Articolo 10 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 9Articolo 11
Versione
13 ottobre 1982
Art. 10.
L'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e' sostituito dai seguenti commi:
"Nei casi di grave pericolosita' e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.
Il soggiorno obbligatorio e' disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
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