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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1102/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DANIELE FAZIO, PEC: Email_1
appellante contro
(P.I. C.F. N. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dell'avv. CLAUDIO TROVATO, PEC: Email_2
appellato conclusioni per l'appellante:
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Riformare in accoglimento del presente appello la sentenza n.5045/2018, emessa dal
Giudice del Tribunale di Palermo Dr E. La Franca il 20 novembre 2018 e pubblicata in pari data, non notificata, nelle parti indicate in premessa, ritenendo e dichiarando il CP_1 unico responsabile dei danni occorsi alla sig.ra in seguito
[...] Parte_1
Pag. 1 di 9 all'incidente del 24 giugno 2014 a in via San Paolino, e ciò per le ragioni in fatto ed CP_1 in diritto dedotte in atto introduttivo di primo grado e per i motivi di appello di cui al presente atto di citazione;
- per l'effetto, ferma restando la esclusiva responsabilità del nella Controparte_1 causazione del suindicato evento, condannare detto Ente convenuto al pagamento in favore della sig.ra degli importi già indicati in atto di citazione e/o di quanto ritenuto Parte_1 dovuto in ragione delle risultanze della C.T.U. medico legale depositata dalla Dr E.
[...]
, oltre interessi legali sino al soddisfo;
ovvero condanni l'Ente al pagamento di quel Per_1 diverso importo che risulterà dovuto all'appellante, comunque non superiore al valore del giudizio così come appresso dichiarato, e che la Corte vorrà prudenzialmente determinare, tenuto conto anche del danno economico da lesione della capacità lavorativa futura e generica subito dall'appellante;
- in via subordinata, ove la Corte dovesse ritenere sussistere una responsabilità concorsuale a carico della sig.ra , liquidare il danno decurtando dal dovuto Parte_1 risarcimento una percentuale commisurata al grado di responsabilità imputabile all'appellante;
Per l'appellato: si chiede che l'Eccellentissima Corte d'Appello reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
VOGLIA
Respingere integralmente, per le ragioni esposte, l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
;
[...]
Respingere comunque con qualsiasi statuizione le domande e le eccezioni tutte spiegate dall'appellante nell'atto di impugnazione, giacché giuridicamente infondate in fatto ed in diritto;
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 9 1. Con atto di citazione notificato in data 20/4/2016 - esperito Parte_1
con esito negativo il tentativo bonario di composizione della controversia - conveniva in giudizio il per ottenere la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente verificatosi in data
24/06/2014 in lungo la via San Paolino, rilevando di essere caduta CP_1
rovinosamente mentre percorreva a piedi il centro della medesima via, a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di alcune buche sul fondo stradale ivi ubicate, non visibili né segnalate ed evidenziando la responsabilità dell'amministrazione comunale nell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale ex artt. 2043 e 2051 c.c.. Pertanto, indicava la misura al risarcimento dei danni subiti in euro 11.000,00 comprensivi di danno biologico, morale, I.T.A. e I.T.P. spese mediche e legali, ed in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
2. Si costituiva il il quale in via preliminare, eccepiva Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, domandava il rigetto delle domande avversarie, rilevando l'insussistenza dei requisiti della imprevedibilità ed invisibilità del pericolo, essendosi verificato l'incidente in prossimità della residenza della danneggiata, in un tratto di strada la cui pavimentazione era da considerarsi in buono stato di conservazione, tale per cui l'attrice, impiegando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto percepire e prevedere l'anomalia esistente sulla via pubblica ed evitare la potenziale situazione di pericolo. In via ulteriormente subordinata, chiedeva, nell'ipotesi di responsabilità concorrente, ex art. 1227 cod. civ., la liquidazione del danno decurtata di una percentuale commisurata al grado di responsabilità della danneggiata.
3. La causa veniva istruita attraverso l'escussione della prova testimoniale dei testi ammessi, si procedeva all'espletamento di C.T.U. medico legale, in esito alla quale veniva determinata l'entità dei postumi lamentati (invalidità permanente del
3%, i.t.p. al 75% di giorni 20, i.t.p. al 50% di giorni 10 e i.t.p. al 25% di 10 giorni).
4. Con sentenza n. 5045/2018 del 21/11/2018 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1
Pag. 3 di 9 compensava le spese di lite e poneva a carico dell'attrice le spese della C.T.U.
5. Il Tribunale motivava il rigetto avendo ritenuto non raggiunta la prova in merito al nesso eziologico tra l'insidia ed i danni riportati, non essendo stato possibile accertare che la caduta sia stata effettivamente provocata dalla sconnessione del manto stradale ai margini della buca stradale ivi posta, e non potendo escludersi che la caduta sia stata provocata da una condotta poco diligente della . Pt_1
Segnatamente, ha ritenuto non raggiunta la prova “dell'an”, essendo poco attendibile la deposizione della teste escussa, sorella della danneggiata, tenuto conto che la stessa non era riuscita ad individuare, nella foto esibita, riproducente la strada, il punto esatto in cui insisteva la buca ove sarebbe caduta la donna e non sapeva riferire da quanto tempo fossero presenti le buche in loco pur conoscendo la zona, ciò non permettendo di apprezzare effettivamente i fatti occorsi. Ancora, poneva l'accento sulle divergenze tra le dichiarazioni riferite dal teste, la quale, dopo aver affermato di aver assistito, in compagnia di una terza persona, all'infortunio occorso alla sorella in corrispondenza di una buca mostratale in foto, riconosceva nella stessa la buca in esame, per poi, subito dopo, non individuarla, una volta mostrata una foto della visuale più ampia del luogo del sinistro ove insistevano diverse buche, tenuto, ulteriormente, conto che dalle foto, prive di data, esibite non vi erano elementi identificativi o caratteristici del luogo ove sarebbe avvenuto il sinistro che consentissero al teste effettivamente di riconoscerne il luogo. Rilevava, poi, che, in ogni caso, la buca ed il manto stradale dissestati non erano oggettivamente invisibili e soggettivamente imprevedibili, talché la con la dovuta diligenza avrebbe Pt_1 potuto evitare il pericolo.
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 13/5/2019 e depositato il 22/5/19 la sig.ra , chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, deducendo l'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 2051 c.c., nonché l'errata analisi nel non ritenere sufficienti le prove fornite e la ricostruzione del nesso di causalità.
7. Si è costituito in giudizio il con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 16/10/19, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della
Pag. 4 di 9 sentenza di primo grado, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e infondatezza dell'appello e, ritenendo, nel merito, che il sinistro si sia verificato esclusivamente per imprudenza e/o disattenzione di parte attrice, la quale, oltre a non avere tempestivamente allertato l'ente non ha dato prova del nesso CP_2
causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., dovendo così escludersi che vi fossero ostacoli o insidie nuove, imprevedibili ed inevitabili.
8. Sostituita l'udienza del giorno 11/9/2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Va disattesa, anzitutto, la preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata. Invero, in riferimento all'art. 348 bis e ter cpc, si prevede che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. La ragionevole probabilità va interpretata, infatti, come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuta anche laddove sussista una sola probabilità di accoglimento. Nella fattispecie l'appellante ha censurato sotto molteplici profili l'operato del primo giudice, con riguardo allo scrutinio delle prove sicchè non si può sostenere che le argomentazioni poste a sostegno del gravame, allo stato delle deduzioni formulate, delle produzioni e delle prove raccolte, risultino prima facie del tutto inverosimili e/o infondate, condizioni che sole legittimerebbero la richiesta pronunzia di inammissibilità.
10. Inoltre, la Corte, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ha già implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
11. Tanto premesso, passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
12. Con unico articolato motivo di gravame la ha lamentato l'errata Pt_1
interpretazione ed applicazione dell'articolo 2051 c.c. da parte del primo Giudice, con specifico riferimento al rilievo secondo il quale la testimonianza della sorella non possa essere attendibile a causa del vincolo di parentela con la stessa e poiché scarsamente circostanziata, stante la non contraddittorietà emergente dal raffronto delle dichiarazioni del teste, la quale, in verità, si è limitata a confermare che tra le
Pag. 5 di 9 numerose buche rappresentate in foto vi era la disconnessione ove l'evento si è verificato, non potendo individuarne l'esatto punto e, il fatto che in seguito al sinistro avvenuto, il abbia provveduto a curare la posa di una copertura bituminosa CP_1 proprio su quel tratto stradale con l'intento di rattoppare il manto di quella via per evitare che potessero accadere ulteriori danni o lesioni ad altri utenti della strada, a riprova di una propria responsabilità ammessa. Avrebbe errato pertanto il Tribunale ad escluderebbe la responsabilità dell'ente pubblico, non potendo non ritenersi sufficienti le prove fornite, tra cui le foto ben raffiguranti la via San Paolino, e la ricostruzione “dell'an” e del nesso di causalità, essendovi prova certa che la sig.ra sia caduta a causa di una buca posta in corrispondenza di un manto in cui Pt_1
sono presenti diverse disconnessioni, così come ben visibile nelle foto prodotte.
13. Ancora, ha rilevato come il giudice di prime cure si sia discostato dall'indirizzo dominante che riconduce la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti delle strade alla disciplina art.2051 c.c., seppure nessuna prova del caso fortuito o di circostanza in grado di interrompere il nesso di causalità sia stata prodotta dalla controparte.
14. Infine, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno patito dalla così come Pt_1
accertato dal C.T.U. Dott.ssa , sebbene tanto la consulenza di parte Per_1 condotta e quella tecnica esperita abbiano concluso rilevando che il danno inferto alla donna (Esiti algo-disfunzionali di trauma distorsivo al collo-piede di sinistra con rottura completa del legamento peroneo-astragalico anteriore) sia stato diretta conseguenza della caduta occorsa nelle dinamiche rappresentate, provocando alla stessa un danno biologico pari al 4-3%.
15. Orbene, esaminando congiuntamente dette censure poiché strettamente connesse tra loro, appare dato per pacifico che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. operi anche in relazione alla PA, e, come ampiamente noto, la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che all'attore spetta di provare il nesso causale e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre sarà il convenuto a dover provare l'esistenza di un fattore
Pag. 6 di 9 esterno avente i caratteri del caso fortuito (Cass. nr. 6529 del 2011).
16. Più in particolare, la prova del nesso causale esige la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del soggetto danneggiato, e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass. civ., sez. VI, 01/02/2021, n. 2184).
17. Tale inquadramento normativo riflette quindi peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento; diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità., e dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. civ. S.U. n. 20943 del 2022).
18. Tanto dedotto, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi sopra compendiati.
19. Ed invero, il teste , circa la caduta dell'appellante, ha Testimone_1 dichiarato che “Nella strada in questione non vi è marciapiede e la buca si trovava al centro della carreggiata” e che non vi erano segnali o delimitazioni del punto di strada dissestato;
ha aggiunto, guardando le foto, di non sapere riferire “su quale delle buche riprodotte è incappata mia sorella” e se le buche in questione fossero “di recente formazione o si trovavano sui luoghi da tempo”.
20. Il medesimo teste ha riferito di trovarsi, quel giorno, prima di cena, lungo la via San Paolino in compagnia della sorella e di una terza persona loro amica, precisando di non ricordare la destinazione e l'ora “Io non ricordo l'orario del sinistro né ricordo se vi era buio o meno“, di aver assistito alla caduta della
“incappata in una buca presente lungo la carreggiata”, di averle prestato Pt_1
soccorso nell'immediatezza, riportandola a casa per porre del ghiaccio sul piede
Pag. 7 di 9 sinistro al quale lamentava dolori, ed ancora, poco dopo, di essere scese nuovamente per poi separarsi e sentirsi dopo circa due ore telefonicamente con la sorella, la quale le disse di avere il piede gonfio e dolorante. Infine, affermava di aver saputo che la sorella “è andata al pronto soccorso il giorno successivo in quanto non poteva poggiare il piede per terra.”
21. Esibite le foto raffiguranti il presunto luogo ove si è verificato l'incidente, la stessa confermava che “le stesse riproducono la stradina teatro del sinistro e la buca nella quale è incappata mia sorella”, subito dopo precisava “guardando le fotografie che mi vengono mostrate non saprei dire su quale delle buche riprodotte è incappata mia sorella”.
22. Orbene, le dichiarazioni rese dal teste, sorella della malcapitata – non sempre precise e parzialmente contraddittorie - non consentono di corroborare la ricostruzione dei fatti offerta dall'odierna appellante, non potendosi affermare con certezza che la caduta sia stata effettivamente determinata da una sconnessione della strada, vieppiù che l'appellante risiede nella medesima strada e deve presumersi che ella la conoscesse adeguatamente.
23. Alcun ausilio offrono i rilievi fotografici (peraltro privi di data certa) depositati dall'appellante posto che dagli stessi non si riesce a comprendere dove fosse collocata la presunta insidia.
24. Ancora, da una attenta analisi della documentazione prodotta e segnatamente della verbale di escussione del 20/12/2016 si rilevano le discrepanze poste in luce dal Giudice di Prime cure nella comparazione fra le dichiarazioni del teste _1
, stante che la stessa, invero, non ha potuto specificare quale fosse l'esatto
[...]
punto della caduta o il riferimento ad una preesistente presenza delle insidie sul manto stradale della via di dimora della sorella, per questo non può affermarsi con assoluta certezza il punto esatto in cui la è caduta. Pt_1
25. Alla luce di tali fattori, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso occorso alla e la buca che si assume fosse Pt_1
presente sulla strada.
26. Difetta, in altri termini, la prova che la sia caduta proprio nel punto Pt_1 in cui si assume fosse presente l'insidia.
Pag. 8 di 9 27. Tanto induce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza.
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
29. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
con citazione notificata il 20/4/2016, avverso la sentenza 5045/2018 del
[...]
20/11/2018 del Tribunale di Palermo.
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre
[...]
spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 novembre 2024.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Maria Letizia Barone Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1102/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DANIELE FAZIO, PEC: Email_1
appellante contro
(P.I. C.F. N. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dell'avv. CLAUDIO TROVATO, PEC: Email_2
appellato conclusioni per l'appellante:
VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Riformare in accoglimento del presente appello la sentenza n.5045/2018, emessa dal
Giudice del Tribunale di Palermo Dr E. La Franca il 20 novembre 2018 e pubblicata in pari data, non notificata, nelle parti indicate in premessa, ritenendo e dichiarando il CP_1 unico responsabile dei danni occorsi alla sig.ra in seguito
[...] Parte_1
Pag. 1 di 9 all'incidente del 24 giugno 2014 a in via San Paolino, e ciò per le ragioni in fatto ed CP_1 in diritto dedotte in atto introduttivo di primo grado e per i motivi di appello di cui al presente atto di citazione;
- per l'effetto, ferma restando la esclusiva responsabilità del nella Controparte_1 causazione del suindicato evento, condannare detto Ente convenuto al pagamento in favore della sig.ra degli importi già indicati in atto di citazione e/o di quanto ritenuto Parte_1 dovuto in ragione delle risultanze della C.T.U. medico legale depositata dalla Dr E.
[...]
, oltre interessi legali sino al soddisfo;
ovvero condanni l'Ente al pagamento di quel Per_1 diverso importo che risulterà dovuto all'appellante, comunque non superiore al valore del giudizio così come appresso dichiarato, e che la Corte vorrà prudenzialmente determinare, tenuto conto anche del danno economico da lesione della capacità lavorativa futura e generica subito dall'appellante;
- in via subordinata, ove la Corte dovesse ritenere sussistere una responsabilità concorsuale a carico della sig.ra , liquidare il danno decurtando dal dovuto Parte_1 risarcimento una percentuale commisurata al grado di responsabilità imputabile all'appellante;
Per l'appellato: si chiede che l'Eccellentissima Corte d'Appello reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
VOGLIA
Respingere integralmente, per le ragioni esposte, l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
;
[...]
Respingere comunque con qualsiasi statuizione le domande e le eccezioni tutte spiegate dall'appellante nell'atto di impugnazione, giacché giuridicamente infondate in fatto ed in diritto;
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Salvo ogni altro diritto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 9 1. Con atto di citazione notificato in data 20/4/2016 - esperito Parte_1
con esito negativo il tentativo bonario di composizione della controversia - conveniva in giudizio il per ottenere la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente verificatosi in data
24/06/2014 in lungo la via San Paolino, rilevando di essere caduta CP_1
rovinosamente mentre percorreva a piedi il centro della medesima via, a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di alcune buche sul fondo stradale ivi ubicate, non visibili né segnalate ed evidenziando la responsabilità dell'amministrazione comunale nell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale ex artt. 2043 e 2051 c.c.. Pertanto, indicava la misura al risarcimento dei danni subiti in euro 11.000,00 comprensivi di danno biologico, morale, I.T.A. e I.T.P. spese mediche e legali, ed in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
2. Si costituiva il il quale in via preliminare, eccepiva Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito, domandava il rigetto delle domande avversarie, rilevando l'insussistenza dei requisiti della imprevedibilità ed invisibilità del pericolo, essendosi verificato l'incidente in prossimità della residenza della danneggiata, in un tratto di strada la cui pavimentazione era da considerarsi in buono stato di conservazione, tale per cui l'attrice, impiegando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto percepire e prevedere l'anomalia esistente sulla via pubblica ed evitare la potenziale situazione di pericolo. In via ulteriormente subordinata, chiedeva, nell'ipotesi di responsabilità concorrente, ex art. 1227 cod. civ., la liquidazione del danno decurtata di una percentuale commisurata al grado di responsabilità della danneggiata.
3. La causa veniva istruita attraverso l'escussione della prova testimoniale dei testi ammessi, si procedeva all'espletamento di C.T.U. medico legale, in esito alla quale veniva determinata l'entità dei postumi lamentati (invalidità permanente del
3%, i.t.p. al 75% di giorni 20, i.t.p. al 50% di giorni 10 e i.t.p. al 25% di 10 giorni).
4. Con sentenza n. 5045/2018 del 21/11/2018 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da nei confronti del e Parte_1 Controparte_1
Pag. 3 di 9 compensava le spese di lite e poneva a carico dell'attrice le spese della C.T.U.
5. Il Tribunale motivava il rigetto avendo ritenuto non raggiunta la prova in merito al nesso eziologico tra l'insidia ed i danni riportati, non essendo stato possibile accertare che la caduta sia stata effettivamente provocata dalla sconnessione del manto stradale ai margini della buca stradale ivi posta, e non potendo escludersi che la caduta sia stata provocata da una condotta poco diligente della . Pt_1
Segnatamente, ha ritenuto non raggiunta la prova “dell'an”, essendo poco attendibile la deposizione della teste escussa, sorella della danneggiata, tenuto conto che la stessa non era riuscita ad individuare, nella foto esibita, riproducente la strada, il punto esatto in cui insisteva la buca ove sarebbe caduta la donna e non sapeva riferire da quanto tempo fossero presenti le buche in loco pur conoscendo la zona, ciò non permettendo di apprezzare effettivamente i fatti occorsi. Ancora, poneva l'accento sulle divergenze tra le dichiarazioni riferite dal teste, la quale, dopo aver affermato di aver assistito, in compagnia di una terza persona, all'infortunio occorso alla sorella in corrispondenza di una buca mostratale in foto, riconosceva nella stessa la buca in esame, per poi, subito dopo, non individuarla, una volta mostrata una foto della visuale più ampia del luogo del sinistro ove insistevano diverse buche, tenuto, ulteriormente, conto che dalle foto, prive di data, esibite non vi erano elementi identificativi o caratteristici del luogo ove sarebbe avvenuto il sinistro che consentissero al teste effettivamente di riconoscerne il luogo. Rilevava, poi, che, in ogni caso, la buca ed il manto stradale dissestati non erano oggettivamente invisibili e soggettivamente imprevedibili, talché la con la dovuta diligenza avrebbe Pt_1 potuto evitare il pericolo.
6. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 13/5/2019 e depositato il 22/5/19 la sig.ra , chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, deducendo l'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 2051 c.c., nonché l'errata analisi nel non ritenere sufficienti le prove fornite e la ricostruzione del nesso di causalità.
7. Si è costituito in giudizio il con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 16/10/19, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della
Pag. 4 di 9 sentenza di primo grado, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e infondatezza dell'appello e, ritenendo, nel merito, che il sinistro si sia verificato esclusivamente per imprudenza e/o disattenzione di parte attrice, la quale, oltre a non avere tempestivamente allertato l'ente non ha dato prova del nesso CP_2
causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., dovendo così escludersi che vi fossero ostacoli o insidie nuove, imprevedibili ed inevitabili.
8. Sostituita l'udienza del giorno 11/9/2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Va disattesa, anzitutto, la preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata. Invero, in riferimento all'art. 348 bis e ter cpc, si prevede che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. La ragionevole probabilità va interpretata, infatti, come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuta anche laddove sussista una sola probabilità di accoglimento. Nella fattispecie l'appellante ha censurato sotto molteplici profili l'operato del primo giudice, con riguardo allo scrutinio delle prove sicchè non si può sostenere che le argomentazioni poste a sostegno del gravame, allo stato delle deduzioni formulate, delle produzioni e delle prove raccolte, risultino prima facie del tutto inverosimili e/o infondate, condizioni che sole legittimerebbero la richiesta pronunzia di inammissibilità.
10. Inoltre, la Corte, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ha già implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
11. Tanto premesso, passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
12. Con unico articolato motivo di gravame la ha lamentato l'errata Pt_1
interpretazione ed applicazione dell'articolo 2051 c.c. da parte del primo Giudice, con specifico riferimento al rilievo secondo il quale la testimonianza della sorella non possa essere attendibile a causa del vincolo di parentela con la stessa e poiché scarsamente circostanziata, stante la non contraddittorietà emergente dal raffronto delle dichiarazioni del teste, la quale, in verità, si è limitata a confermare che tra le
Pag. 5 di 9 numerose buche rappresentate in foto vi era la disconnessione ove l'evento si è verificato, non potendo individuarne l'esatto punto e, il fatto che in seguito al sinistro avvenuto, il abbia provveduto a curare la posa di una copertura bituminosa CP_1 proprio su quel tratto stradale con l'intento di rattoppare il manto di quella via per evitare che potessero accadere ulteriori danni o lesioni ad altri utenti della strada, a riprova di una propria responsabilità ammessa. Avrebbe errato pertanto il Tribunale ad escluderebbe la responsabilità dell'ente pubblico, non potendo non ritenersi sufficienti le prove fornite, tra cui le foto ben raffiguranti la via San Paolino, e la ricostruzione “dell'an” e del nesso di causalità, essendovi prova certa che la sig.ra sia caduta a causa di una buca posta in corrispondenza di un manto in cui Pt_1
sono presenti diverse disconnessioni, così come ben visibile nelle foto prodotte.
13. Ancora, ha rilevato come il giudice di prime cure si sia discostato dall'indirizzo dominante che riconduce la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti delle strade alla disciplina art.2051 c.c., seppure nessuna prova del caso fortuito o di circostanza in grado di interrompere il nesso di causalità sia stata prodotta dalla controparte.
14. Infine, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno patito dalla così come Pt_1
accertato dal C.T.U. Dott.ssa , sebbene tanto la consulenza di parte Per_1 condotta e quella tecnica esperita abbiano concluso rilevando che il danno inferto alla donna (Esiti algo-disfunzionali di trauma distorsivo al collo-piede di sinistra con rottura completa del legamento peroneo-astragalico anteriore) sia stato diretta conseguenza della caduta occorsa nelle dinamiche rappresentate, provocando alla stessa un danno biologico pari al 4-3%.
15. Orbene, esaminando congiuntamente dette censure poiché strettamente connesse tra loro, appare dato per pacifico che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. operi anche in relazione alla PA, e, come ampiamente noto, la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che all'attore spetta di provare il nesso causale e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre sarà il convenuto a dover provare l'esistenza di un fattore
Pag. 6 di 9 esterno avente i caratteri del caso fortuito (Cass. nr. 6529 del 2011).
16. Più in particolare, la prova del nesso causale esige la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del soggetto danneggiato, e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass. civ., sez. VI, 01/02/2021, n. 2184).
17. Tale inquadramento normativo riflette quindi peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento; diversamente, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità., e dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. civ. S.U. n. 20943 del 2022).
18. Tanto dedotto, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi sopra compendiati.
19. Ed invero, il teste , circa la caduta dell'appellante, ha Testimone_1 dichiarato che “Nella strada in questione non vi è marciapiede e la buca si trovava al centro della carreggiata” e che non vi erano segnali o delimitazioni del punto di strada dissestato;
ha aggiunto, guardando le foto, di non sapere riferire “su quale delle buche riprodotte è incappata mia sorella” e se le buche in questione fossero “di recente formazione o si trovavano sui luoghi da tempo”.
20. Il medesimo teste ha riferito di trovarsi, quel giorno, prima di cena, lungo la via San Paolino in compagnia della sorella e di una terza persona loro amica, precisando di non ricordare la destinazione e l'ora “Io non ricordo l'orario del sinistro né ricordo se vi era buio o meno“, di aver assistito alla caduta della
“incappata in una buca presente lungo la carreggiata”, di averle prestato Pt_1
soccorso nell'immediatezza, riportandola a casa per porre del ghiaccio sul piede
Pag. 7 di 9 sinistro al quale lamentava dolori, ed ancora, poco dopo, di essere scese nuovamente per poi separarsi e sentirsi dopo circa due ore telefonicamente con la sorella, la quale le disse di avere il piede gonfio e dolorante. Infine, affermava di aver saputo che la sorella “è andata al pronto soccorso il giorno successivo in quanto non poteva poggiare il piede per terra.”
21. Esibite le foto raffiguranti il presunto luogo ove si è verificato l'incidente, la stessa confermava che “le stesse riproducono la stradina teatro del sinistro e la buca nella quale è incappata mia sorella”, subito dopo precisava “guardando le fotografie che mi vengono mostrate non saprei dire su quale delle buche riprodotte è incappata mia sorella”.
22. Orbene, le dichiarazioni rese dal teste, sorella della malcapitata – non sempre precise e parzialmente contraddittorie - non consentono di corroborare la ricostruzione dei fatti offerta dall'odierna appellante, non potendosi affermare con certezza che la caduta sia stata effettivamente determinata da una sconnessione della strada, vieppiù che l'appellante risiede nella medesima strada e deve presumersi che ella la conoscesse adeguatamente.
23. Alcun ausilio offrono i rilievi fotografici (peraltro privi di data certa) depositati dall'appellante posto che dagli stessi non si riesce a comprendere dove fosse collocata la presunta insidia.
24. Ancora, da una attenta analisi della documentazione prodotta e segnatamente della verbale di escussione del 20/12/2016 si rilevano le discrepanze poste in luce dal Giudice di Prime cure nella comparazione fra le dichiarazioni del teste _1
, stante che la stessa, invero, non ha potuto specificare quale fosse l'esatto
[...]
punto della caduta o il riferimento ad una preesistente presenza delle insidie sul manto stradale della via di dimora della sorella, per questo non può affermarsi con assoluta certezza il punto esatto in cui la è caduta. Pt_1
25. Alla luce di tali fattori, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso occorso alla e la buca che si assume fosse Pt_1
presente sulla strada.
26. Difetta, in altri termini, la prova che la sia caduta proprio nel punto Pt_1 in cui si assume fosse presente l'insidia.
Pag. 8 di 9 27. Tanto induce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza.
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
29. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
con citazione notificata il 20/4/2016, avverso la sentenza 5045/2018 del
[...]
20/11/2018 del Tribunale di Palermo.
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre
[...]
spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 novembre 2024.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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