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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/08/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA con sede in Milano, Via San Prospero n.
4 - agente attraverso Parte_1
l'Amministratore Unico Fenice Trust Company S.r.l. (C.F. ), avente sede in Milano, Via P.IVA_1
Dante n. 4, in persona del Consigliere Sig. Antonio Caricato (C.F. ), nato a [...]F._1
Galatina il 27 Settembre 1978, domiciliato in Milano, Via Dante n.
4 - codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , rappresentata e difesa, giusta procura alle P.IVA_2 liti in atti, dall'Avv. Lucia Lami (C.F. casella pec: C.F._2
– la quale dichiara di voler ricevere avvisi, notificazioni e Email_1 comunicazioni all'indirizzo di P.E.C. - ed elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Fatebenefratelli n.10
– ATTRICE –
CONTRO con sede in Concorezzo, Strada Provinciale Milano Imbersago n. 19 (Codice Controparte_1
Fiscale - Partita IVA ) in persona del Legale Rappresentante pro tempore signora P.IVA_3 CP_2
rappresentato e difeso per delega separata trasmessa telematicamente dall'Avv. Caterina
[...]
Doriana Vescera (Codice Fiscale ) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dello scrivente legale in Vicolo Lambro n.
1. La sottoscritta Avv. Caterina Doriana Vescera CP_1 dichiara ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria relativi al presente procedimento al suo pagina 1 di 18 indirizzo di posta certificata ovvero a mezzo fax al Email_2 numero 0362 1830013.
– CONVENUTO –
E CONTRO
(P. IVA pec: Controparte_3 P.IVA_4
, in persona del Curatore Dott.ssa Email_3 Controparte_4
(pec: , con sede in Brusaporto, via Bagnatica n. 10 Email_4
– CONVENUTO CONTUMACE –
E CONTRO
(P. IVA – pec: , in persona Controparte_5 P.IVA_5 Email_5 del legale rappresentante l'Amministratore Unico Dott. , con sede in 20149 Milano, via Controparte_6
Correggio n. 43
– CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 co. 2 c.p.c.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa istanza, anche istruttoria disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, che il credito, riconosciuto dal progetto di distribuzione del 8 maggio
2024, approvato con ordinanza del G.E. Dott.ssa G. Caliari, in data 4 luglio 2024, nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 presso il Tribunale di Monza, ad I.V.G. nella misura di euro Controparte_1
87.986,82 e con il privilegio di cui all'art. 2770 cod. civ., non è in alcun modo provato e che, quindi, il suddetto credito è stato erroneamente contemplato in sede distributiva. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e, comunque, l'erroneità e, quindi, riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza, emessa in data 4 luglio 2024 dal G.E. - che ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione del 8 maggio 2024 - nella parte in cui ha riconosciuto ed pagina 2 di 18 assegnato ad I.V.G. di la somma di euro 87.986,82 e, per l'effetto, adottare ogni ulteriore e consequenziale CP_1 provvedimento, ivi incluso disporre la restituzione dell'importo già corrisposto.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, il Tribunale adito dovesse ritenere sussistenti ragioni di credito di in ogni caso rideterminare il suddetto credito, in misura non superiore agli Controparte_1 importi indicati nel preventivo, inoltrato da al custode, per le giornate lavorative in esso indicate e, Controparte_1 per quanto concerne lo smaltimento dei materiali, limitatamente alle quantità che dovessero essere dimostrare da controparte e, comunque, in misura non superiore a quanto esposto nel preventivo predisposto dalla società aggiudicataria
[...]
Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e, comunque, l'erroneità e, quindi, Parte_2 riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza, emessa in data 4 luglio 2024 dal G.E. - che ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione - nella parte in cui ha riconosciuto ed assegnato ad la somma Controparte_1 di euro 87.986,82 e, per l'effetto, adottare ogni ulteriore e consequenziale provvedimento, ivi incluso disporre la restituzione dell'importo già corrisposto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Accogliere, per le ragioni di cui in atti, le istanze istruttorie formulate da nei propri scritti Parte_1 difensivi e, in particolare, ammettere i documenti prodotti nel presente giudizio da parte attrice opponente e le istanze di prova per testi e di prova per interrogatorio formale di I.V.G. di - con i relativi capitoli formulati nella CP_1 seconda memoria istruttoria di parte attrice opponente – che nel prosieguo vengono reiterate e ritrascritte. chiede Pt_1 ammettersi prova per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, in data 24 ottobre 2023, ha inviato, quale legale della società al custode giudiziario Parte_2 della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza, Rag. CE NE, la comunicazione email che viene mostrata quale documento 16 prodotto dall'attrice opponente;
2. vero che, alla suddetta email è stato allegato il preventivo, predisposto dall'aggiudicataria del bene alienato nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza, società ed avente Parte_2 ad oggetto l'attività di smaltimento dei rifiuti presenti nel compendio oggetto di detta procedura, che viene mostrato quale documento 16 prodotto dall'attrice opponente;
3. vero che il suddetto preventivo conteneva la descrizione dei lavori che avrebbe realizzato, nel Parte_2 compendio immobiliare aggiudicatosi nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza, per procedere allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti ed alla pulizia dell'area e conteneva l'indicazione dei prezzi per lo svolgimento di detti lavori;
pagina 3 di 18 4. vero che il suddetto preventivo, predisposto da conteneva l'indicazione del numero di soggetti, 3, Parte_2 che sarebbero stati impiegati nelle attività indicate e descritte nel preventivo ed in particolare nell'attività di carico dei materiali da smaltire e del numero di giorni, 13, necessari per effettuare tali attività;
5. vero che, nella email del 24 ottobre 2023, da lei inviata al custode giudiziario della procedura R.G.E. 146/2021 del
Tribunale di Monza, ha dichiarato che “..il nostro preventivo è completo, atteso che è dettagliato e non espone la procedura a sorprese”;
6. vero che, nella email del 24 ottobre 2023, da lei inviata al custode giudiziario della procedura R.G.E. 146/2021 del
Tribunale di Monza, ha dichiarato che era interesse della società procedere allo sgombero ed alla Parte_2 pulizia dell'immobile aggiudicato ed effettuare i lavori nel termine di 30 giorni;
7. vero che opera, dal 1998, nel settore dell'edilizia e si occupa di tutto ciò che attiene al settore Parte_2 edile, in particolare ristrutturazioni edilizie, impiantistica, idraulica, pavimenti e rivestimenti;
8. vero che molte aziende, tra cui RE BU, RA e Viganò, PH, hanno commissionato e/o commissionano tuttora opere edilizie a Parte_2
9. vero che è stata selezionata, nel 2024, dal Centro Studi ItalyPost e L'Economia del Corriere Parte_2 della Sera tra le 1000 Aziende top performer della provincia di Monza Brianza;
10. vero che il preventivo che viene mostrato quale doc. n. 16 dell'attrice opponente, ha ad oggetto l'attività di smaltimento dei rifiuti presenti nel compendio oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di
Monza, è stato inviato dall'Avv. Rita Langella, in data 24 ottobre 2023, a mezzo email, al custode giudiziario Rag.
CE NE ed è stato da Lei predisposto;
11. vero che, ove il suddetto preventivo fosse stato approvato dal Giudice dell'Esecuzione R.G.E. 146/2021 del
Tribunale di Monza, avrebbe realizzato, nel compendio immobiliare aggiudicato, le attività di Parte_2 smaltimento dei rifiuti presenti e di pulizia dell'area, descritti nel suddetto preventivo ed avrebbe richiesto i prezzi in quest'ultimo indicati;
12. vero che, ove il suddetto preventivo fosse stato approvato dal Giudice dell'Esecuzione, avrebbe Parte_2 impiegato, nelle attività descritte nel preventivo ed in particolare nell'attività di carico dei materiali da smaltire, il numero di 3 addetti, per il numero di giorni, 13, indicati in tale preventivo;
13. vero che, ove il sopra citato preventivo fosse stato approvato dal Giudice dell'Esecuzione, Parte_2 avrebbe realizzato le opere e le attività nel medesimo indicati, entro 30 giorni dall'approvazione;
pagina 4 di 18 14. vero che aveva interesse a procedere allo sgombero dei rifiuti presenti nel compendio alienato Parte_2 nella procedura R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza ed alla pulizia di quest'ultimo, per poter usufruire di detto immobile. Si indicano, quali testimoni, sui capitoli di prova formulati:
- l'Avv. Rita Delia Langella (C.F. ), qualificatasi quale legale dell'aggiudicataria società C.F._4 nella email del 24 ottobre 2023 inviata al custode giudiziario, con studio e domicilio professionale Parte_2 principale in 20129 Milano, Corso Plebisciti n. 9, in relazione ai capitoli dal n. 1 al n. 6;
- Sig. (C.F. ), nato a [...] il [...], Presidente del Consiglio di CP_7 C.F._5 amministrazione legale rappresentante di domiciliato in 28067 Caponago, via Delle Gerole n. Parte_2
2/B, in relazione ai capitoli dal n. 7 al n. 14.
chiede, altresì, ammettersi l'interrogatorio formale di - con sede in Covo, via Trento n. Pt_1 Controparte_1
35 C/O - nella persona del suo legale rappresentante, attualmente l'amministratrice unica Sig.ra Controparte_8
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in 24040 Controparte_2 C.F._6
Pagazzano, via Madre Teresa di Calcutta, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, nell'ambito delle attività di sgombero delegate, nelle procedure esecutive immobiliari, dal Tribunale di Monza, ai sensi del protocollo del 30 ottobre 2019, I.V.G. si avvale anche dei servizi e delle forniture prestati ed Controparte_1 effettuati da soggetti terzi;
2. vero che i suddetti servizi e le suddette forniture vengono resi in maniera globale, senza possibilità di individuare le singole e specifiche procedure alle quali detti servizi e forniture fanno riferimento e per le quali sono prestati;
3. vero che i servizi e le forniture effettuati da soggetti terzi sono oggetto di fatturazione globale, ossia nelle fatture emesse manca l'indicazione delle singole e specifiche procedure alle quale tali fatture afferiscono e manca l'indicazione e la descrizione delle attività svolte e dei prezzi applicati con riferimento alle singole e specifiche procedure esecutive immobiliari;
4. vero che nell'ambito delle attività di sgombero delegate dal Tribunale di Monza ai sensi del Controparte_1 protocollo del 30 ottobre 2019, mai ha ricevuto, da soggetti terzi, fatture emesse con riferimento alle singole e specifiche procedure esecutive immobiliari e ad esse relative e mai ha ricevuto fatture contenenti l'indicazione e la descrizione delle attività svolte e dei prezzi applicati con riferimento alle singole e specifiche procedure esecutive immobiliari;
5. vero che nell'ambito delle attività di sgombero delegate ai sensi del protocollo del 30 ottobre Controparte_1
2019, mai ha ricevuto, da soggetti terzi, fatture emesse con specifico ed esclusivo riferimento alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza”.
B) Rigettare le istanze istruttorie avanzate da per tutte le ragioni indicate e dedotte nei precedenti Controparte_1 scritti difensivi. Conseguentemente, non ammettere i documenti prodotti da controparte nel presente giudizio e, in pagina 5 di 18 particolare, la documentazione fotografica, i c.d. formulari ed il documento n. 11, per le ragioni dedotte da nei Pt_1 propri scritti difensivi e non ammettere le istanze di prova per testi e di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di I.V.G. di ex adverso formulate, in quanto inammissibili ed irrilevanti. CP_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, anticipazioni e competenze, oltre agli accessori di legge, del presente giudizio, nonché della fase cautelare esecutiva, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche intervenute. Parte_1 dichiara altresì di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove e/o diverse che dovessero essere formulate da parte convenuta opposta nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale di Monza, contrariis rejectis, previe declaratorie di rito così giudicare:
Nel merito:
– confermare integralmente il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare approvato all'udienza del 04 luglio 2024 e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte da Parte_1 nei confronti di siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_1
– Rigettare la domanda ex adverso svolta in merito al riconoscimento delle spese, diritti ed onorari relativi al procedimento cautelare per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo relativo alla procedura esecutiva immobiliare RGE 146_2021 di codesto
Tribunale. - Si chiede la prova testimoniale dei seguenti testi:
B) Rag. CE NE domiciliata in Lissone Via M. Buonarroti n. 52 sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, a seguito di un sopralluogo presso il compendio pignorato nella procedura esecutiva rge n. 146_2021, il
Liquidatore Giudiziale ha abbandonato oltre ai beni di cui al preventivo consegnato da anche un Controparte_1 notevole quantitativo di documentazione cartacea?
2) Vero che, esaminata la nota pro forma consegnata da ha ritenuto la stessa congrua rispetto al Controparte_1 quantitativo e alla qualità dei beni presenti presso il compendio pignorato?
3) Vero che l'aggiudicatario del compendio pignorato ha fornito un preventivo relativo allo sgombero senza preventivamente eseguire una puntuale ricognizione finalizzata all'effettiva individuazione dei beni da sgomberare?
4) Vero che l'aggiudicataria alla presa in consegna ha accettato il compendio pignorato in quanto sgomberato da ogni bene precedentemente presente senza alcuna doglianza?
pagina 6 di 18 C) Rag. domiciliato in Lissone Via M. Buonarroti n. 52 sui seguenti capitoli di prova: Tes_1
1) Vero che, a seguito di un sopralluogo presso il compendio pignorato nella procedura esecutiva rge n. 146_2021, il
Liquidatore Giudiziale ha abbandonato oltre ai beni di cui al preventivo consegnato da anche un Controparte_1 notevole quantitativo di documentazione cartacea?
2) Vero che, esaminata la nota pro forma consegnata da ha ritenuto la stessa congrua rispetto al Controparte_1 quantitativo e alla qualità dei beni presenti presso il compendio pignorato?
3) Vero che l'aggiudicatario del compendio pignorato ha fornito un preventivo relativo allo sgombero senza preventivamente eseguire una puntuale ricognizione finalizzata all'effettiva individuazione dei beni da sgomberare?
4) Vero che l'aggiudicataria alla presa in consegna ha accettato il compendio pignorato in quanto sgomberato da ogni bene precedentemente presente senza alcuna doglianza?
D) Dott.ssa domiciliata in Albino (BG) Viale Aldo Moro n. 2/22 sui seguenti capitoli di prova: Testimone_2
1) Vero che, a seguito di un sopralluogo presso il compendio pignorato nella procedura esecutiva rge n. 146_2021, nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale della società debitrice ha abbandonato oltre ai beni di cui al preventivo consegnato da (che si rammostra) anche un notevole quantitativo di documentazione cartacea? Controparte_1
2) Vero che, esaminata la nota pro forma consegnata da la stessa è congrua rispetto al quantitativo Controparte_1
e alla qualità dei beni presenti presso il compendio pignorato da lei abbandonati quale Liquidatore Giudiziale della società debitrice?
E) Dott. domiciliato presso la sede operativa di in Concorezzo Via Strada Tes_3 Controparte_1
Provinciale Milano Imbersago n. 19 sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, quale addetto all'organizzazione delle squadre di lavoro per gli sgomberi affidati a ha Controparte_1 assegnato allo sgombero della P.E. rge n. 146_2021 il numero di operai per le ore indicati nei brogliacci che si rammostrano (doc. 12)?
F) Geom. domiciliato presso la sede operativa di in Concorezzo Via Strada Testimone_4 Controparte_1
Provinciale Milano Imbersago n. 19 sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, quale collaboratore di ha eseguito una ricognizione presso il compendio pignorato di cui Controparte_1 alla P.E. rge 146_2021 al fine di predisporre il preventivo al Custode Giudiziario?
2) Vero che per eseguire lo sgombero dei beni abbandonati nel compendio immobiliare di cui alla P.E. rge 146_21 è stato necessario utilizzare un escavatore?
3) Vero che tra i beni abbandonati nel compendio immobiliare di cui alla P.E. rge n. 146_21 erano presenti una tipologia variegata di materiali tra cui anche della documentazione cartacea? pagina 7 di 18 4) Vero che inizialmente la documentazione cartacea non era oggetto di sgombero divenuta tale a seguito di informativa da parte del Custode Giudiziario?
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116
c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n.
5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n. 2498; Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509;
Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ. 24.11.2011, n. 24843; Cass. civ.
27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011, n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009,
n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I, 2.10.2023, n. 1666);
Osservato in fatto che:
• creditrice di ha instaurato nei Parte_1 Controparte_3 confronti della stessa la procedura esecutiva immobiliare avente numero di RGE 146/2021; pagina 8 di 18 Con
• in data 26 settembre 2023 l'immobile pignorato è stato aggiudicato a la Controparte_10 quale si rendeva disponibile ad occuparsi personalmente dello sgombero dell'immobile;
• in particolare, l'aggiudicataria formulava il preventivo per le attività di sgombero evidenziando quanto segue: “sono esclusi eventuali interventi di smaltimento di qualsiasi materiale pericoloso quali amianto o altro materiale nocivo per la salute. per questa tipologia di smaltimento, se necessario, verrà quantificato a consuntivo con l'ausilio di ditte specializzate… Le quantità del presente preventivo se modificate in corso d'opera saranno aggiornate con i prezzi unitari esposti, per tutte le opere non previste si procederà alla presentazione di preventivo integrativo da approvare.” (doc. 4 fasc. convenuta);
• il Custode Giudiziario, pertanto, depositava un'informativa al G.E. (doc. 4 fasc. convenuta), che, tuttavia, rigettava l'istanza dell'aggiudicatario, disponeva procedersi secondo le forme ordinarie, rilevando che “ragioni di sicurezza e di tutela dello stato del bene impongono di affidare l'incarico di sgombero […] a un soggetto qualificato e convenzionato con il Tribunale”
(doc. 5 fasc. ult. Cit.);
• il Custode Giudiziario affidava, quindi, le operazioni di sgombero all' Controparte_1
• adempiuto al proprio incarico, in ottemperanza alla Circolare n. 9_2019 e al Protocollo del 30 ottobre 2019, l'I.V.G. comunicava al Delegato alla vendita la propria nota pro forma;
• il credito vantato dall'odierna convenuta veniva pertanto inserito nella bozza di progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare pignorato (doc.ti 8,
9, 10);
• all'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 596 c.p.c., non approvava Parte_1 il progetto, lamentando che il credito di sarebbe stato carente di prova;
CP_1
• il G.E., esaminata la documentazione prodotta da I.V.G. a supporto dell'attività svolta, riteneva infondate le doglianze e, con provvedimento del 4 luglio 2024, rendeva esecutivo il progetto di distribuzione (v. doc.ti 14 e 23);
• con ricorso notificato in data 25 luglio 2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso tale progetto di distribuzione, formulando contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva;
pagina 9 di 18 • con ordinanza del 29 ottobre 2024, il GE rigettava l'istanza cautelare rilevando che, in mancanza del provvedimento di sospensione, il Delegato alla vendita aveva correttamente provveduto a dare esecuzione al progetto di distribuzione, e assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
• nel termine assegnato, con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 instaurava il presente giudizio ex art 618 co. 2 c.p.c., citando tutte le parti del procedimento esecutivo litisconsorti necessari, per sentire dichiarare nulla l'ordinanza emessa dal G.E. in data 4 luglio 2024;
• in particolare, a fondamento delle domande l'attrice esponeva che I.G.V. non avrebbe provato: a) le difformità di costo presenti tra il preventivo formulato e la nota proforma successivamente trasmessa;
b) il divario di costo presente tra il preventivo formulato da Con I.G.V. e quello elaborato da c) l'esigenza di prestare la propria Controparte_10 attività per n. 36 giornate, contro le n. 15 indicate in preventivo;
d) lo smaltimento dei rifiuti misti e delle macerie effettuato rispettivamente per € 22.815,20 ed € 18.025,10; e) la necessità di ricorrere all'uso, ed anche l'effettivo utilizzo, di Escavatore CAT 319 per €
2.600,00; f) la necessità di ricorrere all'uso, ed anche l'effettivo utilizzo, di mezzi di sollevamento per € 5.000,00; g) le attività di trasporto macerie, per € 3.900,00, di frantumazione, per € 1.620,00, di lavoro di pulizia finale, per € 2.760,00 e le spese di gestione pratica per € 300,00; h) l'analisi dei materiali per € 700,00;
• con comparsa di costituzione e risposta del 30 gennaio 2025 si costituiva in giudizio
I.V.G. contestando in toto gli assunti attorei;
• I.V.G, in particolare, eccepiva, non solo di avere correttamente e compiutamente documentato il proprio credito in conformità del disposto della Circolare n. 9_2019 e del
Protocollo del 30 ottobre 2019, ma anche di aver prodotto ulteriore documentazione comprovante tutte le attività svolte e quindi il credito, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree;
• depositate le memorie ex art 171 ter c.p.c., in data 13 marzo 2025 si teneva l'udienza di comparizione delle parti;
pagina 10 di 18 • con ordinanza del 4 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice spediva la causa a sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.;
• all'udienza del 1° luglio 2025, all'esito della discussione, il Giudice introitava la causa a sentenza.
Considerato in diritto che:
• ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
• ne consegue che l'attore ha l'onere di allegare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre il convenuto ha l'onere di eccepire tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditizia (Cass. civ. n. 8647/2016; Cass. civ. n.16782/2019);
• in particolare, la parte creditrice che ha correttamente eseguito la propria prestazione in favore della controparte, inadempiente, è chiamata ai sensi dell'art. 2697 c.c. a dare deve prova: a) della fonte dell'incarico (e.g. contratto sottoscritto, lettera di conferimento di incarico, ecc.); b) dell'oggetto dell'incarico; c) dell'avvenuto esatto adempimento di tutte le prestazioni per le quali chiede il pagamento (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. un. n.
13533/2001);
• l'onere di allegazione può essere assolto da ciascuna parte sino alla remissione della causa in decisione rispettando le preclusioni di cui agli artt. 167 e 171 ter c.p.c., sicché nelle memorie concesse ai sensi dell'art. 189 c.p.c. a ciascuna parte è preclusa l'allegazione di fatti nuovi, essendo tuttavia sempre ammessa la formulazione di nuove argomentazioni giuridiche a sostegno delle difese già presentate;
• oltre ad allegare ogni circostanza utile a supporto della propria tesi difensiva, ciascuna parte ha l'onere di prendere posizione rispetto alle difese formulate da controparte, così da espletare correttamente il contraddittorio e delimitare il thema decidendum;
• i giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., pur presentando struttura bifasica hanno carattere unitario (cfr. da ultimo Cassazione 1.06.2022 n. 17913), sicché, tra l'altro, i documenti prodotti dalle pagina 11 di 18 parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, purché risultino depositati al momento della comparsa conclusionale (cfr. Cassazione 27.09.2021, n.
26116);
• l'I.V.G., in forza della concessione ministeriale rilasciata il 16 novembre 1994 in conformità con quanto stabilito dall'art. 3 D.M. 109/1997, è l'unico ente autorizzato ad operare nella circoscrizione di competenza territoriale del Tribunale di Monza nell'esecuzione delle operazioni di vendita dei beni mobili e mobili registrati e nelle attività di asporto e sgombero degli immobili oggetto di procedura esecutiva, regime di esclusività di recente ribadito dalla Nota Ministeriale del 28 luglio 2023 con la quale viene caldeggiata la fattiva collaborazione tra gli uffici giudiziari e l'Istituto di vendita quale strumento che può migliorare la gestione delle procedure individuali e concorsuali con una migliore efficienza del servizio;
• l' assolve al ruolo di ausiliario del giudice, atteso che assicura Controparte_11 che ogni attività venga svolta in modo conforme alla legge, con trasparenza, imparzialità
e correttezza, nell'ottica di offrire a tutte le parti coinvolte la maggior tutela possibile;
• la circolare ed il 9-2019 e il Protocollo del 30.10.2019 costituiscono attuazione delle indicazioni Ministeriali e determinando ex ante il compenso che spetta all'Istituto Vendite
Giudiziarie assicurano prezzi calmierati, garantendo, al contempo, elevanti standard qualitativi e di sicurezza della prestazione, soprattutto in casi in cui, come in quello di specie, lo smaltimento comprende anche rifiuti tossici;
• la retribuzione può essere compensata con il ricavato della vendita giudiziaria dei beni asportati, ovvero, nel caso in cui tali beni siano privi di valore economico, I.V.G.
pagina 12 di 18 concorre con gli altri creditori alla distribuzione del ricavato della vendita giudiziaria immobiliare;
• la Circolare n. 9_2019, infatti, prevede che: “All'I.V.G. di è riconosciuto un CP_1 compenso professionale per le attività di sgombero così determinato: euro 250,00 oltre i.v.a., oltre alle spese di smaltimento rifiuti, se le operazioni sono eseguite nell'arco della giornata lavorativa (8 ore) con una squadra composta da due operai e un automezzo;
euro 250,00 oltre i.v.a., maggiorato di euro
50,00 oltre i.v.a., oltre alle spese di smaltimento rifiuti, per ogni operaio in più moltiplicando le giornate di lavoro impiegate… Il saldo del compenso dovuto all'I.V.G. per lo sgombero dell'unità immobiliare sarà riconosciuto in sede di approvazione del progetto di distribuzione in forza di una nota pro forma inviata dall'I.V.G. al Professionista quale precisazione del proprio credito ovvero compensato con il ricavato della vendita mobiliare dei beni sgomberati.”;
• a confermare ulteriormente quanto sopra è il Protocollo del 30.10.2019, secondo cui:
“All'I.V.G. di è riconosciuto un compenso professionale per le attività di sgombero così CP_1 determinato: euro 250,00 oltre i.v.a., oltre alle spese di smaltimento rifiuti, se le operazioni sono eseguite nell'arco della giornata lavorativa (8 ore) con una squadra composta da due operai e un automezzo;
euro
250,00 oltre i.v.a., maggiorato di euro 50,00 oltre i.v.a., oltre alle spese di smaltimento rifiuti, per ogni operaio in più moltiplicando le giornate di lavoro impiegate… Tale compenso potrà essere compensato con il ricavato della vendita giudiziaria dei beni asportati di cui l'I.V.G. di è autorizzata CP_1
a procedere laddove i beni mobili siano di qualche valore economico. In caso contrario, l'I.V.G. di concorrerà con gli altri creditori alla distribuzione del ricavato della vendita giudiziaria CP_1 immobiliare in sede di approvazione del progetto di distribuzione in forza dell'invio al Professionista della propria precisazione del credito… L'I.V.G. di all'esito delle operazioni di sgombero CP_1 dovrà consegnare il report del ricavato della vendita dei beni mobili asportati ovvero la documentazione relativa allo smaltimento degli stessi presso la competente discarica con l'indicazione dei costi sostenuti.”;
• il credito di I.V.G., pur concorrendo con quello degli altri creditori, è assistito dal privilegio ex art. 2770 c.c., qualificandosi come spesa di giustizia.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che:
• l'ampio quadro documentale acquisito al processo nella fase innanzi al G.E. e prodotto nuovamente nella presente fase di merito consente di ritenete provato il credito vantato da CP_1 pagina 13 di 18 • terminate le operazioni di sgombero presso l'immobile pignorato sito in Vimercate, Via
Niccolò Tommaseo n. 3, I.V.G. ha trasmesso alla Dott.ssa NE, custode nominato, la nota pro forma relativa all'attività eseguita (v. doc. 10 opposta), unico documento richiesto dalla Circolare n. 9 del 2019 e dal Protocollo del 30 ottobre 2019 per comprovare l'effettiva prestazione svolta;
• a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, già in fase di esame di progetto di distribuzione e successivamente con l'opposizione, I.V.G. ha prodotto i seguenti ulteriori documenti:
a) il preventivo formulato per l'intervento con allegate fotoriproduzioni dello stato dei luoghi (v. doc. 6 e all. doc. 6 opposta);
b) il riepilogo dei rifiuti smaltiti indicante l'R.G.E. della procedura (n. 146/2021), l'indirizzo
(Vimercate – via Niccolò Tommaseo n. 3), le quantità dei rifiuti e il relativo prezzo di smaltimento, sia alla tonnellata sia complessivo (v. doc. 11 opposta);
c) i formulari rifiuti carta, legno, macerie e misti, dai quali emergono la data dell'operazione e l'indirizzo sia del detentore del rifiuto (Vimercate – via Niccolò Tommaseo n. 3) sia quello del destinatario (Sima S.r.l. – Cornate d'Adda via De Amicis n. 50) (v. all. doc. 11 opposta);
d) il riepilogo delle giornate di lavoro riportante sia l'R.G.E. della procedura (n. 146/2021) sia l'indirizzo (Vimercate – via Niccolò Tommaseo n. 3) (v. doc. 12 opposta);
e) le fotoriproduzioni dell'immobile in corso di sgombero, dalle quali emergono l'ingente quantitativo di macerie da asportare e il conseguente inevitabile impiego di mezzi pesanti per la loro rimozione (v. doc. 13 opposta);
f) la bolla di consegna dell'escavatore, dalla quale risulta sia la data che l'indirizzo (Vimercate – via
Niccolò Tommaseo n. 3) (v. doc. 14 opposta);
g) il buono di consegna dell'analisi rifiuti c.d. terre-macerie, con ivi riportati la data e l'indirizzo
(Vimercate – via Niccolò Tommaseo n. 3) (v. doc. 15 opposta);
• la riferibilità e congruenza di tutte le attività sopra svolte e documentate all'immobile pignorato è incontrovertibilmente provata dalle fotografie prodotte ai doc. n. 6 e n. 13 offerti da ossia le fotoriproduzioni del cantiere scattate da I.V.G. sia prima che CP_1 durante le operazioni di sgombero;
pagina 14 di 18 • tali fotoriproduzioni, infatti, raffigurano luoghi esattamente coincidenti, significativa è la scritta “ ” che in esse appare, con quelli presenti nelle fotografie scattate Pt_3 all'immobile oggetto di esecuzione da parte del Custode in fase esecutiva (v. doc. 4 opposta), circostanza, si ribadisce, che dimostra inconfutabilmente, da un lato, che l'immobile in cui è stato eseguito lo sgombero coincide con quello sottoposto all'esecuzione n. 146/2021 e, dall'altro, l'effettivo e congruo svolgimento di tutte le Con attività elencate nei documenti prodotti da , ivi compresi i riepiloghi ore (doc. n. 11 opposta) e rifiuti smaltiti (cfr. doc. n. 12 opposta) di provenienza della stessa IVG, a fronte della ingente mole di materiali, ricomprendete anche rifiuti nocivi, da asportare;
• l'entità del materiale smaltito è altresì provata dai formulari rifiuti carta, legno, macerie e misti, documenti che assumono particolare concludenza probatoria, in quanto redatti da soggetto terzo;
• sicché il provvedimento pronunciato dal G.E. in data 4 luglio 2024, così motivato:
“considerato che I.V.G. ha dettagliato le voci di spesa esposte fornendo giustificazioni che appaiono coerenti e ragionevoli tanto in punto di numero di giorni di lavoro effettuati, quanto di tipologia e portata dei materiali smaltiti, nonché di utilizzo della strumentazione indicata (sollevatore ed escavatore), ciò, in particolare, alla luce della documentazione fotografica allegata, nonché dell'ulteriore documentazione depositata, come da Protocollo, ritenuto che la mancata produzione delle fatture mancanti non sia incisiva, in considerazione del fatto che trattasi, a ben vedere, di voci di spesa che appaiono riconducibili ad attività indispensabile ai fini dello sgombero e dello smaltimento dei rifiuti, nonché del tutto congruenti e ragionevoli in termini di importi, rilevato, infine, che appaiono condivisibili le considerazioni espresse da I.V.G. laddove allega che anche il preventivo esposto dalla società proposta dall'aggiudicatrice avrebbe condotto a un consuntivo di pari misura a quello esposto da I.V.G., tenuto conto che – parimenti al preventivo sottoposto da I.V.G. – si basava su dati sottostimati e riscontrati solo successivamente all'inizio delle attività in misura superiore a quella prevista, ritenuto, pertanto, che la somma esposta da I.V.G. sia da riconoscersi e che le censure mosse da Parte_1 alla luce delle giustificazioni rese, appaiano infondate” (v. doc. 23 opposta), deve ritenersi giuridicamente corretto, in quanto sorretto da una coerente valutazione del materiale probatorio;
pagina 15 di 18 • ad abundantiam, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il Con preventivo predisposto da aggiudicataria, (doc. 4 fasc. convenuta) non CP_10 diverge rispetto alla nota pro forma predisposta da I.V.G. alla conclusione delle operazioni di sgombero;
• infatti, il preventivo presentato dall'aggiudicataria non contempla l'eventuale presenza di materiali pericolosi (“SONO ESCLUSI EVENTUALI INTERVENTI DI
SMALTIMENTO DI QUALSIASI MATERIALE PERICOLOSO QUALI
AMIANTO O ALTRO MATERIALE NOCIVO PER LA SALUTE. PER QUESTA
TIPOLOGIA DI SMALTIMENTO, SE NECESSARIO, VERRA' QUANTIFICATO
A CONSUNTIVO CON L'AUSILIO DI DITTE SPECIALIZZATE”) e prevede la riserva di rivalutazione del prezzo a fronte di eventuali modifiche che si sarebbero rese necessarie (“Le quantità del presente preventivo se modificate in corso d'opera saranno aggiornate con i prezzi unitari esposti, per tutte le opere non previste si procederà alla presentazione di preventivo integrativo da approvare”); Con
• di contro la divergenza tra quanto preventivato da e quanto dalla stessa richiesto a consuntivo al termine dell'attività di sgombero è pienamente giustificata, da un lato, dall'abbandono nell'immobile pignorato di moltissimi beni di proprietà della come provato dalla mail inviata dal curatore Controparte_3 del fallimento al custode della procedura esecutiva in data 7.9.20231 (cfr. doc. n. 3 fasc. opposta), dall'altro, dall'impossibilità di verificare in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo la consistenza e tipologia di materiali e rifiuti presenti sotto i cumuli;
• in tale concludente quadro probatorio, le difese articolate da si Parte_1 presentano infondate e pretestuose, risultando del tutto contrastanti e incompatibili con la documentazione prodotta da I.V.G. che, sin dalla fase esecutiva e di opposizione all'esecuzione innanzi al G.E., ha fornito prova puntuale e coerente delle proprie ragioni;
• parimenti infondata è l'eccezione, sollevata da parte opponente, all'udienza fissata per la spedizione della causa a sentenza, di tardività delle difese contenute nella memoria di replica ex art. 189 c.p.c. depositata da I.V.G.;
• nella memoria di replica ex art. 189 c.p.c., infatti, la difesa di I.V.G. non ha allegato circostanze o fatti nuovi, bensì si è limitata a formulare nuove argomentazioni giuridiche a sostegno delle difese già formulate ed ampiamente illustrate anche nella fase innanzi al
Giudice dell'esecuzione;
• infatti:
a) in merito all'impiego di escavatori e mezzi di sollevamento, si rileva che la mail del 6 marzo
2024, con la quale I.V.G. aveva comunicato al custode che la spunta nel preventivo sulla casella della non necessità era frutto di un mero errore materiale, è già stata prodotta nel fascicolo dell'esecuzione, integralmente acquisito nella presente sede;
b) le giornate di lavoro che si sono rese necessarie per lo sgombero e lo smaltimento non sono state motivate solo con la memoria di replica, al contrario a riprova delle stesse I.V.G. ha offerto la debita documentazione già in sede di comparsa di costituzione e risposta (v. doc. 12 opposta);
c) del pari, anche l'effettiva realizzazione dei test macerie e dell'utilizzo di escavatori e di mezzi di sollevamento risulta provata dalla documentazione prodotta già in sede di comparsa di costituzione e risposta (v. doc.ti 4, 11, 13, 14 e 15 opposta).
La sopra motivata pregnanza del corposo materiale probatorio prodotto dalle parti ha indotto il
Giudicante a ritenere superfluo l'espletamento dell'istruttoria orale.
Per le considerazioni svolte l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1 contro ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così Controparte_1 provvede:
1. rigetta le domande formulate da e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare approvato all'udienza del 4 luglio 2024;
2. condanna al pagamento della somma di € 8.000,00, oltre IVA, CPA e spese Parte_1 generali, a titolo di rifusione delle spese di lite in favore di I.V.G.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 6 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Buongiorno dott.ssa NE, come già anticipato, le confermo che i beni mobili presenti nell'immobile di Vimercate di proprietà del fallimento, non sono stati inventariati in quanto beni di scarto e di nessun valore che in ogni modo non sono presenti nel libro cespiti della società, ad eccezione:
- Motociclo Piaggio M47 – Targa: DE89427, inventariato dalla procedura, per il quale stiamo predisponendo l'avviso di vendita per l'asta. Colgo l'occasione per inviarle la valutazione del perito se eventualmente fosse interessato qualche visitatore dell'immobile.
- Documentazione contabile presente negli uffici (E' presente sia documentazione della società che di Controparte_3 altre società ancora in essere) ho sollecitato il liquidatore do. per spostare tua la documentazione contabile CP_12 presente in altro luogo. Le confermo che il fallimento non provvederà all'asporto dei beni e che tale incombente con successivo smaltimento in discarica potrà essere effettuato a cura e spese dalla procedura esecutiva, ad eccezione di quelli sopra elencati.” pagina 16 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA con sede in Milano, Via San Prospero n.
4 - agente attraverso Parte_1
l'Amministratore Unico Fenice Trust Company S.r.l. (C.F. ), avente sede in Milano, Via P.IVA_1
Dante n. 4, in persona del Consigliere Sig. Antonio Caricato (C.F. ), nato a [...]F._1
Galatina il 27 Settembre 1978, domiciliato in Milano, Via Dante n.
4 - codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , rappresentata e difesa, giusta procura alle P.IVA_2 liti in atti, dall'Avv. Lucia Lami (C.F. casella pec: C.F._2
– la quale dichiara di voler ricevere avvisi, notificazioni e Email_1 comunicazioni all'indirizzo di P.E.C. - ed elettivamente domiciliata Email_1 presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Fatebenefratelli n.10
– ATTRICE –
CONTRO con sede in Concorezzo, Strada Provinciale Milano Imbersago n. 19 (Codice Controparte_1
Fiscale - Partita IVA ) in persona del Legale Rappresentante pro tempore signora P.IVA_3 CP_2
rappresentato e difeso per delega separata trasmessa telematicamente dall'Avv. Caterina
[...]
Doriana Vescera (Codice Fiscale ) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dello scrivente legale in Vicolo Lambro n.
1. La sottoscritta Avv. Caterina Doriana Vescera CP_1 dichiara ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 80/2005 e successive modifiche ed integrazioni, di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria relativi al presente procedimento al suo pagina 1 di 18 indirizzo di posta certificata ovvero a mezzo fax al Email_2 numero 0362 1830013.
– CONVENUTO –
E CONTRO
(P. IVA pec: Controparte_3 P.IVA_4
, in persona del Curatore Dott.ssa Email_3 Controparte_4
(pec: , con sede in Brusaporto, via Bagnatica n. 10 Email_4
– CONVENUTO CONTUMACE –
E CONTRO
(P. IVA – pec: , in persona Controparte_5 P.IVA_5 Email_5 del legale rappresentante l'Amministratore Unico Dott. , con sede in 20149 Milano, via Controparte_6
Correggio n. 43
– CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 co. 2 c.p.c.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa istanza, anche istruttoria disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, che il credito, riconosciuto dal progetto di distribuzione del 8 maggio
2024, approvato con ordinanza del G.E. Dott.ssa G. Caliari, in data 4 luglio 2024, nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 presso il Tribunale di Monza, ad I.V.G. nella misura di euro Controparte_1
87.986,82 e con il privilegio di cui all'art. 2770 cod. civ., non è in alcun modo provato e che, quindi, il suddetto credito è stato erroneamente contemplato in sede distributiva. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e, comunque, l'erroneità e, quindi, riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza, emessa in data 4 luglio 2024 dal G.E. - che ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione del 8 maggio 2024 - nella parte in cui ha riconosciuto ed pagina 2 di 18 assegnato ad I.V.G. di la somma di euro 87.986,82 e, per l'effetto, adottare ogni ulteriore e consequenziale CP_1 provvedimento, ivi incluso disporre la restituzione dell'importo già corrisposto.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, il Tribunale adito dovesse ritenere sussistenti ragioni di credito di in ogni caso rideterminare il suddetto credito, in misura non superiore agli Controparte_1 importi indicati nel preventivo, inoltrato da al custode, per le giornate lavorative in esso indicate e, Controparte_1 per quanto concerne lo smaltimento dei materiali, limitatamente alle quantità che dovessero essere dimostrare da controparte e, comunque, in misura non superiore a quanto esposto nel preventivo predisposto dalla società aggiudicataria
[...]
Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e, comunque, l'erroneità e, quindi, Parte_2 riformare e/o annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza, emessa in data 4 luglio 2024 dal G.E. - che ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione - nella parte in cui ha riconosciuto ed assegnato ad la somma Controparte_1 di euro 87.986,82 e, per l'effetto, adottare ogni ulteriore e consequenziale provvedimento, ivi incluso disporre la restituzione dell'importo già corrisposto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Accogliere, per le ragioni di cui in atti, le istanze istruttorie formulate da nei propri scritti Parte_1 difensivi e, in particolare, ammettere i documenti prodotti nel presente giudizio da parte attrice opponente e le istanze di prova per testi e di prova per interrogatorio formale di I.V.G. di - con i relativi capitoli formulati nella CP_1 seconda memoria istruttoria di parte attrice opponente – che nel prosieguo vengono reiterate e ritrascritte. chiede Pt_1 ammettersi prova per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, in data 24 ottobre 2023, ha inviato, quale legale della società al custode giudiziario Parte_2 della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza, Rag. CE NE, la comunicazione email che viene mostrata quale documento 16 prodotto dall'attrice opponente;
2. vero che, alla suddetta email è stato allegato il preventivo, predisposto dall'aggiudicataria del bene alienato nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza, società ed avente Parte_2 ad oggetto l'attività di smaltimento dei rifiuti presenti nel compendio oggetto di detta procedura, che viene mostrato quale documento 16 prodotto dall'attrice opponente;
3. vero che il suddetto preventivo conteneva la descrizione dei lavori che avrebbe realizzato, nel Parte_2 compendio immobiliare aggiudicatosi nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza, per procedere allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti ed alla pulizia dell'area e conteneva l'indicazione dei prezzi per lo svolgimento di detti lavori;
pagina 3 di 18 4. vero che il suddetto preventivo, predisposto da conteneva l'indicazione del numero di soggetti, 3, Parte_2 che sarebbero stati impiegati nelle attività indicate e descritte nel preventivo ed in particolare nell'attività di carico dei materiali da smaltire e del numero di giorni, 13, necessari per effettuare tali attività;
5. vero che, nella email del 24 ottobre 2023, da lei inviata al custode giudiziario della procedura R.G.E. 146/2021 del
Tribunale di Monza, ha dichiarato che “..il nostro preventivo è completo, atteso che è dettagliato e non espone la procedura a sorprese”;
6. vero che, nella email del 24 ottobre 2023, da lei inviata al custode giudiziario della procedura R.G.E. 146/2021 del
Tribunale di Monza, ha dichiarato che era interesse della società procedere allo sgombero ed alla Parte_2 pulizia dell'immobile aggiudicato ed effettuare i lavori nel termine di 30 giorni;
7. vero che opera, dal 1998, nel settore dell'edilizia e si occupa di tutto ciò che attiene al settore Parte_2 edile, in particolare ristrutturazioni edilizie, impiantistica, idraulica, pavimenti e rivestimenti;
8. vero che molte aziende, tra cui RE BU, RA e Viganò, PH, hanno commissionato e/o commissionano tuttora opere edilizie a Parte_2
9. vero che è stata selezionata, nel 2024, dal Centro Studi ItalyPost e L'Economia del Corriere Parte_2 della Sera tra le 1000 Aziende top performer della provincia di Monza Brianza;
10. vero che il preventivo che viene mostrato quale doc. n. 16 dell'attrice opponente, ha ad oggetto l'attività di smaltimento dei rifiuti presenti nel compendio oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di
Monza, è stato inviato dall'Avv. Rita Langella, in data 24 ottobre 2023, a mezzo email, al custode giudiziario Rag.
CE NE ed è stato da Lei predisposto;
11. vero che, ove il suddetto preventivo fosse stato approvato dal Giudice dell'Esecuzione R.G.E. 146/2021 del
Tribunale di Monza, avrebbe realizzato, nel compendio immobiliare aggiudicato, le attività di Parte_2 smaltimento dei rifiuti presenti e di pulizia dell'area, descritti nel suddetto preventivo ed avrebbe richiesto i prezzi in quest'ultimo indicati;
12. vero che, ove il suddetto preventivo fosse stato approvato dal Giudice dell'Esecuzione, avrebbe Parte_2 impiegato, nelle attività descritte nel preventivo ed in particolare nell'attività di carico dei materiali da smaltire, il numero di 3 addetti, per il numero di giorni, 13, indicati in tale preventivo;
13. vero che, ove il sopra citato preventivo fosse stato approvato dal Giudice dell'Esecuzione, Parte_2 avrebbe realizzato le opere e le attività nel medesimo indicati, entro 30 giorni dall'approvazione;
pagina 4 di 18 14. vero che aveva interesse a procedere allo sgombero dei rifiuti presenti nel compendio alienato Parte_2 nella procedura R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza ed alla pulizia di quest'ultimo, per poter usufruire di detto immobile. Si indicano, quali testimoni, sui capitoli di prova formulati:
- l'Avv. Rita Delia Langella (C.F. ), qualificatasi quale legale dell'aggiudicataria società C.F._4 nella email del 24 ottobre 2023 inviata al custode giudiziario, con studio e domicilio professionale Parte_2 principale in 20129 Milano, Corso Plebisciti n. 9, in relazione ai capitoli dal n. 1 al n. 6;
- Sig. (C.F. ), nato a [...] il [...], Presidente del Consiglio di CP_7 C.F._5 amministrazione legale rappresentante di domiciliato in 28067 Caponago, via Delle Gerole n. Parte_2
2/B, in relazione ai capitoli dal n. 7 al n. 14.
chiede, altresì, ammettersi l'interrogatorio formale di - con sede in Covo, via Trento n. Pt_1 Controparte_1
35 C/O - nella persona del suo legale rappresentante, attualmente l'amministratrice unica Sig.ra Controparte_8
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in 24040 Controparte_2 C.F._6
Pagazzano, via Madre Teresa di Calcutta, sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che, nell'ambito delle attività di sgombero delegate, nelle procedure esecutive immobiliari, dal Tribunale di Monza, ai sensi del protocollo del 30 ottobre 2019, I.V.G. si avvale anche dei servizi e delle forniture prestati ed Controparte_1 effettuati da soggetti terzi;
2. vero che i suddetti servizi e le suddette forniture vengono resi in maniera globale, senza possibilità di individuare le singole e specifiche procedure alle quali detti servizi e forniture fanno riferimento e per le quali sono prestati;
3. vero che i servizi e le forniture effettuati da soggetti terzi sono oggetto di fatturazione globale, ossia nelle fatture emesse manca l'indicazione delle singole e specifiche procedure alle quale tali fatture afferiscono e manca l'indicazione e la descrizione delle attività svolte e dei prezzi applicati con riferimento alle singole e specifiche procedure esecutive immobiliari;
4. vero che nell'ambito delle attività di sgombero delegate dal Tribunale di Monza ai sensi del Controparte_1 protocollo del 30 ottobre 2019, mai ha ricevuto, da soggetti terzi, fatture emesse con riferimento alle singole e specifiche procedure esecutive immobiliari e ad esse relative e mai ha ricevuto fatture contenenti l'indicazione e la descrizione delle attività svolte e dei prezzi applicati con riferimento alle singole e specifiche procedure esecutive immobiliari;
5. vero che nell'ambito delle attività di sgombero delegate ai sensi del protocollo del 30 ottobre Controparte_1
2019, mai ha ricevuto, da soggetti terzi, fatture emesse con specifico ed esclusivo riferimento alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 146/2021 del Tribunale di Monza”.
B) Rigettare le istanze istruttorie avanzate da per tutte le ragioni indicate e dedotte nei precedenti Controparte_1 scritti difensivi. Conseguentemente, non ammettere i documenti prodotti da controparte nel presente giudizio e, in pagina 5 di 18 particolare, la documentazione fotografica, i c.d. formulari ed il documento n. 11, per le ragioni dedotte da nei Pt_1 propri scritti difensivi e non ammettere le istanze di prova per testi e di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di I.V.G. di ex adverso formulate, in quanto inammissibili ed irrilevanti. CP_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, anticipazioni e competenze, oltre agli accessori di legge, del presente giudizio, nonché della fase cautelare esecutiva, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche intervenute. Parte_1 dichiara altresì di non accettare il contraddittorio sulle domande e/o eccezioni nuove e/o diverse che dovessero essere formulate da parte convenuta opposta nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale di Monza, contrariis rejectis, previe declaratorie di rito così giudicare:
Nel merito:
– confermare integralmente il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare approvato all'udienza del 04 luglio 2024 e, per l'effetto, respingere tutte le domande svolte da Parte_1 nei confronti di siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_1
– Rigettare la domanda ex adverso svolta in merito al riconoscimento delle spese, diritti ed onorari relativi al procedimento cautelare per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'acquisizione integrale del fascicolo relativo alla procedura esecutiva immobiliare RGE 146_2021 di codesto
Tribunale. - Si chiede la prova testimoniale dei seguenti testi:
B) Rag. CE NE domiciliata in Lissone Via M. Buonarroti n. 52 sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, a seguito di un sopralluogo presso il compendio pignorato nella procedura esecutiva rge n. 146_2021, il
Liquidatore Giudiziale ha abbandonato oltre ai beni di cui al preventivo consegnato da anche un Controparte_1 notevole quantitativo di documentazione cartacea?
2) Vero che, esaminata la nota pro forma consegnata da ha ritenuto la stessa congrua rispetto al Controparte_1 quantitativo e alla qualità dei beni presenti presso il compendio pignorato?
3) Vero che l'aggiudicatario del compendio pignorato ha fornito un preventivo relativo allo sgombero senza preventivamente eseguire una puntuale ricognizione finalizzata all'effettiva individuazione dei beni da sgomberare?
4) Vero che l'aggiudicataria alla presa in consegna ha accettato il compendio pignorato in quanto sgomberato da ogni bene precedentemente presente senza alcuna doglianza?
pagina 6 di 18 C) Rag. domiciliato in Lissone Via M. Buonarroti n. 52 sui seguenti capitoli di prova: Tes_1
1) Vero che, a seguito di un sopralluogo presso il compendio pignorato nella procedura esecutiva rge n. 146_2021, il
Liquidatore Giudiziale ha abbandonato oltre ai beni di cui al preventivo consegnato da anche un Controparte_1 notevole quantitativo di documentazione cartacea?
2) Vero che, esaminata la nota pro forma consegnata da ha ritenuto la stessa congrua rispetto al Controparte_1 quantitativo e alla qualità dei beni presenti presso il compendio pignorato?
3) Vero che l'aggiudicatario del compendio pignorato ha fornito un preventivo relativo allo sgombero senza preventivamente eseguire una puntuale ricognizione finalizzata all'effettiva individuazione dei beni da sgomberare?
4) Vero che l'aggiudicataria alla presa in consegna ha accettato il compendio pignorato in quanto sgomberato da ogni bene precedentemente presente senza alcuna doglianza?
D) Dott.ssa domiciliata in Albino (BG) Viale Aldo Moro n. 2/22 sui seguenti capitoli di prova: Testimone_2
1) Vero che, a seguito di un sopralluogo presso il compendio pignorato nella procedura esecutiva rge n. 146_2021, nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale della società debitrice ha abbandonato oltre ai beni di cui al preventivo consegnato da (che si rammostra) anche un notevole quantitativo di documentazione cartacea? Controparte_1
2) Vero che, esaminata la nota pro forma consegnata da la stessa è congrua rispetto al quantitativo Controparte_1
e alla qualità dei beni presenti presso il compendio pignorato da lei abbandonati quale Liquidatore Giudiziale della società debitrice?
E) Dott. domiciliato presso la sede operativa di in Concorezzo Via Strada Tes_3 Controparte_1
Provinciale Milano Imbersago n. 19 sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, quale addetto all'organizzazione delle squadre di lavoro per gli sgomberi affidati a ha Controparte_1 assegnato allo sgombero della P.E. rge n. 146_2021 il numero di operai per le ore indicati nei brogliacci che si rammostrano (doc. 12)?
F) Geom. domiciliato presso la sede operativa di in Concorezzo Via Strada Testimone_4 Controparte_1
Provinciale Milano Imbersago n. 19 sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, quale collaboratore di ha eseguito una ricognizione presso il compendio pignorato di cui Controparte_1 alla P.E. rge 146_2021 al fine di predisporre il preventivo al Custode Giudiziario?
2) Vero che per eseguire lo sgombero dei beni abbandonati nel compendio immobiliare di cui alla P.E. rge 146_21 è stato necessario utilizzare un escavatore?
3) Vero che tra i beni abbandonati nel compendio immobiliare di cui alla P.E. rge n. 146_21 erano presenti una tipologia variegata di materiali tra cui anche della documentazione cartacea? pagina 7 di 18 4) Vero che inizialmente la documentazione cartacea non era oggetto di sgombero divenuta tale a seguito di informativa da parte del Custode Giudiziario?
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116
c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n.
5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n. 2498; Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509;
Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ. 24.11.2011, n. 24843; Cass. civ.
27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011, n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009,
n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I, 2.10.2023, n. 1666);
Osservato in fatto che:
• creditrice di ha instaurato nei Parte_1 Controparte_3 confronti della stessa la procedura esecutiva immobiliare avente numero di RGE 146/2021; pagina 8 di 18 Con
• in data 26 settembre 2023 l'immobile pignorato è stato aggiudicato a la Controparte_10 quale si rendeva disponibile ad occuparsi personalmente dello sgombero dell'immobile;
• in particolare, l'aggiudicataria formulava il preventivo per le attività di sgombero evidenziando quanto segue: “sono esclusi eventuali interventi di smaltimento di qualsiasi materiale pericoloso quali amianto o altro materiale nocivo per la salute. per questa tipologia di smaltimento, se necessario, verrà quantificato a consuntivo con l'ausilio di ditte specializzate… Le quantità del presente preventivo se modificate in corso d'opera saranno aggiornate con i prezzi unitari esposti, per tutte le opere non previste si procederà alla presentazione di preventivo integrativo da approvare.” (doc. 4 fasc. convenuta);
• il Custode Giudiziario, pertanto, depositava un'informativa al G.E. (doc. 4 fasc. convenuta), che, tuttavia, rigettava l'istanza dell'aggiudicatario, disponeva procedersi secondo le forme ordinarie, rilevando che “ragioni di sicurezza e di tutela dello stato del bene impongono di affidare l'incarico di sgombero […] a un soggetto qualificato e convenzionato con il Tribunale”
(doc. 5 fasc. ult. Cit.);
• il Custode Giudiziario affidava, quindi, le operazioni di sgombero all' Controparte_1
• adempiuto al proprio incarico, in ottemperanza alla Circolare n. 9_2019 e al Protocollo del 30 ottobre 2019, l'I.V.G. comunicava al Delegato alla vendita la propria nota pro forma;
• il credito vantato dall'odierna convenuta veniva pertanto inserito nella bozza di progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare pignorato (doc.ti 8,
9, 10);
• all'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 596 c.p.c., non approvava Parte_1 il progetto, lamentando che il credito di sarebbe stato carente di prova;
CP_1
• il G.E., esaminata la documentazione prodotta da I.V.G. a supporto dell'attività svolta, riteneva infondate le doglianze e, con provvedimento del 4 luglio 2024, rendeva esecutivo il progetto di distribuzione (v. doc.ti 14 e 23);
• con ricorso notificato in data 25 luglio 2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso tale progetto di distribuzione, formulando contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva;
pagina 9 di 18 • con ordinanza del 29 ottobre 2024, il GE rigettava l'istanza cautelare rilevando che, in mancanza del provvedimento di sospensione, il Delegato alla vendita aveva correttamente provveduto a dare esecuzione al progetto di distribuzione, e assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
• nel termine assegnato, con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 instaurava il presente giudizio ex art 618 co. 2 c.p.c., citando tutte le parti del procedimento esecutivo litisconsorti necessari, per sentire dichiarare nulla l'ordinanza emessa dal G.E. in data 4 luglio 2024;
• in particolare, a fondamento delle domande l'attrice esponeva che I.G.V. non avrebbe provato: a) le difformità di costo presenti tra il preventivo formulato e la nota proforma successivamente trasmessa;
b) il divario di costo presente tra il preventivo formulato da Con I.G.V. e quello elaborato da c) l'esigenza di prestare la propria Controparte_10 attività per n. 36 giornate, contro le n. 15 indicate in preventivo;
d) lo smaltimento dei rifiuti misti e delle macerie effettuato rispettivamente per € 22.815,20 ed € 18.025,10; e) la necessità di ricorrere all'uso, ed anche l'effettivo utilizzo, di Escavatore CAT 319 per €
2.600,00; f) la necessità di ricorrere all'uso, ed anche l'effettivo utilizzo, di mezzi di sollevamento per € 5.000,00; g) le attività di trasporto macerie, per € 3.900,00, di frantumazione, per € 1.620,00, di lavoro di pulizia finale, per € 2.760,00 e le spese di gestione pratica per € 300,00; h) l'analisi dei materiali per € 700,00;
• con comparsa di costituzione e risposta del 30 gennaio 2025 si costituiva in giudizio
I.V.G. contestando in toto gli assunti attorei;
• I.V.G, in particolare, eccepiva, non solo di avere correttamente e compiutamente documentato il proprio credito in conformità del disposto della Circolare n. 9_2019 e del
Protocollo del 30 ottobre 2019, ma anche di aver prodotto ulteriore documentazione comprovante tutte le attività svolte e quindi il credito, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree;
• depositate le memorie ex art 171 ter c.p.c., in data 13 marzo 2025 si teneva l'udienza di comparizione delle parti;
pagina 10 di 18 • con ordinanza del 4 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice spediva la causa a sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.;
• all'udienza del 1° luglio 2025, all'esito della discussione, il Giudice introitava la causa a sentenza.
Considerato in diritto che:
• ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
• ne consegue che l'attore ha l'onere di allegare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre il convenuto ha l'onere di eccepire tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditizia (Cass. civ. n. 8647/2016; Cass. civ. n.16782/2019);
• in particolare, la parte creditrice che ha correttamente eseguito la propria prestazione in favore della controparte, inadempiente, è chiamata ai sensi dell'art. 2697 c.c. a dare deve prova: a) della fonte dell'incarico (e.g. contratto sottoscritto, lettera di conferimento di incarico, ecc.); b) dell'oggetto dell'incarico; c) dell'avvenuto esatto adempimento di tutte le prestazioni per le quali chiede il pagamento (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. un. n.
13533/2001);
• l'onere di allegazione può essere assolto da ciascuna parte sino alla remissione della causa in decisione rispettando le preclusioni di cui agli artt. 167 e 171 ter c.p.c., sicché nelle memorie concesse ai sensi dell'art. 189 c.p.c. a ciascuna parte è preclusa l'allegazione di fatti nuovi, essendo tuttavia sempre ammessa la formulazione di nuove argomentazioni giuridiche a sostegno delle difese già presentate;
• oltre ad allegare ogni circostanza utile a supporto della propria tesi difensiva, ciascuna parte ha l'onere di prendere posizione rispetto alle difese formulate da controparte, così da espletare correttamente il contraddittorio e delimitare il thema decidendum;
• i giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., pur presentando struttura bifasica hanno carattere unitario (cfr. da ultimo Cassazione 1.06.2022 n. 17913), sicché, tra l'altro, i documenti prodotti dalle pagina 11 di 18 parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, non è necessario che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, purché risultino depositati al momento della comparsa conclusionale (cfr. Cassazione 27.09.2021, n.
26116);
• l'I.V.G., in forza della concessione ministeriale rilasciata il 16 novembre 1994 in conformità con quanto stabilito dall'art. 3 D.M. 109/1997, è l'unico ente autorizzato ad operare nella circoscrizione di competenza territoriale del Tribunale di Monza nell'esecuzione delle operazioni di vendita dei beni mobili e mobili registrati e nelle attività di asporto e sgombero degli immobili oggetto di procedura esecutiva, regime di esclusività di recente ribadito dalla Nota Ministeriale del 28 luglio 2023 con la quale viene caldeggiata la fattiva collaborazione tra gli uffici giudiziari e l'Istituto di vendita quale strumento che può migliorare la gestione delle procedure individuali e concorsuali con una migliore efficienza del servizio;
• l' assolve al ruolo di ausiliario del giudice, atteso che assicura Controparte_11 che ogni attività venga svolta in modo conforme alla legge, con trasparenza, imparzialità
e correttezza, nell'ottica di offrire a tutte le parti coinvolte la maggior tutela possibile;
• la circolare ed il 9-2019 e il Protocollo del 30.10.2019 costituiscono attuazione delle indicazioni Ministeriali e determinando ex ante il compenso che spetta all'Istituto Vendite
Giudiziarie assicurano prezzi calmierati, garantendo, al contempo, elevanti standard qualitativi e di sicurezza della prestazione, soprattutto in casi in cui, come in quello di specie, lo smaltimento comprende anche rifiuti tossici;
• la retribuzione può essere compensata con il ricavato della vendita giudiziaria dei beni asportati, ovvero, nel caso in cui tali beni siano privi di valore economico, I.V.G.
pagina 12 di 18 concorre con gli altri creditori alla distribuzione del ricavato della vendita giudiziaria immobiliare;
• la Circolare n. 9_2019, infatti, prevede che: “All'I.V.G. di è riconosciuto un CP_1 compenso professionale per le attività di sgombero così determinato: euro 250,00 oltre i.v.a., oltre alle spese di smaltimento rifiuti, se le operazioni sono eseguite nell'arco della giornata lavorativa (8 ore) con una squadra composta da due operai e un automezzo;
euro 250,00 oltre i.v.a., maggiorato di euro
50,00 oltre i.v.a., oltre alle spese di smaltimento rifiuti, per ogni operaio in più moltiplicando le giornate di lavoro impiegate… Il saldo del compenso dovuto all'I.V.G. per lo sgombero dell'unità immobiliare sarà riconosciuto in sede di approvazione del progetto di distribuzione in forza di una nota pro forma inviata dall'I.V.G. al Professionista quale precisazione del proprio credito ovvero compensato con il ricavato della vendita mobiliare dei beni sgomberati.”;
• a confermare ulteriormente quanto sopra è il Protocollo del 30.10.2019, secondo cui:
“All'I.V.G. di è riconosciuto un compenso professionale per le attività di sgombero così CP_1 determinato: euro 250,00 oltre i.v.a., oltre alle spese di smaltimento rifiuti, se le operazioni sono eseguite nell'arco della giornata lavorativa (8 ore) con una squadra composta da due operai e un automezzo;
euro
250,00 oltre i.v.a., maggiorato di euro 50,00 oltre i.v.a., oltre alle spese di smaltimento rifiuti, per ogni operaio in più moltiplicando le giornate di lavoro impiegate… Tale compenso potrà essere compensato con il ricavato della vendita giudiziaria dei beni asportati di cui l'I.V.G. di è autorizzata CP_1
a procedere laddove i beni mobili siano di qualche valore economico. In caso contrario, l'I.V.G. di concorrerà con gli altri creditori alla distribuzione del ricavato della vendita giudiziaria CP_1 immobiliare in sede di approvazione del progetto di distribuzione in forza dell'invio al Professionista della propria precisazione del credito… L'I.V.G. di all'esito delle operazioni di sgombero CP_1 dovrà consegnare il report del ricavato della vendita dei beni mobili asportati ovvero la documentazione relativa allo smaltimento degli stessi presso la competente discarica con l'indicazione dei costi sostenuti.”;
• il credito di I.V.G., pur concorrendo con quello degli altri creditori, è assistito dal privilegio ex art. 2770 c.c., qualificandosi come spesa di giustizia.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che:
• l'ampio quadro documentale acquisito al processo nella fase innanzi al G.E. e prodotto nuovamente nella presente fase di merito consente di ritenete provato il credito vantato da CP_1 pagina 13 di 18 • terminate le operazioni di sgombero presso l'immobile pignorato sito in Vimercate, Via
Niccolò Tommaseo n. 3, I.V.G. ha trasmesso alla Dott.ssa NE, custode nominato, la nota pro forma relativa all'attività eseguita (v. doc. 10 opposta), unico documento richiesto dalla Circolare n. 9 del 2019 e dal Protocollo del 30 ottobre 2019 per comprovare l'effettiva prestazione svolta;
• a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente, già in fase di esame di progetto di distribuzione e successivamente con l'opposizione, I.V.G. ha prodotto i seguenti ulteriori documenti:
a) il preventivo formulato per l'intervento con allegate fotoriproduzioni dello stato dei luoghi (v. doc. 6 e all. doc. 6 opposta);
b) il riepilogo dei rifiuti smaltiti indicante l'R.G.E. della procedura (n. 146/2021), l'indirizzo
(Vimercate – via Niccolò Tommaseo n. 3), le quantità dei rifiuti e il relativo prezzo di smaltimento, sia alla tonnellata sia complessivo (v. doc. 11 opposta);
c) i formulari rifiuti carta, legno, macerie e misti, dai quali emergono la data dell'operazione e l'indirizzo sia del detentore del rifiuto (Vimercate – via Niccolò Tommaseo n. 3) sia quello del destinatario (Sima S.r.l. – Cornate d'Adda via De Amicis n. 50) (v. all. doc. 11 opposta);
d) il riepilogo delle giornate di lavoro riportante sia l'R.G.E. della procedura (n. 146/2021) sia l'indirizzo (Vimercate – via Niccolò Tommaseo n. 3) (v. doc. 12 opposta);
e) le fotoriproduzioni dell'immobile in corso di sgombero, dalle quali emergono l'ingente quantitativo di macerie da asportare e il conseguente inevitabile impiego di mezzi pesanti per la loro rimozione (v. doc. 13 opposta);
f) la bolla di consegna dell'escavatore, dalla quale risulta sia la data che l'indirizzo (Vimercate – via
Niccolò Tommaseo n. 3) (v. doc. 14 opposta);
g) il buono di consegna dell'analisi rifiuti c.d. terre-macerie, con ivi riportati la data e l'indirizzo
(Vimercate – via Niccolò Tommaseo n. 3) (v. doc. 15 opposta);
• la riferibilità e congruenza di tutte le attività sopra svolte e documentate all'immobile pignorato è incontrovertibilmente provata dalle fotografie prodotte ai doc. n. 6 e n. 13 offerti da ossia le fotoriproduzioni del cantiere scattate da I.V.G. sia prima che CP_1 durante le operazioni di sgombero;
pagina 14 di 18 • tali fotoriproduzioni, infatti, raffigurano luoghi esattamente coincidenti, significativa è la scritta “ ” che in esse appare, con quelli presenti nelle fotografie scattate Pt_3 all'immobile oggetto di esecuzione da parte del Custode in fase esecutiva (v. doc. 4 opposta), circostanza, si ribadisce, che dimostra inconfutabilmente, da un lato, che l'immobile in cui è stato eseguito lo sgombero coincide con quello sottoposto all'esecuzione n. 146/2021 e, dall'altro, l'effettivo e congruo svolgimento di tutte le Con attività elencate nei documenti prodotti da , ivi compresi i riepiloghi ore (doc. n. 11 opposta) e rifiuti smaltiti (cfr. doc. n. 12 opposta) di provenienza della stessa IVG, a fronte della ingente mole di materiali, ricomprendete anche rifiuti nocivi, da asportare;
• l'entità del materiale smaltito è altresì provata dai formulari rifiuti carta, legno, macerie e misti, documenti che assumono particolare concludenza probatoria, in quanto redatti da soggetto terzo;
• sicché il provvedimento pronunciato dal G.E. in data 4 luglio 2024, così motivato:
“considerato che I.V.G. ha dettagliato le voci di spesa esposte fornendo giustificazioni che appaiono coerenti e ragionevoli tanto in punto di numero di giorni di lavoro effettuati, quanto di tipologia e portata dei materiali smaltiti, nonché di utilizzo della strumentazione indicata (sollevatore ed escavatore), ciò, in particolare, alla luce della documentazione fotografica allegata, nonché dell'ulteriore documentazione depositata, come da Protocollo, ritenuto che la mancata produzione delle fatture mancanti non sia incisiva, in considerazione del fatto che trattasi, a ben vedere, di voci di spesa che appaiono riconducibili ad attività indispensabile ai fini dello sgombero e dello smaltimento dei rifiuti, nonché del tutto congruenti e ragionevoli in termini di importi, rilevato, infine, che appaiono condivisibili le considerazioni espresse da I.V.G. laddove allega che anche il preventivo esposto dalla società proposta dall'aggiudicatrice avrebbe condotto a un consuntivo di pari misura a quello esposto da I.V.G., tenuto conto che – parimenti al preventivo sottoposto da I.V.G. – si basava su dati sottostimati e riscontrati solo successivamente all'inizio delle attività in misura superiore a quella prevista, ritenuto, pertanto, che la somma esposta da I.V.G. sia da riconoscersi e che le censure mosse da Parte_1 alla luce delle giustificazioni rese, appaiano infondate” (v. doc. 23 opposta), deve ritenersi giuridicamente corretto, in quanto sorretto da una coerente valutazione del materiale probatorio;
pagina 15 di 18 • ad abundantiam, si rileva che contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il Con preventivo predisposto da aggiudicataria, (doc. 4 fasc. convenuta) non CP_10 diverge rispetto alla nota pro forma predisposta da I.V.G. alla conclusione delle operazioni di sgombero;
• infatti, il preventivo presentato dall'aggiudicataria non contempla l'eventuale presenza di materiali pericolosi (“SONO ESCLUSI EVENTUALI INTERVENTI DI
SMALTIMENTO DI QUALSIASI MATERIALE PERICOLOSO QUALI
AMIANTO O ALTRO MATERIALE NOCIVO PER LA SALUTE. PER QUESTA
TIPOLOGIA DI SMALTIMENTO, SE NECESSARIO, VERRA' QUANTIFICATO
A CONSUNTIVO CON L'AUSILIO DI DITTE SPECIALIZZATE”) e prevede la riserva di rivalutazione del prezzo a fronte di eventuali modifiche che si sarebbero rese necessarie (“Le quantità del presente preventivo se modificate in corso d'opera saranno aggiornate con i prezzi unitari esposti, per tutte le opere non previste si procederà alla presentazione di preventivo integrativo da approvare”); Con
• di contro la divergenza tra quanto preventivato da e quanto dalla stessa richiesto a consuntivo al termine dell'attività di sgombero è pienamente giustificata, da un lato, dall'abbandono nell'immobile pignorato di moltissimi beni di proprietà della come provato dalla mail inviata dal curatore Controparte_3 del fallimento al custode della procedura esecutiva in data 7.9.20231 (cfr. doc. n. 3 fasc. opposta), dall'altro, dall'impossibilità di verificare in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo la consistenza e tipologia di materiali e rifiuti presenti sotto i cumuli;
• in tale concludente quadro probatorio, le difese articolate da si Parte_1 presentano infondate e pretestuose, risultando del tutto contrastanti e incompatibili con la documentazione prodotta da I.V.G. che, sin dalla fase esecutiva e di opposizione all'esecuzione innanzi al G.E., ha fornito prova puntuale e coerente delle proprie ragioni;
• parimenti infondata è l'eccezione, sollevata da parte opponente, all'udienza fissata per la spedizione della causa a sentenza, di tardività delle difese contenute nella memoria di replica ex art. 189 c.p.c. depositata da I.V.G.;
• nella memoria di replica ex art. 189 c.p.c., infatti, la difesa di I.V.G. non ha allegato circostanze o fatti nuovi, bensì si è limitata a formulare nuove argomentazioni giuridiche a sostegno delle difese già formulate ed ampiamente illustrate anche nella fase innanzi al
Giudice dell'esecuzione;
• infatti:
a) in merito all'impiego di escavatori e mezzi di sollevamento, si rileva che la mail del 6 marzo
2024, con la quale I.V.G. aveva comunicato al custode che la spunta nel preventivo sulla casella della non necessità era frutto di un mero errore materiale, è già stata prodotta nel fascicolo dell'esecuzione, integralmente acquisito nella presente sede;
b) le giornate di lavoro che si sono rese necessarie per lo sgombero e lo smaltimento non sono state motivate solo con la memoria di replica, al contrario a riprova delle stesse I.V.G. ha offerto la debita documentazione già in sede di comparsa di costituzione e risposta (v. doc. 12 opposta);
c) del pari, anche l'effettiva realizzazione dei test macerie e dell'utilizzo di escavatori e di mezzi di sollevamento risulta provata dalla documentazione prodotta già in sede di comparsa di costituzione e risposta (v. doc.ti 4, 11, 13, 14 e 15 opposta).
La sopra motivata pregnanza del corposo materiale probatorio prodotto dalle parti ha indotto il
Giudicante a ritenere superfluo l'espletamento dell'istruttoria orale.
Per le considerazioni svolte l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1 contro ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così Controparte_1 provvede:
1. rigetta le domande formulate da e, per l'effetto, conferma integralmente il Parte_1 progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio immobiliare approvato all'udienza del 4 luglio 2024;
2. condanna al pagamento della somma di € 8.000,00, oltre IVA, CPA e spese Parte_1 generali, a titolo di rifusione delle spese di lite in favore di I.V.G.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 6 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Buongiorno dott.ssa NE, come già anticipato, le confermo che i beni mobili presenti nell'immobile di Vimercate di proprietà del fallimento, non sono stati inventariati in quanto beni di scarto e di nessun valore che in ogni modo non sono presenti nel libro cespiti della società, ad eccezione:
- Motociclo Piaggio M47 – Targa: DE89427, inventariato dalla procedura, per il quale stiamo predisponendo l'avviso di vendita per l'asta. Colgo l'occasione per inviarle la valutazione del perito se eventualmente fosse interessato qualche visitatore dell'immobile.
- Documentazione contabile presente negli uffici (E' presente sia documentazione della società che di Controparte_3 altre società ancora in essere) ho sollecitato il liquidatore do. per spostare tua la documentazione contabile CP_12 presente in altro luogo. Le confermo che il fallimento non provvederà all'asporto dei beni e che tale incombente con successivo smaltimento in discarica potrà essere effettuato a cura e spese dalla procedura esecutiva, ad eccezione di quelli sopra elencati.” pagina 16 di 18