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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2024, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1870 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1870/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SIANI Parte_1 C.F._1
FABIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 16/05/2024 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Cava de' Tirreni il Controparte_1
06.10.1985, trascritto nei registri di stato civile del precitato Comune al numero 382 parte 2 seria
A – anno 1985), senza richieste accessorie, stante la maggiore età ed indipendenza economica della prole , a Salerno 25.12.1990, a Salerno il 22.10.1989 e nato il [...] Per_1 Per_2 Per_3
a Salerno), nonché avendo le parti definito ogni rapporto patrimoniale;
con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 23.05.2024, il Giudice delegato, previe rassegnate conclusioni del ricorrente, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile in data 02.05.2023), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento.
Sulle questioni accessorie
Nulla va disposto al riguardo, attesa la dichiara maggiore età ed indipendenza economica della prole, oltre che l'assenza di ulteriori domande di tipo economico.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali
In ossequio alla mera pronuncia sullo status, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Cava de' Tirreni il 06.10.1985, trascritto nei registri di stato civile del precitato Comune al numero 382 parte 2 seria A – anno 1985)
- autorizza i coniugi definitivamente a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 10.10.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1870/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili”, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SIANI Parte_1 C.F._1
FABIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non costituita
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 16/05/2024 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Cava de' Tirreni il Controparte_1
06.10.1985, trascritto nei registri di stato civile del precitato Comune al numero 382 parte 2 seria
A – anno 1985), senza richieste accessorie, stante la maggiore età ed indipendenza economica della prole , a Salerno 25.12.1990, a Salerno il 22.10.1989 e nato il [...] Per_1 Per_2 Per_3
a Salerno), nonché avendo le parti definito ogni rapporto patrimoniale;
con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 23.05.2024, il Giudice delegato, previe rassegnate conclusioni del ricorrente, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, come nel caso di specie, dalla data certificata nell'accordo di concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile in data 02.05.2023), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento.
Sulle questioni accessorie
Nulla va disposto al riguardo, attesa la dichiara maggiore età ed indipendenza economica della prole, oltre che l'assenza di ulteriori domande di tipo economico.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali
In ossequio alla mera pronuncia sullo status, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in Cava de' Tirreni il 06.10.1985, trascritto nei registri di stato civile del precitato Comune al numero 382 parte 2 seria A – anno 1985)
- autorizza i coniugi definitivamente a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 10.10.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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