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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 787/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
NASO, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
– codice fiscale - in persona del Direttore Generale, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno, giusta delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c., elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Ente siti in Varese, Via Copelli, n. 6,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 04.05.2024 ha dedotto: Parte_1
1. di essere dipendente a tempo indeterminato del in qualità di Controparte_1
Assistente Amministrativo, area B del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A), ai sensi del CCNL del Comparto Scuola, in servizio presso l'IC Galilei – Busto Arsizio;
2. di aver svolto mansioni superiori nel ruolo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(D.S.G.A.), appartenente all'area D del personale ATA ai sensi del CCNL di comparto, in virtù di incarichi di direzione conferiti dal ai sensi dell'art. 69 del CCNL Controparte_1
pagina 1 di 7 Scuola 1994/1997, tuttora in vigore ai sensi dell'art.146 del successivo CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007 (cfr. doc.1 ricorrente) per i seguenti periodi: a.s. 2012/2013: dal
01/09/2012 al 31/08/2013; a.s. 2014/2015: dal 01/09/2014 al 31/08/2015; a.s. 2015/2016: dal
01/09/2015 al 31/08/2016; a.s. 2016/2017: dal 01/09/2016 al 31/08/2017; a.s. 2017/2018: dal
01/09/2017 al 31/08/2018; a.s. 2018/2019: dal 01/09/2018 al 31/08/2019; a.s. 2019/2020: dal
01/09/2019 al 31/08/2020; a.s. 2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021; a.s. 2021/2022: dal
01/09/2021 al 31/08/2022; a.s. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023;
3. di non aver mai ricevuto gli emolumenti previsti dalla normativa di settore per lo svolgimento della superiore mansione di D.S.G.A.; in particolare, di non aver percepito né
l'indennità di direzione di cui agli artt. 69 CCNL Scuola 1994/97 e 146 CCNL 29.11.07, né i benefici per la prima e seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL Comparto
Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;
4. di essere dunque creditore nei confronti del della Controparte_1 complessiva somma di € 33.191,73, di cui € 15.191,73 a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori, in virtù degli incarichi di direzione ricevuti dall'Amministrazione resistente ai sensi della normativa richiamata, ed € 18.000,00 (€ 1.800,00*10 anni scolastici dal 2012/13 – da 2014/15 a 2022/23), in riferimento alla seconda posizione economica di cui
è titolare.
La ricorrente agisce dunque in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(D.S.G.A.) ai sensi dell'art. 69 del CCNL del Comparto Scuola 1994/97, richiamato dall'art. 146 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e per il riconoscimento dei benefici della prima e seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha richiesto quanto segue: “ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) nei periodi indicati in ricorso;
ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici della prima e seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del
CCNL 29.11.2007 per intero, come riconosciuto ai D.S.G.A. E PER L'EFFETTO
CONDANNARE il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 pagina 2 di 7 della complessiva somma di € 33.191,73, o nella maggiore o minor somma ritenuta di
Giustizia, di cui € 15.191,73 a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ed €
18.000,00 in riferimento alla seconda posizione economica ATA, in virtù degli incarichi di direzione ricevuti dall'Amministrazione resistente ai sensi della normativa richiamata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha Controparte_1
eccepito che la pretesa della ricorrente è destituita di fondamento in quanto la stessa avrebbe sempre percepito la reclamata indennità di funzioni superiori (come sarebbe comprovato dai prospetti che l'Amministrazione deposita), ha rilevato che la ricorrente ha percepito la seconda posizione economica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (come da importo riepilogativo degli importi di diritto allegato in atti pari ad euro 1.661,52 per ciascun anno scolastico) e che, in caso di riconoscimento dell'indennità di funzioni superiori per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dovrà essere conguagliato a favore della resistente quanto ricevuto nei predetti anni scolastici quale seconda posizione economica in quanto le due voci di indennizzo (indennità di funzione superiore e indennità di seconda posizione) non possono essere sommate, eccependo altresì la prescrizione quinquennale e chiedendo la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Il ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) respingere le CP_1
richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare parte ricorrente al risarcimento del danno in misura equitativa ex art. 96 c.p.c.; 3) in caso di contestazione della documentazione versata in atti disporsi l'intervento di terzo CP_3
ordinatore secondario di spesa tramite ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.; 4)
[...] dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso – 04.05.2024; 5) liquidare, in ogni caso, le spese di lite ai sensi dell'art.
152 bis c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c.”.
Non essendo possibile la conciliazione della causa, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino al 20.01.2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini pagina 3 di 7 assegnati, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
In diritto
In primo luogo, per il principio della ragione più liquida, vanno dichiarate prescritte ex art. 2948 n. 4 c.c. le somme richieste ante 4 maggio 2019 in relazione agli anni 2012-2013-2014-
2015-2016-2017-2018 ovvero oltre il quinquennio dalla notificazione del ricorso depositato in data 04.05.2024, in assenza di documentata messa in mora antecedente.
Sull'indennità di mansioni superiori
La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del resistente con la qualifica di CP_1 assistente presso l'I.C. Galilei di Busto Arsizio ed ha presentato la domanda per essere inserita nella graduatoria formulata per la sostituzione dei Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA). Per lo svolgimento di tali mansioni, all'assistente amministrativo che sottoscrive il contratto a tempo determinato con la qualifica di DSGA viene riconosciuto – quale indennità di mansioni superiori - il particolare trattamento economico di natura indennitaria, corrispondente, sino all'anno scolastico 2011/2012, alla differenza fra le retribuzioni tabellari delle qualifiche iniziali di DSGA e di assistente amministrativo.
A partire dall'anno scolastico 2012/2013, in virtù del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della Legge 228/2012, il relativo importo è stato commisurato alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA - al livello iniziale della progressione economica - e quello complessivamente maturato da ciascun ricorrente in qualità di assistente amministrativo.
Tale circostanza è pacificamente riconosciuta anche dalla ricorrente che però lamenta “negli anni scolastici in cui ha ricoperto il ruolo di DSGA in virtù degli incarichi di direzione conferiti dal ai sensi della normativa di settore, non ha percepito, come, Controparte_1 invece, avrebbe dovuto, né l'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori né gli emolumenti per le posizioni economiche, secondo le disposizioni della normativa contrattuale di settore vigente, beneficiando di un compenso nettamente ridotto (cfr. doc. 3: Cedolini stipendiali)”.
Va precisato che parte resistente ha dato prova del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, parte ricorrente ha percepito la reclamata indennità di funzioni superiori eccezion fatta per l'incarico presso il Liceo scientifico 'Tosi' di Busto Arsizio nei periodi
1.09.2020-31.08.2021 e 1.09.2021-31.08.2022 di cui non vi sono evidenze. A tal fine, il ha allegato in atti il riepilogo degli importi di diritto – acquisito dal CP_1 CP_4 pagina 4 di 7 Territoriale dello Stato di Varese – dal quale si evince che alla ricorrente è stata pagata l'indennità di mansioni superiori per gli anni indicati in ricorso, tranne per i periodi 1.09.2020-
31.08.2021 e 1.09.2021-31.08.2022 (in cui risulta avere invece percepito la seconda posizione economica).
Parte ricorrente non tiene conto della propria progressiva anzianità (verificabile dal codice CL che indica la classe di anzianità) che determina il quantum nella misura del differenziale “tra il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di comparto per il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) al livello retributivo iniziale e quello in godimento dall'Assistente Amministrativo incaricato”. Ad un numero di classe più elevato - come quello a cui appartiene la ricorrente - corrisponde una maggiore anzianità di servizio e, di conseguenza, un minor differenziale “tra il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di comparto per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(D.S.G.A.) al livello retributivo iniziale e quello in godimento dall'Assistente Amministrativo incaricato”.
Inoltre, il Ministero ha fornito spiegazione del fatto che la ricorrente è titolare di ruolo sul profilo di assistente amministrativo e che la relativa partita di spesa fissa del di CP_3
Varese lavora di base su quel profilo e sulla correlata retribuzione. Al 31 agosto di ogni anno, alla scadenza del contratto e/o incarico di DGSA, la ricorrente rientra nelle mansioni ordinarie di assistente amministrativo e il sistema informatico del di Varese automaticamente CP_3 decurta – in coerenza con la scadenza del contratto al 31 agosto – la voce relativa all'indennità di mansioni superiori. Successivamente però, a seguito della trasmissione del contratto di DSGA medio tempore sottoscritto per il nuovo anno scolastico, il sistema reinserisce la suddetta voce nei tempi tecnici di lavorazione con conseguente pagamento degli arretrati non elargiti al primo rateo utile.
In considerazione di quanto sopra, la pretesa di parte ricorrente risulta fondata limitatamente agli incarichi attribuiti presso il Liceo scientifico 'Tosi' di Busto Arsizio nei periodi 1.09.2020-
31.08.2021 e 1.09.2021-31.08.2022 e il va condannato al pagamento dell'indennità CP_1
di mansioni superiori per tali incarichi nella misura indicata dalla ricorrente (non contestata dal resistente), rispettivamente, pari a euro 1.213,03 ed euro 1.228,58 (cfr. tabella riepilogativa a pag. 3 del ricorso).
Sulla seconda posizione economica
La ricorrente deduce che “L'art. 62 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 prevede, inoltre, che in caso di svolgimento di funzione superiore di D.S.G.A. pagina 5 di 7 spettano al dipendente anche i benefici della posizione economica ATA di cui è titolare ai sensi dell'art.50 del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, secondo i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione di cui all'art.2, comma 3 (ex art.62 CCNL 2006/2009) della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008”. Da quanto sopra “Ne deriva, che negli anni scolastici indicati la ricorrente avrebbe dovuto mantenere il beneficio economico annuo di €
1.800,00, ai sensi della predetta normativa”.
Tale pretesa risulta parzialmente fondata.
In primo luogo, si rileva che all'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore SGA spetta l'indennità di funzioni superiori (rectius dall'1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell'Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della legge di stabilità 2013) e l'indennità di direzione (quota base e quota variabile a carico del
Fondo di Istituto) detratto il compenso individuale accessorio (vedi combinato disposto dell'art. 56 e art. 88). Il Ministero deduce che le due voci di indennizzo (indennità di funzione superiore e indennità di seconda posizione) non possono essere sommate tra loro nel caso in cui l'assistente amministrativo sostituisca il DSGA in quanto l'indennità di funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall'assistente amministrativo.
La tesi non può essere condivisa, come già ribadito da costante giurisprudenza di merito e recentemente anche dalla Corte D'Appello di Milano (sent. n. 1306/21), l'indennità di mansioni superiori e la posizione economica sono elementi distinti della retribuzione assolvendo a funzioni differenti. Conseguentemente in mancanza di espressa disposizione di legge non possono elidersi tramite il riassorbimento della seconda nella prima. Infatti, il compenso di valorizzazione ATA è un elemento riconosciuto al lavoratore che ha partecipato alla progressione economica ex articolo 2 della sequenza contrattuale dell'articolo 62 del
CCNL del 29/11/2007, superando apposito test di accesso e partecipando al corso di formazione all'esito del quale viene attribuita la seconda posizione economica. Si tratta di un elemento riconosciuto in via continuativa indipendentemente dallo svolgimento delle mansioni
DSGA. Ne discende il non assorbimento dello stesso in un compenso che ha natura diversa quale è l'indennità di mansioni superiori strettamente connessa allo svolgimento di esse.
La Corte d'Appello di Milano ha altresì osservato che “dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente
l'eventualità che un'assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA
(prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la
pagina 6 di 7 prima, in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia non l'hanno previsto in tema di assorbimento dei rispettivi emolumenti”.
Va precisato che il ha documentato che la ricorrente ha percepito la seconda CP_1
posizione economica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come da importo riepilogativo degli importi di diritto allegato in atti dal resistente. Ne consegue dunque il riconoscimento in favore della ricorrente delle somme spettanti a titolo di posizione economica per il periodo (al netto della prescrizione) 2019/2020 e 2022/2023 per un importo pari ad euro 3.600,00 (quantificato in 1.800,00 euro annui ex art. 50 CCNL 2006/2009 e art. 2 della Sequenza Contrattuale del 25.07.2008) non contestato dalla resistente.
Va escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 40% ponendo a carico del resistente il residuo 60% liquidato in favore della ricorrente in complessivi euro 1560,00 oltre spesse generali, spese vive per euro 259,00 e accessori di legge (applicati i medi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale) con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme spettanti a titolo di indennità di mansioni superiori per i periodi 1.09.2020-31.08.2021 e 1.09.2021-
31.08.2022 per un importo pari ad euro 2.441,61 oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme spettanti a titolo di posizione economica per il periodo 2019/2020 - 2022/2023 per un importo pari ad euro 3.600,00 oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 40% ponendo a carico del resistente il residuo liquidato in favore della ricorrente in complessivi euro 1560,00 oltre spese generali, euro 259 per CU e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 6 marzo 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 787/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
NASO, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
– codice fiscale - in persona del Direttore Generale, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'Avv. Gaetano Citrigno, giusta delega in atti, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c., elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Ente siti in Varese, Via Copelli, n. 6,
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 04.05.2024 ha dedotto: Parte_1
1. di essere dipendente a tempo indeterminato del in qualità di Controparte_1
Assistente Amministrativo, area B del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (A.T.A), ai sensi del CCNL del Comparto Scuola, in servizio presso l'IC Galilei – Busto Arsizio;
2. di aver svolto mansioni superiori nel ruolo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(D.S.G.A.), appartenente all'area D del personale ATA ai sensi del CCNL di comparto, in virtù di incarichi di direzione conferiti dal ai sensi dell'art. 69 del CCNL Controparte_1
pagina 1 di 7 Scuola 1994/1997, tuttora in vigore ai sensi dell'art.146 del successivo CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007 (cfr. doc.1 ricorrente) per i seguenti periodi: a.s. 2012/2013: dal
01/09/2012 al 31/08/2013; a.s. 2014/2015: dal 01/09/2014 al 31/08/2015; a.s. 2015/2016: dal
01/09/2015 al 31/08/2016; a.s. 2016/2017: dal 01/09/2016 al 31/08/2017; a.s. 2017/2018: dal
01/09/2017 al 31/08/2018; a.s. 2018/2019: dal 01/09/2018 al 31/08/2019; a.s. 2019/2020: dal
01/09/2019 al 31/08/2020; a.s. 2020/2021: dal 01/09/2020 al 31/08/2021; a.s. 2021/2022: dal
01/09/2021 al 31/08/2022; a.s. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 31/08/2023;
3. di non aver mai ricevuto gli emolumenti previsti dalla normativa di settore per lo svolgimento della superiore mansione di D.S.G.A.; in particolare, di non aver percepito né
l'indennità di direzione di cui agli artt. 69 CCNL Scuola 1994/97 e 146 CCNL 29.11.07, né i benefici per la prima e seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL Comparto
Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;
4. di essere dunque creditore nei confronti del della Controparte_1 complessiva somma di € 33.191,73, di cui € 15.191,73 a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori, in virtù degli incarichi di direzione ricevuti dall'Amministrazione resistente ai sensi della normativa richiamata, ed € 18.000,00 (€ 1.800,00*10 anni scolastici dal 2012/13 – da 2014/15 a 2022/23), in riferimento alla seconda posizione economica di cui
è titolare.
La ricorrente agisce dunque in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(D.S.G.A.) ai sensi dell'art. 69 del CCNL del Comparto Scuola 1994/97, richiamato dall'art. 146 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e per il riconoscimento dei benefici della prima e seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha richiesto quanto segue: “ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) nei periodi indicati in ricorso;
ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici della prima e seconda posizione economica ex art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del
CCNL 29.11.2007 per intero, come riconosciuto ai D.S.G.A. E PER L'EFFETTO
CONDANNARE il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 pagina 2 di 7 della complessiva somma di € 33.191,73, o nella maggiore o minor somma ritenuta di
Giustizia, di cui € 15.191,73 a titolo di indennità per lo svolgimento di mansioni superiori ed €
18.000,00 in riferimento alla seconda posizione economica ATA, in virtù degli incarichi di direzione ricevuti dall'Amministrazione resistente ai sensi della normativa richiamata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha Controparte_1
eccepito che la pretesa della ricorrente è destituita di fondamento in quanto la stessa avrebbe sempre percepito la reclamata indennità di funzioni superiori (come sarebbe comprovato dai prospetti che l'Amministrazione deposita), ha rilevato che la ricorrente ha percepito la seconda posizione economica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (come da importo riepilogativo degli importi di diritto allegato in atti pari ad euro 1.661,52 per ciascun anno scolastico) e che, in caso di riconoscimento dell'indennità di funzioni superiori per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dovrà essere conguagliato a favore della resistente quanto ricevuto nei predetti anni scolastici quale seconda posizione economica in quanto le due voci di indennizzo (indennità di funzione superiore e indennità di seconda posizione) non possono essere sommate, eccependo altresì la prescrizione quinquennale e chiedendo la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Il ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) respingere le CP_1
richieste di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare parte ricorrente al risarcimento del danno in misura equitativa ex art. 96 c.p.c.; 3) in caso di contestazione della documentazione versata in atti disporsi l'intervento di terzo CP_3
ordinatore secondario di spesa tramite ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.; 4)
[...] dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale con decorrenza dal deposito dell'odierno ricorso – 04.05.2024; 5) liquidare, in ogni caso, le spese di lite ai sensi dell'art.
152 bis c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c.”.
Non essendo possibile la conciliazione della causa, con successiva ordinanza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione a trattazione scritta con termine per note sino al 20.01.2025. In assenza di richiesta di modalità differente nei termini pagina 3 di 7 assegnati, avendo le parti depositato le note conclusive entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
In diritto
In primo luogo, per il principio della ragione più liquida, vanno dichiarate prescritte ex art. 2948 n. 4 c.c. le somme richieste ante 4 maggio 2019 in relazione agli anni 2012-2013-2014-
2015-2016-2017-2018 ovvero oltre il quinquennio dalla notificazione del ricorso depositato in data 04.05.2024, in assenza di documentata messa in mora antecedente.
Sull'indennità di mansioni superiori
La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del resistente con la qualifica di CP_1 assistente presso l'I.C. Galilei di Busto Arsizio ed ha presentato la domanda per essere inserita nella graduatoria formulata per la sostituzione dei Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA). Per lo svolgimento di tali mansioni, all'assistente amministrativo che sottoscrive il contratto a tempo determinato con la qualifica di DSGA viene riconosciuto – quale indennità di mansioni superiori - il particolare trattamento economico di natura indennitaria, corrispondente, sino all'anno scolastico 2011/2012, alla differenza fra le retribuzioni tabellari delle qualifiche iniziali di DSGA e di assistente amministrativo.
A partire dall'anno scolastico 2012/2013, in virtù del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della Legge 228/2012, il relativo importo è stato commisurato alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA - al livello iniziale della progressione economica - e quello complessivamente maturato da ciascun ricorrente in qualità di assistente amministrativo.
Tale circostanza è pacificamente riconosciuta anche dalla ricorrente che però lamenta “negli anni scolastici in cui ha ricoperto il ruolo di DSGA in virtù degli incarichi di direzione conferiti dal ai sensi della normativa di settore, non ha percepito, come, Controparte_1 invece, avrebbe dovuto, né l'indennità per lo svolgimento di funzioni superiori né gli emolumenti per le posizioni economiche, secondo le disposizioni della normativa contrattuale di settore vigente, beneficiando di un compenso nettamente ridotto (cfr. doc. 3: Cedolini stipendiali)”.
Va precisato che parte resistente ha dato prova del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, parte ricorrente ha percepito la reclamata indennità di funzioni superiori eccezion fatta per l'incarico presso il Liceo scientifico 'Tosi' di Busto Arsizio nei periodi
1.09.2020-31.08.2021 e 1.09.2021-31.08.2022 di cui non vi sono evidenze. A tal fine, il ha allegato in atti il riepilogo degli importi di diritto – acquisito dal CP_1 CP_4 pagina 4 di 7 Territoriale dello Stato di Varese – dal quale si evince che alla ricorrente è stata pagata l'indennità di mansioni superiori per gli anni indicati in ricorso, tranne per i periodi 1.09.2020-
31.08.2021 e 1.09.2021-31.08.2022 (in cui risulta avere invece percepito la seconda posizione economica).
Parte ricorrente non tiene conto della propria progressiva anzianità (verificabile dal codice CL che indica la classe di anzianità) che determina il quantum nella misura del differenziale “tra il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di comparto per il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) al livello retributivo iniziale e quello in godimento dall'Assistente Amministrativo incaricato”. Ad un numero di classe più elevato - come quello a cui appartiene la ricorrente - corrisponde una maggiore anzianità di servizio e, di conseguenza, un minor differenziale “tra il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di comparto per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(D.S.G.A.) al livello retributivo iniziale e quello in godimento dall'Assistente Amministrativo incaricato”.
Inoltre, il Ministero ha fornito spiegazione del fatto che la ricorrente è titolare di ruolo sul profilo di assistente amministrativo e che la relativa partita di spesa fissa del di CP_3
Varese lavora di base su quel profilo e sulla correlata retribuzione. Al 31 agosto di ogni anno, alla scadenza del contratto e/o incarico di DGSA, la ricorrente rientra nelle mansioni ordinarie di assistente amministrativo e il sistema informatico del di Varese automaticamente CP_3 decurta – in coerenza con la scadenza del contratto al 31 agosto – la voce relativa all'indennità di mansioni superiori. Successivamente però, a seguito della trasmissione del contratto di DSGA medio tempore sottoscritto per il nuovo anno scolastico, il sistema reinserisce la suddetta voce nei tempi tecnici di lavorazione con conseguente pagamento degli arretrati non elargiti al primo rateo utile.
In considerazione di quanto sopra, la pretesa di parte ricorrente risulta fondata limitatamente agli incarichi attribuiti presso il Liceo scientifico 'Tosi' di Busto Arsizio nei periodi 1.09.2020-
31.08.2021 e 1.09.2021-31.08.2022 e il va condannato al pagamento dell'indennità CP_1
di mansioni superiori per tali incarichi nella misura indicata dalla ricorrente (non contestata dal resistente), rispettivamente, pari a euro 1.213,03 ed euro 1.228,58 (cfr. tabella riepilogativa a pag. 3 del ricorso).
Sulla seconda posizione economica
La ricorrente deduce che “L'art. 62 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 prevede, inoltre, che in caso di svolgimento di funzione superiore di D.S.G.A. pagina 5 di 7 spettano al dipendente anche i benefici della posizione economica ATA di cui è titolare ai sensi dell'art.50 del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, secondo i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione di cui all'art.2, comma 3 (ex art.62 CCNL 2006/2009) della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008”. Da quanto sopra “Ne deriva, che negli anni scolastici indicati la ricorrente avrebbe dovuto mantenere il beneficio economico annuo di €
1.800,00, ai sensi della predetta normativa”.
Tale pretesa risulta parzialmente fondata.
In primo luogo, si rileva che all'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore SGA spetta l'indennità di funzioni superiori (rectius dall'1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell'Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della legge di stabilità 2013) e l'indennità di direzione (quota base e quota variabile a carico del
Fondo di Istituto) detratto il compenso individuale accessorio (vedi combinato disposto dell'art. 56 e art. 88). Il Ministero deduce che le due voci di indennizzo (indennità di funzione superiore e indennità di seconda posizione) non possono essere sommate tra loro nel caso in cui l'assistente amministrativo sostituisca il DSGA in quanto l'indennità di funzioni superiori già remunera e valorizza le ulteriori responsabilità assunte dall'assistente amministrativo.
La tesi non può essere condivisa, come già ribadito da costante giurisprudenza di merito e recentemente anche dalla Corte D'Appello di Milano (sent. n. 1306/21), l'indennità di mansioni superiori e la posizione economica sono elementi distinti della retribuzione assolvendo a funzioni differenti. Conseguentemente in mancanza di espressa disposizione di legge non possono elidersi tramite il riassorbimento della seconda nella prima. Infatti, il compenso di valorizzazione ATA è un elemento riconosciuto al lavoratore che ha partecipato alla progressione economica ex articolo 2 della sequenza contrattuale dell'articolo 62 del
CCNL del 29/11/2007, superando apposito test di accesso e partecipando al corso di formazione all'esito del quale viene attribuita la seconda posizione economica. Si tratta di un elemento riconosciuto in via continuativa indipendentemente dallo svolgimento delle mansioni
DSGA. Ne discende il non assorbimento dello stesso in un compenso che ha natura diversa quale è l'indennità di mansioni superiori strettamente connessa allo svolgimento di esse.
La Corte d'Appello di Milano ha altresì osservato che “dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente
l'eventualità che un'assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA
(prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la
pagina 6 di 7 prima, in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia non l'hanno previsto in tema di assorbimento dei rispettivi emolumenti”.
Va precisato che il ha documentato che la ricorrente ha percepito la seconda CP_1
posizione economica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come da importo riepilogativo degli importi di diritto allegato in atti dal resistente. Ne consegue dunque il riconoscimento in favore della ricorrente delle somme spettanti a titolo di posizione economica per il periodo (al netto della prescrizione) 2019/2020 e 2022/2023 per un importo pari ad euro 3.600,00 (quantificato in 1.800,00 euro annui ex art. 50 CCNL 2006/2009 e art. 2 della Sequenza Contrattuale del 25.07.2008) non contestato dalla resistente.
Va escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 40% ponendo a carico del resistente il residuo 60% liquidato in favore della ricorrente in complessivi euro 1560,00 oltre spesse generali, spese vive per euro 259,00 e accessori di legge (applicati i medi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale) con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme spettanti a titolo di indennità di mansioni superiori per i periodi 1.09.2020-31.08.2021 e 1.09.2021-
31.08.2022 per un importo pari ad euro 2.441,61 oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme spettanti a titolo di posizione economica per il periodo 2019/2020 - 2022/2023 per un importo pari ad euro 3.600,00 oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 40% ponendo a carico del resistente il residuo liquidato in favore della ricorrente in complessivi euro 1560,00 oltre spese generali, euro 259 per CU e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 6 marzo 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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