CASS
Ordinanza 17 aprile 2023
Ordinanza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/04/2023, n. 10122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10122 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 13157-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, con ordinanza n. 368/2022 depositata il 12/05/2022 nella causa tra: AN RA, in proprio e quale rappresentante della società RA GROUP S.R.L.; - ricorrenti non costituiti in questa fase - Civile Ord. Sez. U Num. 10122 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 17/04/2023 2 di 5 contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA;
- resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 41 cod. proc. civ., voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con verbale della Compagnia dei Carabinieri di Santa IT LI del 26.10.2021 fu accertato che la sig.ra NA NI EI, cittadina extraeuropea residente in Italia da oltre un anno, circolava alla guida di un’autovettura senza patente in corso di validità, così incorrendo nella violazione dell’articolo 135 cod. strada. Alla sig.ra EI fu irrogata la sanzione pecuniaria di € 5.100, al cui pagamento la stessa era obbligata in solido con la conduttrice in leasing dell’autovettura, la società MU Group s.r.l.. 2. Nel verbale di accertamento della violazione si dava atto della possibilità di accedere alla definizione agevolata del procedimento sanzionatorio mediante il versamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notificazione della violazione. 3. Il suddetto verbale fu notificato al legale rappresentante della società MU Group s.r.l., sig. AN MU, il 26.10.2021; il sessantesimo giorno successivo a tale data cadeva il 3 di 5 25.12.2021 (Natale); il 27.12.21, primo giorno lavorativo dopo detta scadenza, AN MU si recò all’Ufficio Postale di Lavagna per effettuare il versamento in misura ridotta, ma l’operazione non andò a buon fine perché il sistema informatico di Poste Italiane non accettò il pagamento, essendo trascorsi più di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento dell’infrazione. 4. AN MU, rappresentando l’accaduto, fece istanza ai Carabinieri di Santa IT LI per essere rimesso in termini al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta. 5. Con nota del 16.1.2022 la Compagnia dei Carabinieri di Santa IT LI rigettò la suddetta istanza. 6. AN MU, in proprio e quale legale rappresentante della società MU Group s.r.l., propose ricorso al Giudice di Pace di Chiavari per l’annullamento della suddetta nota dei Carabinieri di Santa IT LI del 16.1.2022, «con ogni consequenziale statuizione, segnatamente ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile e/o della rimessione in termini della società ricorrente con riferimento al pagamento in misura ridotta». 7. Il Giudice di Pace di Chiavari declinò la giurisdizione sull’assunto che la richiesta di annullamento della nota della Compagnia Carabinieri comportasse un accertamento «su una condotta della P.A., nella specie dell’Organo accertatore, a cui competeva il potere di rimettere in termini l’opponente per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta»; potere che, secondo il Giudice di Pace, non poteva essere sindacato dall’autorità giudiziaria ordinaria, esulando dall’ambito della cognizione relativa all’accertamento della violazione amministrativa e alla determinazione della relativa sanzione. 4 di 5 8. Il TAR Liguria, adito in riassunzione dal medesimo sig. MU, sempre in proprio e quale legale rappresentante della società MU Group s.r.l., ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie relative alle violazioni del codice della strada comprende anche le questioni sulle modalità di pagamento della sanzione. 9. Nessuna delle parti del giudizio di merito si è costituita in questa sede di legittimità. 10. Il conflitto di giurisdizione è stata discusso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023, in prossimità della quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte concludendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 11. Correttamente il T.A.R. Liguria ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione. 12. Infatti, ancorché la terminologia utilizzata nelle conclusioni del ricorso al Giudice di Pace sembri alludere (là dove si chiede l’annullamento della nota del 16.1.2022 con cui la Compagnia dei Carabinieri di Santa IT LI rigettò l’istanza di rimessione in termini per l’effettuazione del pagamento della sanzione in misura ridotta) ad una pretesa meramente demolitoria, il petitum sostanziale del giudizio introdotto da AN MU, in proprio e quale legale rappresentante della società MU Group s.r.l., consiste, in effetti, nell’accertamento del diritto di estinguere la sanzione con il versamento in misura ridotta. L’oggetto della controversia riguarda dunque, nella sostanza, la misura della sanzione dovuta. 13. Tanto premesso, il Collegio osserva che nella sentenza n. 20544/2008 queste Sezioni Unite hanno enunciato il principio che, 5 di 5 in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale al giudice civile ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori. Tale principio implica che il rimedio dell’opposizione al giudice civile copre tutte le possibili questioni attinenti, oltre che all’accertamento della responsabilità, anche alla misura della sanzione;
comprese, quindi, le questioni relative al diritto di pagare la sanzione in misura ridotta. 14. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. 15. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del Giudice di Pace di Chiavari, dinanzi al quale rimette le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
- resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 41 cod. proc. civ., voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con verbale della Compagnia dei Carabinieri di Santa IT LI del 26.10.2021 fu accertato che la sig.ra NA NI EI, cittadina extraeuropea residente in Italia da oltre un anno, circolava alla guida di un’autovettura senza patente in corso di validità, così incorrendo nella violazione dell’articolo 135 cod. strada. Alla sig.ra EI fu irrogata la sanzione pecuniaria di € 5.100, al cui pagamento la stessa era obbligata in solido con la conduttrice in leasing dell’autovettura, la società MU Group s.r.l.. 2. Nel verbale di accertamento della violazione si dava atto della possibilità di accedere alla definizione agevolata del procedimento sanzionatorio mediante il versamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notificazione della violazione. 3. Il suddetto verbale fu notificato al legale rappresentante della società MU Group s.r.l., sig. AN MU, il 26.10.2021; il sessantesimo giorno successivo a tale data cadeva il 3 di 5 25.12.2021 (Natale); il 27.12.21, primo giorno lavorativo dopo detta scadenza, AN MU si recò all’Ufficio Postale di Lavagna per effettuare il versamento in misura ridotta, ma l’operazione non andò a buon fine perché il sistema informatico di Poste Italiane non accettò il pagamento, essendo trascorsi più di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento dell’infrazione. 4. AN MU, rappresentando l’accaduto, fece istanza ai Carabinieri di Santa IT LI per essere rimesso in termini al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta. 5. Con nota del 16.1.2022 la Compagnia dei Carabinieri di Santa IT LI rigettò la suddetta istanza. 6. AN MU, in proprio e quale legale rappresentante della società MU Group s.r.l., propose ricorso al Giudice di Pace di Chiavari per l’annullamento della suddetta nota dei Carabinieri di Santa IT LI del 16.1.2022, «con ogni consequenziale statuizione, segnatamente ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile e/o della rimessione in termini della società ricorrente con riferimento al pagamento in misura ridotta». 7. Il Giudice di Pace di Chiavari declinò la giurisdizione sull’assunto che la richiesta di annullamento della nota della Compagnia Carabinieri comportasse un accertamento «su una condotta della P.A., nella specie dell’Organo accertatore, a cui competeva il potere di rimettere in termini l’opponente per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta»; potere che, secondo il Giudice di Pace, non poteva essere sindacato dall’autorità giudiziaria ordinaria, esulando dall’ambito della cognizione relativa all’accertamento della violazione amministrativa e alla determinazione della relativa sanzione. 4 di 5 8. Il TAR Liguria, adito in riassunzione dal medesimo sig. MU, sempre in proprio e quale legale rappresentante della società MU Group s.r.l., ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie relative alle violazioni del codice della strada comprende anche le questioni sulle modalità di pagamento della sanzione. 9. Nessuna delle parti del giudizio di merito si è costituita in questa sede di legittimità. 10. Il conflitto di giurisdizione è stata discusso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023, in prossimità della quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte concludendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 11. Correttamente il T.A.R. Liguria ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione. 12. Infatti, ancorché la terminologia utilizzata nelle conclusioni del ricorso al Giudice di Pace sembri alludere (là dove si chiede l’annullamento della nota del 16.1.2022 con cui la Compagnia dei Carabinieri di Santa IT LI rigettò l’istanza di rimessione in termini per l’effettuazione del pagamento della sanzione in misura ridotta) ad una pretesa meramente demolitoria, il petitum sostanziale del giudizio introdotto da AN MU, in proprio e quale legale rappresentante della società MU Group s.r.l., consiste, in effetti, nell’accertamento del diritto di estinguere la sanzione con il versamento in misura ridotta. L’oggetto della controversia riguarda dunque, nella sostanza, la misura della sanzione dovuta. 13. Tanto premesso, il Collegio osserva che nella sentenza n. 20544/2008 queste Sezioni Unite hanno enunciato il principio che, 5 di 5 in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale al giudice civile ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori. Tale principio implica che il rimedio dell’opposizione al giudice civile copre tutte le possibili questioni attinenti, oltre che all’accertamento della responsabilità, anche alla misura della sanzione;
comprese, quindi, le questioni relative al diritto di pagare la sanzione in misura ridotta. 14. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. 15. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del Giudice di Pace di Chiavari, dinanzi al quale rimette le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite