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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 27 marzo 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6306/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Parte_1
Lauro e Serena Lauro ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, sede territoriale di Nola, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Concetta Petrillo
RESISTENTE
Oggetto: indennizzo danno biologico da malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2022 e notificato ritualmente a controparte il ricorrente ha dedotto che dall'anno 1991 ha svolto la mansione di autista di mezzi pesanti alle dipendenze di diverse aziende di cui ultima come emerge dall'estratto contributivo e dal Parte_2
certificato storico delle mansioni C2 allegati al presente ricorso;
che la mansione di autista rientra tra quelle contemplate dal Codice Istat 7.4.2.3.0., rubricato “Conduttori di mezzi pesanti e camion”, in cui si precisa che “Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili”; che tale mansione comporta ineludibilmente lavorazioni gravose sul piano biomeccanico che impattano negativamente sull'apparato scheletrico ed, in particolare sul tronco, a causa dell'assunzione di atteggiamenti fisici che, se reiterati durante tutto il turno di lavoro, sono tali da provocare un processo degenerativo a carico del rachide lombare;
che, non a caso, il ricorrente, in relazione alle continue vibrazioni trasmesse al corpo intero, le movimentazioni manuali di carichi, nonché in conseguenza dell'assunzione di posture incongrue, ha subito una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare analiticamente descritta in ricorso;
che, in data 22 giugno 2021, presentava all' domanda per il riconoscimento della natura professionale del CP_1
disturbo muscolo-scheletrico. Dedotto l'esito infruttuoso dell'iter amministrativo e la fondatezza in fatto e in diritto della domanda, ha concluso chiedendo accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 12%; per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo del danno biologico nella misura del 12%, o nella CP_1
misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' resistente ha sostenuto, con articolate argomentazioni, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante escussione dei testi di parte ricorrente, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.
Essendo in contestazione il nesso causale tra patologia lamentata ( discopatie del rachide lombare) e mansioni svolte dal ricorrente, deve, in punto di diritto, osservarsi che per quanto riguarda gli oneri probatori, il ricorrente deve allegare e provare a norma dell'art. 2697 cod. civ. e art. 414 c.p.c., i fatti
2 generatori del diritto preteso, e cioè le caratteristiche morbigene dalla lavorazione svolta.
La tabella di cui all. 4 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è formulata in modo che per alcune malattie indica la lavorazione costituita da mansione tipica, e per altre, proprio al fine di ampliare la tutela del lavoratore, in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indica non una nominata tradizionale lavorazione o mansione, bensì l'agente patogeno e genericamente tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Nel primo, è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi
(con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto, etc.) di essere stato addetto alla mansione contemplata dalla tabella;
nel secondo caso il fattore patogeno è contenuto nelle sostanze chimiche usate, delle quali il lavoratore può non conoscere la composizione, nè si può pretendere che la conosca.
In tutti i casi l'onere di allegazione e di prova è assolto con la indicazione delle mansioni;
nel primo caso scatta la presunzione legale, nel secondo caso, perché questa scatti, la prova offerta dal lavoratore deve essere integrata dall'ufficio, tramite c.t.u., con la individuazione, nelle lavorazioni cui afferiscono le mansioni delle sostanze usate e quindi dell'agente morbigeno tabellato (sul superamento del principio dell'onere della prova nel processo previdenziale: Cass. 3 giugno 1997
n. 4935; Cass. 2 agosto 1996 n. 6995; Cs. 20 aprile 1995 n. 4432; Cass. 15 dicembre 2000
n. 15820;Cass. 15 gennaio 1998 n. 310, Cass. Sez. un. 17 giugno 2004 n. 11353; sull'acquisizione di ufficio di elementi di prova a favore del lavoratore (Cass. Sez. Un. 9 marzo 1990
n. 1919; Cass. N. 11087/2007).
Per quanto riguarda la cd. prova del nesso causale tra esposizione a rischio e malattia, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattasi di una relazione che la mente umana istituisce tra due fatti, sulla base della ripetuta osservazione e della esperienza (sulla rilevanza delle regole di esperienza nel giudizio peritale, Cass. Sez. Un. 4 giugno 1992 n. 6846), con la stessa base gnoseologica dell'art. 2727 cod. civ.. Una relazione che, proprio perché corrente tra due fatti, secondo regole di causalità naturale (seppure nel senso proprio inteso dalla giurisprudenza nei differenti rami del diritto), trova posto, nella classica ripartizione tra fatto e diritto, nella sfera del fatto, e non del diritto, che implica una relazione tra fatto e norma giuridica. Dato questo carattere di fatto, nei sensi sopra cennati, il nesso causale è soggetto al criterio decisorio dell'onere della prova;
ma è un fatto sui generis senza la disponibilità dei relativi mezzi istruttori, rimessi alla scienza medica in persona del c.t.u. In questo caso si ha quindi scissione tra oneri di allegazione del ricorrente ed oneri probatori.
Nel caso in esame, la patologia lamentata dal ricorrente ( ernia discale lombare), è presa in considerazione dalla tabella delle malattie professionali in relazione ad alcune lavorazioni ed, in particolare, o per le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a
3 vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, ovvero per le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci , ipotesi queste ultime dedotte dalla parte ricorrente. Di conseguenza, era onere di parte ricorrente provare non solo l'effettiva adibizione a mansione di movimentazione manuale dei carichi, ma anche lo svolgimento di tale mansione in modo non occasionale. Orbene, premesso che dalla documentazione depositata non era dato evincere il tipo di mansioni espletate dal ricorrente, questo
Giudice ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale dallo stesso articolata.
Si riportano, pertanto, i tratti salienti della testimonianza espletata.
Il teste di parte ricorrente sig. , escusso all'udienza del 13 marzo 2024, ha dichiarato: Testimone_1
“ADr: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, in quanto abbiamo lavorato insieme alle dipendenze di Oplonti Trasporti dal 2005 al 2019.
ADr: Io svolgevo mansioni di autista e anche il ricorrente.
ADr: Anche se non spesso capitava che entrambi consegnassimo la merce presso le stesse piattaforme o depositi, come ad esempio Treviso, Udine. Quando consegnavamo la merce era raro che i depositi avessero persone addette allo scarico e quindi noi, muniti di carrellino, dovevamo scaricare la merce presso i depositi e dovevamo metterla ad una certa altezza.
ADr: Prima di partire gli operai ci portavano la merce con il muletto sulla sponda del mezzo e noi dovevamo sistemarla iniziando dal fondo del cassone.
ADR: Il sedile del camion che guidavo trasmetteva continue vibrazioni in quanto non era ammortizzato. Anche il ricorrente guidava lo stesso tipo di mezzo che conducevo anche io”.
Dunque, il teste escusso, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare in quanto collega del ricorrente, ha confermato sia la circostanza che lo stesso svolgesse mansioni di autista, sia che fosse addetto allo scarico merci presso i depositi di consegna.
Come rilevato dal CTU nominato, tra le varie attivita' lavorative, quella di autisti di mezzi su gomma,
e' certamente una delle principali cause della discopatia lombare legata alla posizione obbligata assunta per molte ore di lavoro al giorno e soprattutto alle continue vibrazioni diffuse all'intera colonna vertebrale. Concludendo, il consulente, con motivazione coerente e immune da vizi di impostazione ha concluso nel senso che la patologia dalla quale è affetto il ricorrente qualificata come
“ patologia “spondilo-discoartrosica lombare con disturbi neuro-trofici cronici agli arti inferiori “ determina una percentuale di danno biologico nella misura del 10 % dall' epoca della domanda amministrativa del 22/06/2021.
4 Pertanto, l' va condannato al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. CP_1
12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 10% con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, così come il pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie la domanda per quanto di ragione ed accertato il danno biologico nella misura del 10% condanna l' al pagamento in favore dell'istante dell'indennizzo di cui all'art. 13 D.Lgs n. 38/2000 CP_1
e DM 12 luglio 2000, con decorrenza di legge, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.200,00, CP_1
oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
c) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Così deciso in Nola il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 27 marzo 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6306/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Parte_1
Lauro e Serena Lauro ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, sede territoriale di Nola, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Concetta Petrillo
RESISTENTE
Oggetto: indennizzo danno biologico da malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 9 dicembre 2022 e notificato ritualmente a controparte il ricorrente ha dedotto che dall'anno 1991 ha svolto la mansione di autista di mezzi pesanti alle dipendenze di diverse aziende di cui ultima come emerge dall'estratto contributivo e dal Parte_2
certificato storico delle mansioni C2 allegati al presente ricorso;
che la mansione di autista rientra tra quelle contemplate dal Codice Istat 7.4.2.3.0., rubricato “Conduttori di mezzi pesanti e camion”, in cui si precisa che “Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili”; che tale mansione comporta ineludibilmente lavorazioni gravose sul piano biomeccanico che impattano negativamente sull'apparato scheletrico ed, in particolare sul tronco, a causa dell'assunzione di atteggiamenti fisici che, se reiterati durante tutto il turno di lavoro, sono tali da provocare un processo degenerativo a carico del rachide lombare;
che, non a caso, il ricorrente, in relazione alle continue vibrazioni trasmesse al corpo intero, le movimentazioni manuali di carichi, nonché in conseguenza dell'assunzione di posture incongrue, ha subito una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare analiticamente descritta in ricorso;
che, in data 22 giugno 2021, presentava all' domanda per il riconoscimento della natura professionale del CP_1
disturbo muscolo-scheletrico. Dedotto l'esito infruttuoso dell'iter amministrativo e la fondatezza in fatto e in diritto della domanda, ha concluso chiedendo accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del 12%; per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo del danno biologico nella misura del 12%, o nella CP_1
misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' resistente ha sostenuto, con articolate argomentazioni, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante escussione dei testi di parte ricorrente, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.
Essendo in contestazione il nesso causale tra patologia lamentata ( discopatie del rachide lombare) e mansioni svolte dal ricorrente, deve, in punto di diritto, osservarsi che per quanto riguarda gli oneri probatori, il ricorrente deve allegare e provare a norma dell'art. 2697 cod. civ. e art. 414 c.p.c., i fatti
2 generatori del diritto preteso, e cioè le caratteristiche morbigene dalla lavorazione svolta.
La tabella di cui all. 4 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è formulata in modo che per alcune malattie indica la lavorazione costituita da mansione tipica, e per altre, proprio al fine di ampliare la tutela del lavoratore, in relazione alla continua evoluzione delle tecnologie produttive, indica non una nominata tradizionale lavorazione o mansione, bensì l'agente patogeno e genericamente tutte le lavorazioni che espongono all'azione di tale fattore patogeno. Nel primo, è sufficiente che il lavoratore alleghi e provi
(con testi, con il libretto di lavoro, con la non contestazione del convenuto, etc.) di essere stato addetto alla mansione contemplata dalla tabella;
nel secondo caso il fattore patogeno è contenuto nelle sostanze chimiche usate, delle quali il lavoratore può non conoscere la composizione, nè si può pretendere che la conosca.
In tutti i casi l'onere di allegazione e di prova è assolto con la indicazione delle mansioni;
nel primo caso scatta la presunzione legale, nel secondo caso, perché questa scatti, la prova offerta dal lavoratore deve essere integrata dall'ufficio, tramite c.t.u., con la individuazione, nelle lavorazioni cui afferiscono le mansioni delle sostanze usate e quindi dell'agente morbigeno tabellato (sul superamento del principio dell'onere della prova nel processo previdenziale: Cass. 3 giugno 1997
n. 4935; Cass. 2 agosto 1996 n. 6995; Cs. 20 aprile 1995 n. 4432; Cass. 15 dicembre 2000
n. 15820;Cass. 15 gennaio 1998 n. 310, Cass. Sez. un. 17 giugno 2004 n. 11353; sull'acquisizione di ufficio di elementi di prova a favore del lavoratore (Cass. Sez. Un. 9 marzo 1990
n. 1919; Cass. N. 11087/2007).
Per quanto riguarda la cd. prova del nesso causale tra esposizione a rischio e malattia, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattasi di una relazione che la mente umana istituisce tra due fatti, sulla base della ripetuta osservazione e della esperienza (sulla rilevanza delle regole di esperienza nel giudizio peritale, Cass. Sez. Un. 4 giugno 1992 n. 6846), con la stessa base gnoseologica dell'art. 2727 cod. civ.. Una relazione che, proprio perché corrente tra due fatti, secondo regole di causalità naturale (seppure nel senso proprio inteso dalla giurisprudenza nei differenti rami del diritto), trova posto, nella classica ripartizione tra fatto e diritto, nella sfera del fatto, e non del diritto, che implica una relazione tra fatto e norma giuridica. Dato questo carattere di fatto, nei sensi sopra cennati, il nesso causale è soggetto al criterio decisorio dell'onere della prova;
ma è un fatto sui generis senza la disponibilità dei relativi mezzi istruttori, rimessi alla scienza medica in persona del c.t.u. In questo caso si ha quindi scissione tra oneri di allegazione del ricorrente ed oneri probatori.
Nel caso in esame, la patologia lamentata dal ricorrente ( ernia discale lombare), è presa in considerazione dalla tabella delle malattie professionali in relazione ad alcune lavorazioni ed, in particolare, o per le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a
3 vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, ovvero per le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci , ipotesi queste ultime dedotte dalla parte ricorrente. Di conseguenza, era onere di parte ricorrente provare non solo l'effettiva adibizione a mansione di movimentazione manuale dei carichi, ma anche lo svolgimento di tale mansione in modo non occasionale. Orbene, premesso che dalla documentazione depositata non era dato evincere il tipo di mansioni espletate dal ricorrente, questo
Giudice ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale dallo stesso articolata.
Si riportano, pertanto, i tratti salienti della testimonianza espletata.
Il teste di parte ricorrente sig. , escusso all'udienza del 13 marzo 2024, ha dichiarato: Testimone_1
“ADr: Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, in quanto abbiamo lavorato insieme alle dipendenze di Oplonti Trasporti dal 2005 al 2019.
ADr: Io svolgevo mansioni di autista e anche il ricorrente.
ADr: Anche se non spesso capitava che entrambi consegnassimo la merce presso le stesse piattaforme o depositi, come ad esempio Treviso, Udine. Quando consegnavamo la merce era raro che i depositi avessero persone addette allo scarico e quindi noi, muniti di carrellino, dovevamo scaricare la merce presso i depositi e dovevamo metterla ad una certa altezza.
ADr: Prima di partire gli operai ci portavano la merce con il muletto sulla sponda del mezzo e noi dovevamo sistemarla iniziando dal fondo del cassone.
ADR: Il sedile del camion che guidavo trasmetteva continue vibrazioni in quanto non era ammortizzato. Anche il ricorrente guidava lo stesso tipo di mezzo che conducevo anche io”.
Dunque, il teste escusso, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare in quanto collega del ricorrente, ha confermato sia la circostanza che lo stesso svolgesse mansioni di autista, sia che fosse addetto allo scarico merci presso i depositi di consegna.
Come rilevato dal CTU nominato, tra le varie attivita' lavorative, quella di autisti di mezzi su gomma,
e' certamente una delle principali cause della discopatia lombare legata alla posizione obbligata assunta per molte ore di lavoro al giorno e soprattutto alle continue vibrazioni diffuse all'intera colonna vertebrale. Concludendo, il consulente, con motivazione coerente e immune da vizi di impostazione ha concluso nel senso che la patologia dalla quale è affetto il ricorrente qualificata come
“ patologia “spondilo-discoartrosica lombare con disturbi neuro-trofici cronici agli arti inferiori “ determina una percentuale di danno biologico nella misura del 10 % dall' epoca della domanda amministrativa del 22/06/2021.
4 Pertanto, l' va condannato al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. CP_1
12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 10% con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, così come il pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie la domanda per quanto di ragione ed accertato il danno biologico nella misura del 10% condanna l' al pagamento in favore dell'istante dell'indennizzo di cui all'art. 13 D.Lgs n. 38/2000 CP_1
e DM 12 luglio 2000, con decorrenza di legge, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.200,00, CP_1
oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
c) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Così deciso in Nola il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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