TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2633/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Bruno Monica Parte_1 che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: il ricorrente come da verbale di udienza del 19.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso dell'11.07.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Tito il 19.06.1994 e che con Controparte_1 sentenza n. 954/21 del 06.09.2021 questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il [...] il figlio , oltre che Per_1 maggiorenne oggi anche autonomo economicamente, e che pertanto è cessato l'obbligo da parte dei genitori di provvedere al suo mantenimento.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
All'udienza del 19.12.2024 il ricorrente ha precisato le conclusioni riportatosi al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione. La separazione giudiziale è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n.
954/21 del 06.09.2021, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il comportamento della resistente, la quale non costituendosi si è del tutto disinteressata della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni del divorzio, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessuna statuizione va adottata sul regime di affidamento e mantenimento.
Del pari non vi sono richieste di tipo economico e pertanto nulla va disposto in merito.
La natura contumaciale del presente giudizio e la sola pronuncia sullo status giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso dell'11.07.2024, ogni diversa
[...] Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 19.06.1994 in Tito, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Tito dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 2; b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 05.05.2025
La Presidente est.