Ordinanza cautelare 5 giugno 2014
Sentenza 26 giugno 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 26/06/2015, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00277/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2014, proposto da EL TO OV ZO, LL EO AN, MB AN, CO TT, NI EM, MO RA, RO ZO, ZA IS, BE AN, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Latessa, con elezione di domicilio in Campobasso, traversa via Crispi n. 70/A,
contro
Comune di Termoli, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. ZO Colalillo, con domicilio eletto in Campobasso, corso Umberto I, n. 43,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la determina n.r.g. 230 del 6.2.2014, con cui il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Termoli ha approvato il Bando per l’assegnazione di aree comunali da adibire a uso orti urbani sociali; 2)la delibera G.C. n. 519 del 24.12.2013 di approvazione delle linee guida sull’assegnazione e l’utilizzo delle aree verdi da adibire a orti sociali; 3)ogni ulteriore atto precedente, conseguente o connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la due successive memorie dell’Amministrazione comunale intimata;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – I ricorrenti, proprietari di abitazioni in via Danubio a Termoli, si dolgono della scelta del Comune di Termoli di assegnare a privati la gestione di aree di verde pubbliche, che dovrebbero essere a servizio del loro quartiere, per farne orti urbani sociali, cioè per essere coltivati a fini di produzione orticola. Insorgono, con il ricorso notificato il 7.4.2014 e depositato l’11.4.2014, per impugnare i seguenti atti: 1)la determina n.r.g. 230 del 6.2.2014, con cui il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Termoli ha approvato il Bando per l’assegnazione di aree comunali da adibire a uso orti urbani sociali; 2)la delibera G.C. n. 519 del 24.12.2013 di approvazione delle linee guida sull’assegnazione e l’utilizzo delle aree verdi da adibire a orti sociali; 3)ogni ulteriore atto precedente, conseguente o connesso. Deducono i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost., violazione del D.P.R. n. 327/2001, violazione degli artt. 1326, 1329 e 1350 codice civile; 2)violazione e falsa applicazione delle n.t.a. del P.R.G. comunale, violazione della delibera di G.C. n. 519/2013, violazione dell’art. 28 della legge n. 1150/1942, violazione del D.M. 1444/1968, eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità manifesta, errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà tra ati adottati dalla medesima Amministrazione; 3)violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, violazione dello Statuto comunale, eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta.
Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con due successive memorie - l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Con ordinanza n. 63 del 2014, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti.
All’udienza dell’8 giugno 2015, il Comune resistente dichiara di aver abbandonato il progetto degli “orti sociali”, sicché la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto d’interesse. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO