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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/12/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 916/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 916/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Monza n. 16, Agliana (PT), C.F. ; C.F._1
e
nato a [...] il [...], residente in [...]
Monza n. 16, Agliana (PT), C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
Gardin Enrica del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Filippo Pacini N. 59, Pistoia (PT);
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.05.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1 data 11.11.2008 in Agliana (PT), precisavano che dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
08.01.2014), minorenni pertanto non autosufficienti.
Le parti evidenziavano peraltro che le incompatibilità caratteriali e le incomprensioni avevano determinato un allontanamento degli stessi e una intollerabilità della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) i figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la casa coniugale, di proprietà della madre, in Agliana (PT), via Monza, 16, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita dei figli e la loro istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, impegnandosi altresì, in ogni caso, a stabilire di comune accordo le linee per la loro educazione nel loro percorso di crescita, con
l'obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga loro garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi;
3) compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori
e salvi i migliori accordi che gli stessi dovessero raggiungere volta per volta, il padre avrà diritto di vedere i figli ogniqualvolta lo vorrà, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera.
Per le vacanze natalizie, alternativamente ogni anno, i minori trascorreranno con la madre ed il padre, ad anni alterni, il Natale e
l'Epifania. I figli trascorreranno le vacanze pasquali
2 alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
Con riferimento alle vacanze estive, il Signor terrà i figli CP_1 almeno due settimane anche non consecutive con sé nel periodo che verrà individuato ogni anno fra i coniugi, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. Qualora uno dei coniugi, per improrogabili motivi di lavoro e/o personali, dovesse incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti relativamente alla succitata gestione dei figli, gli stessi avranno cura di dame congruo preavviso, via mail e anche telefonicamente (o sms), all'altro genitore;
in tal caso, entrambi i ricorrenti manifestano sin d'ora la loro completa disponibilità a farsi integralmente carico degli obblighi di gestione dei minori che. momentaneamente, non potessero essere esercitati dall'altro genitore;
4) i figli potranno frequentare liberamente i nonni materni e paterni nei rispettivi periodi di affidamento ed i genitori si impegnano a preservare i buoni rapporti tra quest'ultimi e i minori;
9) i genitori contribuiranno in maniera diretta al mantenimento dei figli, salvo la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia del 2018;
10) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento:
11) I coniugi convengono di comune accordo che la sig.ra Pt_1 percepirà la quota integrale del beneficio dell'assegno unico;
12) entrambi i coniugi si impegnano a darsi reciproca comunicazione di mutamenti di residenza ed a fornirsi reciprocamente e tempestivamente l'aggiornamento dei recapiti telefonici e, in ogni caso, a portare immediatamente a conoscenza dell'altro degli spostamenti e del soggiorno dei figli in località diverse da quelle quotidiane.
13) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
11.06.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] CP_1
(PT) il 20.02.1979, che hanno contratto matrimonio in Agliana il
11.11.2008, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Agliana per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 26, P.
1, anno 2008);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 06.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 916/2024 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Monza n. 16, Agliana (PT), C.F. ; C.F._1
e
nato a [...] il [...], residente in [...]
Monza n. 16, Agliana (PT), C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
Gardin Enrica del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Filippo Pacini N. 59, Pistoia (PT);
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.05.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1 data 11.11.2008 in Agliana (PT), precisavano che dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
08.01.2014), minorenni pertanto non autosufficienti.
Le parti evidenziavano peraltro che le incompatibilità caratteriali e le incomprensioni avevano determinato un allontanamento degli stessi e una intollerabilità della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) i figli vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione preferenziale presso la casa coniugale, di proprietà della madre, in Agliana (PT), via Monza, 16, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la vita dei figli e la loro istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, impegnandosi altresì, in ogni caso, a stabilire di comune accordo le linee per la loro educazione nel loro percorso di crescita, con
l'obbligo reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi affinché venga loro garantita univocità di modelli, di condotte e di principi educativi;
3) compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori
e salvi i migliori accordi che gli stessi dovessero raggiungere volta per volta, il padre avrà diritto di vedere i figli ogniqualvolta lo vorrà, nonché a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera.
Per le vacanze natalizie, alternativamente ogni anno, i minori trascorreranno con la madre ed il padre, ad anni alterni, il Natale e
l'Epifania. I figli trascorreranno le vacanze pasquali
2 alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre.
Con riferimento alle vacanze estive, il Signor terrà i figli CP_1 almeno due settimane anche non consecutive con sé nel periodo che verrà individuato ogni anno fra i coniugi, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. Qualora uno dei coniugi, per improrogabili motivi di lavoro e/o personali, dovesse incontrare delle difficoltà nel rispettare gli obblighi assunti relativamente alla succitata gestione dei figli, gli stessi avranno cura di dame congruo preavviso, via mail e anche telefonicamente (o sms), all'altro genitore;
in tal caso, entrambi i ricorrenti manifestano sin d'ora la loro completa disponibilità a farsi integralmente carico degli obblighi di gestione dei minori che. momentaneamente, non potessero essere esercitati dall'altro genitore;
4) i figli potranno frequentare liberamente i nonni materni e paterni nei rispettivi periodi di affidamento ed i genitori si impegnano a preservare i buoni rapporti tra quest'ultimi e i minori;
9) i genitori contribuiranno in maniera diretta al mantenimento dei figli, salvo la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Pistoia del 2018;
10) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento:
11) I coniugi convengono di comune accordo che la sig.ra Pt_1 percepirà la quota integrale del beneficio dell'assegno unico;
12) entrambi i coniugi si impegnano a darsi reciproca comunicazione di mutamenti di residenza ed a fornirsi reciprocamente e tempestivamente l'aggiornamento dei recapiti telefonici e, in ogni caso, a portare immediatamente a conoscenza dell'altro degli spostamenti e del soggiorno dei figli in località diverse da quelle quotidiane.
13) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
11.06.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
3 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] CP_1
(PT) il 20.02.1979, che hanno contratto matrimonio in Agliana il
11.11.2008, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Agliana per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 26, P.
1, anno 2008);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 06.11.2024.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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