Sentenza 16 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/01/2019, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/01/2019
N. 00234/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2014, proposto da:
CE CA, rappresentata e difesa dall’avvocato Amerigo Russo con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio Fides alla via Ugo Niutta n. 22;
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 88 del 20 novembre 2013, notificata il giorno successivo, con la quale il Comune di Bacoli ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate alla via Enea n. 84;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il responsabile del Settore VIII del Comune di Bacoli, sulla scorta del rapporto n. 6250/ED del 12 luglio 2013 della P.M., le ha ingiunto, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 di demolire le seguenti opere realizzate presso il fabbricato sito alla via Enea n. 84 in assenza di alcun titolo in area paesaggisticamente vincolata: “una tettoia, sul prospetto principale, di superficie mq. 35.00 circa, di cui la parte più consistente (circa mq. 30.00) è costituita dalla struttura portante verticale ed orizzontale in legno e la copertura, a spiovente, è in tegole. L’area sottostante si presenta pavimentata e recintata con muretto. Mentre la rimante parte della tettoia, di circa mq. 5,00, è stata realizzata con tubolari in ferro e sovrastante copertura in tegole; una tettoia, sul prospetto laterale, di circa mq. 30,00 posta ad un’altezza di circa mt. 3,00 dal calpestio, realizzata mediante impiego di tubolari in ferro e sovrastanti lamiere coibentate”.
A sostegno del gravame la ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come esposto in fatto, l’oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità, contestata sotto più profili dalla ricorrente, del provvedimento repressivo assunto dal Comune di Bacoli, ai fini edilizi e paesaggistico – ambientali ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, a fronte della realizzazione, in assenza di alcun titolo di due tettoie di circa 30 mq. poste rispettivamente sul prospetto principale e su quello laterale del fabbricato.
La ricorrente non contesta la consistenza delle opere realizzate né l’assenza dei titoli abilitativi ma lamenta l’illegittimità e la sproporzione della sanzione ripristinatoria adottata dal Comune in quanto le strutture avrebbero natura pertinenziale, non comporterebbero un apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi e, pertanto, i lavori sarebbero riconducibili alla categoria degli interventi assentibili con semplice DIA; peraltro, non essendo stati realizzati nuovi volumi e nuove superfici, l’autorizzazione paesaggistica avrebbe potuto essere concessa ex post così come il permesso di costruire in sanatoria (a tale proposito l’interessata rappresenta di essere in procinto di presentare domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.l.g. n. 42/2004).
Osserva di contro il Collegio che l’intervento edilizio ha generato, per dimensioni e struttura, un’alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi in zona paesaggisticamente vincolata (giusta d.m. del 15 dicembre 1959). Si tratta, infatti, della realizzazione sui prospetti del fabbricato di due tettoie di rilevanti dimensioni (una di circa 35 mq., l’altra, di circa 30 mq.), con un’altezza di circa 3 metri. Stante la qualificata alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi conseguita, l’intervento in questione, per il solo fatto di insistere in zona vincolata, risultava, anzitutto, soggetto alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. In proposito, la giurisprudenza ha statuito che ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica (questo Trib., sez. IV, 23 ottobre 2013, n. 4676). In argomento, il Consiglio di Stato ha poi affermato (cfr. sentenza sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62 in riforma della sentenza n. 5324/2011 resa da questo Tribunale), che a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. “Detto articolo riconosce, infatti, all’amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica”.
Parimenti infondate si rivelano, le ulteriori censure con cui parte ricorrente lamenta l’insufficienza del corredo motivazionale dell’atto impugnato. Vale, infatti, rilevare che a fronte delle descritte emergenze istruttorie, la realizzazione delle opere in contestazione, in mancanza dei prescritti titoli abilitativi, di per se stessa, fondava la reazione repressiva dell’organo di vigilanza, senza la necessità di accertare in via preventiva la sanabilità dell’intervento eseguito (tra le molte T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 29 gennaio 2009, n. 501).
In altri termini, nel modello legale di riferimento non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto: l’atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.
Priva di pregio risulta la censura incentrata sulla omissione della fase partecipativa al procedimento (violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990) in quanto i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV 12 aprile 2005, n. 3780; 13 gennaio 2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime. D’altro canto, anche a voler ammettere in subiecta materia la predicabilità degli adempimenti in questione, deve rilevarsi come, venendo in rilievo atti dovuti, le violazioni procedimentali denunciate dequotano – secondo il costrutto normativo di cui all’articolo 21 octies della legge n. 241/1990 – a mere irregolarità.
In relazione all’eventuale presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che renderebbe inefficace l’ordinanza di demolizione gravata, rileva il Collegio, che la “validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 cit. determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso” (cfr. in questo senso, T.A.R., Campania Napoli, sez. II, 14 settembre 2009, n. 4961 e C.d.S., sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 849).
Nella fattispecie, peraltro, nel ricorso si fa solo cenno all’intenzione di presentare la domanda di sanatoria sia ai fini urbanistici sia ai fini paesaggistici; intenzione che, dagli atti di causa, non risulta essersi poi concretizzata.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Non essendosi costituita l’amministrazione intimata nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO