Articolo 1 della Legge 8 novembre 1962, n. 1527
Articolo 2
Versione
10 novembre 1962
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962.
Entrata in vigore il 10 novembre 1962