Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 777 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
27 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 27/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 777/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. M. Accardo;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.02.2024, il ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione all'avviso di addebito n. 39420230002667700000, notificato il 19 Gennaio 2024 e avente ad oggetto contributi a titolo di Gestione Commercianti afferenti al periodo 10/2021 – 12/2022, del valore complessivo di
€ 4.236,34.
In particolare, ha eccepito l'illegittimità del richiesto pagamento osservando come esso faccia riferimento ad un periodo contributivo nel quale la propria attività commerciale era già formalmente
CP_ cessata;
quindi, rappresentando l'avvenuta conoscenza di detta circostanza da parte dell' ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso opposto. CP_ Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito in giudizio l' che risulta pertanto contumace.
*******
Il ricorso è fondato.
CP_ Il thema decidendum attiene alla legittimità della pretesa creditoria dell' formulata a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti con riguardo ad un periodo per il quale era stata successivamente dichiarata – con effetti retroattivi – l'avvenuta cessazione dell'attività di impresa, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.
Tanto premesso, deve osservarsi che la disciplina che regola l'assicurazione presso la Gestione
Commercianti è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Alla luce del richiamato dato normativo, l'attività che comporta l'iscrizione alla gestione commercianti è – oltre all'amministrazione dell'impresa – quella di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza: in buona sostanza, presupposto imprescindibile dell'obbligazione contributiva in esame è il concreto svolgimento di un'attività commerciale, la cui ricorrenza, in caso di contestazione, deve essere provata dall'Istituto assicuratore (v. Cass. civ., sez. lav., 15/07/2021, n. 20254).
Orbene nel caso di specie, a fronte dell'allegazione, in sede di ricorso, di documentazione attestante l'avvenuta cessazione dell'attività di impresa con effetto dal 16.10.2021 (e dunque, da un CP_ periodo contributivo antecedente rispetto a quello oggetto dell'avviso impugnato), l' rimanendo contumace, non ha fornito l'opposta prova dello svolgimento di attività del predetto tipo, così non adempiendo agli oneri ad esso imposti dall'art. 2697 c.c., oltre che dai principi di diritto sopra richiamati.
Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento.
Nondimeno, pur a fronte della sua soccombenza in giudizio, alcun rimprovero può essere mosso nei confronti del pregresso operato dell' contumace, attesa la concreta ricorrenza delle CP_1
circostanze fattuali rappresentate – per un verso – dalla sopravvenienza di un fatto impeditivo della pretesa contributiva non ancora esistente al momento della formazione dell'avviso di addebito impugnato (il quale, pertanto, poteva dirsi inizialmente legittimo); nonché – per altro verso – dall'oggettiva impossibilità di addivenire ad una previa definizione della controversia in sede stragiudiziale (stante l'assenza di qualsivoglia iato temporale tra la presentazione dell'istanza di riesame e il deposito del ricorso quivi scrutinato).
In punto di spese di lite, devono pertanto dirsi sussistenti ragioni idonee a giustificarne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 39420230002667700000.
Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 27/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo