepisce la prescrizione in relazione ai pagamenti con effetto solutorio;
-sono da ritenere prescritti anche gli eventuali interessi attivi ove dovesse riscontrarsi, per alcuni periodi, un saldo attivo nel conto;
-non è configurabile la dedotta violazione dell'art.117 TUB perché il contratto di conto di corrente è stato stipulato in forma scritta;
2 -non vi è stata violazione dell'art.119 TUB perché la mancata consegna di copia del contratto di conto corrente non rappresenta una condotta volta a ledere il diritto della correntista, ma soltanto la conseguenza dello smarrimento;
-nel contratto del 23.05.2014 è stato riportato il tasso d'interesse del rapporto di conto corrente, così come risulta dagli scalari prodotti dall'attrice e, trattandosi di previsione relativa ad un precedente rapporto, non era necessaria l'indicazione del TAE;
-la capitalizzazione degli interessi è avvenuta conformemente alle prescrizioni normative ed alle
Delibere CICR;
-non è fondata la contestazione sulle cms, in quanto applicate – prima - secondo i parametri indicati dalla Corte di Cassazione e – dopo – secondo le prescrizioni normative;
-in ogni caso, per gli addebiti compiuti a titolo di interessi passivi e di cms, deve tenersi conto della eccepita prescrizione;
-tutte le spese e commissioni sono state pattuite fra le parti.
*** ** ***
*** ** ***
Con atto difensivo depositato nel pct in data 4.11.2022, è intervenuta nel giudizio (art.111 CP_2
cpc) quale successore a titolo particolare di MPS SpA.
Ha svolto difese analoghe a quelle della convenuta.
*** ** ***
Alla domanda di accertamento negativo, come quella proposta dall'attrice, è sotteso l'interesse del contraente ad agire in giudizio (art.100 cpc) onde ottenere la verifica giudiziale sulla validità/invalidità delle condizioni applicate dalla banca e dei relativi addebiti.
Allorquando il rapporto di conto corrente con apertura di credito sia in corso di esecuzione, venendo in rilievo mere annotazioni contabili e non pagamenti solutori o richieste di pagamento dei saldi passivi da parte della banca, deve escludersi la possibilità di richieste restitutorie e, del pari, deve escludersi l'ammissibilità di eccezioni tese a precludere la ripetizione di indebito come quella di prescrizione.
3 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (cfr. Cass., SU,
n. 24418 del 2010, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. n. 798 del
2013).
In punto di riparto dell'onere della prova (art.2697 c.c.), deve osservarsi che l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Nel caso di specie, la , nonostante le richieste formalizzate ai sensi dell'art.119 TUB – Pt_1
documentate e non contestate da MPS SpA - non ha ricevuto copia del contratto di conto corrente n.10230 ed MPS SpA ha sporto denuncia di smarrimento del documento contrattuale.
Deve allora soffermarsi l'attenzione sulla ripartizione dell'onere probatorio.
E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la parte correntista, secondo le disposizioni del TUB
(artt.117-119), ha diritto di ottenere i documenti contrattuali attestanti la stipulazione per iscritto del contratto regolante il rapporto bancario, la pattuizione delle condizioni economiche, le annotazioni contabili.
D'altra parte, la chiarezza delle disposizioni non lascia dubbi interpretativi.
La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del diritto del correntista all'ostensione documentale, ha analizzato il collegamento tra l'art.119 TUB e l'art.210 cpc ed ha riconosciuto al correntista l'interesse – prima - stragiudiziale e – dopo – giudiziale ad acquisire i dati conoscitivi sul rapporto bancario, dal momento della costituzione e per tutta la durata (cfr., tra le tante, Cass. sez.I 11 maggio 2022 n.14872).
Nella pronuncia indicata è stato precisato che “il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, pone una disposizione che concorre, unitamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, artt. 116,117 e 118 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a definire
4 le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente e ha, dunque, natura sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica "finale" e non strumentale e ciò non esclude, ovviamente, che la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente
(…) contro la banca”.
Pertanto, in ragione degli obblighi (e degli speculari diritti) “ di forma”, di “trasparenza”, di
“conoscenza” previsti dal TUB, ove si verifichi una situazione come quella del caso in esame, ovvero “la perdita del documento contrattuale”, non può negarsi la tutela invocata dal correntista sul presupposto della mancata prova per un profilo fondamentale della domanda di accertamento negativo, dovendosi valorizzare il fatto che spetta alla banca – per effetto della posizione negoziale, connotata da obblighi “ex lege”, compreso quello di buona fede, nonché per effetto della c.d.vicinanza della prova – dimostrare documentalmente la regolare stipulazione del contratto e la sua conformità contenutistica alle prescrizioni dell'art.117 TUB..
Diversamente, ragionando secondo la linea difensiva delle controparti (convenuta ed intervenuta in questo giudizio), sarebbe agevole negare al correntista l'accesso alla tutela giudiziale o determinare l'infondatezza delle istanze proposte sul presupposto della mancata prova documentale, la cui formazione è stata impedita proprio dalla banca.
Ed allora, per le finalità di questa vicenda, il profilo relativo allo smarrimento del contratto di conto corrente, precludendo l'esame delle condizioni economiche pattuite per iscritto, non può che implicare l'applicazione del comma 7 dell'art.117 TUB;
al riguardo, è corretto il metodo di analisi e di valutazione utilizzato dal Ctu per i tassi sostitutivi, per l'esclusione di tutte le spese e commissioni, per l'esclusione di capitalizzazione.
*** ** ***
*** ** ***
Con riguardo ai profili di determinazione per iscritto dei tassi d'interesse e delle altre poste passive valgono le seguenti considerazioni:
1) il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali prescritto dall'art. 1284 c.c. può essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili;
tale scopo non è soddisfatto se la clausola rimanda “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, o ad espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi;
5 2) la pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale richiede ad
substantiam la forma scritta e, nell'ipotesi di mancata pattuizione, gli interessi sono dovuti in misura legale in forza del meccanismo sostitutivo automatico previsto dall'art. 1284, 3° comma, c.c. oppure, ratione temporis, in relazione ai criteri indicati dal D.Lgs.
385/1993;
3) le commissioni di massimo scoperto hanno rappresentato – tradizionalmente - le remunerazioni alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, a condizione della predeterminazione con patto scritto;
la previsione della controprestazione si è ritenuta giustificabile “sotto il profilo economico” - dal momento che la messa a disposizione dei fondi è prestazione ben diversa rispetto all'erogazione degli stessi, perché essa obbliga la a tenere a disposizione dei clienti una certa giacenza liquida a prescindere dal CP_1
concreto utilizzo da parte del cliente, con un conseguente incremento del costo di gestione della tesoreria – e “sul piano causale” a condizione che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato con patto scritto e che siano osservate tutte le altre prescrizioni (in particolare, il fatto che la misura della commissione risulti onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente).
*** ** ***
Nella fattispecie, l'attrice ha proposto domanda di accertamento negativo tesa ad escludere le poste passive non dovute ed a determinare il rapporto dare-avere fra le parti sino al 16 aprile 2019.
L'attrice ha anche chiesto l'accertamento di nullità dell'apertura di credito del 23.05.2014, collegata al conto corrente n.10230, per mancata indicazione del TAE.
Le istanze di mero accertamento, in mancanza di domanda di ripetizione dell'indebito, escludono valutazioni sul piano della prescrizione e delle rimesse solutorie.
*** ** ***
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per la spiegata metodologia d'indagine, può integrare la motivazione della sentenza per relationem (cfr.
Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da
Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075).
Il Consulente ha analizzato compiutamente ogni profilo ed escludendo le poste passive non dovute ha determinato in € 11.514,04 il saldo a credito della correntista alla data del 16 aprile
2019, rispetto al saldo-debitore quantificato dalla banca per l'importo di €31.028,50.
Inoltre:
6 - il Ctu, con riguardo all'apertura di credito del 23 maggio 2014, ha riscontrato in atti la pattuizione scritta relativa al tasso di interesse intrafido ed ha applicato i tassi debitori risultanti dai riassunti scalari;
-il Ctu, con riguardo ad eventuali somme non ripetibili, rispondendo ai rilievi del difensore dell'attrice ha affermato che la correntista non ha eseguito alcun versamento di tipo solutorio;
-la convenuta e la società intervenuta, negli atti conclusivi, non hanno svolto difese tese a superare quest'ultimo profilo.
In ragione di ciò, la domanda di accertamento negativo deve essere accolta e le parti soccombenti devono essere condannate al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo ed anche al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre
2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.329-2021 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento della domanda, accertata la nullità degli addebiti contra legem ed accertato il rapporto dare-avere, secondo le verifiche peritali, con esclusione del saldo-debitore, dichiara che il rapporto di conto corrente di corrispondenza indicato in atti ha registrato un saldo-creditore di €
11.514,04 alla data del 16 aprile 2019;
-condanna parte convenuta e parte intervenuta al pagamento, in solido, delle spese di giudizio liquidate in €264,00 per esborsi, €4.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-condanna parte convenuta e parte intervenuta al pagamento, in solido, delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre 2023.
Così deciso in data 13 gennaio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.329-2021 RG, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donno –attrice; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Giacobbe – Controparte_1
convenuta;
(poi, e, per essa, , rappresentata e CP_2 CP_3 Controparte_4
difesa dagli Avvocati Stefano Padovani e Gianluca Massimei - parte intervenuta;
avente ad oggetto “conto corrente bancario-accertamento nullità clausole e addebiti non dovuti –accertamento saldo contabile- “.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 16 ottobre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, premettendo di essere titolare di conto corrente di corrispondenza (n.10230.91) Parte_1
presso di Castellaneta, ha dedotto la nullità totale o parziale delle clausole Controparte_5
negoziali, la necessità di escludere gli addebiti non dovuti e di ricalcolare il rapporto dare-avere.
In particolare, ha dedotto che:
-la banca non ha riscontrato le sue richieste ex art.119 TUB per la consegna di copia del contratto e dei documenti contabili (estratti conto e scalari);
-la banca, dopo tali richieste rimaste inevase, ha sporto denuncia di smarrimento del contratto originario n.10230, depositandola presso la Legione Carabinieri Stazione di Castellaneta;
-la banca è stata inadempiente violando l'art.117 TUB, le norme codicistiche sul mandato e sulla diligenza professionale (artt.1710-1176 secondo comma c.c.);
1 -in sede di apertura di credito del 23.05.2014, vi è stata violazione dell'art.117 comma 8 TUB per mancata indicazione del TAE, risultando solo previsto il limite dell'affidamento, il tasso intra-fido ed extra-fido;
-la banca ha capitalizzato gli interessi debitori, ha applicato commissioni di massimo scoperto nulle per mancata pattuizione e per indeterminatezza, ha applicato commissioni varie e spese non pattuite;
-gli addebiti nulli e non dovuti hanno determinato un saldo debitore di €31.028,50, mentre, escludendo le poste passive illegittime, si giunge ad un saldo creditore di €9.960,63, determinato dal
Ctp al 16 aprile 2019.
La convenuta ha contestato la fondatezza della domanda esponendo che:
-la aveva stipulato il contratto di conto corrente con , poi Pt_1 Controparte_6
interessata da incorporazione societaria in Controparte_7
-nel rapporto contrattuale, per successive vicende societarie, è subentrata MPS SpA;
-nei diversi passaggi societari è quasi normale lo smarrimento di qualche documento, nonostante la dovuta attenzione;
-inoltre, l'obbligo di custodia grava su entrambe le parti del rapporto bancario e, quindi, anche la parte correntista che riceve copia del contratto al momento della stipulazione è tenuta alla conservazione;
-pur in assenza del documento contrattuale, il rapporto di conto corrente deve intendersi regolato dalle condizioni applicate nel corso di un ventennio, come risultanti dagli estratti conto prodotti dall'attrice;
-per tutte le operazioni contabili anteriori al decennio dalla notifica della citazione si eccepisce la prescrizione in relazione ai pagamenti con effetto solutorio;
-sono da ritenere prescritti anche gli eventuali interessi attivi ove dovesse riscontrarsi, per alcuni periodi, un saldo attivo nel conto;
-non è configurabile la dedotta violazione dell'art.117 TUB perché il contratto di conto di corrente è stato stipulato in forma scritta;
2 -non vi è stata violazione dell'art.119 TUB perché la mancata consegna di copia del contratto di conto corrente non rappresenta una condotta volta a ledere il diritto della correntista, ma soltanto la conseguenza dello smarrimento;
-nel contratto del 23.05.2014 è stato riportato il tasso d'interesse del rapporto di conto corrente, così come risulta dagli scalari prodotti dall'attrice e, trattandosi di previsione relativa ad un precedente rapporto, non era necessaria l'indicazione del TAE;
-la capitalizzazione degli interessi è avvenuta conformemente alle prescrizioni normative ed alle
Delibere CICR;
-non è fondata la contestazione sulle cms, in quanto applicate – prima - secondo i parametri indicati dalla Corte di Cassazione e – dopo – secondo le prescrizioni normative;
-in ogni caso, per gli addebiti compiuti a titolo di interessi passivi e di cms, deve tenersi conto della eccepita prescrizione;
-tutte le spese e commissioni sono state pattuite fra le parti.
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Con atto difensivo depositato nel pct in data 4.11.2022, è intervenuta nel giudizio (art.111 CP_2
cpc) quale successore a titolo particolare di MPS SpA.
Ha svolto difese analoghe a quelle della convenuta.
*** ** ***
Alla domanda di accertamento negativo, come quella proposta dall'attrice, è sotteso l'interesse del contraente ad agire in giudizio (art.100 cpc) onde ottenere la verifica giudiziale sulla validità/invalidità delle condizioni applicate dalla banca e dei relativi addebiti.
Allorquando il rapporto di conto corrente con apertura di credito sia in corso di esecuzione, venendo in rilievo mere annotazioni contabili e non pagamenti solutori o richieste di pagamento dei saldi passivi da parte della banca, deve escludersi la possibilità di richieste restitutorie e, del pari, deve escludersi l'ammissibilità di eccezioni tese a precludere la ripetizione di indebito come quella di prescrizione.
3 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (cfr. Cass., SU,
n. 24418 del 2010, in motivazione;
nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. n. 798 del
2013).
In punto di riparto dell'onere della prova (art.2697 c.c.), deve osservarsi che l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Nel caso di specie, la , nonostante le richieste formalizzate ai sensi dell'art.119 TUB – Pt_1
documentate e non contestate da MPS SpA - non ha ricevuto copia del contratto di conto corrente n.10230 ed MPS SpA ha sporto denuncia di smarrimento del documento contrattuale.
Deve allora soffermarsi l'attenzione sulla ripartizione dell'onere probatorio.
E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che la parte correntista, secondo le disposizioni del TUB
(artt.117-119), ha diritto di ottenere i documenti contrattuali attestanti la stipulazione per iscritto del contratto regolante il rapporto bancario, la pattuizione delle condizioni economiche, le annotazioni contabili.
D'altra parte, la chiarezza delle disposizioni non lascia dubbi interpretativi.
La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del diritto del correntista all'ostensione documentale, ha analizzato il collegamento tra l'art.119 TUB e l'art.210 cpc ed ha riconosciuto al correntista l'interesse – prima - stragiudiziale e – dopo – giudiziale ad acquisire i dati conoscitivi sul rapporto bancario, dal momento della costituzione e per tutta la durata (cfr., tra le tante, Cass. sez.I 11 maggio 2022 n.14872).
Nella pronuncia indicata è stato precisato che “il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, pone una disposizione che concorre, unitamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, artt. 116,117 e 118 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a definire
4 le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente e ha, dunque, natura sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica "finale" e non strumentale e ciò non esclude, ovviamente, che la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione del cliente
(…) contro la banca”.
Pertanto, in ragione degli obblighi (e degli speculari diritti) “ di forma”, di “trasparenza”, di
“conoscenza” previsti dal TUB, ove si verifichi una situazione come quella del caso in esame, ovvero “la perdita del documento contrattuale”, non può negarsi la tutela invocata dal correntista sul presupposto della mancata prova per un profilo fondamentale della domanda di accertamento negativo, dovendosi valorizzare il fatto che spetta alla banca – per effetto della posizione negoziale, connotata da obblighi “ex lege”, compreso quello di buona fede, nonché per effetto della c.d.vicinanza della prova – dimostrare documentalmente la regolare stipulazione del contratto e la sua conformità contenutistica alle prescrizioni dell'art.117 TUB..
Diversamente, ragionando secondo la linea difensiva delle controparti (convenuta ed intervenuta in questo giudizio), sarebbe agevole negare al correntista l'accesso alla tutela giudiziale o determinare l'infondatezza delle istanze proposte sul presupposto della mancata prova documentale, la cui formazione è stata impedita proprio dalla banca.
Ed allora, per le finalità di questa vicenda, il profilo relativo allo smarrimento del contratto di conto corrente, precludendo l'esame delle condizioni economiche pattuite per iscritto, non può che implicare l'applicazione del comma 7 dell'art.117 TUB;
al riguardo, è corretto il metodo di analisi e di valutazione utilizzato dal Ctu per i tassi sostitutivi, per l'esclusione di tutte le spese e commissioni, per l'esclusione di capitalizzazione.
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Con riguardo ai profili di determinazione per iscritto dei tassi d'interesse e delle altre poste passive valgono le seguenti considerazioni:
1) il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali prescritto dall'art. 1284 c.c. può essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili;
tale scopo non è soddisfatto se la clausola rimanda “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, o ad espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi;
5 2) la pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale richiede ad
substantiam la forma scritta e, nell'ipotesi di mancata pattuizione, gli interessi sono dovuti in misura legale in forza del meccanismo sostitutivo automatico previsto dall'art. 1284, 3° comma, c.c. oppure, ratione temporis, in relazione ai criteri indicati dal D.Lgs.
385/1993;
3) le commissioni di massimo scoperto hanno rappresentato – tradizionalmente - le remunerazioni alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, a condizione della predeterminazione con patto scritto;
la previsione della controprestazione si è ritenuta giustificabile “sotto il profilo economico” - dal momento che la messa a disposizione dei fondi è prestazione ben diversa rispetto all'erogazione degli stessi, perché essa obbliga la a tenere a disposizione dei clienti una certa giacenza liquida a prescindere dal CP_1
concreto utilizzo da parte del cliente, con un conseguente incremento del costo di gestione della tesoreria – e “sul piano causale” a condizione che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato con patto scritto e che siano osservate tutte le altre prescrizioni (in particolare, il fatto che la misura della commissione risulti onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente).
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Nella fattispecie, l'attrice ha proposto domanda di accertamento negativo tesa ad escludere le poste passive non dovute ed a determinare il rapporto dare-avere fra le parti sino al 16 aprile 2019.
L'attrice ha anche chiesto l'accertamento di nullità dell'apertura di credito del 23.05.2014, collegata al conto corrente n.10230, per mancata indicazione del TAE.
Le istanze di mero accertamento, in mancanza di domanda di ripetizione dell'indebito, escludono valutazioni sul piano della prescrizione e delle rimesse solutorie.
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La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per la spiegata metodologia d'indagine, può integrare la motivazione della sentenza per relationem (cfr.
Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da
Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075).
Il Consulente ha analizzato compiutamente ogni profilo ed escludendo le poste passive non dovute ha determinato in € 11.514,04 il saldo a credito della correntista alla data del 16 aprile
2019, rispetto al saldo-debitore quantificato dalla banca per l'importo di €31.028,50.
Inoltre:
6 - il Ctu, con riguardo all'apertura di credito del 23 maggio 2014, ha riscontrato in atti la pattuizione scritta relativa al tasso di interesse intrafido ed ha applicato i tassi debitori risultanti dai riassunti scalari;
-il Ctu, con riguardo ad eventuali somme non ripetibili, rispondendo ai rilievi del difensore dell'attrice ha affermato che la correntista non ha eseguito alcun versamento di tipo solutorio;
-la convenuta e la società intervenuta, negli atti conclusivi, non hanno svolto difese tese a superare quest'ultimo profilo.
In ragione di ciò, la domanda di accertamento negativo deve essere accolta e le parti soccombenti devono essere condannate al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo ed anche al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre
2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.329-2021 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento della domanda, accertata la nullità degli addebiti contra legem ed accertato il rapporto dare-avere, secondo le verifiche peritali, con esclusione del saldo-debitore, dichiara che il rapporto di conto corrente di corrispondenza indicato in atti ha registrato un saldo-creditore di €
11.514,04 alla data del 16 aprile 2019;
-condanna parte convenuta e parte intervenuta al pagamento, in solido, delle spese di giudizio liquidate in €264,00 per esborsi, €4.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-condanna parte convenuta e parte intervenuta al pagamento, in solido, delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre 2023.
Così deciso in data 13 gennaio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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