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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/03/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 15220/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.15 sono presenti l'avv. Bonanno Andrea in sostituzione dell'avv. SEMINARA
SALVATORE per parte ricorrente, e l'avv. Sparacino nell'interesse dell' CP_1
L'avv. Sparacino insiste nella cessata materia del contendere con compensazione delle spese
L'avv. Bonanno dichiara che la prestazione è stata liquidata pertanto si associa alla richiesta la cessata materia del contendere
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15220 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a , il 30/11/1956, (C.F.: ), residente Parte_1 CP_1 C.F._1
in , Via MT n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Seminara, per mandato in atti. CP_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, con sede legale a Roma nella via CP_1
Ciro il Grande n. 21, C.F , rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per P.IVA_1
mandato in atti.
Resistente
oggetto: Assegno sociale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/03/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2024, conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_1
premettendo: che con provvedimento del 17 aprile 2024, l' rigettava la domanda di assegno CP_2
sociale presentata in data 10.04.2024 con la seguente motivazione:” la rinuncia al mantenimento
manifestata nell'accordo di separazione, innanzi all'ufficiale di Stato Civile, è indicativa di
autosufficienza economica non compatibile con lo stato di bisogno”; che avverso tale provvedimento invano proponeva ricorso amministrativo, chiedeva di “ - Accertare e dichiarare che la sig.ra
ha diritto all'erogazione dell'assegno sociale, sin dalla data della domanda, - Parte_1
Condannare, conseguentemente l' al pagamento di tutti i ratei di assegno sociale non pagati. CP_1
Con vittoria di spese.”
CP_ L' costituitasi ritualmente in giudizio, contestava la domanda per carenza di prova dei requisiti di legge e ne invocava il rigetto.
Con le note conclusive del 7.2.2025, l' dichiarava che a seguito di riesame della pretesa, ritenuta CP_1
la stessa meritevole di accoglimento, aveva adottato il provvedimento di liquidazione della prestazione, unitamente ai ratei arretrati, che allegava agli atti. Chiedeva pertanto la cessata materia del contendere.
All'odierna udienza entrambi le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere, rispettivamente con condanna e compensazione delle spese di lite.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese del giudizio, si ritiene sussistano gravi motivi per compensarle tra le parti tenuto conto del comportamento delle stesse e della peculiarità della questione.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa del ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe Così deciso in Palermo, 19.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile