Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5989/2024 REG. GEN.
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 14 maggio 2024
da
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv.to Arturo Gioffredi e dall'avv.to Giulia Gioffredi per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata nel loro studio, in Milano, viale
Monte nero, 50 ricorrente contro
Controparte_1 in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_2 rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso introduttivo dall'Avv. Marco Villani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano Viale Regina Margherita 43, convenuta
OGGETTO: impugnazione licenziamento
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società Controparte_1 , le conclusioni di seguito riportate:
“accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento, condannare la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 189.926,00 EUR, da rivalutare dal 2021 (data di ultimo aggiornamento delle tabelle milanesi) alla sentenza, o della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa,
o che il Giudice riterrà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing o, in subordine, da straining, oltre gli interessi legali dalla sentenza al saldo e gli ulteriori interessi sulla medesima somma, devalutata sino alla data del licenziamento e poi rivalutata di anno in anno sino alla sentenza, nonché l'ulteriore somma di 3.009,74 EUR oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche documentate (si veda doc. all. 82) e spese di perizia in misura di 1.464,00 EUR e successive occorrende;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento ulteriore, rispetto a quello sub 1), del danno patrimoniale da mobbing per danno alla professionalità liquidato equitativamente dal Giudice del Lavoro, e per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo predetto, oltre interessi e rivalutazione ex lege;
dichiarare la nullità del licenziamento per il quale è causa, per le ragioni di cui alla parte motiva (ritorsività); per l'effetto, accertare e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro per il quale è causa, e condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagare al medesimo un'indennità, a titolo di risarcimento dei danni, ex art. 2 D.lgs n. 23/15 commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata e maturanda dal giorno del licenziamento, così come in atti accertato, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
1. condannare la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario;
2. in subordine, accertare e dichiarare quanto ai punti sub 1),2),3) e 4) per straining;
3. per la denegata ipotesi di non ritenuta ritorsività del licenziamento, in subordine, dichiarare l'assenza dei motivi oggettivi per le ragioni tutte di cui al ricorso e disporre l'illegittimità del licenziamento e disponendo come da punto 3);
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione". Deduceva parte ricorrente:
-di essere stata assunta dalla società resistente nel mese di marzo 2003 e di essere stata addetta all'ufficio legale sino all'anno 2020, allorchè è stata spostata all'ufficio Credit
Expert;
-che dopo un percorso professionale che le aveva consentito il riconoscimento del livello I CCNL Industria Alimentare e dei riscontri più che positivi da parte dei suoi responsabili, la situazione era cambiata a decorrere dal mese di marzo 2018;
-che, in quel frangente, quale membro dell'organismo di Vigilanza della società, aveva dovuto denunciare un fatto grave, ovvero di essere stata costretta dalla sua responsabile ( Parte_2 , nominata sua superiore da un paio di mesi prima) a modificare l'offerta proveniente dagli avvocati Villani e Cascini e finalizzata alla partecipazione ad una gara per la scelta del fornitore per l'aggiornamento del modello organizzativo;
-che, più precisamente, la Pt 2 le aveva ordinato di modificare l'offerta in modo che gli accessori legali degli onorari richiesti dai due professionisti fossero da computare a parte ed in aggiunta, tutto ciò allo scopo di favorire altro Studio legale, del quale la Pt 2 aveva fatto, in precedenza, parte;
-che dopo tale denuncia, era stata convocata dalla Direttrice Parte 3 nell'ambito di una riunione alla quale avevano preso parte anche la Pt 2 e la responsabile delle risorse umane Persona_1 ;
-che, invece, di essere tutelata, come doveva essere per i casi di denuncia da parte dei componenti l'Organismo di Vigilanza, era stata minacciata dalla Pt 2 ;
-che delle minacce era stata fatta segnalazione da parte dell'avv.to Cascini, quale presidente dell'organismo di Vigilanza, dato atto nella relazione annuale e comunicato al collegio sindacale;
-che dall'aprile 2018, la dott.ssa Pt 2 aveva iniziato a serbare nei suoi confronti un atteggiamento vessatorio e umiliante, nonché di demansionamento;
-che tale atteggiamento aveva ripercussioni sul suo stato di salute che la costringeva, anche su consiglio dei medici ai quali si era rivolta, ad un periodo di astensione dal lavoro che si protraeva fino al mese di agosto 2020;
-che, al suo rientro, era stata assegnata ad altro ufficio (Credit Expert) e non era stata più rinnovata nella sua carica di membro interno dell'Organismo di Vigilanza;
+
-che anche nel nuovo ufficio, sotto la responsabile Tes 1 l'atteggiamento non era mutato, anzi era proseguito il suo demansionamento;
-che in data 25 marzo 2024, aveva ricevuto lettera di licenziamento per ragioni economiche;
-che la procedura di conciliazione non aveva avuto esito positivo.
Con il presente ricorso, la dott.ssa Pt 1 denuncia una serie di condotte vessatorie e la nullità/illegittimità del licenziamento.
Si è costituita la CP_3 resistente, contestando tutte le deduzioni e pretese avversarie.
Quanto al licenziamento, richiamando le lettera con la quale aveva comunicato il recesso, ribadiva di esservi stata costretta dalla necessità di ridurre i costi per contenere le perdite (pari al 12% rispetto all'anno precedente), azione consigliata dallo studio di consulenza al quale si erano rivolti e che aveva indicato di intervenire nei settori
Financial e Marketing, maggiormente sovradimensionati. Quanto poi alla scelta della ricorrente, comparando la stessa con l'altra addetta all'ufficio Credit Expert, la dott.ssa risultava aver meno anzianità e, comunque, una professionalità che consentiva Pt 1 la riassegnazione delle sua mansioni alla responsabile ed ad uno studio legale esterno.
Quanto alla denuncia di mobbing, rilevava come, sin dalle prime segnalazioni da parte della ricorrente, avesse svolto un'indagine interna, ascoltando entrambe le protagoniste ( Pt 1 e Pt 2 ) e, all'esito, assunto anche dei provvedimenti disciplinari verso la responsabile;
in ogni caso, avendo, anche a motivo della contraddittorietà delle versioni, ritenuto esservi incompatibilità ambientale tra le due risorse, proposto alla [...] Pt 1 l'assegnazione ad altro ufficio, proposta dalla stessa accolta di buon grado.
Nei successivi quattro anni, a parte tre episodi sporadici e senza rilevanza, non erano pervenute altre segnalazioni da parte della ricorrente e di denuncia verso la Tes 1
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 3 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso, la signora Pt 1 sottopone al giudicante tre questioni: il comportamento mobbizzante o, in subordine di straining, del quale assume essere stata vittima per mano delle sue responsabili, dapprima la signora Pt 2 , di poi la signora il demansionamento sempre riconducibile alle medesime persone e, da ES 1 ultimo, il licenziamento intimatole, per giustificato motivo oggettivo, il 25 marzo 2024. Le questioni prospettate saranno analizzate tenuto conto anche degli oneri probatori e della loro distribuzione a carico delle parti del giudizio. La causa scatenante dei comportamenti mobbizzanti e demansionati perpetrati ai suoi danni dalla signora Pt_2 viene individuata dalla signora Pt 1 nella denuncia da lei fatta all'Organismo di Vigilanza, con la quale stigmatizzava un comportamento non corretto tenuto dalla responsabile al fine di favorire un fornitore. L'episodio è già stato, più sopra delineato e non viene qui ripetuto, ma solo richiamato al fine di individuare il momento storico a partire dal quale si sarebbero verificati gli episodi denunciati dalla ricorrente.
Il tutto ha inizio dal mese di aprire 2018.
Dopo la denuncia, la signora Pt 1 contesta di non essere stata, adeguatamente, tutelata dalla società e di essere stata vittima di minacce da parte della dott.ssa Pt 2 A tal riguardo, va detto che, dopo la sua segnalazione del 16 aprile, l'avv.to Cascini, quale presidente dell'organismo di vigilanza, il 26 aprile invia una lettera alla Direttrice. (doc. 15) per renderla edotta sia delle irregolarità della gara, siaParte_3 Pt 2 la segnalazione è poi inoltrata anche al collegio del comportamento della sindacale. Anche la stessa Pt 1 il 31 maggio 2018, scrive alla Direttrice Parte 3 , esponendo alcune condotte tenute dalla Pt 2 ai suoi danni. Che tale fatto abbia guastato i rapporti tra le due donne è fatto che può dirsi acquisito agli atti.
A tal riguardo, la Pt 2 : ..."Per questo per me fu un fulmine a ciel sereno l'esposto all'ODV, vengo chiamata dall'amministratore delegato per un incontro al quale era presente anche lei, da li ho capito che la ricorrente aveva motivo di astio verso di me, così poi i nostri rapporti sono cambiati. Era la fine di maggio 2018. Sul periodo forse potrebbe essere fine aprile. Per tale esposto non ho poi avuto conseguenze, non ho avuto contestazioni disciplinari, solo un confronto nel quale mi dissero di stare più attenta. Escludo di aver mai detto alla ricorrente di essere informata di tutte le conversazioni, anzi le dissi di non mettermi in copia in tutte le e-mail 1 sia interne che esterne, chiedendo che facesse una scrematura, può essere che in alcune circostanze le ho chiesto di esser messa a conoscenza in base all'argomento, ma non era la regola.
Dall'esposto all'ODV i nostri rapporti proseguono in maniera deteriorata;
io facevo notare qualcosa che potesse essere fatto meglio, mancava per esempio un elenco delle posizioni aperte con i legali esterni, materia afferente il recupero crediti, ebbene in due anni non sono mai riuscita a farle capire la loro importanza. Di fronte a tali miei rilievi è capitato che la Pt 1 lasciasse l'ufficio dicendo che stava male, poi l'indomani, molto spesso, non veniva mandando il certificato di malattia. Non ho mai denunciato nulla alle risorse umane perché lei era da più tempo in azienda e io ero da poco arrivata".
Sebbene pare fatto pacifico che i rapporti tra le due dipendenti siano da quel momento cambiati, ai fini della presente indagine, occorre verificarne la rilevanza e l'impatto sul rapporto di lavoro. A fronte della denuncia fatta dalla ricorrente all'ufficio di vigilanza ed a fronte delle iniziative assunte dallo stesso, ciò che la ricorrente lamenta è la mancata tutela e, come conseguenza, le minacce. Quest ultime, riferite per stessa deduzione di parte, nell'ambito di una riunione di allineamento tra la stessa e la responsabile, non hanno avuto altri testimoni. Per questo e per evidenti ragioni afferenti il diritto di difesa della Pt 2 rispetto a possibili fatti di reato, si è ritenuto di non procedere ad alcun approfondimento istruttorio.
Oltre a tali minacce vi sarebbero stati gli episodi riportati a pag. 11 del ricorso e portati all'attenzione della Parte_3 con email del 31 maggio 2018 su doc. 23, ovvero: i dictat espressi dalla Pt 2 e non meglio specificate condotte persecutorie o di isolamento
(ultimo paragrafo di pag. 11). Anche in questo caso, tuttavia, le deduzioni risultano oltremodo generiche e neppure specificate da quanto riportato nel capitolo sub 1 dell'istanze di prova che si riferisce ad un fatto collocato il 10 dicembre 2019 e, quindi, molto tempo dopo.
Ugualmente generiche le offese perpetrate nel corso di una riunione sindacale non ben identificata.
Sotto il profilo della mancata tutela, occorre considerare che, quanto alle possibili iniziative nei confronti della Pt 2 per quanto addebitatole in relazione alla gara, si tratta di profilo che riguarda, esclusivamente, i rapporti tra la società e la lavoratrice, senza alcuna ricaduta sulla ricorrente che nulla avrebbe potuto né perdere né beneficiare quale che fosse stata la decisione datoriale. Come si è già detto sopra, ciò che va esaminato e se dall'esposto fatto dalla ricorrente ne siano derivati comportamenti a lei sfavorevoli ai quali la società non ha prestato la dovuta attenzione.
In merito agli stessi, si è già detto che la mancata riservatezza da parte della società avrebbe comportato le minacce, prive, tuttavia, di prova, nonché altri comportamenti genericamente riferiti.
Pt 4 è rimasta assente per A tal riguardo, mette conto considerare che la signora maternità dal 9 giugno al 9 novembre 2018. Le condotte addebitatele e che, a dire della ricorrente, sarebbero consistite in atteggiamenti iracondi durante il periodo del suo congedo (cfr. pag. 11 ultimo paragrafo), non potevano essere oggetto della lettera inviata dalla Pt 1 alla Parte 3 il 31 maggio 2018 quando il periodo di maternità non era ancora iniziato.
A fronte della lettera del 31 maggio 2018, nella quale la Pt 1 racconta e denuncia una serie di comportamenti tenuti a suoi danni dalla Pt 2 la Pt 3 , risponde il ノ giorno dopo (1 giugno), rappresentando come prossima l'astensione obbligatoria della Pt 2 .
Pur avendo qualche riserva sull'idoneità delle cautele assunte dalla società a tutela della lavoratrice denunciate, tuttavia, esaminando le condotte che da tale omissione o da tale inadeguatezza sarebbero derivate, si ritiene che non vi sia prova di alcuna condotta fuoriera di danni per la ricorrente. Continuando con l'esame delle condotte denunciate, con riferimento agli asseriti ordini impartiti durante il periodo di congedo, va detto che, l'unica email allegata come prova è datata 6 giugno 2018, quindi, prima dell'inizio della maternità (doc. 22). E' pur vero che con la stessa la Pt 2 ha inteso dare disposizioni alla Pt 1 per il periodo della sua assenza, ma il tutto va letto nell'ambito dei normali rapporti tra responsabile e sottoposto e, comunque, quanto richiesto non denota alcun intento vessatorio o persecutorio.
Ancora, le richieste oggetto delle email riportate a pag. 12 del ricorso sono del tutto sporadiche: la prima il 18 gennaio 2019, poi il 25 marzo, poi il 4 aprile, quindi il 18 settembre e, infine, il 28 ottobre.
Ancorchè compiti più in linea con un profilo segretariale, va evidenziato come siano consistiti in sette richieste nell'arco di dieci mesi, quindi del tutto ininfluenti a incidere sulla professionalità della lavoratrice e, comunque non significative di una condotta mobbizzante.
La presentazione a terzi come "quella che stampa le fatture", espressione che, questa sì, poteva esprimere l'intento di umiliare la dignità professionale della dott.ssa Pt 1 non ha avuto, come verrà di seguito illustrato, alcuna conferma testimoniale. A tal riguardo, va premesso e ricordato, che allorquando un lavoratore denuncia condotte mobbizzanti, l'onere della prova delle stesse è a suo carico. Nella specie, anche volendo escludere la testimonianza della dott.ssa quale Pt 2 autrice dell'offesa, i testi offerti dalla ricorrente nulla hanno potuto riferire. Le email indicate quale prova di richieste cavillose ed inutili (doc. 32 e 33), se lette nei termini offerti anche perchè prive di uno specifico contesto, non paiono esprimere alcun intento vessatorio, ma costituire semplice richieste da parte della responsabile di essere aggiornata sul contenuto e la portata di certi documenti. Quanto all'imposizione di non parlare con i colleghi o con le figure apicali, non hanno fornito un idoneo supporto probatorio.
In relazione alle richieste di determinati lavori elencate a pag. 13, pur essendoci in atti lo scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Pt 2 , non è dato comprendere, in assenza di indicazioni specifiche, quale fosse la portata delle attività richieste e, quindi, manca la possibilità di vagliar la congruità o meno del tempo assegnato. L'email sub doc. 40, nell'impossibilità di svolgere un giudizio di merito in relazione alla fondatezza o pretestuosità dei rilievi, rientra nelle prerogative del superiore gerarchico che, nella specie, poi utilizza termini del tutto rispettosi e finanche amicali, come testimoniato dall'emoticon con il quale si chiude il messaggio. Quanto all'esclusione dai corsi di formazione, la deduzione non può ricavarsi a contrario dagli inviti offerti (doc. 42 e 43). Pt 1 abbia potuto partecipare Anzi, proprio l'email sub 44 attesta come la dott.ssa ad un momento formativo. La richiesta della Pt 2 di predisporre un memo, anzi una pillola di quanto detto durante il convegno, non sembra aver l'intento di controllare la partecipazione della ricorrente o di vagliarne il grado di attenzione. Va, comunque detto, che il controllo rientra tra i compiti della responsabile e che l'intento denunciato appartiene alla libera e personale valutazione della ricorrente, mentre non si evince dal contenuto della richiesta.
Quanto ai fatti oggetto dell'email sub 45, ovvero al disappunto della Pt 2 per non essere stata avvertita del mancato rientro in azienda da parte della ricorrente dopo il check up aziendale, va detto che, al di là delle comprensibili ragioni che giustificano l'assenza, è confermato che la Pt 1 non abbia avvertito la propria responsabile, comunicando l'impedimento solo all'ufficio del personale. Da qui il comprensibile disappunto manifestato nei limiti della correttezza e continenza.
Anche la richiesta di non usare il telefono privato e di non dare a clienti e fornitori il suo numero privato pare richiesta del tutto ragionevole ed in linea con le normali prassi aziendali.
La telefonata riferita a pag. 16 del ricorso e nel quale la Pt 2 avrebbe umiliato la Pt 1 è oggetto della deposizione resa dalla figlia di quest'ultima, la quale ha confermato che la madre appellò la responsabile con l'epiteto "stronza", espressione che risulta poco coerente con l'atteggiamento remissivo e il gergo educato che la ricorrente ha voluto attribuirsi (pag. 21 del ricorso).
Quanto poi alle valutazioni contenute nella valutazione relativa all'anno 2019/2020 e che, secondo la ricorrente, la Pt 2 ha espresso in termini negativi con il chiaro intento di allontanarla dal suo ufficio, si rendono necessarie alcune precisazioni. Come ha, correttamente, evidenziato la società resistente, anche la precedente valutazione redatta dalla responsabile dott.ssa Persona 2 evidenziava alcune criticità (all.13):
"She met expectations in terms of management of activities she used to deal with (and that she has been asked to manage so far); but I would like her to develop her skills to learn to embrace more complex problem and support the growing of duties of legal dept."
("Ha soddisfatto le aspettative in termini di gestione delle attività di cui si occupava (e che le è stato chiesto di gestire finora); ma vorrei che sviluppasse le sue capacità per imparare ad affrontare problemi più complessi e supportare l'aumento dei compiti dell'ufficio legale."). Pt 2 che, sul Inoltre, merita di essere ripreso quanto riferito dalla stessa dott.ssa punto, ha così dichiarato:
"Mi viene chiesto ragione del perchè pur avendo io detto che la ricorrente era persona del tutto autonoma poi ho stilato la rewiu del 2019 con parere negativo, mi spiego meglio, premetto che anche in tale rewiu espressi un parere sintetico positivo di raggiungimento di tutti gli obbiettivi, in ordine ai giudizi parziali, ho espresso alcune perplessità che spiego in questo senso, la ricorrente era autonoma se la si lasciava fare come aveva sempre fatto, laddove però le si chiedeva di farlo in maniera diversa e secondo le indicazioni nuove che mi sentivo di dover dare, non dimostrava autonomia adeguata per il suo ruolo.
Era autonoma sulle attività più routinarie. Ho scritto che era autonoma sugli schemi solidi, ma poco aperta alle novità. Ogni giudizio era da me condiviso con il mio manager". Lambendo le criticità i medesimi profili, non pare che la valutazione espressa dalla Pt 2 fosse ingiustamente punitiva o finalizzata ad allontanare la ricorrente.
Nell'esame delle condotte asseritamente mobbizzanti e/o demansionanti, va ricordato che dal mese di gennaio al mese di maggio 2020 la ricorrente rimane assente per malattia. A giugno vi è la telefonata di cui si è già detto e sulla quale, vale la pena riportare le deposizioni raccolte:
Pt 2 :
"L'antefatto rispetto all'e-mail è stata una telefonata nella quale le ho rimproverato di aver chiesto al cliente di pagare con un assegno post datato. Però non ricordo di preciso se le cose sono andate così, vi è stato però un fatto per il quale ho ritenuto che ciò che la Pt 1 mi aveva detto fosse poco chiaro;
si è trattato dalla telefonata alla quale la ricorrente ha fatto partecipare anche la figlia perchè sentisse. Nel corso della telefonata la ricorrente mi appellato con l'epiteto stronza dicendo alla figlia "vieni a sentire cosa dice questa stronza".
Dopo tale telefonata ho mandato un'e-mail all'azienda chiedendo di intervenire;
sono stata quindi sentita;
mi dissero che venne sentita anche la ricorrente, ma di ciò non ho prova;
l'indagine interna si è conclusa con l'applicazione nei miei confronti della sanzione della multa.
L'e-mail del 10 giugno l'ho condivisa con la direttrice risorse umane ES 2
[...] e con il capo, EStimone 3
Dopo l'email la ricorrente credo si sia messa in malattia, dopo la malattia, al suo rientro a settembre, la signora Pt 1 è passata ad altro ufficio".
ESte OV
"Ricordo della telefonata nella quale la Pt 1 ha fatto intervenire la figlia, non conosco il contenuto, credo di essere giunto alla fine, forse già quando era finita, ma ho visto la Pt 1 disperata".
ESte ES 4
"Mi ricordo di una call nella quale, come in altre, la Pt 2 alzava la voce con la Pt 1 mi ricordo che in questa occasione, mia mamma piangeva, allora sono intervenuta, ho detto alla Pt 2 : oh la vuoi smettere non sei un capo sei un dittatore, stai zitta.
È stata mia mamma che mi ha chiamato;
confermo che mia mamma mi disse, vieni qui ad ascoltare cosa dice questa stronza".
Le deposizioni raccolte evidenziano un contesto diverso da quello denunciato dalla Pt 1 e della figlia del tutto ricorrente: toni alti della voce, ma un intervento della inappropriati. In ogni caso, laddove si volesse individuare nella Pt 2 qualche comportamento non consono, va ricordato, come, a seguito della segnalazione di quanto accaduto nel corso di tale telefonata, la società ha avviato una indagine interna. Dopo l'audizione delle due protagoniste e, all'esito degli ulteriori approfondimenti, la società ha ritenuto di applicare alla Pt 2 una sanzione per determinate condotte. Quindi, non si ravvede nella resistente alcun comportamento omissivo.
Per completezza ai fini della valutazione delle condotte denunciate dalla ricorrente, vengono riportate le deposizioni dei testi escussi su alcuni episodi.
A tal riguardo ed al fine di una proficua lettura delle testimonianze, va ricordato che, quanto ai comportamenti asseritamente mobbizzanti, l'onere probatorio grava sul lavoratore che di ciò si duole.
Anche volendo escludere la deposizione della dott.ssa Pt 2 il racconto dei testi
, Tes 5 e ES_4 non offrono elementi idonei a confermare la tesi difensiva. Ed, invero, si tratta, per lo più di deposizioni de relato dove la fonte diretta è la stessa ricorrente.
EStimone 6
"Nel 2018 ero responsabile dell'ufficio legale. Non è vero, che assegnai alla ricorrente solo mansioni di segreteria: la stessa si occupava di: redazione di contratti nel senso anche di aggiornamento e di predisposizione di nuove clausole rispetto a quelle già contenute nel format contrattuali;
predisposizione dei verbali dei CDA ed assemblea, nel senso della redazione dei verbali dei consigli di amministrazione;
interazione tra il dipartimento marketing e l'ufficio di Parigi laddove fosse necessario registrare nuovi marchi o svolgere ricerche in merito all'anteriorità dei marchi nuovi. Il compito della ricorrente era quello di verificare presso l'ufficio marketing quali fossero le loro esigenze in materia di marchi per poi riferire all'ufficio di Parigi che si doveva occupare delle nuove registrazioni;
recupero crediti, teneva i rapporti con gli avvocati esterni e con le assicurazioni;
se vi era necessità di rivedere nuove procedure, era lei che si occupava di ciò; poteva decidere di eventuali modifiche, vi furono delle nuove procedure firmate da lei e da me;
credo, per esempio, si trattava della procedura sui regali e l'ospitalità che abbiamo fatto insieme;
faceva la consulenza interna a tutti gli uffici, se gli uffici ne avevano bisogno si potevano relazionarsi sia con me che con lei, anzi lei era da più tempo in azienda e quindi era un po' il referente;
attività dell'ODV, qui lavorava in autonomia, a volte mi ha chiesto di andare alle riunioni e ci sono andata.
Ribadisco e confermo che tutte queste attività la ricorrente ha continuato a svolgerle anche dopo il mio rientro dalla maternità. Nego di aver mai presentato allo Controparte_4 la ricorrente come mera addetta alla stampa delle fatture. Anzi ricordo un episodio nel quale fu la ricorrente a sminuire il mio ruolo dicendo che io avevo conseguito il mio titolo a Catania dove per la ricorrente l'esame era più semplice che a Milano Mai vietai alla ricorrente di avere contatti con i vertici o con i colleghi;
siamo un'azienda piatta e tutti parlano con tutti. Mi viene chiesto se tra me e la ricorrente siano intercorsi problemi o motivi di screzio, posso dire questo, sono entrata in azienda a gennaio 2018, dopo i primi mesi e prima del mio congedo di maternità che è iniziato giugno 2018, ho avuto occasione e motivo di fare alcuni rilevi in una normale relazione lavorativa alla ricorrente chiedendole di svolger meglio il suo lavoro e con più attenzione. Di fronte a tali rilievi, all'inizio ho avuto la percezione che la ricorrente apprezzasse questi miei interventi, dico questo perché aveva verso di me delle attenzioni, e poi perchè mi ringraziava dei suggerimenti che nessuno prima di allora le aveva dato;
mi ricordo che all'avvocato esterno avv.to Sguerzo disse che era contenta del mio arrivo in quanto tra di noi vi era un rapporto alla pari. Per questo per me fu un fulmine a ciel sereno l'esposto all'ODV, vengo chiamata dall'amministratore delegato per un incontro al quale era presente anche lei, da li ho capito che la ricorrente aveva motivo di astio verso di me, così poi i nostri rapporti sono cambiati. Era la fine di maggio 2018. Sul periodo forse potrebbe essere fine aprile. Per tale esposto non ho poi avuto conseguenze, non ho avuto contestazioni disciplinari, solo un confronto nel quale mi dissero di stare più attenta. Escludo di aver mai detto alla ricorrente di essere informata di tutte le conversazioni, anzi le dissi di non mettermi in copia in tutte le e-mail 1 sia interne che esterne, chiedendo che facesse una scrematura, può essere che in alcune circostanze le ho chiesto di esser messa a conoscenza in base all'argomento, ma non era la regola.
Dall'esposto all'ODV i nostri rapporti proseguono in maniera deteriorata;
io facevo notare qualcosa che potesse essere fatto meglio, mancava per esempio un elenco delle posizioni aperte con i legali esterni, materia afferente il recupero crediti, ebbene in due anni non sono mai riuscita a farle capire la loro importanza. Di fronte a tali miei rilievi è capitato che la Pt 1 lasciasse l'ufficio dicendo che stava male, poi l'indomani, molto spesso, non veniva mandando il certificato di malattia. Non ho mai denunciato nulla alle risorse umane perché lei era da più tempo in azienda e io ero da poco arrivata. Inoltre per evitare il conflitto Voglio precisare quanto alle date, entro in azienda a gennaio 2018, a giugno vado in maternità fino a novembre 2018; fino a tutto il 2019 non ricordo eventi particolari nei nostri rapporti, seppur di fronte ai miei rilievi capitava come ho detto, che la Pt 1 se ne andasse dicendo che stava male.
Vi fu un altro episodio che giustificò l'email del 10 giugno 2020 documento sub 47 di parte ricorrente che mi viene rammostrata. Premetto che da gennaio-febbraio a maggio 2020 la ricorrente è stata in malattia. Nel periodo della sua malattia mi sono occupata io del suo lavoro, specie del recupero credito nel quale la Pt 1 era totalmente autonoma, così anche per la preparazione dei verbali in cui era del tutto autonoma. Lavora circa un mese nel quale ho dovuto fare un passaggio di consegne operativo alla ricorrente.
Mentre mi sono occupata io abbiamo introdotto delle modifiche di cui ho dovuto poi parlare con la ricorrente. Dal suo passaggio al nuovo ufficio vi sono state rare occasioni di lavorare insieme, ricordo solo quando abbiamo creato dei file condivisi per la gestione ed il monitoraggio delle pratiche di fallimenti chiusi per i quali vi era l'intenzione di proporre ricorso ex Legge Pinto. Mi viene chiesto se la ricorrente abbia svolto attività di data entry per conto dell'ufficio legale quando era nell'altro ufficio, lo escludo.
Mi viene chiesto se sapevo se la ricorrente avesse conseguito il titolo di abilitazione alla professione, dall'associazione giuristi di impresa alla quale ero iscritta, aveva saputo che la ricorrente aveva conseguito il titolo di abogado in Spagna, questo me lo disse anche la ES_1
Preciso, la Tes 1 mi disse che la ricorrente era diventata avvocato, io replicai dicendo che mi risultava che fosse abogado e non avvocato. Credo che tale abilitazione l'abbia conseguita durante dei periodi di malattia, prima non l'aveva infatti ricordo che l'avevo spronata a farlo e lei mi disse che non le serviva a nulla e che ormai non intendeva conseguirlo. Dico questo perché prima della malattia non si era mai parlato di questo titolo Ricordo di una riunione nella quale eravamo presenti, io Tes 3 la Tes 1 la ricorrente ed il direttore commerciale, quest'ultimo si lamentò in generale di come la questione della somma di € 70.000 fosse stata gestita dall'intero dipartimento finace, non se la prese specificatamente con la signora Pt 1
....Confermo di aver contestato alla ricorrente di non aver portato avanti i possibili ricorsi ex legge Pinto, poi di non aver portato avanti la revisione del modello 231, compito che le avevo assegnato prima della mia maternità, ma al mio ritorno nulla era stato fatto o comunque poco”. EStimone 7 "Sono dipendente della resistente dal 1987 con mansioni, nel 2018, di addetto alla contabilità.
Il rapporto è tuttora in corso;
Ho avuto una relazione sentimentale con la ricorrente dalla quale è nata una figlia. La relazione era già esistente nel 2018 e prosegue tuttora. Posso confermare che dal novembre 2018 le mansioni della ricorrente sono mutate;
prima la ricorrente si occupava tutto ciò che afferiva all'ufficio legale, questo anche perchè per diversi mesi è stata l'unica risorsa;
mi viene chiesto di precisare al netto dei periodi di assenza degli altri, in cosa consistesse l'attività della ricorrente nell'ufficio legale, non so di preciso quale fosse la sua attività, si occupava di istruire dal punto di vista documentale le pratiche di ricorso per decreti ingiuntivi che poi passava ai legali esterni;
era nell'organismo di vilanza dell'azienda; per il resto non mi viene in mente null'altro; da novembre 2018, è stata messa a fare attività di copia incolla, fotocopie, che prima non faceva. Mi viene chiesto di precisare se la mia conoscenza è diretta o de relato, rispondo che la mia scrivania era alle spalle del team legal per cui potevo vedere, mi viene chiesto di dire che cosa la ricorrente sia stata messa a fare dopo il mese di novembre 2018, non sono in grado di dirlo con precisione. Ho constatato che faceva fotocopie e copia incolla anche per altri colleghi, in questo posso dire vi era la differenza tra prima e dopo nel senso che se prima tali attività erano fatte e finalizzate all'istruzione delle pratiche di cui ho detto, poi si è risolta in attività per altri colleghi. Quanto ai decreti ingiuntivi, per quanto la Pt 1 mi ha riferito, dal novembre 2018 non se ne più occupata. Pt 2Essendo in due in ufficio, ritengo che di tali pratiche se ne sia occupata la Da novembre 2018 ho varie volte assistito a delle discussioni molto accese tra la [...]
Pt 1 e la Pt 2 , non sono in grado di riferire i contenuti, ma ritengo riguardassero questioni di lavoro. posso dire che le è stato vietato di parlare con Per quanto mi ha riferito la Pt 1 colleghi e figure apicali. Durante l'emergenza Covid nel 2020 quando eravamo in smart working ricordo di aver sentito la Pt 1 chiedere alla Pt 2 il permesso di poter parlare con i colleghi, ricordo anche di litigate al telefono.
Dico che litigavano in quanto il tono della voce era alto e poi vedevo la Pt 1 piangere ed essere demotivata ed esasperata. Pt 2 le aveva imposto di riferirle di
...Confermo che la Pt 1 mi disse che la ogni conversazione con i colleghi. Mi viene chiesto di collocare tale informazione nel tempo, ritengo fosse il 2020, intorno ad aprile-maggio. EB fare una rettifica, quando ho detto prima dell'attività di copia incolla, non era riferita al periodo post novembre 2018 e fino a quando la Pt 1 è presso l'ufficio legale, ma va riferita al periodo in cui la stessa passa all'ufficio credit expert".
Parte_5
"Non ho mai avuto rapporti lavorativi con la società resistente. Conosco la signora Pt 1 di cui sono figlia.
Mia mamma mi raccontava che nel 2018 anche gradatamente prima del congedo per maternità della Pt 2 , ha iniziato a cambiare mansioni.
Prima lei era stata anche responsabile dell'ufficio legale, si occupava di contratti, di marchi e di recupero crediti, teneva i contatti con l'ufficio di Parigi, per un periodo ha avuto anche degli stagisti. Con l'arrivo della Pt 2 mia mamma mi ha detto di aver dovuto fare altri lavori per esempio di dover dar conto dei presenti in una riunione, mi viene chiesto se con ciò intendo dire che ha dovuto fare il verbale, non so dare una risposta precisa, inoltre mi ricordo che la mamma mi ha riferito di dover prendere dei faldoni con dei documenti che doveva consultare ma che erano faldoni molto pesanti, era stata incaricata di fare l'archivio di questi faldoni. Ricordo anche che la Pt 2 le disse di controllare dei documenti senza firmarli e alla Pt 2 non andavano mai bene e le chiedeva di rifarli così poi non aveva tempo per fare il suo lavoro dell'ufficio legale che doveva fare poi a casa, se finiva il toner, per esempio doveva andare a recuperalo.
Ricordo che era luglio 2019 e mia mamma ha ricevuto una telefonata dal direttore commerciale CP 5 e sentivo mia mamma che diceva a lui che la Pt 2 le vietava di parlare con chiunque e di usare il suo telefono personale;
mi raccontava, era dicembre 2019, la Pt 2 l'aveva esclusa da una riunione sul credito. Le ho consigliato di andare da ES_3 lei è andata ma poi è servito a poco.
E' stata mia mamma a riferirmelo".
I testi Tes_5 e ES_4 non sono stati in grado, in quanto non a diretta conoscenza, di supportare, con la dovuta pregnanza probatoria, le deduzioni della ricorrente certamente in merito al denunciato mobbing o straining
Le due fattispecie si distinguono tra loro per la durata;
entrambe si sostanziano in azioni o, più in generale, in atti poste in essere con finalità persecutorie, vessatorie, intenzionalmente ostili, tuttavia il mobbing richiede reiterazione e sistematicità, laddove lo straining può configurarsi anche per una sola azione purchè dagli effetti duraturi.
Al di là delle differenze tra le due condotte, ciò che manca nelle condotte denunciate e di cui vi è prova, è l'intento persecutorio. Minacce ed offese non hanno trovato riscontro o, comunque, non avrebbero potuto trovarlo stante la genericità delle allegazioni, le richieste di cui i è traccia, anche per i toni utilizzati, non travalicano la continenza e i normali rapporti gerarchici tra i lavoratori.
Le prove assunte, anzi le deduzioni svolte, sono risultate non idonee neppure ai fini del denunciato demansionamento.
I testi poco o nulla hanno potuto dire in merito al demansionamento asseritamente perpetrato dalla dott.ssa Pt_2. A tal riguardo, s'impone una considerazione che vale anche in relazione al secondo periodo e quindi al denunciato demansionamento imputabile alla dott.ssa Tes 1 Certamente costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza che, allorchè il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe la prova della mancanza in concreto del demansionamento ovvero la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali of disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c. causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Pur tuttavia, nell'esame che si è chiamati a svolgere, occorre verificare se quanto denunciato realizzi un possibile demansionamento.
Prima di procedere a tale analisi, occorre ancora considerare che, con decorrenza 25 giugno 2015, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 2103 c.c. (riformato dall'art. 3 Decreto Legislativo 81/2015) che prevede che "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale".
La disposizione che, ratione temporis, si applica al caso in esame, esprime la scelta del legislatore di non valorizzare il profilo attinente alla professionalità, ma l'equivalenza tra le categorie legali.
La ricorrente ha riferito che, prima dell'aprile 2018 era stata responsabile di varie operazioni (transazione per la cessazione del contratto di locazione degli uffici di Corso Buenos Aires, fallimento di una società, contrattualistica, tutela dei marchi, assicurazioni di gruppo, recupero crediti, compliance e formulazione di pareri legali) dopo l'aprile del 2018 è stata relegata al ruolo che la stessa assume essere di segretaria e che sarebbe consistito nell'espletamento di quei compiti ed evasione di quelle richieste di cui già si è detto e che risultano documentate ai doc. 25-30 della stessa parte.
Ancora sarebbe stata privata dell'autonomia e costretta a rendicontare ogni inoltro (doc. 32 e 33).
Pur non volendo disattendere il principio di cui si è detto e che impone al datore di lavoro la prova che il demansionamento ha una propria giustificazione, nella specie va considerato che la prima valutazione alla quale il giudice è chiamato è se quanto denunciato possa costituire demansionamento. Ordunque, se non ci si ferma a quanto dedotto e che, in molti punti, non supera il vaglio della specificità, ma si analizzano i documenti portati a sostegno delle doglianze, non può che concludersi che le stesse condotte non integrano, sostanzialmente, alcun demansionamento.
Le attività asseritamente segretariali sono, come si è detto, del tutto sporadiche nell'arco di dieci mesi, le richieste che dovrebbero dimostrare la privazione di qualsiasi autonomia, esprimo la richiesta della responsabile di avere delle delucidazioni. I compiti eccessivi ed esorbitanti di cui alle doglianze di pag. 13 si pongono in antitesi con il demansionamento.
Si tratta, quindi, di deduzioni che, una volta lette in uno con i documenti offerti non paiono integrare alcuna forma di inadempimento e quindi che non onerano il datore di lavoro di alcuna specifica prova. Prova che, comunque, è stata fornita con l'audizione della dott.ssa Pt 2 che ha confermato che la ricorrente ha continuato, anche dopo, a svolgere le attività dalla medesime riferite fino all'aprile 2018.
Il passaggio al nuovo ufficio avvenuto nel settembre 2020 stato giustificato dalla società proprio al fine di superare quelle difficoltà relazionali che, anche dopo la Pt 1 e la dott.ssa telefonata del giugno 2020, erano state riscontrate tra la dott.ssa Pt 2
Inoltre da ragioni di carattere organizzativo. Sul punto, EStimone 8 ha riferito: "sono stata dipendente della società fino a luglio 2024, lo ero nel 2018.
Non ho cause in corso.
Conosco la signora Pt 1
So che nel 2018 era addetta all'ufficio legale che per quanto a mia conoscenza si occupava sia di questioni contrattuali, sia di profili societari, sia del recupero crediti, non so, però di cosa la ricorrente si occupasse in particolare. Poi, in concomitanza con il passaggio della ricorrente al mio ufficio, la società realizza una riorganizzazione nel senso che l'attività di recupero crediti viene staccata dall'ufficio legale ed assegnata all'ufficio di cui io ero responsabile. La denominazione del mio ufficio era amministrazione, con credit expert si appellava l'area che si occupava del recupero crediti che prima era inserita nell'ufficio legale e poi viene inserita nel mio. La riorganizzazione ed il passaggio della ricorrente al mio ufficio sono eventi concomitanti nel senso che l'azienda dopo aver pensato e deciso di accorpare all'ufficio amministrazione l'area del recupero crediti ha individuato nella ricorrente la persona adatta a svolgere tale funzione perché di tale attività si era sempre occupata anche nell'ufficio legale". In ordine a tale secondo periodo (che la ricorrente colloca tra il settembre 2020 e il marzo 2024), il primo episodio che viene denunciato, tralasciando quelli che pur riportati nelle pagg. 20 e 21, si riferiscono, cronologicamente, ancora al periodo precedente e di cui già si è detto, è la mancata nomina quale membro dell'Organismo di vigilanza. La società ha però dedotto e dimostrato che, decorsi tre anni, l'organismo è stato, interamente, rinnovato con nomina di tre nuovi membri, sicchè la ricorrente non è stata la sola a non essere, nuovamente, nominata nella carica.
Oltre a ciò la ricorrente denuncia di essere stata adibita a mera attività di copia incolla nonché richiesta di mettersi a disposizione delle pretese dell'ex responsabile Pt 2
Prima di esaminare i fatti, si riporta quanto riferito dai testi: ES_1
"I compiti demandati alla Pt 1 nel mio ufficio, erano prendere i contatti con i clienti morosi, se poi tali persone non pagavano, doveva contattare sia il legale esterno sia le assicurazioni e poi di organizzare meglio i flussi di tali pratiche per evitare tempi troppi lunghi. Partecipava anche ai comitati di credito che avvenivano una volta al mese, questo per migliorare i risultati.-
Mi viene chiesto se la ricorrente si sia occupata di attività di copia incolla, non sono in grado di dirlo, posso dire però che in occasione di alcuni riunioni che periodicamente tenevo con i mie collaboratori mi sono fatta portavoce di alcune richieste di aiuto provenienti da altri uffici, tra questi l'ufficio contabilità, la ricorrente si è offerta di dare questo aiuto e si è messa in contatto diretto con l'ufficio contabilità, per questo non so dire di preciso di cosa si sia occupata.
Mi viene chiesto di quantificare l'impegno della ricorrente in tale attività di aiuto, premetto che non era un'attività giornaliera costante, ma solo nei periodi di picco, in ogni caso, quando la svolgeva le occupava l'1% del tempo lavorativo giornaliero. Mi viene chiesto di dire se ordinai alla ricorrente di mettersi a disposizione della Pt 2 per attività di data entry, lo escludo, è successo che avendo noi come ufficio le informazioni e l'archivio relativo alle pratiche per le quali poteva essere fatto ricorso ai sensi della Legge Pinto siamo stati richiesti dall'ufficio legale di dare le informazioni che possedevamo.
Ho saputo che la ricorrente durante il periodo nel quale era nel mio ufficio stava studiano per conseguire l'abilitazione alla professionale di avvocato. Mi disse che lo stava facendo in Spagna, la supportai dicendo che era una bella cosa e le diedi il sostegno necessario, nel senso che le autorizzai i permessi laddove ne aveva di bisogno, non misi mai in dubbio il conseguimento del titolo, anzi in occasione di una riunione lo riferii anche al mio capo il responsabile dell'ufficio finanziario. Alla riunione era presente anche la Pt 1 Ero presente anche alla riunione nella quale si discusse della messa a perdita della somma di € 70.000, era presente anche la Pt 1 siamo stati tutti rimproverati dal direttore commerciale che ha detto di nulla sapere, il direttore finanziario a sua volta
è stato rimproverato.
Mi viene chiesto se il rimprovero sia stato diretto solo alla Pt 1 , rispondo di no, a tutti noi. Mi viene chiesto se la Pt 1 disse di aver fatto le comunicazioni, rispondo dicendo che fu io a dire che loro lo sapevano, ma il direttore commerciale risponde che non erano stati fatti tutti i passaggi che dovevano essere fatti. Mi viene sottoposto il doc. 13 di parte resistente, li riconosco come documenti da me compilati e li confermo. Mi viene chiesto di dare spiegazioni in relazione a quanto scritto nelle rewiu sub doc. 13 di parte resistente per l'anno 2022-2023, premetto che la rewiu viene fatta dando prima la parola al lavoratore e poi la manager e quindi vi è il confronto. La ricorrente, lo ribadisco, si era offerta di dare l'aiuto all'ufficio amministrazione, poi ha ritenuto di scrivere che tale attività era per lei demansionante, io le ho rispondo che non sempre ogni attività che si fa rientra nel livello a noi assegnato, nello specifico dell'attività di supporto, debbo poi dire che la stessa è durata per un mese, in questo mese, effettivamente l'impegno è stato di otto ore al giorno perchè l'arretrato accumulato era molto, se invece penso a tale attività rispetto al periodo nel quale la ricorrente è stata presso il mio ufficio, ribadisco che l'impegno è stato pari all'1%. Voglio aggiungere che come ho scritto nelle rewiu, ogni attività può essere propedeutica o di aiuto ad un'altra. Le fatture di cui si è principalmente occupata la ricorrente erano quelle a debito della società quindi fatture emesse solo dai clienti, quindi fatture che, laddove si dovesse istruire una pratica di recupero crediti nei confronti dello stesso cliente, magari moroso, dovevano essere tenute in conto per la determinazione precisa del credito, quindi era un tipo di lavoro che consentiva alla ricorrente di avere informazioni utili per l'attività di recupero crediti. Si tratta di informazioni molto utili, il comitato che si riuniva periodicamente e del quale faceva parte la Pt 1 doveva anche verificare tali fatture perché se il credito del cliente moroso fosse stato maggiore del suo debito, certo non era possibile inviagli la diffida che il comitato di solito invia.
Mi viene chiesto delle lettere di circolarizzazione di cui la ricorrente parla sempre nella rewiu, preciso che si tratta di lettera che in occasione delle revisioni svolte dai revisori sono inviate ai vari professionisti che lavorano per la società e questo per avere delle conferme, il format di queste lettere è stato predisposto dalla si Pt 1
tratta di lettere che rientrano nei compiti dell'ufficio amministrazione.
Non mi risulta che la ricorrente abbia svolto attività di data entry per la Pt 2 quando era nel mio ufficio".
OV
EB fare una rettifica, quando ho detto prima dell'attività di copia incolla, non era riferita al periodo post novembre 2018 e fino a quando la Pt 1 è presso l'ufficio legale, ma va riferita al periodo in cui la stessa passa all'ufficio credit expert". In questo periodo posso confermare che la Pt 1 svolgesse attività di copiatura di alcuni dati presenti nelle fatture e comunicazione degli stessi ad una mia collega. So e posso dire questo proprio perché mi relazionavo con la collega alla quale la [...] Pt 1 dava queste informazioni. Mi viene chiesto se in tale periodo la Pt 1 facesse solo questa attività o anche altro, non sono in grado di rispondere. La Pt 1 mi disse che quando era all'ufficio credit expert, la Tes 1 le disse di stare a disposizione della Pt 2 per un'attività di data entry questa infrazione non l'ho constata di persona, ma mi è stata riferita dalla ricorrente;
posso confermare che la Pt 1 mi disse che la ES 1 aveva messo in dubbio il conseguimento del titolo abilitativo alla professione e poi neppure lo disse al direttore finanziario.
Mi viene chiesto quando questo titolo venne conseguito e dove, rispondo, poteva essere il 2022-2023, è stato conseguito in Spagna, non so la differenza tra abogado e avvocato, mi disse che lei poteva esercitare in CP_1 ; la prassi aziendale prevede che sia il responsabile a dirlo al Direttore finanziario e non il diretto interessato, è poi prassi festeggiare il conseguimento di un titolo, cosa che non avvenne. Per quanto ne sappia io, alla fine del periodo di calvario, la Pt 1 mi disse che pur avendo informato tutte le cariche del passaggio a perdita, mentre le venne poi data colpa di non aver dato le informazioni utile per farvi fronte. Credo sia stato il direttore commerciale ed immagino la signora Tes 1 Mi viene chiesto se mi disse che l'accusa avvenne nel contesto di una riunione con altri presenti, rispondo di sì, però mi venne anche detto dalla Pt 1 che l'accusa fu rivolta a lei specificatamente. Lei mi disse di aver notiziato anche lo stesso direttore finanziario e commerciale oltre che la ES 1
Voglio aggiungere e precisare non so se l'istruzione delle pratiche per i decreti ingiuntivi siano attività che la ricorrente si è portata anche presso l'ufficio credit expert".
Pini: Tes 1 si è occupata delSo che poi mia mamma è passata nell'ufficio della recupero dei crediti.
So che mia mamma si è occupata del copia incolla delle fatture, era il periodo nel quale stava nell'ufficio della ES_1 mi ricordo che poi doveva fare il suo lavoro nel fine settimana, mi viene chiesto se questo ulteriore lavoro si sia limitato a poco tempo, rispondo che mia mamma mi disse che doveva durare un anno, in realtà è durato per tutto il tempo fino al suo licenziamento.
Non sono in grado di rispondere alla domanda se di tale lavoro di copia incolla mia mamma si sia offerta di farlo. Mi viene chiesto se mia mamma ha dovuto svolgere del lavoro per la Pt 2 quando stava nell'ufficio della Tes 1 mi ricordo che mia mamma si lamentava di aver dovuto riprendere dei fallimenti molto vecchi. Mi ricordo che mia mamma mi disse che in occasione di una riunione con la Tes 1 la stessa disse che la Pt 2 aveva messo in dubbio che mia mamma avesse conseguito il titolo di avvocato.
Il giudice mi chiede dove mia mamma avesse conseguito il titolo, rispondo in Spagna, mi viene chiesto se so la differenza tra abogado e avvocato e se so se l'abogado sia equiparato all'avvocato, rispondo dicendo che sono a conoscenza delle due figure in quanto sono studentessa di giurisprudenza non vi è differenza tra avvocato e abogado. In quell'occasione ricordo di aver detto a mia mamma di riferire la circostanza del suo titolo a Tes 3 lei mi disse che la Tes 1 le disse che ci avrebbe pensato lei, ES_3 non era stato informato.poi, invece, a distanza di tempo seppe che In ordine alla somma di 70.000 ricordo che mia mamma mi parlò di una riunione nella quale vi erano anche la Pt 2 e la Tes 1 mia mamma mi racconto che in ordine a tale somma aveva predisposto delle slide ma poi non le è stato consentito di illustrale in quanto non ha potuto partecipare alla riunione e quindi non ha potuto spiegare il lavoro di raccolta delle informazioni che aveva fatto. OV
EB fare una rettifica, quando ho detto prima dell'attività di copia incolla, non era riferita al periodo post novembre 2018 e fino a quando la Pt 1 è presso l'ufficio legale, ma va riferita al periodo in cui la stessa passa all'ufficio credit expert". In questo periodo posso confermare che la Pt 1 svolgesse attività di copiatura di alcuni dati presenti nelle fatture e comunicazione degli stessi ad una mia collega. So e posso dire questo proprio perché mi relazionavo con la collega alla quale la [...] Pt 1 dava queste informazioni. Mi viene chiesto se in tale periodo la Pt 1 facesse solo questa attività o anche altro, non sono in grado di rispondere. La Pt 1 mi disse che quando era all'ufficio credit expert, la Tes 1 le disse di stare a disposizione della per un'attività di data entry questa infrazione non Pt 2
l'ho constata di persona, ma mi è stata riferita dalla ricorrente;
posso confermare che la Pt 1 mi disse che la ES 1 aveva messo in dubbio il conseguimento del titolo abilitativo alla professione e poi neppure lo disse al direttore finanziario.
Mi viene chiesto quando questo titolo venne conseguito e dove, rispondo, poteva essere il 2022-2023, è stato conseguito in Spagna, non so la differenza tra abogado e avvocato, mi disse che lei poteva esercitare in CP_1 ; la prassi aziendale prevede che sia il responsabile a dirlo al Direttore finanziario e non il diretto interessato, è poi prassi festeggiare il conseguimento di un titolo, cosa che non avvenne. Per quanto ne sappia io, alla fine del periodo di calvario, la Pt 1 mi disse che pur avendo informato tutte le cariche del passaggio a perdita, mentre le venne poi data colpa di non aver dato le informazioni utile per farvi fronte. Credo sia stato il direttore commerciale ed immagino la signora Tes 1 Mi viene chiesto se mi disse che l'accusa avvenne nel contesto di una riunione con altri presenti, rispondo di sì, però mi venne anche detto dalla Pt 1 che l'accusa fu rivolta a lei specificatamente. Lei mi disse di aver notiziato anche lo stesso direttore finanziario e commerciale oltre che la ES 1
Voglio aggiungere e precisare non so se l'istruzione delle pratiche per i decreti ingiuntivi siano attività che la ricorrente si è portata anche presso l'ufficio credit expert".
Pini: So che poi mia mamma è passata nell'ufficio della Tes 1 si è occupata del recupero dei crediti.
So che mia mamma si è occupata del copia incolla delle fatture, era il periodo nel quale stava nell'ufficio della Tes_1 mi ricordo che poi doveva fare il suo lavoro nel fine settimana, mi viene chiesto se questo ulteriore lavoro si sia limitato a poco tempo, rispondo che mia mamma mi disse che doveva durare un anno, in realtà è durato per tutto il tempo fino al suo licenziamento. Non sono in grado di rispondere alla domanda se di tale lavoro di copia incolla mia mamma si sia offerta di farlo. Mi viene chiesto se mia mamma ha dovuto svolgere del lavoro per la Pt 2 quando stava nell'ufficio della Tes_1 mi ricordo che mia mamma si lamentava di aver dovuto riprendere dei fallimenti molto vecchi. Mi ricordo che mia mamma mi disse che in occasione di una riunione con la ES 1 la stessa disse che la Pt 2 aveva messo in dubbio che mia mamma avesse conseguito il titolo di avvocato.
Il giudice mi chiede dove mia mamma avesse conseguito il titolo, rispondo in Spagna, mi viene chiesto se so la differenza tra abogado e avvocato e se so se l'abogado sia equiparato all'avvocato, rispondo dicendo che sono a conoscenza delle due figure in quanto sono studentessa di giurisprudenza non vi è differenza tra avvocato e abogado. In quell'occasione ricordo di aver detto a mia mamma di riferire la circostanza del suo titolo a Tes 3 lei mi disse che la Tes 1 le disse che ci avrebbe pensato lei,
ES_3 non era stato informato.poi, invece, a distanza di tempo seppe che In ordine alla somma di 70.000 ricordo che mia mamma mi parlò di una riunione nella quale vi erano anche la Pt 2 ela Tes 1 mia mamma mi racconto che in ordine a tale somma aveva predisposto delle slide ma poi non le è stato consentito di illustrale in quanto non ha potuto partecipare alla riunione e quindi non ha potuto spiegare il lavoro di raccolta delle informazioni che aveva fatto.
Quanto all'attività di copia incolla, di cui la teste Tes 1 ha pure riferito con ciò dimostrando la sua attendibilità, si è appurato essere stato un compito limitato nel tempo (un mese) ed al quale la ricorrente aveva dato la sua disponibilità. Sul punto, il teste Tes 5 ha riferito solo di tale attività, ma nulla potendo dire di più preciso e la teste ES_4 ha reso una deposizione de relato. Quanto poi alle email sub 59 e sub 60 che, a dire della ricorrente, dovrebbero dimostrare l'ordine di mettersi a disposizione della Pt 2 , si tratta di alcune richieste, limitate ad un arco temporale di meno di un mese (dall'11 novembre al 1 dicembre) e che riguardano la tematica dei fallimenti, di cui la stessa ricorrente ha riferito di essersi occupata.
La mera richiesta proveniente da un ex responsabile di essere aiutata nella raccolta di informazioni relative a casi di cui la dott.ssa Pt 1 si era occupata, non paiono descrivere alcuna forma né di vessazioni né di demansionamento.
Quanto poi all'episodio relativo al conseguimento del suo titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense, quanto riferito dalla ricorrente non trova conferma nel racconto della ES 1
Al di là del fatto che quest'ultima abbia riportato la notizia al Direttore finanziario, circostanza che la ricorrente nega e che la teste afferma, ma che rimane neutra al fini che qui rilevano, quanto riferito ed imputato alla Pt 2 ovvero l'aver messo in و dubbio il conseguimento del titolo di avvocato, si tratta di questione che è risulta provata, ma che ha un fondamento di verità in quanto le figure dell'avvocato e dell'abogado non sono tra loro equiparabili ed i termini non sono, sotto il profilo delle competenze e della possibilità di patrocinare davanti alle autorità giudiziarie, l'una la traduzione italiana del termine spagnolo.
Quanto poi all'episodio del 25 maggio 2023, la teste ES 1 ha riferito che l'accusa era rivolta a tutto il gruppo e non alla sola ricorrente. Del tutto generico poi l'episodio che sarebbe avvenuto il 1 marzo 2024 e che ha visto protagonista la ES_1
Alla stessa la ricorrente attribuisce alcune frasi che però sono frutto della sua personale rielaborazione (pag. 25) e che le sarebbero state riferite da colleghi non identificati che avrebbero raccontato di uno “show” dai contenuti ignoti.
L'esame delle deduzioni e prove offerte impediscono un giudizio nei termini di inadempimento contrattuale e, quindi, di un demansionamento. Demansionamento del quale è estranea l'assegnazione della ricorrente al nuovo ruolo di credit expert.
Scelta che la società ha giustificato proprio al fine di superare le difficoltà relazionali tra la ricorrente e la propria responsabile. Si tratta di valutazione che ha trovato conferma nelle prove raccolte, ma che non vale a fondare una fattispecie di mobbing o di straining. Ed, invero, se, come ha riferito la Pt 2 , l'esposto dell'aprile del 2018 ha guastato i rapporti e se la telefonata dal maggio 2020 è valsa quale ulteriore combustibile che ha alimentato la tensione, ai fini del mobbing o dello strainig occorreva individuare condotte non già espressive di antipatia, finanche di rancore, ma persecutorie, vessatorie. Finalità che, per quanto detto, non hanno ricevuto prova. In ogni caso, il trasferimento ad altro ufficio, nel quale non vi è stata assegnazione di compiti demansionanti, è risultato essere misura assunta proprio al fine di cercare di superare la tensione ed offrire alla lavoratrice un ambiente lavorativo più sereno. Prova ne sono i pochi episodi denunciati e che, comunque, per quanto già sopra illustrato non hanno ricevuto conferma nei termini prospettati dalla ricorrente. Nessun danno giuridicamente rilevante o, comunque, riconducibile al datore di lavoro può essere riconosciuto, laddove il soggetto indicato quale autore delle condotte foriere di danni è scagionato da ogni colpa.
Passando al licenziamento.
La ricorrente è stata licenziata per le ragioni riportate nella lettera che viene di seguito trascritta, per quanto di interesse: "la nostra società- come altre società del gruppo cui appartiene-versa in un contesto di mercato locale caratterizzato da una significativa contrazione dei volumi, sia nel canale "fuori casa" che nel canale domestico;
questo generalizzato calo si è ulteriormente acuito nel corso del secondo semestre 2023. Anche in conseguenza di ciò, la nostra società ha subito una inaspettata perdita di fatturato nel corso del corrente esercizio fiscale pari a meno 12% rispetto al periodo corrispondente, nettamente superiore alla media del totale di mercato.
Per l'effetto a livello europeo è stata adottata una riorganizzazione finalizzata ad un contenimento dei costi, ad una razionalizzazione delle funzioni e comunque ad incrementare la competitività nell'ambito di un mercato estremamente concorrenziale, riorganizzazione che riguarda necessariamente anche l'organizzazione della nostra società e nello specifico della Direzione Finanziaria ed Amministrativa. All'esito della nuova organizzazione, relativamente al Dipartimento Finance è stata prevista nello specifico una riduzione delle figure di "Credit Expert", rinunciando in particolare alla figura di "Credit Expert" non dedicata alla gestione della linea di credito clienti, in quanto non più necessaria;
conseguentemente la posizione di "Credit Expert" cui lei è adibita viene soppressa e le funzioni residue non rinunciate vengono in parte assorbite al superiore gerarchico e in parte redistribuite tra il personale residuo
Anche all'esito di una comparazione con figure fungibili non vi sono peraltro altre posizioni anche di livello inferiore all'interno dell'azienda a cui lei possa essere utilmente collocata.
Ci vediamo pertanto costretti ecco comunicarle la risoluzione del rapporto di lavoro dalla data odierna La esoneriamo dal prestare il preavviso residuo in relazione al quale corrisponderemo la relativa indennità sostitutiva del preavviso. La ringraziamo per la collaborazione prestata. Porgiamo Distinti saluti"
In sostanza, la società giustifica la propria decisione con la perdita di fatturato (pari al 12%), la necessità di una riorganizzazione e di una conseguente riduzione del personale.
Nella memoria si legge che, a seguito di tale contrazione nelle vendite (doc. 20), la società ha affidato a dei consulenti l'elaborazione di uno studio e di un progetto per la riorganizzazione.
E' stato così accertato che i settori sui quali occorreva intervenire in quanto sovradimensionati erano il Finance e il Marketing, mentre quello sottodimensionato il settore sales.
Le deduzioni di parte, tuttavia, non sembrano trovare idoneo confronto nella documentazione in atti.
Anzitutto, si esprimono alcune riserve sul valore del doc. 20 indicato quale comunicato stampa.
Ad ogni buon conto, laddove si volesse ritenere documento valido, occorre evidenziare come l'analisi si ferma al primo semestre del 2024 con prospettive di assoluto miglioramento per il secondo semestre.
Ancorchè sia vero che viene riportato una diminuzione del fatturato del 3% e di identica percentuale per il fatturato da operazioni correnti, mentre il 12% è indicata come diminuzione "dichiarata", si tratta, appunto di analisi, anzitutto che riguarda il gruppo e non CP 1 e che, comunque, fotografa una situazione in divenire e suscettibile, anzi, con prospettive di miglioramento proprio nel secondo semestre dell'anno.
Il primo dei documenti, quindi, pur attestando una flessione nel fatturato, va letto in un'ottica comunque prospettica e non statica.
Gli ulteriori documenti offerti dalla società (doc. 21 e 22) ovvero i progetti che la stessa offre al fine di dimostrare il nesso causale tra le perdite di fatturato e il licenziamento della signora Pt 1 non realizzano l'obbiettivo. Quanto al primo progetto nel quale ci sarebbe il suggerimento ad alleggerire la forza lavoro occupata nel settore Finance, va sottolineato come l'analisi risulti, per mano degli stessi autori, aggiornata al maggio 2023. Ora, in tale lasso temporale, la stessa società denunciava un fatturato maggiore di quello che ha inteso dimostrare riferibile al 2024. Al di là del fatto che la riduzione della forza lavoro di solito va di pari passo con le perdite e non con i guadagni, non può certo attribuirsi al progetto del maggio 2023 l'efficacia e la portata di un valido consiglio su come operare circa un anno dopo e, peraltro, in una situazione del tutto diversa.
In sostanza tra la relazione del primo semestre 2024 e il progetto del maggio 2023 non si ritiene possa essersi un rapporto che attribuisce al secondo la funzione di consiglio e indicazione di come affrontare una situazione che, al momento dell'analisi, neppure si conosceva. 66Va poi detto che, proprio in tal progetto si legge che “ CP 1 ha conseguito risultati straordinari negli ultimi tre anni”, affermazione che mal si concilia con la perdita di fatturato indicata dalla resistente come antefatto del licenziamento e, comunque che, come detto, dimostra che il progetto non può essere il mezzo attraverso il quale risolvere la crisi.
Quanto poi all'ulteriore progetto con il quale si consiglia l'incremento della forza vendita, si tratta di consiglio che nulla dice sulla posizione della ricorrente.
Per le ragioni sopra illustrate, difetta la prova, certamente incombente sul datore di lavoro, della legittimità del licenziamento. Manca, invero, la prova che, pur considerando la situazione di crisi, comunque transeunte e con margini di crescita nel secondo semestre del 2024 e già conosciuti il 15 febbraio 2024 (data del comunicato), tra la stessa e la scelta di licenziare la lavoratrice vi sia un nesso di causalità.
Il suggerimento di ridurre di alcune unità il settore Finance è intervenuto ben dieci mesi prima ed in una situazione non comparabile con quella presentatasi nel 2024.
Né può ritenersi che se il consiglio di ridurre la forza lavoro era valido in un momento di floridità, a maggior ragione la doveva essere in un momento di crisi. Ed, invero, le analisi ed i consigli vanno riferiti al momento ed alle condizioni contingenti e certo non possono costituire un valido motivo per supportare una decisione presa a distanza di tempo. A nulla rileva a tal riguardo la flessione del fatturato che, comunque non riguarda, specificatamente l'Italia e che, per stessa prospettiva di chi ha redatto la relazione, era ormai in fase di superamento.
Per tali ragioni il licenziamento non risulta giustificato.
Quanto alla tutela che applicabile, giova richiamare una recentissima pronuncia della Suprema Corte che così ha deciso (Cass. sent. n. 3873/24): "Va premesso che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 125/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, co. 7, secondo periodo, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), L. n. 92/2012, limitatamente alla parola
"manifesta". Dunque a prescindere dal carattere "manifesto" o "non manifesto" della predetta insussistenza del fatto addotto come giustificato motivo oggettivo, comunque la forma di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato è quella della reintegrazione c.d. attenuata di cui all'art. 18, co. 7, L. n. 300 cit. (che rinvia a quella prevista dall'art. 18, co. 4). Questo regime è rimasto invariato a seguito del d.lgs. n.
23/2015 e, quindi, per gli assunti dopo l'entrata in vigore di tale corpus normativo. La Consulta, infatti, con sentenza n. 128/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 cit. nella parte in cui non prevede che la tutela ivi disposta (id est annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, ma in ogni caso non superiore a dodici mensilità, nonché condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva) si applichi non soltanto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ma anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia parimenti dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore. Ciò posto, va considerato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) "l'insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare (ex multis Cass. ord. n. 3655/2019 in relazione all'art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b),
L. n. 92/2012; Cass. n. 12174/2019 e Cass. ord. n. 30469/2023 in relazione all'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015). Assume pertanto pregnante rilievo la stretta simmetria imposta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 128/2024, sul piano della tutela, fra licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, da un lato, e quello per giustificato motivo oggettivo, dall'altro ("Il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro, sia quella di ragione d'impresa sia quella di addebito disciplinare": v. par. 15, quinto capoverso, del Considerato in diritto).
Infatti tale simmetria impone di ritenere allora rilevante anche per quest'ultimo non soltanto l'insussistenza del fatto inteso nella sua storicità o materialità del suo accadimento, ma pure quella del fatto inteso nella sua rilevanza giuridica come possibile giustificato motivo oggettivo....Ne deriva che i giudici d'appello non hanno applicato la tutela reintegratoria di cui all'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 soltanto in virtù della formulazione della norma vigente al momento della loro decisione. Orbene, la sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale n. 128/2024 ha efficacia retroattiva, come si evince dall'art. 30 L. cost. n. 87/1953, sicché esplica la sua efficacia anche con riguardo ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non ancora esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell'ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. Tale principio riguarda anche le sentenze "additive" (Cass. ord. n. 10519/2019) e si giustifica per il fatto che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più regolare alcun rapporto giuridico. Questa efficacia della sentenza costituzionale n. 128 cit. impone allora a questa Corte di cassare la decisione di secondo grado e di rinviare al medesimo giudice di appello, affinché faccia esatta applicazione del regime di tutela come risultante dal d.lgs. n. 23 cit. a seguito di quella pronunzia "additiva" sopra ricordata...".
In applicazione degli insegnamenti sopra offerti non può che essere ribadita l'illegittimità del licenziamento difettando la prova dell'esistenza di un nesso effettivo fra la causa addotta (riduzione fatturato) e la soppressione del posto di lavoro della ricorrente.
Ciò premesso, la conseguenza è la condanna della società alla reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro ed al pagamento, in favore della stessa di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione valida per il calcolo del TFR dal licenziamento all'effettiva reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità con decurtazione dell'aliunde perceptum e con regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.
Il licenziamento, pur illegittimo, non può, per questo dirsi nullo.
La ricorrente lo ritiene tale in quanto ultimo atto di un comportamento mobbizzante che, tuttavia, non è stato ritenuto sussistente né provato.
Inoltre, ritiene che la decisione datoriale sia ritorsiva rispetto alle sue segnalazioni e richieste di intervento che, tuttavia, si collocano, temporalmente in data di molto anteriore al licenziamento e, quindi, difficilmente motivo scatenante la decisione datoriale. L'ultima segnalazione al direttore finanziario risale al 2019, la richiesta di tutela indirizzata alla Consigliera ES_9 nel marzo 2024, non vi è prova sia stata conosciuta dall'azienda prima del licenziamento.
La ritorsività del licenziamento non può presumersi neppure richiamando, come ha preteso fare la difesa di parte ricorrente, il disposto dell'art. 17 dlgs 24/23.
La norma vieta gli atti ritorsivi nei confronti del soggetto che ha fatto una segnalazione e dispone che se commessi tali atti si intendono fatti a motivo della segnalazione, salva la prova contraria che spetta all'autore della condotta ritenuta ritorsiva.
Nella specie, posto che non si è individuato alcun comportamento ritorsivo, non sussiste alcuna presunzione.
La reciproca soccombenza fa ritenere congrua una parziale compensazione (nella misura della metà) delle spese di lite con condanna della società resistente al restante 50% liquidato come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento e, per gli effetti, condanna la società all'immediata reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro ed al pagamento, in favore della medesima, di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra per un massimo di
12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione, con detrazione dell'aliunde perceptum e con obbligo di regolarizzazione contributiva e assicurativa;
-rigetta per il resto;
-compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna la società alla rifusione del restante 50% che liquida in € 3000 oltre accessori con distrazione in favore dei difensori antistatari
Milano, 3 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia