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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 27.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 5457/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ippolito Parte_1 C.F._1
Matano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del pro-tempore dell' Controparte_3 Controparte_4 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Rozza e Raffaele Controparte_2
Cortese, ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' , Controparte_3
sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4, giusta procura agli atti
RESISTENTI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05.03.2024 la ricorrente esponeva:
- di essere in servizio presso l'Istituto Madre C. Russo-Solimena di Napoli;
- di essere collaboratrice scolastica di ruolo nei profili del personale ATA della Provincia di;
CP_3
- che, ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29/11/2017, presentava domanda di inserimento nelle GPS del personale docente per il biennio 2022/24, ed assumeva servizio quale docente ITP con contratto a tempo determinato fino al 30.06.2023, presso l'Istituto l'IS Alberini di Villorba, con il punteggio di
60; - che con nota prot. n. 7099 del 09.06.2023 l'ATP di instaurava un procedimento disciplinare CP_3
nei suoi confronti, sostenendo che la stessa, a pagina 12 della domanda di aggiornamento delle GPS
2022/24 di cui all'OM 112/2022, avrebbe dichiarato di aver svolto servizio presso l'Istituto Paritario
"Nievo" di RA (NA) dal 24/09/2015 al 31/03/2016;
- che, però, dalla medesima domanda di inserimento in GPS sarebbe emerso che dal 15/01/2016 al
05/04/2016, aveva regolarmente prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica presso l'IC n.
2 di NO;
- che, quindi, a dire dell'amministrazione resistente, avrebbe posto in essere: “…un artifizio e raggiro idoneo ad ingannare l'Amministrazione al solo fine di ottenere l'attribuzione di un maggior punteggio non spettante nelle rispettive GPS, a discapito della regolarità della procedura di reclutamento ed a detrimento delle posizioni degli altri candidati…”;
- che presentava le sue giustificazioni precisando di essersi limitata ad indicare nella domanda di inserimento in GPS i titoli ed i servizi che riteneva valutabili ed utilizzabili, mentre sarebbe spettato all'amministrazione resistente il compito di verificare le domande e, eventualmente, ove fossero stati rilevati errori, quello di procedere alla rettifica dei punteggi, come stabilito dalla stessa ordinanza
112/2022;
- che, inoltre, veniva rappresentato all'amministrazione resistente che nessun artifizio o raggiro era stato posto in essere e che era soltanto incorsa in un errore di compilazione della domanda, anche in considerazione del fatto che sarebbe gravato sulla stessa amministrazione la prova, rigorosa e piena, dell'elemento intenzionale del dolo da parte del candidato;
- che tale elemento risultava, nella fattispecie, del tutto insussistente in quanto, escludendo il punteggio relativo al servizio relativo all'Istituto Paritario "Nievo" di RA (NA), dal
24/09/2015 al 31/03/2016, avrebbe ottenuto un inserimento in GPS con punti 56, in luogo di 60 effettivamente attribuiti, ed avrebbe in ogni caso ottenuto un incarico identico a quello assegnatole, addirittura presso il medesimo Istituto Alberini;
- che, infatti, le convocazioni presso l'ATO proseguivano fino, almeno, a punteggio 43, CP_3
considerato che il candidato (proprio con punti 43), aveva ottenuto un incarico presso il Per_1
medesimo istituto della ricorrente (IS Alberini) e nella stessa classe di concorso B020;
- che, alla luce di ciò, non avrebbe avuto alcun interesse a porre interesse i contestati artifizi e raggiri nei confronti dell'amministrazione, avendo la certezza di ottenere un posto da docente anche senza il servizio erroneamente indicato;
- che, in realtà, l'errore nella compilazione della domanda veniva determinato da un'imprecisione presente nel certificato di servizio rilasciato originariamente dalla scuola paritaria Nievo di
NO nell'anno 2016; - che a distanza di un notevole lasso di tempo, si atteneva alle indicazioni del predetto certificato per ricostruire il servizio prestato in passato nel corso della sua carriera, e nel dichiararlo nella domanda di inserimento in GPS non si rendeva conto dell'errore;
- che, a conferma di ciò, basti considerare che la stessa scuola paritaria Nievo, in seguito alla segnalazione e richiesta di chiarimenti pervenutale dall' provvedeva a rettificare il Parte_2
certificato di servizio, con provvedimento prot. n. 1245 del 14/10/2023, escludendo il periodo in contestazione e confermando che ella aveva prestato servizio solo da 24/09/2015 al 14/01/2016;
- che, però, l'ATP di , ritenendo, erroneamente, che la stessa avesse inserito nella domanda CP_3
una dichiarazione non veritiera, con provvedimento n. 10728 del 24.08.2023, disponeva la sua esclusione dalle graduatorie di Istituto della Provincia di ed il suo licenziamento disciplinare;
CP_3
- che impugnava il licenziamento con nota del 25/10/2023 rispetto alla quale l'amministrazione resistente confermava il provvedimento di licenziamento con nota del 02/11/2023;
- che il provvedimento di licenziamento appariva del tutto illegittimo in quanto non aveva mai posto in essere artifizi e raggiri al fine di indurre in errore l'amministrazione resistente, ragion per cui la condotta di quest'ultima risultava erronea, nonché posta in essere in palese violazione di legge, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio che avrebbe potuto dimostrare il dolo;
- che, inoltre, vi era un'evidente violazione del procedimento disciplinare in quanto nella contestazione disciplinare l'amministrazione resistente le addebitava di aver posto in essere artifizi e raggiri per indurre in errore il datore di lavoro, mentre nel provvedimento di licenziamento si fa riferimento ad un diverso addebito, relativo alla falsità documentale derivante, a dire di controparte, dall'aver dichiarato un servizio non veritiero;
- che il licenziamento veniva disposto dall'ATP di , con nota del 24.08.2023, esercitando un CP_3 potere che la legge riconosce esclusivamente in capo dall' , Controparte_5 mentre la Dott.ssa era la dirigente dell' e non Persona_2 Controparte_3
il Dirigente Regionale, in violazione dei principi di cui al d.lgs n. 165/2001, art. 55;
- che la contestazione disciplinare era illegittima in quanto veniva notificata solo in data 09.06.2023, con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dal decreto lgs. n. 165/2001;
- che l'ampio lasso temporale intercorso tra il conferimento del primo contratto, la convalida dei titoli e l'emissione del decreto di depennamento dopo due mesi, determinava l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta;
- che in sede di presentazione della domanda di inserimento in GPS, contrariamente a quanto sostenuto dal , la stessa non si rendeva responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, CP_6 avendo solo erroneamente riportato il servizio prestato nella scuola paritaria nell'a.s. 2015/16. Per_3 Sulla base di tali permesse la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del provvedimento di esclusione dalle GSP della Provincia di
Treviso e del conseguente licenziamento disciplinare e, per l'effetto, b) Annullarlo;
c) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserito nella II Fascia delle GPS della Provincia di
con il punteggio spettante, decurtato da quello relativo al periodo dal 15.01.2016 al CP_3
31.03.2016; d) Ordinare alle Amministrazioni resistenti di reinserire la ricorrente nella II Fascia delle predette GPS. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione”.
Instaurato il contraddittorio, il , l' Controparte_1 Controparte_2
, nonché l' , si costituivano tempestivamente in
[...] Controparte_3
giudizio e, con varie argomentazioni in fatto e in diritto, chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Il nodo della controversia è la dedotta illegittimità, nullità, inefficacia del provvedimento di esclusione dalle GPS della Provincia di e del conseguente licenziamento disciplinare e CP_3
l'accertamento del diritto della ricorrente a essere reinserita nella II fascia delle GPS della Provincia di con il punteggio spettante, decurtato da quello relativo al periodo 15.01.2016 al CP_3
31.03.2016.
Dagli atti è emerso che la ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di inserimento nella GPS per la provincia di , per il biennio 2022 – 2024, di cui all'OM n. CP_3
112/2022 (All.2), a pag. 12 aveva dichiarato di aver prestato servizio presso la Scuola paritaria
“Ippolito Nievo” di NO (NA) dal 24/09/2015 al 31/03/2016, come docente per la classe di concorso allora C500, attualmente B020, quale ITP per il settore alberghiero e, a seguito di ciò, era stata assunta e aveva prestato servizio quale docente ITP con contratto a tempo determinato presso l'Istituto IS Alberini di Villorba con il punteggio di 60 dal 05.09.22 al 30.6.23 ( cfr. atti).
Successivamente, a seguito dei controlli effettuati dal predetto Istituto scolastico, sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DR 445/2000, l'Istituto paritario “I. Nievo” di NO (NA), in data 23/01/2023, su richiesta di parte convenuta, attestava - con il certificato di servizio n. 974 (All.4 produzione di parte convenuta), che la Pt_1 aveva prestato servizio nell'a.s. 2015/2016, dal 24/09/2015 al 21/05/2016 (data dimissioni volontarie presentate dall'interessata) per l'insegnamento di lab. di Cucina nella classe VA-VB IPSEOA sezione A-B. Da ulteriori verifiche effettuate da parte resistente era emerso altresì che la ricorrente nell'a.s.
2015/2016 aveva sottoscritto con l'Istituto Comprensivo n. 2 “Cima” di NO diversi contratti a tempo determinato a tempo pieno, ovvero per n. 36 ore settimanali di lavoro, dal 15/01/2016 al
05/04/2016, in qualità di collaboratore scolastico, senza assentarsi durante l'incarico, se non per 4 giorni nell'arco dei 82 giorni di lavoro complessivi, come da certificato di servizio n. 532 del
08/04/2016. ( cfr. atti).
Pertanto, il dirigente Scolastico dell'IS “Alberini”, con nota prot. n. 5710 del 03/05/2023, avviava un procedimento di rettifica del punteggio dell'interessata nelle GPS per la classe di concorso
B020, per l'incongruenza con quanto dichiarato dall'interessata nella domanda di iscrizione alle graduatorie rispetto a quanto acquisito e verificato dalla scuola, invitando la ricorrente a presentare eventuali osservazioni e/o produrre idonea documentazione entro il termine di 10 giorni. La ricorrente in data 13/05/2023 riscontrava nel modo seguente: “Per ciò che riguarda l'incongruenza contestatomi al secondo punto, ci terrei a precisare che i servizi (di collaboratore scolastico e docente) non sono stati svolti nello stesso momento. Come specificato dall'art 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) che consente, nel corso dell'anno ad una persona di svolgere un lavoro sia come personale ATA che come Docente purché i ruoli non si sovrappongano nello stesso momento. Nella fattispecie concreta ho svolto entrambi i ruoli dal 15/01/2016 al 29/02/2016. Le allego anche la documentazione della mia posizione contributiva regolare Inps. ( cfr. atti).
A seguito di tali osservazioni parte convenuta, rilevando che la ricorrente aveva affermato, in modo contraddittorio, di aver svolto contemporaneo sia servizio in qualità di docente presso la scuola paritaria “Ippolito Nievo” di NO, che il servizio di collaboratrice scolastica presso l'Istituto
Comprensivo Statale n. 2 “Cima” di NO Veneto, conveniva la non veridicità di tali osservazioni in quanto la ricorrente non indicava con quali mezzi e modalità potesse svolgere nella stessa giornata sia il servizio presso l'IC di NO, in provincia di , sia presso la Scuola CP_3 paritaria “Ippolito Nievo” di NO, in provincia di Napoli, distanti circa 800 km, una dall'altra.
Parte convenuta depositava altresì il contratto di lavoro a tempo pieno di 36 settimanali di servizio con l 'IC di NO ( cfr all.10 produzione di parte convenuta ), da svolgersi in 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, nonché il registro presenze dell'IC
NO (All.11), da cui risultava che la ricorrente aveva effettuato anche ore di lavoro straordinario in orario pomeridiano e che, pertanto, non poteva trovarsi nello medesimo tempo, sia a svolgere docenza presso l'istituto “Ippolito Nievo” di NO (NA), sia a lavorare come collaboratore scolastico presso l'IC di NO, in provincia di , come dalla medesima CP_3 ricorrente sostenuto nella missiva sopra riportata, dato che l'attività didattica nella classe VA della scuola paritaria “ VO si svolgeva dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, come documentato dal piano orario delle lezioni per l'a.s. 2015/2016 (All.12 e 12bis produzione di parte convenuta).
Pertanto parte convenuta, dapprima procedeva a rettificare il punteggio della ricorrente nelle
GPS ( punteggio rettificato in 56 punti) e parallelamente attivava l'azione disciplinare, contestando alla ricorrente di aver prodotto una documentazione non corrispondente a verità, prospettando la violazione di cui al combinato disposto dell'art. 55quater, comma 1, lett. d. D.Lgs. 165/2001, art. 13, comma 9, punto 2, lett. a del CCNL 19/04/2018 del comparto Scuola, nonché art. 498 D.Lgs.
297/1994, ovvero la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, per falsità documentale o dichiarative commesse ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, resa in occasione della presentazione della domanda di inserimento nelle GPS, biennio 2022–2024, per il personale docente, di cui all'OM n. 112/2022, irrogando prima il depennamento dalle graduatorie GPS della provincia di e poi il licenziamento senza preavviso con atto prot. n. 10728 CP_3
Parte ricorrente deduceva che nel caso in esame, invece, la docente avrebbe avuto Pt_1
comunque diritto ad un incarico anche se fosse stato decurtato il punteggio corrispondente al servizio erroneamente dichiarato, essendo stati convocati anche colleghi con punteggi inferiori a quello della ricorrente, in particolare con punti 43 (a fronte dei punti 56 che avrebbe ottenuto la ricorrente senza la dichiarazione del servizio erroneamente inserito) e che, pertanto, la ricorrente avrebbe diritto all'inserimento in graduatoria a prescindere dal tenore della dichiarazione stessa.
In primis si evidenzia che nella nota del 13/05/2023 (depositata da parte convenuta ) parte ricorrente dichiara “Per ciò che riguarda l'incongruenza contestatomi al secondo punto, ci terrei a precisare che i servizi (di collaboratore scolastico e docente) non sono stati svolti nello stesso momento. Come specificato dall'art 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) che consente, nel corso dell'anno ad una persona di svolgere un lavoro sia come personale ATA che come Docente purché i ruoli non si sovrappongano nello stesso momento. Nella fattispecie concreta ho svolto entrambi i ruoli dal 15/01/2016 al 29/02/2016. Le allego anche la documentazione della mia posizione contributiva regolare Inps.). Trattasi di dichiarazioni contraddittorie in quanto la ricorrente dapprima riferisce che l'art 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) consente, nel corso dell'anno ad una persona di svolgere un lavoro sia come personale ATA che come docente purché i ruoli non si sovrappongano nello stesso momento e poi dichiara di aver svolto contemporaneamente entrambi i ruoli dal 15/01/2016 al 29/02/2016, senza aver chiesto alcuna autorizzazione per svolgere altre attività lavorativa ai sensi dell'ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 o ex art. 508 D.Lgs. 297/1994, che regolano la materia delle incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi), considerando in ogni caso la distanza chilometrica tra gli Istituti e le dimissioni volontarie che la ricorrente risultava avere comunicato in data 21.05.2016 ( cfr. in atti), non risultando inoltre in atti alcuna percezione CP_7
di pagamenti da parte dell'Istituto “ VO .
Non attendibile in quanto fortemente contraddittorie pertanto è la documentazione proveniente dall'Istituto NIEVO di NO (NA) che attesta periodi di servizio della ricorrente ogni volta diversi ( La scuola paritaria certifica il servizio dal 24/09/2015 fino al 21/05/2016 per le dimissioni volontarie presentate dalla ricorrente, la ricorrente nella domanda GPS dichiara che il servizio è stato svolto dal 24/09/2015 al 31/03//2016, mentre nelle osservazioni del procedimento amministrativo (All.7) sostiene che “Nella fattispecie concreta ho svolto in entrambi i ruoli dal
15/01/2016 al 29/02/2016” e l'Istituto NIEVO rettifica poi ulteriormente quanto indicato in precedenza, comunicando un rapporto di servizio della ricorrente dal 24.09.16 al 14.01.2016 ( cfr. certificato n.1245 del 14.10.23), anche altresì in considerazione della circostanza, evidenziata da parte convenuta, che la ricorrente, a conclusione del rapporto di lavoro con l'IC di NO avvenuta il
05/04/2016, dal 06/04/2016 risulta aver assunto servizio, sempre in qualità di collaboratrice scolastica, presso l'Istituto Comprensivo Statale n. 1 di RA NE (TV) fino all' 08/06/2016
(All.13 di parte convenuta).
Come correttamente rilevato da parte convenuta, tutto ciò contrasta con il certificato n. 974 del 23/01/2023, nonché con la comunicazione al Centro per l'Impiego della Campania, della Scuola paritaria “Ippolito Nievo” (All. 4 e 4bis di parte convenuta), che attesta che il rapporto di lavoro inizialmente sottoscritto con l'interessata dal 24/09/2015 al 30/06/2016 è stato successivamente risolto anticipatamente al 21/05/2016, per poi l'Istituto NIEVO rettificare ulteriormente è indicare un rapporto di servizio della ricorrente dal 24.09.16 al 14.01.2016 ( cfr. certificato n.1245 del 14.10.23)
Parte convenuta ha comminato il depennamento in graduatoria e il licenziamento disciplinare in base all'art. 55-quater lett d del D.lgs 165/2001 che dispone: “ (Licenziamento disciplinare). Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera … “.
Sul punto questo Giudice non ignora quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in particolare
Cass. 10854/2020 ( come anche Cass. 12460/22) ossia che “ Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, occorre distinguere la ipotesi di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, da quella considerata dal D.lgs n.165 del 2001 art 55 quater , comma 1, lett. d), come ipotesi di licenziamento disciplinare ("falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro..."). Questa Corte ha già chiarito ( Cass. sez lav. 11 luglio 2019 n. 18699;
Cassazione sez lav. 23.09.2016 n.18719) con orientamento qui condiviso, che nell'ipotesi di cui al
D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, non rileva lo stato psicologico del dichiarante. La norma dispone che "qualora dal controllo di cui all'art. 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". In relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto
(nullità). Sicchè è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata”
Nel caso di specie, al di la del fatto che non è adeguatamente provato che la ricorrente con 56 punti avrebbe avuto comunque diritto all'incarico, il mendacio cui la stessa ha dato luogo non è neutro perché le ha fatto avere comunque un punteggio in graduatoria non spettante. La circostanza che, a graduatoria già ultimata, quei punti, secondo quanto dalla ricorrente prospettato, non le avrebbero impedito di ottenere comunque l'incarico, costituisce elemento esterno della fattispecie, perché trattasi di una valutazione ex post, a valle del perfezionamento della condotta mendace. Il rigetto della domanda di reinserimento in graduatoria, esime il giudicante dalla valutazione dei vizi formali e sostanziali del licenziamento conseguentemente irrogato, quale effetto automatico del depennamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle riduzioni ai sensi dell'art. 152 bis att cpc
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che liquida ai sensi dell'art. 152 bis att cpc in 2156,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 27.03.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 5457/2024
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ippolito Parte_1 C.F._1
Matano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona del pro-tempore dell' Controparte_3 Controparte_4 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Rozza e Raffaele Controparte_2
Cortese, ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' , Controparte_3
sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4, giusta procura agli atti
RESISTENTI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05.03.2024 la ricorrente esponeva:
- di essere in servizio presso l'Istituto Madre C. Russo-Solimena di Napoli;
- di essere collaboratrice scolastica di ruolo nei profili del personale ATA della Provincia di;
CP_3
- che, ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29/11/2017, presentava domanda di inserimento nelle GPS del personale docente per il biennio 2022/24, ed assumeva servizio quale docente ITP con contratto a tempo determinato fino al 30.06.2023, presso l'Istituto l'IS Alberini di Villorba, con il punteggio di
60; - che con nota prot. n. 7099 del 09.06.2023 l'ATP di instaurava un procedimento disciplinare CP_3
nei suoi confronti, sostenendo che la stessa, a pagina 12 della domanda di aggiornamento delle GPS
2022/24 di cui all'OM 112/2022, avrebbe dichiarato di aver svolto servizio presso l'Istituto Paritario
"Nievo" di RA (NA) dal 24/09/2015 al 31/03/2016;
- che, però, dalla medesima domanda di inserimento in GPS sarebbe emerso che dal 15/01/2016 al
05/04/2016, aveva regolarmente prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica presso l'IC n.
2 di NO;
- che, quindi, a dire dell'amministrazione resistente, avrebbe posto in essere: “…un artifizio e raggiro idoneo ad ingannare l'Amministrazione al solo fine di ottenere l'attribuzione di un maggior punteggio non spettante nelle rispettive GPS, a discapito della regolarità della procedura di reclutamento ed a detrimento delle posizioni degli altri candidati…”;
- che presentava le sue giustificazioni precisando di essersi limitata ad indicare nella domanda di inserimento in GPS i titoli ed i servizi che riteneva valutabili ed utilizzabili, mentre sarebbe spettato all'amministrazione resistente il compito di verificare le domande e, eventualmente, ove fossero stati rilevati errori, quello di procedere alla rettifica dei punteggi, come stabilito dalla stessa ordinanza
112/2022;
- che, inoltre, veniva rappresentato all'amministrazione resistente che nessun artifizio o raggiro era stato posto in essere e che era soltanto incorsa in un errore di compilazione della domanda, anche in considerazione del fatto che sarebbe gravato sulla stessa amministrazione la prova, rigorosa e piena, dell'elemento intenzionale del dolo da parte del candidato;
- che tale elemento risultava, nella fattispecie, del tutto insussistente in quanto, escludendo il punteggio relativo al servizio relativo all'Istituto Paritario "Nievo" di RA (NA), dal
24/09/2015 al 31/03/2016, avrebbe ottenuto un inserimento in GPS con punti 56, in luogo di 60 effettivamente attribuiti, ed avrebbe in ogni caso ottenuto un incarico identico a quello assegnatole, addirittura presso il medesimo Istituto Alberini;
- che, infatti, le convocazioni presso l'ATO proseguivano fino, almeno, a punteggio 43, CP_3
considerato che il candidato (proprio con punti 43), aveva ottenuto un incarico presso il Per_1
medesimo istituto della ricorrente (IS Alberini) e nella stessa classe di concorso B020;
- che, alla luce di ciò, non avrebbe avuto alcun interesse a porre interesse i contestati artifizi e raggiri nei confronti dell'amministrazione, avendo la certezza di ottenere un posto da docente anche senza il servizio erroneamente indicato;
- che, in realtà, l'errore nella compilazione della domanda veniva determinato da un'imprecisione presente nel certificato di servizio rilasciato originariamente dalla scuola paritaria Nievo di
NO nell'anno 2016; - che a distanza di un notevole lasso di tempo, si atteneva alle indicazioni del predetto certificato per ricostruire il servizio prestato in passato nel corso della sua carriera, e nel dichiararlo nella domanda di inserimento in GPS non si rendeva conto dell'errore;
- che, a conferma di ciò, basti considerare che la stessa scuola paritaria Nievo, in seguito alla segnalazione e richiesta di chiarimenti pervenutale dall' provvedeva a rettificare il Parte_2
certificato di servizio, con provvedimento prot. n. 1245 del 14/10/2023, escludendo il periodo in contestazione e confermando che ella aveva prestato servizio solo da 24/09/2015 al 14/01/2016;
- che, però, l'ATP di , ritenendo, erroneamente, che la stessa avesse inserito nella domanda CP_3
una dichiarazione non veritiera, con provvedimento n. 10728 del 24.08.2023, disponeva la sua esclusione dalle graduatorie di Istituto della Provincia di ed il suo licenziamento disciplinare;
CP_3
- che impugnava il licenziamento con nota del 25/10/2023 rispetto alla quale l'amministrazione resistente confermava il provvedimento di licenziamento con nota del 02/11/2023;
- che il provvedimento di licenziamento appariva del tutto illegittimo in quanto non aveva mai posto in essere artifizi e raggiri al fine di indurre in errore l'amministrazione resistente, ragion per cui la condotta di quest'ultima risultava erronea, nonché posta in essere in palese violazione di legge, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio che avrebbe potuto dimostrare il dolo;
- che, inoltre, vi era un'evidente violazione del procedimento disciplinare in quanto nella contestazione disciplinare l'amministrazione resistente le addebitava di aver posto in essere artifizi e raggiri per indurre in errore il datore di lavoro, mentre nel provvedimento di licenziamento si fa riferimento ad un diverso addebito, relativo alla falsità documentale derivante, a dire di controparte, dall'aver dichiarato un servizio non veritiero;
- che il licenziamento veniva disposto dall'ATP di , con nota del 24.08.2023, esercitando un CP_3 potere che la legge riconosce esclusivamente in capo dall' , Controparte_5 mentre la Dott.ssa era la dirigente dell' e non Persona_2 Controparte_3
il Dirigente Regionale, in violazione dei principi di cui al d.lgs n. 165/2001, art. 55;
- che la contestazione disciplinare era illegittima in quanto veniva notificata solo in data 09.06.2023, con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dal decreto lgs. n. 165/2001;
- che l'ampio lasso temporale intercorso tra il conferimento del primo contratto, la convalida dei titoli e l'emissione del decreto di depennamento dopo due mesi, determinava l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta;
- che in sede di presentazione della domanda di inserimento in GPS, contrariamente a quanto sostenuto dal , la stessa non si rendeva responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, CP_6 avendo solo erroneamente riportato il servizio prestato nella scuola paritaria nell'a.s. 2015/16. Per_3 Sulla base di tali permesse la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del provvedimento di esclusione dalle GSP della Provincia di
Treviso e del conseguente licenziamento disciplinare e, per l'effetto, b) Annullarlo;
c) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere reinserito nella II Fascia delle GPS della Provincia di
con il punteggio spettante, decurtato da quello relativo al periodo dal 15.01.2016 al CP_3
31.03.2016; d) Ordinare alle Amministrazioni resistenti di reinserire la ricorrente nella II Fascia delle predette GPS. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione”.
Instaurato il contraddittorio, il , l' Controparte_1 Controparte_2
, nonché l' , si costituivano tempestivamente in
[...] Controparte_3
giudizio e, con varie argomentazioni in fatto e in diritto, chiedevano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Il nodo della controversia è la dedotta illegittimità, nullità, inefficacia del provvedimento di esclusione dalle GPS della Provincia di e del conseguente licenziamento disciplinare e CP_3
l'accertamento del diritto della ricorrente a essere reinserita nella II fascia delle GPS della Provincia di con il punteggio spettante, decurtato da quello relativo al periodo 15.01.2016 al CP_3
31.03.2016.
Dagli atti è emerso che la ricorrente, in occasione della presentazione della domanda di inserimento nella GPS per la provincia di , per il biennio 2022 – 2024, di cui all'OM n. CP_3
112/2022 (All.2), a pag. 12 aveva dichiarato di aver prestato servizio presso la Scuola paritaria
“Ippolito Nievo” di NO (NA) dal 24/09/2015 al 31/03/2016, come docente per la classe di concorso allora C500, attualmente B020, quale ITP per il settore alberghiero e, a seguito di ciò, era stata assunta e aveva prestato servizio quale docente ITP con contratto a tempo determinato presso l'Istituto IS Alberini di Villorba con il punteggio di 60 dal 05.09.22 al 30.6.23 ( cfr. atti).
Successivamente, a seguito dei controlli effettuati dal predetto Istituto scolastico, sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DR 445/2000, l'Istituto paritario “I. Nievo” di NO (NA), in data 23/01/2023, su richiesta di parte convenuta, attestava - con il certificato di servizio n. 974 (All.4 produzione di parte convenuta), che la Pt_1 aveva prestato servizio nell'a.s. 2015/2016, dal 24/09/2015 al 21/05/2016 (data dimissioni volontarie presentate dall'interessata) per l'insegnamento di lab. di Cucina nella classe VA-VB IPSEOA sezione A-B. Da ulteriori verifiche effettuate da parte resistente era emerso altresì che la ricorrente nell'a.s.
2015/2016 aveva sottoscritto con l'Istituto Comprensivo n. 2 “Cima” di NO diversi contratti a tempo determinato a tempo pieno, ovvero per n. 36 ore settimanali di lavoro, dal 15/01/2016 al
05/04/2016, in qualità di collaboratore scolastico, senza assentarsi durante l'incarico, se non per 4 giorni nell'arco dei 82 giorni di lavoro complessivi, come da certificato di servizio n. 532 del
08/04/2016. ( cfr. atti).
Pertanto, il dirigente Scolastico dell'IS “Alberini”, con nota prot. n. 5710 del 03/05/2023, avviava un procedimento di rettifica del punteggio dell'interessata nelle GPS per la classe di concorso
B020, per l'incongruenza con quanto dichiarato dall'interessata nella domanda di iscrizione alle graduatorie rispetto a quanto acquisito e verificato dalla scuola, invitando la ricorrente a presentare eventuali osservazioni e/o produrre idonea documentazione entro il termine di 10 giorni. La ricorrente in data 13/05/2023 riscontrava nel modo seguente: “Per ciò che riguarda l'incongruenza contestatomi al secondo punto, ci terrei a precisare che i servizi (di collaboratore scolastico e docente) non sono stati svolti nello stesso momento. Come specificato dall'art 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) che consente, nel corso dell'anno ad una persona di svolgere un lavoro sia come personale ATA che come Docente purché i ruoli non si sovrappongano nello stesso momento. Nella fattispecie concreta ho svolto entrambi i ruoli dal 15/01/2016 al 29/02/2016. Le allego anche la documentazione della mia posizione contributiva regolare Inps. ( cfr. atti).
A seguito di tali osservazioni parte convenuta, rilevando che la ricorrente aveva affermato, in modo contraddittorio, di aver svolto contemporaneo sia servizio in qualità di docente presso la scuola paritaria “Ippolito Nievo” di NO, che il servizio di collaboratrice scolastica presso l'Istituto
Comprensivo Statale n. 2 “Cima” di NO Veneto, conveniva la non veridicità di tali osservazioni in quanto la ricorrente non indicava con quali mezzi e modalità potesse svolgere nella stessa giornata sia il servizio presso l'IC di NO, in provincia di , sia presso la Scuola CP_3 paritaria “Ippolito Nievo” di NO, in provincia di Napoli, distanti circa 800 km, una dall'altra.
Parte convenuta depositava altresì il contratto di lavoro a tempo pieno di 36 settimanali di servizio con l 'IC di NO ( cfr all.10 produzione di parte convenuta ), da svolgersi in 6 ore giornaliere dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, nonché il registro presenze dell'IC
NO (All.11), da cui risultava che la ricorrente aveva effettuato anche ore di lavoro straordinario in orario pomeridiano e che, pertanto, non poteva trovarsi nello medesimo tempo, sia a svolgere docenza presso l'istituto “Ippolito Nievo” di NO (NA), sia a lavorare come collaboratore scolastico presso l'IC di NO, in provincia di , come dalla medesima CP_3 ricorrente sostenuto nella missiva sopra riportata, dato che l'attività didattica nella classe VA della scuola paritaria “ VO si svolgeva dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, come documentato dal piano orario delle lezioni per l'a.s. 2015/2016 (All.12 e 12bis produzione di parte convenuta).
Pertanto parte convenuta, dapprima procedeva a rettificare il punteggio della ricorrente nelle
GPS ( punteggio rettificato in 56 punti) e parallelamente attivava l'azione disciplinare, contestando alla ricorrente di aver prodotto una documentazione non corrispondente a verità, prospettando la violazione di cui al combinato disposto dell'art. 55quater, comma 1, lett. d. D.Lgs. 165/2001, art. 13, comma 9, punto 2, lett. a del CCNL 19/04/2018 del comparto Scuola, nonché art. 498 D.Lgs.
297/1994, ovvero la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, per falsità documentale o dichiarative commesse ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, resa in occasione della presentazione della domanda di inserimento nelle GPS, biennio 2022–2024, per il personale docente, di cui all'OM n. 112/2022, irrogando prima il depennamento dalle graduatorie GPS della provincia di e poi il licenziamento senza preavviso con atto prot. n. 10728 CP_3
Parte ricorrente deduceva che nel caso in esame, invece, la docente avrebbe avuto Pt_1
comunque diritto ad un incarico anche se fosse stato decurtato il punteggio corrispondente al servizio erroneamente dichiarato, essendo stati convocati anche colleghi con punteggi inferiori a quello della ricorrente, in particolare con punti 43 (a fronte dei punti 56 che avrebbe ottenuto la ricorrente senza la dichiarazione del servizio erroneamente inserito) e che, pertanto, la ricorrente avrebbe diritto all'inserimento in graduatoria a prescindere dal tenore della dichiarazione stessa.
In primis si evidenzia che nella nota del 13/05/2023 (depositata da parte convenuta ) parte ricorrente dichiara “Per ciò che riguarda l'incongruenza contestatomi al secondo punto, ci terrei a precisare che i servizi (di collaboratore scolastico e docente) non sono stati svolti nello stesso momento. Come specificato dall'art 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) che consente, nel corso dell'anno ad una persona di svolgere un lavoro sia come personale ATA che come Docente purché i ruoli non si sovrappongano nello stesso momento. Nella fattispecie concreta ho svolto entrambi i ruoli dal 15/01/2016 al 29/02/2016. Le allego anche la documentazione della mia posizione contributiva regolare Inps.). Trattasi di dichiarazioni contraddittorie in quanto la ricorrente dapprima riferisce che l'art 4 del Regolamento delle supplenze (dm 131/07) consente, nel corso dell'anno ad una persona di svolgere un lavoro sia come personale ATA che come docente purché i ruoli non si sovrappongano nello stesso momento e poi dichiara di aver svolto contemporaneamente entrambi i ruoli dal 15/01/2016 al 29/02/2016, senza aver chiesto alcuna autorizzazione per svolgere altre attività lavorativa ai sensi dell'ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 o ex art. 508 D.Lgs. 297/1994, che regolano la materia delle incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi), considerando in ogni caso la distanza chilometrica tra gli Istituti e le dimissioni volontarie che la ricorrente risultava avere comunicato in data 21.05.2016 ( cfr. in atti), non risultando inoltre in atti alcuna percezione CP_7
di pagamenti da parte dell'Istituto “ VO .
Non attendibile in quanto fortemente contraddittorie pertanto è la documentazione proveniente dall'Istituto NIEVO di NO (NA) che attesta periodi di servizio della ricorrente ogni volta diversi ( La scuola paritaria certifica il servizio dal 24/09/2015 fino al 21/05/2016 per le dimissioni volontarie presentate dalla ricorrente, la ricorrente nella domanda GPS dichiara che il servizio è stato svolto dal 24/09/2015 al 31/03//2016, mentre nelle osservazioni del procedimento amministrativo (All.7) sostiene che “Nella fattispecie concreta ho svolto in entrambi i ruoli dal
15/01/2016 al 29/02/2016” e l'Istituto NIEVO rettifica poi ulteriormente quanto indicato in precedenza, comunicando un rapporto di servizio della ricorrente dal 24.09.16 al 14.01.2016 ( cfr. certificato n.1245 del 14.10.23), anche altresì in considerazione della circostanza, evidenziata da parte convenuta, che la ricorrente, a conclusione del rapporto di lavoro con l'IC di NO avvenuta il
05/04/2016, dal 06/04/2016 risulta aver assunto servizio, sempre in qualità di collaboratrice scolastica, presso l'Istituto Comprensivo Statale n. 1 di RA NE (TV) fino all' 08/06/2016
(All.13 di parte convenuta).
Come correttamente rilevato da parte convenuta, tutto ciò contrasta con il certificato n. 974 del 23/01/2023, nonché con la comunicazione al Centro per l'Impiego della Campania, della Scuola paritaria “Ippolito Nievo” (All. 4 e 4bis di parte convenuta), che attesta che il rapporto di lavoro inizialmente sottoscritto con l'interessata dal 24/09/2015 al 30/06/2016 è stato successivamente risolto anticipatamente al 21/05/2016, per poi l'Istituto NIEVO rettificare ulteriormente è indicare un rapporto di servizio della ricorrente dal 24.09.16 al 14.01.2016 ( cfr. certificato n.1245 del 14.10.23)
Parte convenuta ha comminato il depennamento in graduatoria e il licenziamento disciplinare in base all'art. 55-quater lett d del D.lgs 165/2001 che dispone: “ (Licenziamento disciplinare). Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera … “.
Sul punto questo Giudice non ignora quanto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in particolare
Cass. 10854/2020 ( come anche Cass. 12460/22) ossia che “ Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, occorre distinguere la ipotesi di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, da quella considerata dal D.lgs n.165 del 2001 art 55 quater , comma 1, lett. d), come ipotesi di licenziamento disciplinare ("falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro..."). Questa Corte ha già chiarito ( Cass. sez lav. 11 luglio 2019 n. 18699;
Cassazione sez lav. 23.09.2016 n.18719) con orientamento qui condiviso, che nell'ipotesi di cui al
D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, non rileva lo stato psicologico del dichiarante. La norma dispone che "qualora dal controllo di cui all'art. 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". In relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto
(nullità). Sicchè è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata”
Nel caso di specie, al di la del fatto che non è adeguatamente provato che la ricorrente con 56 punti avrebbe avuto comunque diritto all'incarico, il mendacio cui la stessa ha dato luogo non è neutro perché le ha fatto avere comunque un punteggio in graduatoria non spettante. La circostanza che, a graduatoria già ultimata, quei punti, secondo quanto dalla ricorrente prospettato, non le avrebbero impedito di ottenere comunque l'incarico, costituisce elemento esterno della fattispecie, perché trattasi di una valutazione ex post, a valle del perfezionamento della condotta mendace. Il rigetto della domanda di reinserimento in graduatoria, esime il giudicante dalla valutazione dei vizi formali e sostanziali del licenziamento conseguentemente irrogato, quale effetto automatico del depennamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle riduzioni ai sensi dell'art. 152 bis att cpc
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che liquida ai sensi dell'art. 152 bis att cpc in 2156,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia