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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 34656 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 07.03.2025, con rinuncia ai termini per le difese conclusive, vertente
TRA la , Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Augusto Riboty n. 23, presso lo studio dell'avv. Davide Binda, che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO la , Controparte_1
la , Controparte_2
la , Controparte_3
la , Controparte_4
l' , Controparte_5
- appellate contumaci–
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9001/2021;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.03.2025.
pagina 1 di 4 .
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Roma n. 9001/2021, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 09720190183245182000.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'integrale soccombenza delle parti convenute.
La , la , la e l' Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
sono rimaste contumaci nel giudizio di appello
[...]
2. L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese processuali in considerazione degli orientamenti non uniformi della giurisprudenza in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo
La giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali, ha chiarito che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n.
25594/2018). L'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020).
Il giudice di prime cure ha quindi evidenziato la sussistenza, in ordine all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di legittimità.
Tale statuizione deve essere integrata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
pagina 2 di 4 Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che la disposizione richiamata trova applicazione anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d. l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 26283/2022).
La Corte di Cassazione ha escluso la portata retroattiva della disposizione, chiarendo, tuttavia, che essa
è da ritenersi applicabile ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte della cartella non notificata o invalidamente notificata”. La disposizione, dunque, non determina un'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti ma è onere della parte dimostrare la sussistenza del pregiudizio, richiesto dalla legge, idoneo a costituire condizione dell'azione.
Precisato che, nella specie, l'appellante non ha allegato, né tantomeno provato la sussistenza del pregiudizio delineato nelle forme di cui all'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite (Cass. n. 3812/2023).
pagina 3 di 4 Si è altresì affermato, sotto diverso profilo, che in tema d'impugnazione dell'estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell'Amministrazione, la Corte di cassazione - chiamata a decidere della legittimità della sentenza d'appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione (Cass. n. 30952/2024).
Tanto premesso, la statuizione del primo giudice, che ha disposto la compensazione delle spese processuali in ragione della sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza in ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo, deve essere confermata ed integrata, in ossequio ai principi di diritto sopra richiamati, ritenendosi che lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973 legittimi, ulteriormente, la compensazione delle spese processuali (Cass. n. 3812/2023)
In conclusione l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese processuali del giudizio di appello sostenute dall'appellante devono essere dichiarate irripetibili attesa la contumacia delle appellate.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
9001/2021, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese del giudizio di gravame;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, li 10.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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