Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14365/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Silvia Albani e Riccardo Elia, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Milano, Corso Italia 8
RICORRENTE contro
, con gli Avv.ti Marcello Giustiniani e Arianna Colombo, con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Milano, Via Michele Barozzi 1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 06/12/2024,
ha convenuto in giudizio per l'accoglimento Parte_1 CP_1 delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dalla convenuta dal 01/10/2016 al 30/11/2023
(ovvero da quel diverso periodo risultante in corso di causa e/o ritenuto di giustizia), consistente nell'assorbimento dell'assegno ad personam riconosciuto al ricorrente a fronte degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, perché contrastante con l'uso aziendale di miglior favore consolidatosi quantomeno dalla data di concessione dell'assegno stesso (01/01/2011) (e tutt'oggi vigente), e/o, in subordine, in ragione del carattere specifico (ad personam, connesso a particolari capacità e qualità del ricorrente) e non generico del superminimo e, di conseguenza:
3) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricostituire il predetto assegno ad personam, nella misura in godimento a settembre 2016, pari a euro 867,06 lordi mensili per 13 mensilità;
4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive, maturate dal 01/10/2016 sino alla data odierna (ovvero in quel diverso periodo risultante in corso di causa e/o ritenuto di giustizia) a titolo di assegno ad personam, tra i maggiori importi dovuti dalla convenuta e le minori somme percepite a causa dell'illegittimo assorbimento dell'assegno ad personam dal 01/10/2016 al 30/11/2023 (ovvero quel diverso periodo risultante in corso di causa e/o ritenuto di giustizia), così come quantificate nei conteggi prodotti sub. doc. 14 (ovvero in quella diversa misura risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia) e, per l'effetto:
5) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la Controparte_1 complessiva somma di euro 25.284,22 lordi, a titolo di retribuzione, ovvero quella diversa somma risultante in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre che al versamento delle relative differenze contributive;
6) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
7) con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio di merito;
8) con sentenza esecutiva.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
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Il ricorrente, dipendente della convenuta con qualifica di quadro direttivo, ha esposto che in data 31 dicembre 2010, allorquando era ancora dipendente di gli veniva Controparte_2 riconosciuto un assegno ad personam formalmente definito come assorbibile pari ad euro 405,52 lordi mensili, incrementato a marzo 2012 a euro 867,06 lordi mensili, anche in quella occasione definito come assorbibile;
da marzo 2013 passava alle dipendenze dell'odierna convenuta a seguito di fusione per incorporazione;
fino a settembre 2016 l'assegno ad personam non veniva assorbito pur a fronte di tre aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Nel presente giudizio la parte di duole che , da ottobre 2016, iniziava CP_1 illegittimamente ad assorbire l'importo di tale assegno.
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Tanto detto, le circostanze di fatto del presente giudizio sono pacifiche e documentali nei termini prospettati dalla parte, ovvero che nel periodo dallo 01/01/2011 al 30/09/2016 né né tantomeno hanno mai assorbito l'assegno ad personam Controparte_2 CP_1
2 | 7 riconosciuto al ricorrente, a fronte dei tre aumenti retributivi medio tempore disposti dalla contrattazione collettiva nazionale alla voce E.D.R.
È, del pari, documentale che da ottobre 2016 la convenuta cominciava a ridurne l'importo del per un ammontare pari ai singoli aumenti retributivi tempo per tempo disposti dal CCNL ABI vigente a decorrere dal 01/10/2016.
Non è, poi, contestato che la condotta della società di non assorbire gli assegni ad personam sino al mese di settembre 2016 ha riguardato, quantomeno, la totalità dei dipendenti aventi qualifica di Quadro direttivo inquadrati nei livelli retributivi 3° e 4° (così in ricorso, pag. 4).
Infine, è pacifico che, in occasione degli aumenti retributivi disposti dall'Accordo 23/11/2023, la convenuta ha deciso di non procedere più all'assorbimento dell'assegno ad personam così come che anche in occasione del secondo aumento previsto per i quadri direttivi di 4° livello con decorrenza dal 01/09/2024, la voce “A.P. ASSORBIBILE” non ha registrato alcuna diminuzione.
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Ebbene, in diritto, è noto che: Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass., ordinanza n.
26017 del 17/10/2018).
In linea di principio, quindi, l'eccedenza retributiva è assistita da una presunzione relativa di assorbibilità sui successivi aumenti contrattuali, salvo prova contraria.
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In tale scenario, parte ricorrente, come sopra accennato, ha dedotto che nella vicenda oggetto di causa la condotta del datore di lavoro di non assorbire per un significativo periodo di tempo gli aumenti contrattuali intervenuti nel tempo andrebbe inquadrata nell'uso aziendale.
A tale proposito, sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
3 | 7 Si è poi precisato che “ […] la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali – tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale
(Cass. n. 31204/2021, Cass. n. 3296/2016, Cass. n. 5882/2010); ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. 8342/2010, cit.)
(Cass., n. 1941 del 7/07/2023 in motivazione).
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Per contro, la difesa di – fermo restando che pacificamente non CP_1 provvedeva alla riduzione del super minimo in occasione degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva fino al 2016 –ha giustificato le scelte attuate ad ottobre di tale ultimo anno alla luce delle complessive azioni intraprese per il rafforzamento della posizione patrimoniale e conseguente riduzione dei profili di rischio.
In sintesi, veniva decisa la realizzazione di azioni incisive sui costi strutturali di tutti i settori del gruppo anche dei costi di personale.
In particolare, per quanto concerne i quadri direttivi erano previsti interventi strutturali sul costo medio attraverso: a) Revisione della logica di attribuzione degli incrementi, focalizzandosi maggiormente su Meritocrazia e distintività; b) Stretta correlazione della retribuzione variabile alla creazione di valore;
c) Contenimento della struttura complessiva dei benefit;
d) Continua attenzione e allineamento dei nostri costi all'andamento del settore nei mercati in cui operiamo precisando che ciò avverrà “a partire dal Top e dal Senior Management (doc. 5 res.).
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Ora, fermo restando che nello stesso piano di interventi strutturali sopra richiamato non vi è alcuna menzione a interventi relativi al superminimo, va ribadito quanto già sopra evidenziato
4 | 7 circa il fatto che la banca, dal gennaio 2011 al settembre 2016, nonostante ben tre aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, mai ha provveduto ad assorbire l'assegno ad personam.
Si badi bene, tale condotta, come accennato, non ha riguardato all'evidenza il solo ricorrente, bensì una vastissima platea di dipendenti, ovvero tutti coloro che rivestivano la qualifica di
Quadro direttivo, inquadrati nei livelli retributivi 3° e 4°.
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Ritiene, pertanto, il giudicante che debba darsi il giusto valore a tale significativo arco temporale in uno con l'ampia platea di destinatari della condotta aziendale, che ha riguardato posizioni individuali omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile, salvo che fino al 2016 la società assumeva la condotta esattamente contraria.
Trattasi di condotta che non è revocabile in dubbio sia stata costantemente reiterata nonché generalizzata, in quanto posta in essere puntualmente ad ogni occasione di rinnovo contrattuale e avente quali destinatari tutti i dipendenti della società inquadrati quali quadri direttivi (dovendosi evidenziare che la società sul punto non ha dato conto di aver mai assorbito a taluni dei propri dipendenti il superminimo nel medesimo periodo).
In tal scenario, detta condotta assume un chiaro significato giuridico di uso aziendale, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
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Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, può convenirsi che non sia sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può ravvisarsi nella sola comunicazione inviata nel 2016 alle organizzazioni sindacali.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass.
Sentenza n. 3296 del 19/02/2016.
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5 | 7 In tale scenario deve osservarsi che, come visto, è documentale e pacifico in causa che dal
2016, la società disponeva l'assorbimento del citato superminimo nei confronti della medesima platea di lavoratori interessati dall'accertato uso aziendale;
tale condotta veniva reiterata nei successivi sei anni, in occasione di ogni aumento disposto dalla contrattazione collettiva nei seguenti termini:
1. dal 1/10/2017: - 47,70 €;
2. dal 1/10/2018: - 47,70 €;
3. dal 1/01/2020: - 107,49 €;
4. dal 1/01/2021: - 94,06 €;
5. dal 1/12/2022: -53,75 €.
Significativo, poi, evidenziare che, a fronte di tale condotta, né le organizzazioni sindacali
(salvo le originarie perplessità) e tantomeno i lavoratori interessati obiettavano alcunché.
Pertanto, se, come hai visto, fino a 2016 può darsi per provato il crearsi di un uso aziendale, è altrettanto vero che la condotta esattamente contraria posta in essere dalla società nei sei anni successivi, senza alcuna reazione dei soggetti interessati, ivi compresa l'amplissima platea dei lavoratori (i quali pacificamente avevano evidenza della circostanza come documentato dalla società, cfr. docc. 11 e 12 res.), non può che essere interpretata come una condivisa accettazione di fatto dei mutati termini contrattuali, ragionevolmente per essersi fatti carico tanto i lavoratori che le organizzazioni sindacali delle ragioni economico – finanziarie che giustificavano tale condotta.
Di conseguenza, è ravvisabile quell'accordo di fatto con le organizzazioni sindacali che ha consentito alla società di modificare, per quanto in termini peggiorativi, le condizioni contrattuali in commento.
Per quanto detto, non si ravvisa alcuna illiceità nella scelta di di disporre CP_1
l'assorbimento dell'assegno ad personam del ricorrente.
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Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
La particolarità della fattispecie in esame in particolare sotto il profilo interpretativo giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6 | 7 riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 25/03/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
7 | 7