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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3950/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2254/2019 del tribunale di Napoli, pubblicata il 28.2.2019
TRA
cf. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Corso, cf. e cf. C.F._2 Parte_2
, giusta procura stesa in collegamento in calce all'atto di C.F._3
appello, elett.nte dom.to presso il loro studio in Villaricca, alla via G.B. Vico n. 16
Appellante
E
cf. elett.te dom.to in Napoli alla CP_1 C.F._4
via Fascine n. 21 presso lo studio dell'avv. Gerardo Bianco, cf.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su C.F._5
foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta
Appellato
NONCHE'
1 Controparte_2
Appellato contumace
E
Controparte_3
Appellata contumace
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
Conclusioni
All'udienza del 24.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Parte_1 CP_2
e nonché , proponendo querela di falso CP_1 Controparte_3
avverso il testamento olografo del 25/01/2013, rep.16052, pubblicato dal notaio in data 24.07.2014, mediante il quale veniva nominato erede testamentario Per_1
insieme ai convenuti, testamento in cui era revocata ogni precedente disposizione,
tra cui quella testamentaria di cinque giorni prima (20.1.2023), con cui era stato istituito unico erede con l'obbligo di versare ai fratelli e l'importo di CP_1 CP_2
euro 300.000,00.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della querela di falso e per la conseguente declaratoria di falsità del testamento, con esclusione dalla successione per indegnità di coloro che ne avevano fatto scientemente uso.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta e del germano P_
, il quale chiedeva il rigetto della domanda, rilevando la falsità del testamento CP_1
2 del 20.1.2013, pubblicato l'1.4.2014, per essere quello impugnato di falsità
dall'attore, invece, in linea con le volontà sempre manifestate dal testatore, avendo il fratello per contro, dichiarato di non opporsi alla domanda e di avere CP_2
interesse all'accertamento dell'autenticità di quello del 20.1.2013, così statuiva:
<<1) accoglie la domanda attorea e dichiara la falsità per apocrifia della sottoscrizione del testamento olografo datato 25.01.2013 pubblicato con verbale del
28.07.2014 per Notaio rep. 16.052, racc. 12.329; Persona_2
2) rigetta la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere dei convenuti;
3) condanna i convenuti e al pagamento delle CP_1 Controparte_3
spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi Parte_1
euro 350,00 per spese ed € 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e contr. Cassa Prev. Avv. come per legge;
4) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_2
5) pone a carico dei convenuti e le spese di ctu CP_1 Controparte_3
come liquidate con separato decreto;
6) all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 comma 2 cpc, da compiersi nelle modalità indicate in motivazione>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione e la mancata proposizione di impugnazioni incidentali, a) dopo avere accertato l'autenticità del testamento impugnato di falso, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. grafologica, che ne attestava “con alta probabilità” l'apocrifica, per quel che concerne la domanda diretta a sentir dichiarata l'indegnità a succedere dei convenuti che del testamento avessero fatto utilizzazione ex art. 463 n. 6 c.c., così testualmente argomentava:
b) <<…in sede di comparsa conclusionale rilevava come l'esclusione di P_
fosse collegata alla stessa declaratoria di nullità del testamento, dal momento
[...]
che la stessa è estranea alla precedente istituzione testamentaria del 20/01/2013. Per
3 quanto attiene lo stesso è istituito erede in entrambi i testamenti e CP_1 pertanto permane l'interesse alla pronuncia di indegnità.
Va sul punto rilevato che in giudizio non è stata offerta alcuna prova, nemmeno a livello indiziario, che gli autori della falsificazione della sottoscrizione apposta in calce al testamento impugnato siano stati i convenuti.
In ordine all'utilizzo del testamento falso, considerato dall'art. 463 n. 6 cc, causa di indegnità a succedere va rilevato che la mera pubblicazione del testamento, condotta idonea per integrarne l'uso, non è di per sé sufficiente a configurare l'ipotesi di cui all'art. 463 comma 6 c.c., non avendo l'attore adeguatamente provato od offerto di provare che la curò la pubblicazione in mala fede, consapevole della falsità P_
del documento. Il convenuto di contro, alcun utilizzo risulta avere CP_1
compiuto del testamento pubblicato in data 28/07/2014, essendosi limitato a chiedere in giudizio il rigetto della domanda dell'attore senza che tanto, in assenza di prova circa la consapevolezza della falsità dell'atto, possa comportare una pronuncia di indegnità a succedere.>>,
regolando le spese come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello così Parte_1
espressamente argomentando:
““La decisione impugnata riposa sull'assunto che la pubblicazione del testamento sia una condotta idonea ad integrarne l'uso, ma insufficiente a configurare l'ipotesi di cui all'articolo 463 comma 6 c.c. se non accompagnata dalla prova che tale pubblicazione sia avvenuta in malafede, cioè con la consapevolezza e la falsità del documento.
Cosicché, secondo il tribunale, non avendo il fatta eseguire la CP_1
pubblicazione del testamento, essendosi limitato a chiedere il rigetto della domanda attrice, esso convenuto non poteva essere dichiarato indegno a succedere.
Il ragionamento non è assolutamente condivisibile.
A) Contrariamente all'assunto del tribunale, non è la pubblicazione del testamento a configurare una condotta idonea per integrarne l'uso.
Innanzitutto perché il chiamato all'eredità può limitarsi a far pubblicare il testamento, ma senza accettare tale eredità.
In secondo luogo perché anche un non chiamato all'eredità, può chiedere la
4 pubblicazione del testamento.
L'articolo 620 cc recita infatti:
“Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore”.
Nella specie l'indagine doveva essere condotta valutando lo scopo che CP_1
intendeva ottenere chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e disconoscendo il precedente testamento.
Allora sarebbe apparso evidente che aveva inteso difendere il CP_1
testamento impugnato dall'attore per ottenere qualcosa in più di quanto avrebbe ricavato come legatario con il primo testamento.
Tale difesa, sia che si configuri come effettuata in qualità di erede per implicita tacita accettazione dell'eredità (art. 476 c.c.), sia che si connoti come esercizio del potere esercitato dal chiamato prima dell'accettazione (art. 460 c.c.), costituisce indubbiamente un uso scientemente fatto del testamento falso.
B) La decisione impugnata si basa anche sull'assunto che mancherebbe la prova della consapevolezza da parte di della falsità dell'atto. CP_1
Il rilievo e privo di pregio.
Ed invero, fermo restando il fatto che non è possibile alla parte fornire la prova, con i comuni mezzi istruttori, dei moti che appartengono alla sfera psicologica della controparte, non può dubitarsi che, nella specie, indirizzando invece l'indagine sul comportamento del convenuto alla luce della documentazione prodotta dall'attore, doveva desumersi subito che esso non aveva avuto alcuna titubanza nel CP_1
difendere il documento falso.
Se fosse stato in buona fede, dinnanzi all'iniziativa di e a fronte dei Parte_1
documenti offerti per la comparazione, avrebbe avuto la prudenza di mantenere quantomeno un comportamento neutrale.
Invece la sua reazione è stata netta e perentoria.
Infatti, da un lato ha chiesto il rigetto della domanda attrice, così difendendo come valido il testamento falso, e dall'altro disconoscendo quello valido redatto dal de cuius.
Orbene l'evidente situazione di incompatibilità morale creata da esso convenuto, chiamato all'eredità, e la persona defunta, doveva portare ad una esclusione dalla successione l'indegno. perciò la sentenza impugnata in parte qua deve considerarsi erronea.””.
L'appellante, pertanto, così concludeva: 5 “A) Accogliere L'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare l'appellato indegno a succedere al de cuius nato a CP_1 CP_1
Calvizzano il 10/08/1932 è deceduto a Napoli il 19/02/2013;
B) confermare nel resto la sentenza appellata;
C) condannare l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di CP_1 secondo grado.”.
B.b.) Si costituiva il quale resistendo all'impugnazione, così CP_1
conlcudeva:
“salvo aggiungere e variare e con riserva di meglio chiarire e specificare … [la ]
Corte di Appello di Napoli rigettare l'appello, in quanto infondato.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al difensore per fattone anticipo.”.
B.c.) Notificato il gravame a e , questi Controparte_2 Controparte_3
non si costituivano, dovendo essere dichiarata la loro contumacia. Il gravame veniva, altresì, notificato al PM..
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, tenutasi con le modalità indicate, la causa è
stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale si evidenzia che il gravame è stato notificato al PM.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza ciò non sarebbe neppure necessario, non rivestendo la qualità di parte;
comunque, perché si abbia la corretta instaurazione del contraddittorio anche nel caso di giudizio di appello è sufficiente la comunicazione della pendenza del processo, e la suddetta notifica sicuramente ha assolto allo scopo,
mentre la concreta partecipazione alle udienze e la facoltà di proporre le proprie conclusioni rientrano nella sua discrezionalità, come la volontà di sollevare eccezioni circa la sua mancata partecipazione, senza considerare che i motivi di
6 appello proposti da non si rivolgono a contestare la decisione sulla Parte_1
querela di falso – anzi, essendo stata accolta su domanda proprio di Parte_1
– ma riguardo al rigetto della domanda diretta ad ottenere la pronuncia che affermi indegno a succedere ex art. 463 n. 6 c.c.. CP_1
C.b.) Ciò posto, ritiene la corte che il gravame debba essere accolto.
C.b.i.) In primo luogo deve osservarsi che non può essere condivisa l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine alla inammissibilità delle difese e CP_1
delle allegazioni contenute nella comparsa conclusionale depositata dall'appellante.
E' vero che in essa compaiono argomentazioni in fatto ulteriori rispetto a quelle succinte sviluppate nell'atto di appello, ma esse costituiscono lo sviluppo di contestazioni che l'appellante ha mosso già nell'atto iniziale alla decisione di primo grado, anch'essa estremamente stringata sul punto – compendiandosi essa,
relativamente alla posizione di nell'osservazione che non era stata CP_1
data la prova della consapevolezza da parte sua della falsità del testamento, non avendolo il convenuto “utilizzato”, ma solo limitandosi a chiedere il rigetto della domanda – dovendo ricordarsi che l'onere di specificità va parametrato a quanto oggetto delle motivazioni assunte dal giudice impugnato, sicché quanto più queste sono articolate e compiute, tanto più l'appellante è chiamato a sottoporle a puntuale e dettagliata confutazione, valendo, altrimenti, il contrario (principio che viene ribadito, del resto, proprio nella decisione richiamata dall'appellato per CP_1
addurre il carattere di novità delle difese svolte in comparsa conclusionale dall'avversario).
Infatti, in sostanza, muove alla decisione di primo grado le Parte_1
seguenti contestazioni: a) è errata la considerazione del tribunale secondo cui la pubblicazione del testamento non sarebbe sufficiente ad integrare la causa di
7 indegnità se non accompagnata dalla consapevolezza della sua falsità; b) limitarsi a chiedere il rigetto della domanda, come ha fatto secondo il tribunale, CP_1
non sarebbe sufficiente in assenza della consapevolezza della sua falsità, quando,
invece, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il convenuto perseguiva lo scopo di avvantaggiarsi economicamente dal 'secondo' testamento, peraltro avendo l'appellante rimarcato che egli aveva pure disconosciuto quello precedente, con cui era stato istituito erede il solo , con l'attribuzione di due legati di euro Pt_1
300.000,00 ciascuno agli altri germani e e ciò costituiva CP_1 CP_2
“indubbiamente un uso scientemente fatto del testamento falso”; c) in ogni caso,
circa la consapevolezza della falsità del testamento, non poteva essere addossato ad esso attore l'onere di dimostrare “i moti che appartengono alla sfera psicologica della controparte”, mentre il tribunale avrebbe dovuto indirizzare l'indagine sul comportamento del fratello , soprattutto in base alla documentazione prodotta CP_1
dall'attore, da cui poteva desumersi subito che il convenuto non aveva avuto nessuna titubanza nel difendere il testamento impugnato, atteso che, ove fosse stato in buona fede, dinanzi all'azione del fratello e a fronte della documentazione Pt_1
prodotta e dei documenti offerti in comparazione, avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento di neutrale prudenza, avendo, invece, fatto l'opposto, tenendo una reazione netta in difesa del testamento falso, disconoscendo quello redatto cinque giorni prima;
d) tale comportamento si poneva in evidente incompatibilità morale con la persona del defunto, cosa che avrebbe dovuto condurre alla sua declaratoria di indegnità a succedere.
Nello scritto conclusionale egli si limita a sviluppare alcune considerazioni in fatto che dimostrerebbero quanto da lui contestato, avendo precisato che l'intero impianto difensivo del convenuto sposava le tesi della , che lo aveva fatto P_
8 pubblicare, circa la validità del testamento del 25.1.2013, in quanto rispondente alla volontà del de cuius, assumendo anche una condotta diretta a contestare alcune delle scritture di comparazione prodotte;
che tutta la condotta del convenuto era pienamente in sintonia con il concetto di utilizzazione dello scritto, con lo scopo di trarne vantaggio;
che chi è accusato di indegnità è tenuto a dover provare la corrispondenza del testamento falso alla reale volontà del de cuius, non intendendo per questo recare offesa alla sua volontà; che, a conferma di quanto lamentato circa la reazione perentoria con il fine di difendere la falsità del testamento, bastava porre a raffronto le difese del fratello con quelle di , i quali avevano avuto CP_2 CP_1
a disposizione entrambi la stessa documentazione prodotta dall'attore, eppure il primo aveva assunto subito un atteggiamento prudente, rimarcando, a prescindere dal contenuto a sé favorevole o meno, la diversità, evincibile con la normale diligenza, della grafia tra gli scritti offerti in comunicazione e quella del testamento impugnato, sostanzialmente aderendo alla tesi dell'attore, diversamente dal secondo che aveva assunto difese chiaramente rivolte a difenderne la validità.
E' evidente che le difese svolte in comparsa conclusionale costituiscono solo argomentazioni volte a meglio puntualizzare quanto già contestato con l'atto iniziale.
C.c.i.) Deve, allora, osservarsi che la prima questione che l'appellante propone riguarda l'individuazione da dare al concetto di “uso” del testamento falso.
Ad avviso della corte la nozione sposata dal tribunale appare assolutamente formalistica, oltre che supportata dall'assenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza, la cui prova ha posto a carico dell'attore, cosa di cui evidentemente si duole. Parte_1
Come rimarca l'appellante, difendere la validità del testamento impugnato,
9 contestando anche che alcuni degli scritti offerti in comparazione fossero utilizzabili per l'accertamento della sua falsità - tra cui il testamento del 20.1.2013 - soprattutto alla luce di una circostanza negata ora in appello da ma CP_1
indiscutibilmente contenuta nelle difese proposte nell'originaria comparsa di
risposta, avendo cioè egli espressamente disconosciuto il precedente testamento con
cui gli veniva attribuito il legato di euro 300.000,00, istituendo erede il solo
, è comportamento che integra chiaramente il presupposto della volontà di Pt_1
fare uso del testamento, a nulla rilevando che esso sia stato pubblicato dalla
, correttamente eccependo l'appellante che la pubblicazione può avvenire P_
anche ad opera di terzi non interessati al contenuto delle disposizioni.
Si legge, infatti, in comparsa di risposta:
““In particolare, sin d'ora icto oculi, si manifesta la volontà di parte attrice di utilizzare il testamento olografo redatto in data 20/01/2013 pubblicato in data
01/04/2014, come scrittura di comparazione al fine di far acquisire allo stesso, da cui trae un cospicuo vantaggio, piena prova.
Il convenuto , sin d'ora disconosce l'autenticità del corpo e della CP_1
sottoscrizione del testamento olografo redatto in data 20/01/2013 e pubblicato in data 01/04/2014 avente il seguente tenore: “lascio tutti i miei beni a mio nipote nato a [...] il [...], il quale verserà ai fratelli e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] la cifra di euro 300.000 Controparte_2
cadauno.” ””,
disconoscimento ribadito a chiare lettere anche nelle conclusioni.
In altri termini, a dispetto della proposizione anteposta 'cautelativamente' e da cui l'appellato vorrebbe trarre sostegno alle proprie tesi, secondo la quale egli non era nella possibilità di valutare la falsità o la veridicità dell'impugnato testamento,
non solo affermava che esso era in piena rispondenza con l'intento CP_1
più volte manifestato in vita dal testatore, ma disconosceva anche quello precedente,
10 che non lo aveva istituito erede, sicché non si vede come possa non ritenersi che egli non intendesse farlo proprio e che, quindi, ne volesse fare uso, così certo non
“limitandosi” ad ottenere il rigetto della domanda (peraltro, apparendo questa, in verità, argomentazione tautologica in sé, visto che il rigetto della domanda avrebbe consacrato la veridicità del testamento successivo, che avrebbe prevalso sul precedente).
C.c.ii.) Pertanto, la questione si sposta sull'accertamento degli altri presupposti occorrenti per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., che il tribunale ha individuato nella consapevolezza in capo a della falsità CP_1
dell'atto, esclusa in assenza di prova.
Anche in questo caso vanno condivise le obiezioni opposte dall'appellante.
Innanzi tutto, si osserva che dal contenuto della motivazione del tribunale sembra emergere che dovesse essere l'attore a provare che fosse consapevole CP_1
della falsità del testamento e di ciò sostanzialmente si duole laddove Pt_1
contesta che il primo giudice avrebbe da lui preteso che venisse dimostrato un elemento “interno alla sfera psicologica della controparte”, “moto” interno impossibile da provare.
Ha, comunque, sottolineato che in base alla documentazione prodotta era più che
'riscontrabile' la falsità dello scritto in questione, cosa che avrebbe dovuto suggerirgli – deve chiaramente intendersi, ove non avesse voluto fare uso del testamento, così dimostrando di non essere consapevole della sua falsità – assoluta prudenza, mentre, invece, egli aveva in pieno assunto una difesa diretta a contestare la domanda del fratello.
Richiama solo in comparsa conclusionale il diverso atteggiamento tenuto da e deve convenirsi che da alcuni degli scritti utilizzati come scritture di CP_2
11 comparazione, a prescindere dal precedente testamento datato 20.1.2013, recano una grafia già ictu oculi divergente da quella con cui è vergata la scheda del 25.1.2013,
cosa poi confermata dal c.t.u..
Sicché, anche a voler ritenere gravato l'attore dall'onere di dimostrare la consapevolezza della falsità, detta dimostrazione può anche rinvenirsi in via presuntiva, proprio dalla già apparente difformità tra la scrittura sicuramente autografa del de cuius e quella portata dal documento impugnato.
Ma qui si innesta una ulteriore, ad avviso della corte, decisiva questione.
I casi tassativi contemplati dall'art. 463 c.c. raggruppano due diverse ipotesi, la prima riguarda condotte che attentano alla personalità del de cuius, la seconda condotte che attentano alla libertà di testare.
Quella di cui al n. 6 in oggetto riguarda la seconda.
La giurisprudenza sul punto ha precisato che essa contempla due cause di indegnità: formazione di un testamento falso senza farne uso e uso di un testamento falso senza aver concorso alla sua formazione. Non si ha indegnità se l'autore prova di non aver inteso offendere la volontà del de cuius perché il contenuto della disposizione corrisponde alla sua volontà o perché viene dimostrato che egli aveva l'intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. nn.
15375/2000; 24752/2015; 19045/2020).
Ciò in via indiretta coinvolge, evidentemente, anche la prova della mancanza di consapevolezza della falsità del testamento perché dimostra che, pur facendosi uso dello stesso, si era fatto affidamento sulla veridicità della disposizione proprio perché conforme alle intenzioni manifestate in vita dal de cuius.
Nel caso in esame, il convenuto, pure avendo sostenuto che il contenuto del testamento era pienamente rispondente alle volontà del testatore, più volte esternate,
12 ha omesso del tutto di dare la relativa dimostrazione, per di più tacciando come non autentico quello precedente, che, invece, non constando affatto che sia stato poi impugnato e, a fortiori, dichiarato falso, chiaramente deve desumersi corrispondere alle intenzioni dell'omonimo zio CP_1
Da tutto quanto precede l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolta anche la relativa domanda, con declaratoria di indegnità a succedere del convenuto/appellato CP_1
D - Le spese
Circa il governo delle spese si osserva che quelle di primo grado relative al rapporto processuale tra e sono state già ivi regolate integralmente a Pt_1 CP_1
favore di nonostante in prima istanza la domanda si componesse Parte_1
di domande autonome, di cui quella oggetto di appello, rigettata, cosa che avrebbe potuto indurre a ravvisare un'ipotesi di soccombenza reciproca, sicché, con l'accoglimento dell'appello anche in relazione a detta domanda, le relative spese non necessitano di regolamentazione.
Anche le spese del grado seguono la regola della soccombenza (nei minimi),
tenuto conto sempre del valore indeterminato della domanda, avuto riguardo al complessivo tenore delle difese svolte dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e di Controparte_3 Controparte_2
b) accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie anche la domanda ex art. 463 n. 6 c.c. proposta da nei confronti di Parte_1
dichiarandolo indegno a succedere rispetto all'eredità di CP_1 CP_1
13 nato a [...] il [...] e deceduto in data 19.2.2013, nei sensi di CP_1
cui in motivazione;
c) ferma la liquidazione delle spese di primo grado, condanna l'appellato a rifondere le spese del grado d'appello che liquida in favore dell'appellante in euro
4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso in data 20 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3950/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2254/2019 del tribunale di Napoli, pubblicata il 28.2.2019
TRA
cf. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Antonio Corso, cf. e cf. C.F._2 Parte_2
, giusta procura stesa in collegamento in calce all'atto di C.F._3
appello, elett.nte dom.to presso il loro studio in Villaricca, alla via G.B. Vico n. 16
Appellante
E
cf. elett.te dom.to in Napoli alla CP_1 C.F._4
via Fascine n. 21 presso lo studio dell'avv. Gerardo Bianco, cf.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su C.F._5
foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta
Appellato
NONCHE'
1 Controparte_2
Appellato contumace
E
Controparte_3
Appellata contumace
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
Conclusioni
All'udienza del 24.10.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Parte_1 CP_2
e nonché , proponendo querela di falso CP_1 Controparte_3
avverso il testamento olografo del 25/01/2013, rep.16052, pubblicato dal notaio in data 24.07.2014, mediante il quale veniva nominato erede testamentario Per_1
insieme ai convenuti, testamento in cui era revocata ogni precedente disposizione,
tra cui quella testamentaria di cinque giorni prima (20.1.2023), con cui era stato istituito unico erede con l'obbligo di versare ai fratelli e l'importo di CP_1 CP_2
euro 300.000,00.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della querela di falso e per la conseguente declaratoria di falsità del testamento, con esclusione dalla successione per indegnità di coloro che ne avevano fatto scientemente uso.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta e del germano P_
, il quale chiedeva il rigetto della domanda, rilevando la falsità del testamento CP_1
2 del 20.1.2013, pubblicato l'1.4.2014, per essere quello impugnato di falsità
dall'attore, invece, in linea con le volontà sempre manifestate dal testatore, avendo il fratello per contro, dichiarato di non opporsi alla domanda e di avere CP_2
interesse all'accertamento dell'autenticità di quello del 20.1.2013, così statuiva:
<<1) accoglie la domanda attorea e dichiara la falsità per apocrifia della sottoscrizione del testamento olografo datato 25.01.2013 pubblicato con verbale del
28.07.2014 per Notaio rep. 16.052, racc. 12.329; Persona_2
2) rigetta la domanda di accertamento dell'indegnità a succedere dei convenuti;
3) condanna i convenuti e al pagamento delle CP_1 Controparte_3
spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi Parte_1
euro 350,00 per spese ed € 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e contr. Cassa Prev. Avv. come per legge;
4) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_2
5) pone a carico dei convenuti e le spese di ctu CP_1 Controparte_3
come liquidate con separato decreto;
6) all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 comma 2 cpc, da compiersi nelle modalità indicate in motivazione>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione e la mancata proposizione di impugnazioni incidentali, a) dopo avere accertato l'autenticità del testamento impugnato di falso, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. grafologica, che ne attestava “con alta probabilità” l'apocrifica, per quel che concerne la domanda diretta a sentir dichiarata l'indegnità a succedere dei convenuti che del testamento avessero fatto utilizzazione ex art. 463 n. 6 c.c., così testualmente argomentava:
b) <<…in sede di comparsa conclusionale rilevava come l'esclusione di P_
fosse collegata alla stessa declaratoria di nullità del testamento, dal momento
[...]
che la stessa è estranea alla precedente istituzione testamentaria del 20/01/2013. Per
3 quanto attiene lo stesso è istituito erede in entrambi i testamenti e CP_1 pertanto permane l'interesse alla pronuncia di indegnità.
Va sul punto rilevato che in giudizio non è stata offerta alcuna prova, nemmeno a livello indiziario, che gli autori della falsificazione della sottoscrizione apposta in calce al testamento impugnato siano stati i convenuti.
In ordine all'utilizzo del testamento falso, considerato dall'art. 463 n. 6 cc, causa di indegnità a succedere va rilevato che la mera pubblicazione del testamento, condotta idonea per integrarne l'uso, non è di per sé sufficiente a configurare l'ipotesi di cui all'art. 463 comma 6 c.c., non avendo l'attore adeguatamente provato od offerto di provare che la curò la pubblicazione in mala fede, consapevole della falsità P_
del documento. Il convenuto di contro, alcun utilizzo risulta avere CP_1
compiuto del testamento pubblicato in data 28/07/2014, essendosi limitato a chiedere in giudizio il rigetto della domanda dell'attore senza che tanto, in assenza di prova circa la consapevolezza della falsità dell'atto, possa comportare una pronuncia di indegnità a succedere.>>,
regolando le spese come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello così Parte_1
espressamente argomentando:
““La decisione impugnata riposa sull'assunto che la pubblicazione del testamento sia una condotta idonea ad integrarne l'uso, ma insufficiente a configurare l'ipotesi di cui all'articolo 463 comma 6 c.c. se non accompagnata dalla prova che tale pubblicazione sia avvenuta in malafede, cioè con la consapevolezza e la falsità del documento.
Cosicché, secondo il tribunale, non avendo il fatta eseguire la CP_1
pubblicazione del testamento, essendosi limitato a chiedere il rigetto della domanda attrice, esso convenuto non poteva essere dichiarato indegno a succedere.
Il ragionamento non è assolutamente condivisibile.
A) Contrariamente all'assunto del tribunale, non è la pubblicazione del testamento a configurare una condotta idonea per integrarne l'uso.
Innanzitutto perché il chiamato all'eredità può limitarsi a far pubblicare il testamento, ma senza accettare tale eredità.
In secondo luogo perché anche un non chiamato all'eredità, può chiedere la
4 pubblicazione del testamento.
L'articolo 620 cc recita infatti:
“Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore”.
Nella specie l'indagine doveva essere condotta valutando lo scopo che CP_1
intendeva ottenere chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e disconoscendo il precedente testamento.
Allora sarebbe apparso evidente che aveva inteso difendere il CP_1
testamento impugnato dall'attore per ottenere qualcosa in più di quanto avrebbe ricavato come legatario con il primo testamento.
Tale difesa, sia che si configuri come effettuata in qualità di erede per implicita tacita accettazione dell'eredità (art. 476 c.c.), sia che si connoti come esercizio del potere esercitato dal chiamato prima dell'accettazione (art. 460 c.c.), costituisce indubbiamente un uso scientemente fatto del testamento falso.
B) La decisione impugnata si basa anche sull'assunto che mancherebbe la prova della consapevolezza da parte di della falsità dell'atto. CP_1
Il rilievo e privo di pregio.
Ed invero, fermo restando il fatto che non è possibile alla parte fornire la prova, con i comuni mezzi istruttori, dei moti che appartengono alla sfera psicologica della controparte, non può dubitarsi che, nella specie, indirizzando invece l'indagine sul comportamento del convenuto alla luce della documentazione prodotta dall'attore, doveva desumersi subito che esso non aveva avuto alcuna titubanza nel CP_1
difendere il documento falso.
Se fosse stato in buona fede, dinnanzi all'iniziativa di e a fronte dei Parte_1
documenti offerti per la comparazione, avrebbe avuto la prudenza di mantenere quantomeno un comportamento neutrale.
Invece la sua reazione è stata netta e perentoria.
Infatti, da un lato ha chiesto il rigetto della domanda attrice, così difendendo come valido il testamento falso, e dall'altro disconoscendo quello valido redatto dal de cuius.
Orbene l'evidente situazione di incompatibilità morale creata da esso convenuto, chiamato all'eredità, e la persona defunta, doveva portare ad una esclusione dalla successione l'indegno. perciò la sentenza impugnata in parte qua deve considerarsi erronea.””.
L'appellante, pertanto, così concludeva: 5 “A) Accogliere L'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare l'appellato indegno a succedere al de cuius nato a CP_1 CP_1
Calvizzano il 10/08/1932 è deceduto a Napoli il 19/02/2013;
B) confermare nel resto la sentenza appellata;
C) condannare l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di CP_1 secondo grado.”.
B.b.) Si costituiva il quale resistendo all'impugnazione, così CP_1
conlcudeva:
“salvo aggiungere e variare e con riserva di meglio chiarire e specificare … [la ]
Corte di Appello di Napoli rigettare l'appello, in quanto infondato.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al difensore per fattone anticipo.”.
B.c.) Notificato il gravame a e , questi Controparte_2 Controparte_3
non si costituivano, dovendo essere dichiarata la loro contumacia. Il gravame veniva, altresì, notificato al PM..
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, tenutasi con le modalità indicate, la causa è
stata riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale si evidenzia che il gravame è stato notificato al PM.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza ciò non sarebbe neppure necessario, non rivestendo la qualità di parte;
comunque, perché si abbia la corretta instaurazione del contraddittorio anche nel caso di giudizio di appello è sufficiente la comunicazione della pendenza del processo, e la suddetta notifica sicuramente ha assolto allo scopo,
mentre la concreta partecipazione alle udienze e la facoltà di proporre le proprie conclusioni rientrano nella sua discrezionalità, come la volontà di sollevare eccezioni circa la sua mancata partecipazione, senza considerare che i motivi di
6 appello proposti da non si rivolgono a contestare la decisione sulla Parte_1
querela di falso – anzi, essendo stata accolta su domanda proprio di Parte_1
– ma riguardo al rigetto della domanda diretta ad ottenere la pronuncia che affermi indegno a succedere ex art. 463 n. 6 c.c.. CP_1
C.b.) Ciò posto, ritiene la corte che il gravame debba essere accolto.
C.b.i.) In primo luogo deve osservarsi che non può essere condivisa l'eccezione sollevata dall'appellato in ordine alla inammissibilità delle difese e CP_1
delle allegazioni contenute nella comparsa conclusionale depositata dall'appellante.
E' vero che in essa compaiono argomentazioni in fatto ulteriori rispetto a quelle succinte sviluppate nell'atto di appello, ma esse costituiscono lo sviluppo di contestazioni che l'appellante ha mosso già nell'atto iniziale alla decisione di primo grado, anch'essa estremamente stringata sul punto – compendiandosi essa,
relativamente alla posizione di nell'osservazione che non era stata CP_1
data la prova della consapevolezza da parte sua della falsità del testamento, non avendolo il convenuto “utilizzato”, ma solo limitandosi a chiedere il rigetto della domanda – dovendo ricordarsi che l'onere di specificità va parametrato a quanto oggetto delle motivazioni assunte dal giudice impugnato, sicché quanto più queste sono articolate e compiute, tanto più l'appellante è chiamato a sottoporle a puntuale e dettagliata confutazione, valendo, altrimenti, il contrario (principio che viene ribadito, del resto, proprio nella decisione richiamata dall'appellato per CP_1
addurre il carattere di novità delle difese svolte in comparsa conclusionale dall'avversario).
Infatti, in sostanza, muove alla decisione di primo grado le Parte_1
seguenti contestazioni: a) è errata la considerazione del tribunale secondo cui la pubblicazione del testamento non sarebbe sufficiente ad integrare la causa di
7 indegnità se non accompagnata dalla consapevolezza della sua falsità; b) limitarsi a chiedere il rigetto della domanda, come ha fatto secondo il tribunale, CP_1
non sarebbe sufficiente in assenza della consapevolezza della sua falsità, quando,
invece, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il convenuto perseguiva lo scopo di avvantaggiarsi economicamente dal 'secondo' testamento, peraltro avendo l'appellante rimarcato che egli aveva pure disconosciuto quello precedente, con cui era stato istituito erede il solo , con l'attribuzione di due legati di euro Pt_1
300.000,00 ciascuno agli altri germani e e ciò costituiva CP_1 CP_2
“indubbiamente un uso scientemente fatto del testamento falso”; c) in ogni caso,
circa la consapevolezza della falsità del testamento, non poteva essere addossato ad esso attore l'onere di dimostrare “i moti che appartengono alla sfera psicologica della controparte”, mentre il tribunale avrebbe dovuto indirizzare l'indagine sul comportamento del fratello , soprattutto in base alla documentazione prodotta CP_1
dall'attore, da cui poteva desumersi subito che il convenuto non aveva avuto nessuna titubanza nel difendere il testamento impugnato, atteso che, ove fosse stato in buona fede, dinanzi all'azione del fratello e a fronte della documentazione Pt_1
prodotta e dei documenti offerti in comparazione, avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento di neutrale prudenza, avendo, invece, fatto l'opposto, tenendo una reazione netta in difesa del testamento falso, disconoscendo quello redatto cinque giorni prima;
d) tale comportamento si poneva in evidente incompatibilità morale con la persona del defunto, cosa che avrebbe dovuto condurre alla sua declaratoria di indegnità a succedere.
Nello scritto conclusionale egli si limita a sviluppare alcune considerazioni in fatto che dimostrerebbero quanto da lui contestato, avendo precisato che l'intero impianto difensivo del convenuto sposava le tesi della , che lo aveva fatto P_
8 pubblicare, circa la validità del testamento del 25.1.2013, in quanto rispondente alla volontà del de cuius, assumendo anche una condotta diretta a contestare alcune delle scritture di comparazione prodotte;
che tutta la condotta del convenuto era pienamente in sintonia con il concetto di utilizzazione dello scritto, con lo scopo di trarne vantaggio;
che chi è accusato di indegnità è tenuto a dover provare la corrispondenza del testamento falso alla reale volontà del de cuius, non intendendo per questo recare offesa alla sua volontà; che, a conferma di quanto lamentato circa la reazione perentoria con il fine di difendere la falsità del testamento, bastava porre a raffronto le difese del fratello con quelle di , i quali avevano avuto CP_2 CP_1
a disposizione entrambi la stessa documentazione prodotta dall'attore, eppure il primo aveva assunto subito un atteggiamento prudente, rimarcando, a prescindere dal contenuto a sé favorevole o meno, la diversità, evincibile con la normale diligenza, della grafia tra gli scritti offerti in comunicazione e quella del testamento impugnato, sostanzialmente aderendo alla tesi dell'attore, diversamente dal secondo che aveva assunto difese chiaramente rivolte a difenderne la validità.
E' evidente che le difese svolte in comparsa conclusionale costituiscono solo argomentazioni volte a meglio puntualizzare quanto già contestato con l'atto iniziale.
C.c.i.) Deve, allora, osservarsi che la prima questione che l'appellante propone riguarda l'individuazione da dare al concetto di “uso” del testamento falso.
Ad avviso della corte la nozione sposata dal tribunale appare assolutamente formalistica, oltre che supportata dall'assenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza, la cui prova ha posto a carico dell'attore, cosa di cui evidentemente si duole. Parte_1
Come rimarca l'appellante, difendere la validità del testamento impugnato,
9 contestando anche che alcuni degli scritti offerti in comparazione fossero utilizzabili per l'accertamento della sua falsità - tra cui il testamento del 20.1.2013 - soprattutto alla luce di una circostanza negata ora in appello da ma CP_1
indiscutibilmente contenuta nelle difese proposte nell'originaria comparsa di
risposta, avendo cioè egli espressamente disconosciuto il precedente testamento con
cui gli veniva attribuito il legato di euro 300.000,00, istituendo erede il solo
, è comportamento che integra chiaramente il presupposto della volontà di Pt_1
fare uso del testamento, a nulla rilevando che esso sia stato pubblicato dalla
, correttamente eccependo l'appellante che la pubblicazione può avvenire P_
anche ad opera di terzi non interessati al contenuto delle disposizioni.
Si legge, infatti, in comparsa di risposta:
““In particolare, sin d'ora icto oculi, si manifesta la volontà di parte attrice di utilizzare il testamento olografo redatto in data 20/01/2013 pubblicato in data
01/04/2014, come scrittura di comparazione al fine di far acquisire allo stesso, da cui trae un cospicuo vantaggio, piena prova.
Il convenuto , sin d'ora disconosce l'autenticità del corpo e della CP_1
sottoscrizione del testamento olografo redatto in data 20/01/2013 e pubblicato in data 01/04/2014 avente il seguente tenore: “lascio tutti i miei beni a mio nipote nato a [...] il [...], il quale verserà ai fratelli e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] la cifra di euro 300.000 Controparte_2
cadauno.” ””,
disconoscimento ribadito a chiare lettere anche nelle conclusioni.
In altri termini, a dispetto della proposizione anteposta 'cautelativamente' e da cui l'appellato vorrebbe trarre sostegno alle proprie tesi, secondo la quale egli non era nella possibilità di valutare la falsità o la veridicità dell'impugnato testamento,
non solo affermava che esso era in piena rispondenza con l'intento CP_1
più volte manifestato in vita dal testatore, ma disconosceva anche quello precedente,
10 che non lo aveva istituito erede, sicché non si vede come possa non ritenersi che egli non intendesse farlo proprio e che, quindi, ne volesse fare uso, così certo non
“limitandosi” ad ottenere il rigetto della domanda (peraltro, apparendo questa, in verità, argomentazione tautologica in sé, visto che il rigetto della domanda avrebbe consacrato la veridicità del testamento successivo, che avrebbe prevalso sul precedente).
C.c.ii.) Pertanto, la questione si sposta sull'accertamento degli altri presupposti occorrenti per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., che il tribunale ha individuato nella consapevolezza in capo a della falsità CP_1
dell'atto, esclusa in assenza di prova.
Anche in questo caso vanno condivise le obiezioni opposte dall'appellante.
Innanzi tutto, si osserva che dal contenuto della motivazione del tribunale sembra emergere che dovesse essere l'attore a provare che fosse consapevole CP_1
della falsità del testamento e di ciò sostanzialmente si duole laddove Pt_1
contesta che il primo giudice avrebbe da lui preteso che venisse dimostrato un elemento “interno alla sfera psicologica della controparte”, “moto” interno impossibile da provare.
Ha, comunque, sottolineato che in base alla documentazione prodotta era più che
'riscontrabile' la falsità dello scritto in questione, cosa che avrebbe dovuto suggerirgli – deve chiaramente intendersi, ove non avesse voluto fare uso del testamento, così dimostrando di non essere consapevole della sua falsità – assoluta prudenza, mentre, invece, egli aveva in pieno assunto una difesa diretta a contestare la domanda del fratello.
Richiama solo in comparsa conclusionale il diverso atteggiamento tenuto da e deve convenirsi che da alcuni degli scritti utilizzati come scritture di CP_2
11 comparazione, a prescindere dal precedente testamento datato 20.1.2013, recano una grafia già ictu oculi divergente da quella con cui è vergata la scheda del 25.1.2013,
cosa poi confermata dal c.t.u..
Sicché, anche a voler ritenere gravato l'attore dall'onere di dimostrare la consapevolezza della falsità, detta dimostrazione può anche rinvenirsi in via presuntiva, proprio dalla già apparente difformità tra la scrittura sicuramente autografa del de cuius e quella portata dal documento impugnato.
Ma qui si innesta una ulteriore, ad avviso della corte, decisiva questione.
I casi tassativi contemplati dall'art. 463 c.c. raggruppano due diverse ipotesi, la prima riguarda condotte che attentano alla personalità del de cuius, la seconda condotte che attentano alla libertà di testare.
Quella di cui al n. 6 in oggetto riguarda la seconda.
La giurisprudenza sul punto ha precisato che essa contempla due cause di indegnità: formazione di un testamento falso senza farne uso e uso di un testamento falso senza aver concorso alla sua formazione. Non si ha indegnità se l'autore prova di non aver inteso offendere la volontà del de cuius perché il contenuto della disposizione corrisponde alla sua volontà o perché viene dimostrato che egli aveva l'intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (Cass. nn.
15375/2000; 24752/2015; 19045/2020).
Ciò in via indiretta coinvolge, evidentemente, anche la prova della mancanza di consapevolezza della falsità del testamento perché dimostra che, pur facendosi uso dello stesso, si era fatto affidamento sulla veridicità della disposizione proprio perché conforme alle intenzioni manifestate in vita dal de cuius.
Nel caso in esame, il convenuto, pure avendo sostenuto che il contenuto del testamento era pienamente rispondente alle volontà del testatore, più volte esternate,
12 ha omesso del tutto di dare la relativa dimostrazione, per di più tacciando come non autentico quello precedente, che, invece, non constando affatto che sia stato poi impugnato e, a fortiori, dichiarato falso, chiaramente deve desumersi corrispondere alle intenzioni dell'omonimo zio CP_1
Da tutto quanto precede l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolta anche la relativa domanda, con declaratoria di indegnità a succedere del convenuto/appellato CP_1
D - Le spese
Circa il governo delle spese si osserva che quelle di primo grado relative al rapporto processuale tra e sono state già ivi regolate integralmente a Pt_1 CP_1
favore di nonostante in prima istanza la domanda si componesse Parte_1
di domande autonome, di cui quella oggetto di appello, rigettata, cosa che avrebbe potuto indurre a ravvisare un'ipotesi di soccombenza reciproca, sicché, con l'accoglimento dell'appello anche in relazione a detta domanda, le relative spese non necessitano di regolamentazione.
Anche le spese del grado seguono la regola della soccombenza (nei minimi),
tenuto conto sempre del valore indeterminato della domanda, avuto riguardo al complessivo tenore delle difese svolte dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e di Controparte_3 Controparte_2
b) accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie anche la domanda ex art. 463 n. 6 c.c. proposta da nei confronti di Parte_1
dichiarandolo indegno a succedere rispetto all'eredità di CP_1 CP_1
13 nato a [...] il [...] e deceduto in data 19.2.2013, nei sensi di CP_1
cui in motivazione;
c) ferma la liquidazione delle spese di primo grado, condanna l'appellato a rifondere le spese del grado d'appello che liquida in favore dell'appellante in euro
4.996,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso in data 20 febbraio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
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