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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 829/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO RZ Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 829/ 2023 vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, rappresentati e difesi Parte_9 Parte_10 Parte_11 dall'Avv. RIOMMI MAURIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ALESSANDRO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 00186 ROMA;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 8517 del 18.10.22 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1° febbraio 2022 Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 dipendenti di quali vincitori del concorso pubblico, indetto con bando pubblicato in CP_1 data 23 febbraio 2010, per la copertura di n. 197 posti nel profilo professionale di “Esperto Sviluppo
Servizi Informatici e Telematici, categoria D e posizione economica D1”assumevano che ai sensi dell'art. 3, comma 7, CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31 marzo 1999, per i profili professionali già ascritti alla VIII qualifica funzionale il trattamento tabellare iniziale era fissato nella posizione economica D3 e lamentavano di essere stati impropriamente inquadrati nella posizione economica D1 benchè le loro mansioni fossero ascrivibili alla ex VIII qualifica funzionale, per il profilo di “Analista di sistema”
Richiedevano pertanto il risarcimento del danno derivato dalla percezione di retribuzioni inferiori rispetto a quelle spettanti si costituiva contestando le avverse deduzioni;
rilevava che i ricorrenti erano CP_1 inquadrati nell'area D, posizione economica D1, come da bando di concorso e da contratto di assunzione , che il profilo nel quale erano stati assunti derivava dall'accorpamento di precedenti profili tra cui quello di analista di sistemi e non era paragonabile ad alcuno dei profili di cui al D.P.R.
n. 347/1983; che il sistema previgente all'entrata in vigore del CCNL Enti Locali, ossia il d.P.R.
347/1983, prevedeva otto qualifiche funzionali (dalla I alla VIII); che, a seguito della privatizzazione del pubblico impie-go, è stato introdotto un sistema di inquadramento professionale basato su quattro categorie (A, B, C e D); che, in virtù di tale sistema di classificazione, erano stati inquadrati nelle posizioni con trattamento tabellare iniziale rispettivamente in B3 e D3, i dipendenti già inquadrati, secondo il precedente ordinamento, nei livelli V e VIII;
che il regime speciale a sei categorie (A, B1,
B3, C, D1, D3) ha avuto efficacia transitoria, fino al blocco della progressione orizzontale dei D1
(ossia fino al 31.12.2001); e che l'accordo “di interpretazione autentica”, avente ad oggetto l'art. 12, comma 3, CCNL del 1999, stipulato tra l'ARAN e le OO.SS. in data 9 febbraio 2005, ha previsto l'efficacia transitoria della disciplina invocata in ricorso, la quale, pertanto, non può tro-vare applicazione ai rapporti di lavoro sorti successivamente all'entrata in vigore del CCNL del 1999, ma solo ai dipendenti già inquadrati nella ex VIII qualifica funzionale;
che, con delibera n. 96/2006, è stata approvata l'istituzione dei profili di “Esperto” stabilendo l'accesso alla stessa nella posizione economica D1; che, pertanto, tutti i lavoratori assunti in categoria D possono essere adibiti all'espletamento di ciascuna delle mansioni astrattamente riconducibili alla stessa;
che tale interpretazione ha trovato conferma nel CCNL Funzioni Locali del 2018 che ha definitivamente abbandonato il regime transitorio concernente il possibile sdoppiamento della categoria D in due sotto-categorie; e che i conteggi allegati al ricorso erano errati sotto alcuni profili.
Il Tribunale rigettava il ricorso sul presupposto del carattere eccezionale della disposizione che consentiva l'attribuzione iniziale della posizione economica D3 e della assenza di corrispondenza tra il profilo posseduto dai ricorrenti e uno dei profili che sarebbero stati inclusi nella ottava categoria .
Avverso detta sentenza formulano appello i lavoratori .
Assumono gli appellanti che aveva creato dapprima il profilo professionale di CP_1 funzionario servizi informatici , nel quale erano confluiti i profili professionali di ottava qualifica funzionale, analista di sistema e capoprogetto e di settima qualifica professionale - progettista sistemi e poi il profilo professionale di funzionario servizi informatici nel quale erano confluiti qualifiche professionali appartenenti al settimo livello e specificamente quella di analista servizi telematici , progettista reti e progettista servizi telematici.
Con delibera capitolina numero 4 del 2009 aveva poi creato , unificando i due profili, CP_1 quello di esperto sviluppo servizi informatici e telematici che comprendeva quindi mansioni riconducibili all'ottava qualifica funzionale e mansioni riconducibili alla settima qualifica funzionale;
evidenziava che era autorizzata dalla contrattazione collettiva a identificare profili CP_1 professionali non individuati nell'allegato , utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati nell'allegato A.
Siffatta previsione imponeva all'amministrazione, secondo gli appellanti , di collocare i nuovi profili professionali nell'alveo di quelli già individuati dalla contrattazione collettiva non potendo attribuire,
l'ente , inquadramenti in violazione del contratto collettivo.
Gli appellanti assumono l'erroneità della decisione del tribunale di Roma per falsa applicazione degli articoli 3, commi 6 e 7 e dell'articolo 13 comma uno , nonché dell'allegato A del contratto collettivo delle regioni autonomie locali
In particolare censuravano il passaggio della sentenza in cui il tribunale riteneva che il profilo di assunzione non era sovrapponibile a quello di analista di sistemi , ma costituiva una figura nuova che non trovava corrispondenza in alcuno dei profili tipici dell'ottavo qualifica funzionale.
Assumevano nella specifico che l'esperto sviluppo servizi informatici e telematici rappresentava una figura apicale di funzionari nel settore dell'informatica , così come lo era stato in passato l'analista di sistema con la conseguenza che , applicando in via analogica e non con il criterio della sovrapponibilità formale utilizzato dal tribunale , la disciplina delle declaratorie dei profili avrebbe dovuto pervenirsi alla conclusione del riconoscibilità del livello D3 in luogo del livello D1 .
Gli appellanti censuravano ulteriormente la sentenza rilevando che la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia aveva chiarito come le disposizioni contrattuali avessero previsto una categoria del tutto autonoma D3 corrispondente al trattamento iniziale per i profili professionali ascrivibili alle mansioni proprie della ex ottava qualifica funzionale , cui si perveniva sia dall'interno come trattamento iniziale , sia per mezzo di una progressione verticale, sia previo concorso pubblico.
Assumevano gli appellanti che , per tale ragione , era stata richiesta , tra i requisiti di ammissione la laurea di durata triennale e il titolo di specializzazione post universitario conseguito presso università
e che siffatti titoli non erano richiesti invece per l'accesso alla settima categoria.
Deduceva che, tenendo conto dei titoli richiesti da nel bando di concorso avrebbe CP_1 dovuto essere riconosciuto il livello D 3 agli appellanti che, ai sensi dell'art. 12 commi 4 e 5 del
CCNL 2018 avrebbero mantenuto anche successivamente .
Ulteriormente gli appellanti lamentavano che l'interpretazione prospettata dal tribunale di fatto consentiva una sostanziale delegittimazione della disciplina contrattuale per mezzo di atti unilaterali del datore di lavoro pubblico che , accorpando figure professionali appartenenti a qualifiche inizialmente differenti , determinava una retrocessione illegittima, laddove la creazione del profilo di esperto sviluppo servizi informatici e telematici non avrebbe potuto modificare l'inquadramento professionale stabilito dalla contrattazione collettiva.
In relazione al quantum debeatur rilevavano che non aveva contestato alcunché in CP_1 relazione ai conteggi relativi alle differenze retributive azionate, salvo censurare la quantificazione della pretesa in relazione al primo mese di lavoro ed evidenziando come la quantificazione del differenziale avrebbe dovuto essere operata tenendo conto dei 26 giorni lavorativi mensili e non anche dividendo la retribuzione annua per 365 giorni. Gli appellanti dimostravano con conteggi analitici come siffatto criterio avrebbe condotto ad una quantificazione superiore rispetto a quella originariamente richiesta e insistevano sulle originarie istanze salvo rideterminare al ribasso quantificazione operata per e per tenendo conto della Parte_4 Parte_12 riduzione dell'orario di lavoro concordata e dei periodi di interruzione lavorativa senza diritto alla retribuzione , nonché della minore valenza dell'elemento perequativo riconosciuto a decorrere dall'
1 Marzo 2018 ridefinendo così l'ammontare complessivamente rivendicato per ciascun lavoratore. si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo con appello incidentale CP_1 condizionato accertarsi che la previsione dell'inquadramento diretto in D3 dei dipendenti appartenenti a profili della ex VIII qualifica funzionale costituiva una disciplina transitoria, valida esclusivamente per i dipendenti già in servizio al momento dell'entrata in vigore del CCNL del 31.03.1999, giammai una norma a regime destinata ad operare nei confronti di tutti i nuovi assunti, ivi comprese le parti ricorrenti.
All'udienza odierna sulle conclusioni delle parti che si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione
Gli appellanti lamentano che il Tribunale non ha riconosciuto il loro diritto all'inquadramento nella posizione economica D3 e alle conseguenti differenze retributive con il trattamento economico percepito, relativo alla posizione economica D1, sulla base di un'erronea interpretazione delle norme contrattuali .
Tali doglianze sono destituite di fondamento.
Nei confronti degli odierni appellanti trova – pacificamente – applicazione il CCNL del 31 marzo
1999 (in atti), con cui è stato disciplinato il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali.
L'art. 3 c.c.n.l. contratto collettivo nazionale di lavoro delle regioni e delle autonomie locali dal 31
Marzo 2099 ( prodotto in atti) rubricato “Il sistema di classificazione del personale” recita: «1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998. 4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono
l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria. 6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A.
7. Nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13»;
L'All. A ora richiamato, nell'art. 3 comma 7 c.c.n.l. cit., stabilisce: «[…] Ai sensi dell'art. 3, comma
7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del d.P.R. 347/83 come integrato dal d.P.R.
333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3».
L'art. 5 c.c.n.l. cit., recante “Progressione economica all'interno della categoria” a sua volta prevede: «1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13. 2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3, e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto
c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: • diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; • grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; • iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro». L'art. 13 c.c.n.l. cit. (la cui rubrica reca “Trattamento economico”) prevede, al comma 1, che: «1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3. E, al successivo comma 2, che «La progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma
1, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B»;
L'art. 3, al primo comma, prevede l'articolazione del sistema di classificazione del personale in quattro categorie: A, B, C e D;
il secondo comma stabilisce che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili”; il quarto comma dispone che le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse;
il quinto comma recita: “I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria”; il settimo comma prevede poi che nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13.
L'allegato A reca quindi le declaratorie relative alle quattro categorie e, segnatamente, in relazione alla categoria D (nella quale sono inquadrati gli odierni appellanti) recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Aggiunge inoltre che “Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3”.
Come statuito dalla Corte di legittimità ( sentenza 25667/2024 )dalla piana e coordinata lettura delle disposizioni contrattuali richiamate si evince che solo per i profili professionali che, secondo la disciplina del d.P.R. n. 347/83, come integrato dal d.P.R. n. 333/90, potevano essere ascritti alla VIII^ qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3 laddove per gli altri era necessario partecipare alla procedura selettiva per poter utilmente avanzare mediante le progressioni economiche a partire dal livello D1 in poi.
I ricorrenti rivendicano la riconducibilità del profilo di esperto servizi informatici a quello di analista di sistema, già riconducibile alla VIII qualifica funzionale ( e quindi al livello D3) e lamentano l'illegittimo riconoscimento dell'inferiore profilo D1.
Argomentano l'erroneità della decisione per non aver utilizzato il criterio analogico ai fini della individuazione del corretto inquadramento , bensì il criterio della mera sovrapponibilità formale dei profili professionali , rilevando come siffatta opzione interpretativa rendeva plausibile il rischio di improprie retrocessioni di inquadramento professionale in caso di accorpamento di qualifiche .
Reputa il collegio che l'applicazione del criterio analogico per collocare i contenuti delle mansioni dei nuovi profili all'interno delle categorie esistenti passi necessariamente per la comparazione tra i diversi profili esemplificativi onde verificare la sussumibilità del profilo di nuova istituzione nell'ambito dell'una o dell'altra categoria (nel caso di specie della settima o dell'ottava categoria) e ciò al fine di legittimare o negare il diritto all'inquadramento nel livello D1 o livello o nel livello D3 previsto dagli accordi collettivi..
Gli appellanti non contestano la operatività della declaratoria riportata dal tribunale con riferimento alla settima e all'ottava qualifica
Non contestano neppure che in relazione ad entrambi i profili (VII e VIII) si richiedesse il possesso di un titolo di laurea : nell'ottava qualifica erano indicati laureati professionali (procuratori legali ingegneri architetti medici e farmacisti e giornalisti analisti di sistema e laureati con direzione di unità operativa o attività di studio ricerca ) mentre nei profili professionali della settima qualifica erano indicati laureati amministrativi , responsabili di unità operativa, terapisti , coordinatori, assistenti sociali, ragionieri, segretari , analisti programmatori , docenti , bibliotecari , educatori , pedagogisti laureati.
Gli appellanti valorizzano circostanza che nel bando di concorso fosse richiesto un titolo post universitario ulteriore che non sarebbe stato richiesto per il livello settimo.
Invero l'allegazione prova troppo poiché la presenza di un titolo post laurea non è richiesto contrattualmente per l'accesso a livello settimo, ma neppure per l'accesso al livello ottavo e corrisponde ad una scelta discrezionale dell'amministrazione al fine di meglio focalizzare le esperienze e la formazione professionale degli aspiranti.
Gli appellanti non contestano invece specificamente il capo di motivazione che riconduce il diritto all'inquadramento iniziale nella posizione economica D3 come un'eccezione alla regola secondo la quale l'inquadramento compete nel livello iniziale D1.
Gli appellanti argomentano , invece, che , comprendendo la nuova figura di esperto anche le funzioni di analista di sistema , così come quelle di capo progetto essi avrebbero titolo a rivendicare la qualifica corrispondente al livello ottavo e quindi l'inquadramento nel livello D3; assumono che opinando diversamente si perverrebbe all'assurdo di consentire un inquadramento inadeguato tramite l'accorpamento di più profili professionali all'interno di un unico profilo professionale. Anche questa argomentazione prova troppo poiché può parimenti rilevarsi che il profilo di esperto sviluppo servizi informatici e telematici contiene al suo interno anche quello di progettista sistemi , analista servizi telematici , progettista reti e progettista servizi telematici che sarebbero stati pacificamente riconducibili al livello settimo , con la conseguenza che il riconoscimento del livello D3 in favore del personale richiesto dello svolgimento di una pluralità di attività già assegnate a personale con profilo professionale settimo legittimerebbe il conseguimento di un livello professionale cui non avrebbe avuto diritto in relazione alle mansioni concretamente svolte
Per intendersi , l'applicazione dell'analogia non è a senso unico , e cioè non legittima la pretesa all'ottenimento del livello D3 per il sol fatto che all'interno dei profili professionali assorbiti nella nuova qualifica ve ne fossero due astrattamente riconducibili al profilo superiore, considerato che gli altri quattro profili , assorbiti nel medesimo macro profilo sarebbero appartenuti alla qualifica settima.
E la circostanza – incontrovertibile - che il nuovo profilo professionale debba essere ex se ascrivibile ad una delle categorie individuata dalla contrattazione collettiva – è compatibile con la decisione di di riconoscere, nel bando, che la nuova qualifica corrispondesse al livello D1. Nel CP_1 merito non vi è ragione di argomentare della prevalenza delle mansioni di analista di sistema rispetto ad esempio alle mansioni di progettista di sistema ovvero di progettista di rete , progettista servizi telematici , analista servizi telematici.
In difetto di prova dell'esistenza dei profili caratteristici quanto meno prevalenti del livello D3, già ottava qualifica professionale indicati nel dpr 333 del 1990 come propri dell'analista di sistema deve legittimamente escludersi la correttezza della pretesa al superiore inquadramento.
Come correttamente rilevato dal tribunale , il profilo di assunzione degli appellanti non è riconducibile in via analogica ( in questo senso non è “sovrapponibile”) perché comprende una pluralità di mansioni meno qualificate e non è provata la prevalenza delle superiori mansioni di analista di sistema sulle altre.
L'appello principale deve essere pertanto respinto con assorbimento dell'appello incidentale. Le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello principale. Dichiara assorbito l'appello incidentale . Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi euro 6000,00 oltre CP_1 iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO RZ Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 829/ 2023 vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, rappresentati e difesi Parte_9 Parte_10 Parte_11 dall'Avv. RIOMMI MAURIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ALESSANDRO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 00186 ROMA;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 8517 del 18.10.22 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1° febbraio 2022 Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 dipendenti di quali vincitori del concorso pubblico, indetto con bando pubblicato in CP_1 data 23 febbraio 2010, per la copertura di n. 197 posti nel profilo professionale di “Esperto Sviluppo
Servizi Informatici e Telematici, categoria D e posizione economica D1”assumevano che ai sensi dell'art. 3, comma 7, CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31 marzo 1999, per i profili professionali già ascritti alla VIII qualifica funzionale il trattamento tabellare iniziale era fissato nella posizione economica D3 e lamentavano di essere stati impropriamente inquadrati nella posizione economica D1 benchè le loro mansioni fossero ascrivibili alla ex VIII qualifica funzionale, per il profilo di “Analista di sistema”
Richiedevano pertanto il risarcimento del danno derivato dalla percezione di retribuzioni inferiori rispetto a quelle spettanti si costituiva contestando le avverse deduzioni;
rilevava che i ricorrenti erano CP_1 inquadrati nell'area D, posizione economica D1, come da bando di concorso e da contratto di assunzione , che il profilo nel quale erano stati assunti derivava dall'accorpamento di precedenti profili tra cui quello di analista di sistemi e non era paragonabile ad alcuno dei profili di cui al D.P.R.
n. 347/1983; che il sistema previgente all'entrata in vigore del CCNL Enti Locali, ossia il d.P.R.
347/1983, prevedeva otto qualifiche funzionali (dalla I alla VIII); che, a seguito della privatizzazione del pubblico impie-go, è stato introdotto un sistema di inquadramento professionale basato su quattro categorie (A, B, C e D); che, in virtù di tale sistema di classificazione, erano stati inquadrati nelle posizioni con trattamento tabellare iniziale rispettivamente in B3 e D3, i dipendenti già inquadrati, secondo il precedente ordinamento, nei livelli V e VIII;
che il regime speciale a sei categorie (A, B1,
B3, C, D1, D3) ha avuto efficacia transitoria, fino al blocco della progressione orizzontale dei D1
(ossia fino al 31.12.2001); e che l'accordo “di interpretazione autentica”, avente ad oggetto l'art. 12, comma 3, CCNL del 1999, stipulato tra l'ARAN e le OO.SS. in data 9 febbraio 2005, ha previsto l'efficacia transitoria della disciplina invocata in ricorso, la quale, pertanto, non può tro-vare applicazione ai rapporti di lavoro sorti successivamente all'entrata in vigore del CCNL del 1999, ma solo ai dipendenti già inquadrati nella ex VIII qualifica funzionale;
che, con delibera n. 96/2006, è stata approvata l'istituzione dei profili di “Esperto” stabilendo l'accesso alla stessa nella posizione economica D1; che, pertanto, tutti i lavoratori assunti in categoria D possono essere adibiti all'espletamento di ciascuna delle mansioni astrattamente riconducibili alla stessa;
che tale interpretazione ha trovato conferma nel CCNL Funzioni Locali del 2018 che ha definitivamente abbandonato il regime transitorio concernente il possibile sdoppiamento della categoria D in due sotto-categorie; e che i conteggi allegati al ricorso erano errati sotto alcuni profili.
Il Tribunale rigettava il ricorso sul presupposto del carattere eccezionale della disposizione che consentiva l'attribuzione iniziale della posizione economica D3 e della assenza di corrispondenza tra il profilo posseduto dai ricorrenti e uno dei profili che sarebbero stati inclusi nella ottava categoria .
Avverso detta sentenza formulano appello i lavoratori .
Assumono gli appellanti che aveva creato dapprima il profilo professionale di CP_1 funzionario servizi informatici , nel quale erano confluiti i profili professionali di ottava qualifica funzionale, analista di sistema e capoprogetto e di settima qualifica professionale - progettista sistemi e poi il profilo professionale di funzionario servizi informatici nel quale erano confluiti qualifiche professionali appartenenti al settimo livello e specificamente quella di analista servizi telematici , progettista reti e progettista servizi telematici.
Con delibera capitolina numero 4 del 2009 aveva poi creato , unificando i due profili, CP_1 quello di esperto sviluppo servizi informatici e telematici che comprendeva quindi mansioni riconducibili all'ottava qualifica funzionale e mansioni riconducibili alla settima qualifica funzionale;
evidenziava che era autorizzata dalla contrattazione collettiva a identificare profili CP_1 professionali non individuati nell'allegato , utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati nell'allegato A.
Siffatta previsione imponeva all'amministrazione, secondo gli appellanti , di collocare i nuovi profili professionali nell'alveo di quelli già individuati dalla contrattazione collettiva non potendo attribuire,
l'ente , inquadramenti in violazione del contratto collettivo.
Gli appellanti assumono l'erroneità della decisione del tribunale di Roma per falsa applicazione degli articoli 3, commi 6 e 7 e dell'articolo 13 comma uno , nonché dell'allegato A del contratto collettivo delle regioni autonomie locali
In particolare censuravano il passaggio della sentenza in cui il tribunale riteneva che il profilo di assunzione non era sovrapponibile a quello di analista di sistemi , ma costituiva una figura nuova che non trovava corrispondenza in alcuno dei profili tipici dell'ottavo qualifica funzionale.
Assumevano nella specifico che l'esperto sviluppo servizi informatici e telematici rappresentava una figura apicale di funzionari nel settore dell'informatica , così come lo era stato in passato l'analista di sistema con la conseguenza che , applicando in via analogica e non con il criterio della sovrapponibilità formale utilizzato dal tribunale , la disciplina delle declaratorie dei profili avrebbe dovuto pervenirsi alla conclusione del riconoscibilità del livello D3 in luogo del livello D1 .
Gli appellanti censuravano ulteriormente la sentenza rilevando che la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia aveva chiarito come le disposizioni contrattuali avessero previsto una categoria del tutto autonoma D3 corrispondente al trattamento iniziale per i profili professionali ascrivibili alle mansioni proprie della ex ottava qualifica funzionale , cui si perveniva sia dall'interno come trattamento iniziale , sia per mezzo di una progressione verticale, sia previo concorso pubblico.
Assumevano gli appellanti che , per tale ragione , era stata richiesta , tra i requisiti di ammissione la laurea di durata triennale e il titolo di specializzazione post universitario conseguito presso università
e che siffatti titoli non erano richiesti invece per l'accesso alla settima categoria.
Deduceva che, tenendo conto dei titoli richiesti da nel bando di concorso avrebbe CP_1 dovuto essere riconosciuto il livello D 3 agli appellanti che, ai sensi dell'art. 12 commi 4 e 5 del
CCNL 2018 avrebbero mantenuto anche successivamente .
Ulteriormente gli appellanti lamentavano che l'interpretazione prospettata dal tribunale di fatto consentiva una sostanziale delegittimazione della disciplina contrattuale per mezzo di atti unilaterali del datore di lavoro pubblico che , accorpando figure professionali appartenenti a qualifiche inizialmente differenti , determinava una retrocessione illegittima, laddove la creazione del profilo di esperto sviluppo servizi informatici e telematici non avrebbe potuto modificare l'inquadramento professionale stabilito dalla contrattazione collettiva.
In relazione al quantum debeatur rilevavano che non aveva contestato alcunché in CP_1 relazione ai conteggi relativi alle differenze retributive azionate, salvo censurare la quantificazione della pretesa in relazione al primo mese di lavoro ed evidenziando come la quantificazione del differenziale avrebbe dovuto essere operata tenendo conto dei 26 giorni lavorativi mensili e non anche dividendo la retribuzione annua per 365 giorni. Gli appellanti dimostravano con conteggi analitici come siffatto criterio avrebbe condotto ad una quantificazione superiore rispetto a quella originariamente richiesta e insistevano sulle originarie istanze salvo rideterminare al ribasso quantificazione operata per e per tenendo conto della Parte_4 Parte_12 riduzione dell'orario di lavoro concordata e dei periodi di interruzione lavorativa senza diritto alla retribuzione , nonché della minore valenza dell'elemento perequativo riconosciuto a decorrere dall'
1 Marzo 2018 ridefinendo così l'ammontare complessivamente rivendicato per ciascun lavoratore. si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo con appello incidentale CP_1 condizionato accertarsi che la previsione dell'inquadramento diretto in D3 dei dipendenti appartenenti a profili della ex VIII qualifica funzionale costituiva una disciplina transitoria, valida esclusivamente per i dipendenti già in servizio al momento dell'entrata in vigore del CCNL del 31.03.1999, giammai una norma a regime destinata ad operare nei confronti di tutti i nuovi assunti, ivi comprese le parti ricorrenti.
All'udienza odierna sulle conclusioni delle parti che si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione
Gli appellanti lamentano che il Tribunale non ha riconosciuto il loro diritto all'inquadramento nella posizione economica D3 e alle conseguenti differenze retributive con il trattamento economico percepito, relativo alla posizione economica D1, sulla base di un'erronea interpretazione delle norme contrattuali .
Tali doglianze sono destituite di fondamento.
Nei confronti degli odierni appellanti trova – pacificamente – applicazione il CCNL del 31 marzo
1999 (in atti), con cui è stato disciplinato il sistema di classificazione professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali.
L'art. 3 c.c.n.l. contratto collettivo nazionale di lavoro delle regioni e delle autonomie locali dal 31
Marzo 2099 ( prodotto in atti) rubricato “Il sistema di classificazione del personale” recita: «1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998. 4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono
l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria. 6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A.
7. Nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13»;
L'All. A ora richiamato, nell'art. 3 comma 7 c.c.n.l. cit., stabilisce: «[…] Ai sensi dell'art. 3, comma
7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del d.P.R. 347/83 come integrato dal d.P.R.
333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3».
L'art. 5 c.c.n.l. cit., recante “Progressione economica all'interno della categoria” a sua volta prevede: «1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13. 2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3, e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto
c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: • diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; • grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; • iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro». L'art. 13 c.c.n.l. cit. (la cui rubrica reca “Trattamento economico”) prevede, al comma 1, che: «1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3. E, al successivo comma 2, che «La progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma
1, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B»;
L'art. 3, al primo comma, prevede l'articolazione del sistema di classificazione del personale in quattro categorie: A, B, C e D;
il secondo comma stabilisce che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili”; il quarto comma dispone che le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse;
il quinto comma recita: “I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria”; il settimo comma prevede poi che nell'allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all'art. 13.
L'allegato A reca quindi le declaratorie relative alle quattro categorie e, segnatamente, in relazione alla categoria D (nella quale sono inquadrati gli odierni appellanti) recita: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
• Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Aggiunge inoltre che “Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3”.
Come statuito dalla Corte di legittimità ( sentenza 25667/2024 )dalla piana e coordinata lettura delle disposizioni contrattuali richiamate si evince che solo per i profili professionali che, secondo la disciplina del d.P.R. n. 347/83, come integrato dal d.P.R. n. 333/90, potevano essere ascritti alla VIII^ qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3 laddove per gli altri era necessario partecipare alla procedura selettiva per poter utilmente avanzare mediante le progressioni economiche a partire dal livello D1 in poi.
I ricorrenti rivendicano la riconducibilità del profilo di esperto servizi informatici a quello di analista di sistema, già riconducibile alla VIII qualifica funzionale ( e quindi al livello D3) e lamentano l'illegittimo riconoscimento dell'inferiore profilo D1.
Argomentano l'erroneità della decisione per non aver utilizzato il criterio analogico ai fini della individuazione del corretto inquadramento , bensì il criterio della mera sovrapponibilità formale dei profili professionali , rilevando come siffatta opzione interpretativa rendeva plausibile il rischio di improprie retrocessioni di inquadramento professionale in caso di accorpamento di qualifiche .
Reputa il collegio che l'applicazione del criterio analogico per collocare i contenuti delle mansioni dei nuovi profili all'interno delle categorie esistenti passi necessariamente per la comparazione tra i diversi profili esemplificativi onde verificare la sussumibilità del profilo di nuova istituzione nell'ambito dell'una o dell'altra categoria (nel caso di specie della settima o dell'ottava categoria) e ciò al fine di legittimare o negare il diritto all'inquadramento nel livello D1 o livello o nel livello D3 previsto dagli accordi collettivi..
Gli appellanti non contestano la operatività della declaratoria riportata dal tribunale con riferimento alla settima e all'ottava qualifica
Non contestano neppure che in relazione ad entrambi i profili (VII e VIII) si richiedesse il possesso di un titolo di laurea : nell'ottava qualifica erano indicati laureati professionali (procuratori legali ingegneri architetti medici e farmacisti e giornalisti analisti di sistema e laureati con direzione di unità operativa o attività di studio ricerca ) mentre nei profili professionali della settima qualifica erano indicati laureati amministrativi , responsabili di unità operativa, terapisti , coordinatori, assistenti sociali, ragionieri, segretari , analisti programmatori , docenti , bibliotecari , educatori , pedagogisti laureati.
Gli appellanti valorizzano circostanza che nel bando di concorso fosse richiesto un titolo post universitario ulteriore che non sarebbe stato richiesto per il livello settimo.
Invero l'allegazione prova troppo poiché la presenza di un titolo post laurea non è richiesto contrattualmente per l'accesso a livello settimo, ma neppure per l'accesso al livello ottavo e corrisponde ad una scelta discrezionale dell'amministrazione al fine di meglio focalizzare le esperienze e la formazione professionale degli aspiranti.
Gli appellanti non contestano invece specificamente il capo di motivazione che riconduce il diritto all'inquadramento iniziale nella posizione economica D3 come un'eccezione alla regola secondo la quale l'inquadramento compete nel livello iniziale D1.
Gli appellanti argomentano , invece, che , comprendendo la nuova figura di esperto anche le funzioni di analista di sistema , così come quelle di capo progetto essi avrebbero titolo a rivendicare la qualifica corrispondente al livello ottavo e quindi l'inquadramento nel livello D3; assumono che opinando diversamente si perverrebbe all'assurdo di consentire un inquadramento inadeguato tramite l'accorpamento di più profili professionali all'interno di un unico profilo professionale. Anche questa argomentazione prova troppo poiché può parimenti rilevarsi che il profilo di esperto sviluppo servizi informatici e telematici contiene al suo interno anche quello di progettista sistemi , analista servizi telematici , progettista reti e progettista servizi telematici che sarebbero stati pacificamente riconducibili al livello settimo , con la conseguenza che il riconoscimento del livello D3 in favore del personale richiesto dello svolgimento di una pluralità di attività già assegnate a personale con profilo professionale settimo legittimerebbe il conseguimento di un livello professionale cui non avrebbe avuto diritto in relazione alle mansioni concretamente svolte
Per intendersi , l'applicazione dell'analogia non è a senso unico , e cioè non legittima la pretesa all'ottenimento del livello D3 per il sol fatto che all'interno dei profili professionali assorbiti nella nuova qualifica ve ne fossero due astrattamente riconducibili al profilo superiore, considerato che gli altri quattro profili , assorbiti nel medesimo macro profilo sarebbero appartenuti alla qualifica settima.
E la circostanza – incontrovertibile - che il nuovo profilo professionale debba essere ex se ascrivibile ad una delle categorie individuata dalla contrattazione collettiva – è compatibile con la decisione di di riconoscere, nel bando, che la nuova qualifica corrispondesse al livello D1. Nel CP_1 merito non vi è ragione di argomentare della prevalenza delle mansioni di analista di sistema rispetto ad esempio alle mansioni di progettista di sistema ovvero di progettista di rete , progettista servizi telematici , analista servizi telematici.
In difetto di prova dell'esistenza dei profili caratteristici quanto meno prevalenti del livello D3, già ottava qualifica professionale indicati nel dpr 333 del 1990 come propri dell'analista di sistema deve legittimamente escludersi la correttezza della pretesa al superiore inquadramento.
Come correttamente rilevato dal tribunale , il profilo di assunzione degli appellanti non è riconducibile in via analogica ( in questo senso non è “sovrapponibile”) perché comprende una pluralità di mansioni meno qualificate e non è provata la prevalenza delle superiori mansioni di analista di sistema sulle altre.
L'appello principale deve essere pertanto respinto con assorbimento dell'appello incidentale. Le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello principale. Dichiara assorbito l'appello incidentale . Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi euro 6000,00 oltre CP_1 iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO RZ