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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2781/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 0090205F20240000204 BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso del 23.10.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria il sollecito di pagamento n. 0090205F20240000204 notificato il 10.8.2024 da Resistente_1 spa per la riscossione della somma di euro 389,83 asseritamente dovuta a titolo di contributo di bonifica (codice 630) nell'anno 2019 al
Consorzio_1, oggi Consorzio_2.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva i fondi di sua proprietà in agro di Vernole nessun beneficio traevano dall'attività del Consorzio, come risultava dalla perizia a firma del perito agrario dott. Rossi.
Resistente_1 spa, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c.
e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite”.
Nella specie siccome l'immobile del contribuente è ricompreso nel piano di classifica, deve presumersi che lo stesso consegua un vantaggio diretto e specifico in conseguenza dell'attività del Consorzio;
e, tuttavia, il contribuente ha superato tale presunzione dimostrando tramite consulenza di parte che i terreni di sua proprietà non risultano interessati nelle immediate vicinanze da opere di bonifica e drenaggio di acque meteoriche.
Quanto accertato dal consulente di parte del contribuente non risulta efficacemente contrastato dalla difesa di Resistente_1 spa.
Il ricorso va quindi accolto, ma i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2781/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 0090205F20240000204 BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso del 23.10.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria il sollecito di pagamento n. 0090205F20240000204 notificato il 10.8.2024 da Resistente_1 spa per la riscossione della somma di euro 389,83 asseritamente dovuta a titolo di contributo di bonifica (codice 630) nell'anno 2019 al
Consorzio_1, oggi Consorzio_2.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva i fondi di sua proprietà in agro di Vernole nessun beneficio traevano dall'attività del Consorzio, come risultava dalla perizia a firma del perito agrario dott. Rossi.
Resistente_1 spa, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c.
e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite”.
Nella specie siccome l'immobile del contribuente è ricompreso nel piano di classifica, deve presumersi che lo stesso consegua un vantaggio diretto e specifico in conseguenza dell'attività del Consorzio;
e, tuttavia, il contribuente ha superato tale presunzione dimostrando tramite consulenza di parte che i terreni di sua proprietà non risultano interessati nelle immediate vicinanze da opere di bonifica e drenaggio di acque meteoriche.
Quanto accertato dal consulente di parte del contribuente non risulta efficacemente contrastato dalla difesa di Resistente_1 spa.
Il ricorso va quindi accolto, ma i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.