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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15172/2023 R.G.
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Adelaide Muscolo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.12.2023 la ricorrente in epigrafe ha impugnato il
CP_ provvedimento del 04.10.2023 con cui l' le comunicava la sussistenza di un indebito per la somma di € 11.136,46 ricevuta a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione cat
INVCIV n. 02134188 relativamente al periodo dal 01.10.2013 al 31.10.2023, per possesso di reddito familiare superiore al limite previsto dalla normativa vigente per la concessione del beneficio (pensione VO coniuge).
Ha, altresì, dedotto di aver inoltrato avverso il predetto provvedimento ricorso amministrativo, senza alcun esito, e di aver inoltrato annualmente dichiarazione dei redditi tramite modello RED all' . CP_1
1 Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della richiesta restitutoria ex artt. 52, comma 2,
L. n.88/89 e 13, comma 2, L. n. 412/91.
Ha, pertanto, chiesto accertarsi l'irripetibilità delle somme oggetto di richiesta di ripetizione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Con provvedimento del 09.11.2024, reso all'esito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 07.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. 17.03.2022, il giudice, rilevato che la notifica nei confronti dell' risultava effettuata in data 22.10.2024, e quindi in CP_1 violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 415, co. 5, c.p.c., espressamente assegnato nel decreto di fissazione, ha disposto la rinotifica assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino a 30 giorni prima dell'udienza del 18.03.2025 ex art. 291, u.c.,
c.p.c.
A seguito di sostituzione di tale ultima udienza con deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., parte ricorrente non è comparsa, non depositando le note in parola, per cui la causa
è stata rinviata all'udienza del 17.04.2025 ex art. 309 c.p.c.
Per l'udienza del 17.04.2025 è stata a sua volta disposta la trattazione ex art. 127 ter
c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato con note del 10.04.2025 prova della rinotifica all' , CP_1
effettuata via pec in data 20.02.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, di essere autorizzata alla rinotifica.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto alla rinotifica nei confronti dell' nel CP_1
termine perentorio di trenta giorni prima dell'odierna udienza: ed infatti, la notifica versata in atti risulta effettuata in data 20.02.2025 per l'udienza del 18.03.2025.
Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e 307, co. 3, c.p.c.
In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”.
Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass.
2 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del
10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione, l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma dall'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Il giudizio deve, pertanto, dichiararsi estinto.
Le spese di lite restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone cancellarsi la causa dal ruolo;
3 b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15172/2023 R.G.
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Adelaide Muscolo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.12.2023 la ricorrente in epigrafe ha impugnato il
CP_ provvedimento del 04.10.2023 con cui l' le comunicava la sussistenza di un indebito per la somma di € 11.136,46 ricevuta a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione cat
INVCIV n. 02134188 relativamente al periodo dal 01.10.2013 al 31.10.2023, per possesso di reddito familiare superiore al limite previsto dalla normativa vigente per la concessione del beneficio (pensione VO coniuge).
Ha, altresì, dedotto di aver inoltrato avverso il predetto provvedimento ricorso amministrativo, senza alcun esito, e di aver inoltrato annualmente dichiarazione dei redditi tramite modello RED all' . CP_1
1 Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità della richiesta restitutoria ex artt. 52, comma 2,
L. n.88/89 e 13, comma 2, L. n. 412/91.
Ha, pertanto, chiesto accertarsi l'irripetibilità delle somme oggetto di richiesta di ripetizione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Con provvedimento del 09.11.2024, reso all'esito di deposito di note sostitutive dell'udienza del 07.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. 17.03.2022, il giudice, rilevato che la notifica nei confronti dell' risultava effettuata in data 22.10.2024, e quindi in CP_1 violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 415, co. 5, c.p.c., espressamente assegnato nel decreto di fissazione, ha disposto la rinotifica assegnando a parte ricorrente termine perentorio fino a 30 giorni prima dell'udienza del 18.03.2025 ex art. 291, u.c.,
c.p.c.
A seguito di sostituzione di tale ultima udienza con deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., parte ricorrente non è comparsa, non depositando le note in parola, per cui la causa
è stata rinviata all'udienza del 17.04.2025 ex art. 309 c.p.c.
Per l'udienza del 17.04.2025 è stata a sua volta disposta la trattazione ex art. 127 ter
c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato con note del 10.04.2025 prova della rinotifica all' , CP_1
effettuata via pec in data 20.02.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, di essere autorizzata alla rinotifica.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto alla rinotifica nei confronti dell' nel CP_1
termine perentorio di trenta giorni prima dell'odierna udienza: ed infatti, la notifica versata in atti risulta effettuata in data 20.02.2025 per l'udienza del 18.03.2025.
Deve, pertanto, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e 307, co. 3, c.p.c.
In particolare, tale ultima disposizione prevede che “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo…”.
Ebbene, secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass.
2 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità.
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del
10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”.
La ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso di nullità della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la differenza che, non trattandosi di atto di impugnazione, l'effetto consequenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma dall'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Il giudizio deve, pertanto, dichiararsi estinto.
Le spese di lite restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone cancellarsi la causa dal ruolo;
3 b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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