Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 21/12/2023, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2023
N. 00733/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 372 del 2023, proposto da
- URBA-I 020101 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale in atti;
contro
- Regione AT, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 -bis del d.lgs. n. 152/2006, presentata in data 10 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La URBA-I 020101 s.r.l., con atto depositato il 27 luglio 2023, è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione AT sulla sua istanza del 10 maggio 2021, di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto Agri-fotovoltaico denominato “MELFI-01”, da realizzare nel territorio del Comune di Melfi, deducendone l’illegittimità da più angolazioni.
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2023 l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
Vi è evidenza in atti di causa di come la Regione intimata, ricevuta l’istanza autorizzatoria, abbia da ultimo rappresentato in data 21 ottobre 2022 (essendo intervenuto l’annullamento giurisdizionale, con decisione n. 273 dell’11 aprile 2022, della D.G.R. n. 35/2022, nella parte in cui quest’ultima ha disposto la “obbligatorietà della procedura di screening-VIA”) che si sarebbe dato «impulso al procedimento per il rilascio del PAUR nei tempi compatibili con l’organizzazione dell’ufficio e il carico di lavoro arretrato», senza poi aver assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione di detto procedimento, nei termini assegnati dall’invocata disposizione.
Tale contegno inerte configura un effettivo e ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della l. n. 241 del 1990; tanto più che la Regione, avendo riavviato il procedimento autorizzatorio “ de quo ”, è certamente tenuta a concluderlo. Mentre alcun rilievo assumono nella vicenda le difficoltà organizzative e dei carichi di lavoro evidenziate dall’Amministrazione intimata, spettando a quest’ultima, autonomamente, l’apprestamento di soluzioni adeguate, e non potendo tali disfunzioni refluire sul corretto e tempestivo adempimento dei compiti istituzionali.
Nel caso di specie, quindi, il silenzio regionale si connota nel senso dell’illegittimità in ragione di quanto stabilito dagli agli artt. 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal ripetuto art. 27 -bis del d.lgs. n. 152/2006.
5. Ne consegue l’obbligo della Regione AT di porre in essere la conseguente attività procedimentale, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione.
5.1. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il dirigente preposto al Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega.
5.2. In base all’art. 2, co. 8, della l. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto ordina alla Regione AT di provvedere nei modi e termini innanzi determinati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario “ad acta” il dirigente preposto al Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, con oneri a carico dell’Ente regionale intimato, da liquidare con separato decreto su istanza dell’interessato;
- condanna la Regione AT al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, n. 6 -bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, l’importo del contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione intimata;
- dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione AT, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO