Art. 18. (Organismi in carica)
Sino alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed il Comitato tecnico per la sezione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Sino alla data di approvazione dello statuto-regolamento si applicano le norme vigenti in materia di controllo contabile.
Sino alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed il Comitato tecnico per la sezione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Sino alla data di approvazione dello statuto-regolamento si applicano le norme vigenti in materia di controllo contabile.