Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Presidente Cinzia Mondatore
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
Giudice Alessandro Carra dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6418/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Chiriatti, come da mandato in Parte 1
atti
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Rosaria Romano, come da mandato in atti;
CP 1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 3.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva che il rapporto genitoriale Con ricorso depositato in data 4.10.2024, Parte 1 con la figlia Persona 1 nata in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso.
Con comparsa depositata in data 20.12.2024 si costituiva CP 1 quale chiedeva l'affido condiviso del minore e insisteva per la riduzione del contributo di mantenimento da versare a beneficio del figlio richiesto dalla madre.
parti dichiaravano di averCon note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3.2.2025 raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
nell'abitazione dalla stessa condotta in locazione ed ubicata in Muro Leccese, alla via
Roma 71:
2) Il padre eserciterà il diritto di visita della piccola, prendendola direttamente o per il tramite del di lui padre, sig. AT CO, a tanto già delegato, dalla scuola i giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, e la terrà fino alle ore 20.00. allorquando sarà riaccompagnata presso l'abitazione materna. A settimane alterne il padre trascorrerà la giornata del sabato o quella della domenica dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00, nel periodo invernale e sino alle ore 22.30 in quello estivo. Tanto fino a quando FA
AR si sentirà pronta a pernottare presso il padre. In tal caso a settimane alterne, la piccola rimarrà con quest'ultimo dalle ore 10.00 del sabato mattina sino alle ore
20.00 della domenica nel periodo invernale e sino alle ore 22.30 in quello estivo.
3) Nel periodo estivo, ovvero dopo la fine dell'anno scolastico. la bimba potrà trascorrere presso l'abitazione paterna I giorni del lunedi, mercoledì e venerdi dalla mattina alle ore 10.00 sino alle ore 22.30:
4) In occasione delle festività natalizie la minore trascorrerà la vigilia del Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Del pari la vigilia del Capodanno ed il
Capodanno, la vigilia dell'Epifania e l'Epifania. Per quanto riguarda il giorno di
Pasqua e del Lunedi in Albis. la bimha trascorrerà tutte le anzidette festività in via alternata per l'intera giornata con l'uno o l'altro dei genitori. Il prossimo 24 dicembre
FA AR rimarrà con la madre e cosi alternativamente di anno in anno. Il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, la bimba rimarrà rispettivamente con la madre o con il padre, con la sospensione del diritto di visita nella ipotesi di sovrapponibilità delle date.
1 giorni del compleanno e dell'onomastico della piccola saranno trascorsi a pranzo con un genitore e a cena con l'altro. fatta salva l'auspicata ipotesi in cui il festeggiamento possa avvenire contestualmente con entrambi i genitori.
5) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della piccola mediante il versamento a far data dal mese di febbraio 2025, ed entro il giorno 15 di ciascun mese, dell'importo di € 150,00 (centocinquanta/00). Nella suddetta somma deve intendersi ricompresa la metà della retta per la mensa scolastica a carico del padre.
Detto contributo al mantenimento resterà pari ad €.150,00 anche durante le vacanze estive o durante il periodo scolastico in cui detto servizio dovesse essere, per qualsivoglia motivo, sospeso.
Le spese straordinarie saranno ripartite in egual misura tra i genitori nel rispetto del
Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Lecce, al quale le parti fanno espresso rinvio. Di talchè il genitore anticipatario delle spese straordinarie preventivamente concordate secondo quanto previsto dal richiamato protocollo (salvo le spese dentistiche tuu'ora in corso le cui modalità di pagamento sono già state concordate Ferms restando l'obbligo a voire tra i genitori e cosi proseguirannon, riceverà, dietro esibizione del documento clean de Letentista attestante l'esborso, la metà dell'importo anticipato.
6) L'assegno unico sarà ricevuto dalla sig.ra De PP per intero.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e il figlio minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- spese di lite compensate.
Lecce, 11.3.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)