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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 281 DELL'ANNO 2025
Oggi 28.5.2025 alle ore 9.20 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. TANDA ALESSANDRO collegato da Parte_1
remoto per la parte convenuta : il funzionario Controparte_1
delegato dott. Rocco Buttiglieri presente personalmente.
L'avv. Tanda insiste come da ricorso. Precisa che la domanda fa riferimento agli anni
2022/23, 2023/2024, 2024/2025, pertanto anche nelle conclusioni risulta un errore materiale e devono intendersi richieste tali annualità.
Il funzionario si richiama agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione.
Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene allegata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1
N. R.G. 281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 281/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
TANDA ALESSANDRO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dai suoi funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
2 A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Condannare il all'assegnazione al ricorrente Controparte_1 della somma di € 1.500,00 per gli a.s. 2012/2025.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per il resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del
, comunque riconoscere la dazione della c.d. “Carta elettronica del docente” e non, CP_1
genericamente, una somma di denaro.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
***************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - ella è una docente assunta a tempo determinato, attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore IISS “Ferraris-Pancaldo” di
Savona ed ha prestato servizio alle dipendenze del , in Controparte_1
forza di plurimi contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025; - in quanto assunta a tempo determinato, non le è stata riconosciuta dal CP_1 la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'importo di euro 500 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 l. 107/2015, perché riservata dalla legge ai soli docenti immessi in ruolo.
La ricorrente, sulla base di tali premesse di fatto:
- ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione, in quanto contraria al principio di non discriminazione, di matrice europea, sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Premettendo che il beneficio costituisce componente della retribuzione, ella ha rilevato di aver sempre svolto mansioni identiche
3 rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- come precisato all'udienza odierna, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e conseguentemente condannarsi il all'assegnazione della Carta, quale contributo alla Controparte_1
formazione professionale.
Si è costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza della domanda e chiedendone la reiezione. L'amministrazione, in particolare, ha affermato la coerenza della normativa interna rispetto a quella europea, ha sostenuto la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico;
ha rilevato che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, parte ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una “Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L. 107/15.
Alla prima udienza, i procuratori delle parti si sono richiamati ai rispettivi atti ed hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per i motivi che seguono.
È pacifico e documentato dallo stato matricolare che , attualmente Parte_1 assunta a tempo determinato dal quale docente di Controparte_1 scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto Superiore I.I.S.S. “Ferraris-Pancaldo” di Savona con contratto sino al 30.6.2025, ha prestato servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato: - annuale CP_1 nell'anno 2022/2023; - annuale nell'anno scolastico 2023/2024; - fino al termine delle attività scolastiche nell'anno scolastico 2024/2025.
4 La ricorrente lamenta di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15 e il
[...]
ha affermato la legittimità di tale esclusione. Controparte_1
Va dunque considerato che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_2
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_2
5 L'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_1
pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di
6 questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto
40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti
e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
7 interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Va osservato che, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Nel caso di specie, per l'annualità 2022/2023, le norme di recepimento del diritto eurounitario non trovano applicazione ratione temporis;
per l'annualità 2023/2024, invece, la situazione della ricorrente rientra nell'alveo applicativo del DL 69/2023 poiché ella ha ottenuto un incarico di supplenza annuale avente scadenza al 31.8.2024.
Il legislatore, tuttavia, ha già espressamente riconosciuto il beneficio oggetto di causa
“per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” (art. 15 D.L n. 69/23, convertito con modificazioni nella L. 103/23). In virtù di
8 tale disposizione di legge l'amministrazione riconosce la Carta docente, in via amministrativa, a tutti insegnanti destinatari nell'anno scolastico 2023/24 di un “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” come l'odierna ricorrente. Vista la causa petendi dedotta in giudizio, quindi, il beneficio non può essere riconosciuto per l'annualità
2023/24.
Qualora, poi, la ricorrente non abbia ottenuto il riconoscimento della Carta per il servizio annuale svolto nel relativo anno scolastico (eventualità, peraltro, poco probabile vista l'automaticità della liquidazione), la stessa potrà agire nei confronti dell'amministrazione chiedendo l'applicazione dell'art. 15 del D.L. 69/23 e non lamentando la sussistenza di un trattamento discriminatorio (che per le supplenze annuali 2023/24 non ricorre).
Quanto invece all'annualità 2024/2025, la situazione della ricorrente resta esclusa dall'ambito applicativo di cui alla l. 207/2024, in quanto ella è stata assunta con contratto fino al termine delle attività scolastiche.
Dunque, con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2024/2025 resta necessario disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Al riguardo, occorre allora rilevare che, proprio al fine di dirimere i contrasti interpretativi delineatesi nella giurisprudenza di merito in relazione all'estensione e al contenuto del diritto dei docenti assunti a tempo determinato ad ottenere la Carta Docenti, si
è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con decisione resa in sede pregiudiziale da intendersi integralmente richiamata, affermando che: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un
9 valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
In ossequio al principio di non discriminazione, il Controparte_1
avrebbe dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente a
[...] tutto il personale che abbia lavorato per periodi di tempo equiparabili all'annualità, come la ricorrente.
Ne discende che la domanda attorea deve essere accolta, tenuto conto che
[...]
: - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da Parte_1
parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dallo stato matricolare che sia nell'anno scolastico 2022/2023, nel quale è stata assunta con contratto annuale, che nel 2024/2025, nel quale è stata assunta con contratto fino al termine delle attività didattiche, la ricorrente è stata dipendente del in modo stabile e continuativo, con la conseguente comparabilità CP_1
delle sue esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere alla ricorrente la carta CP_1
docenti e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui per l'annualità 2022/2023 mentre per l'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_1 [...]
. Controparte_4
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte resistente.
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni
10 trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto della parte ricorrente alla assegnazione del Parte_1 beneficio previsto dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità 2022/2023 e 2024/2025, per l'effetto;
2) Condanna il a rilasciare alla ricorrente la Carta Controparte_1
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi, per l'a.s.
2022/2023, la somma di euro 500,00 annui;
per l'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del
[...]
, di concerto con il Controparte_1 Controparte_4
nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e
[...] successivi decreti di attuazione, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Rigetta la domanda con riferimento all'anno 2023/2024;
4) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in euro 49,00 per esborsi ed euro 258,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 28.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Laura Serra
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