TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9277 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 12.1.25, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che la causa può essere decisa in udienza non essendovi attività istruttorie da svolgere né ulteriori questioni da esaminare;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24636 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
P. IVA in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., signor , nato ad [...] il [...] C.F.: Parte_2
con sede in Afragola (NA), alla Via G. Pastore, 2, rapp.ta e difesa, C.F._1
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall' Avv.to Margherita Grimaldi C.F. con la quale domicilia presso il suo studio in Afragola, alla Via G. C.F._2
Dorso, 6.
ATTORE
E P.IVA con sede in Napoli alla via Divisione Siena Controparte_1 P.IVA_2
n. 23, in persona del legale rappresentante p.t. sig. , rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Aldo Starace (C.F.
e NI AR (C.F. ), con i quali C.F._3 C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
le società “ e “ hanno affidato in appalto, alla società Controparte_1 Controparte_3
“ lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico e speciali Parte_1
presso l'immobile sito in Napoli, alla Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 55;
sono stati richiesti lavori in aggiunta al progetto originario;
deduceva che in aggiunta a quanto originariamente stabilito nel contratto di appalto è dovuto il pagamento di tali opere;
chiedeva quindi in via istruttoria prova testimoniale sulle circostanze indicate;
nel merito condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 21.504,13, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il convenuto deduceva che:
non vi è alcuna prova dell'attività svolta;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Tanto premesso si osserva preliminarmente che la prova testimoniale dedotta è inammissibile in quanto inerente circostanze da provarsi per iscritto e, comunque, generiche e meramente valutative. Nel merito si osserva che il contratto di appalto (rectius subappalto) stipulato dalle parti in data 30.4.21 prevedeva, all'art. 3, comma 6, che “l'esecuzione di lavori ulteriori è in ogni caso subordinata alla stipula di apposito contratto integrativo il cui contenuto dovrà necessariamente corrispondere a specifica relazione tecnica del direttore dei lavori”.
Nella specie tale contratto non è stato stipulato ma, soprattutto manca la relazione tecnica del d.l. ed un ordine di servizio del medesimo che disponga l'effettuazione delle opere aggiuntive.
Al riguardo alcun valore hanno le generiche comunicazioni di posta elettronica prodotte.
Manca, infine, un computo metrico approvato dal d.l. o dal committente (quello prodotto non è firmato da nessuno) ed una certificazione della regolare esecuzione dei medesimi.
In definitiva la convenuta non è tenuta al pagamento delle opere aggiuntive non avendole autorizzate come da contratto.
La circostanza (peraltro non provata) che tali opere sarebbero state ordinate dal committente
è irrilevante: trattandosi di subappalto, infatti, il subappaltatore non può rapportarsi direttamente con il committente.
In ogni caso alcuna prova vi è dell'entità delle opere realizzate e della loro corretta esecuzione.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con atto di citazione notificato Parte_1 Controparte_1
l'8.11.24, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti Aldo Starace ed
NI AR.
Così deciso in Napoli il 16.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)