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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3173/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3173/2023 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. DOMENICO VINCI, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Ricasoli nr. 32, presso lo stesso difensore Attrice contro (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
ES PA DI TRAPANI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Palermo, Via Siracusa nr. 1/E Convenuta
Oggetto: revocatoria fallimentare
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale: - accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dall' nel “periodo sospetto” CP_2 individuato in atto, per la somma complessiva di € 111.904,03, sono revocabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 comma I n. 2 (oggi art. 166, comma I n. 2, d. lgs. n. 14/2019) e, per l'effetto, condannare
[...]
(P.IVA ), con sede legale in Messina, Via Primo Molino Pal. 6 Controparte_1 P.IVA_3
Int. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione e, dunque, al pagamento della somma di
€ 111.904,03, in favore di;
- in subordine, nella denegata Parte_1 ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenga che i pagamenti in oggetto non siano qualificabili come mezzi anormali di pagamento, accertare e dichiarare che i ridetti pagamenti sono revocabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma secondo, L.F (oggi art. 166, comma II, d. lgs. n. 14/2019), e, per l'effetto, condannare pagina 1 di 6 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore alla restituzione e, dunque, al pagamento della somma di € 111.904,03, in favore di
[...]
; - in ogni caso, condannare (P.IVA Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di P.IVA_3 Parte_1
Amministrazione , delle spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso
[...] Parte_1 forfettario del 15%, iva e cpa accessori”.
Conclusioni di parte convenuta:
“- in via principale, rigettare in toto le domande tutte spiegate dalla in Amministrazione Parte_1
Straordinaria in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, improponibili, improcedibili e in ogni caso non provate, per le ragioni spiegate in narrativa, adottando ogni pronuncia e statuizione conseguenziale;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti di causa In data 4 febbraio 2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società
successivamente ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria con Parte_1 decreto del 30 luglio 2020 (cfr. docc. 1 e 3 fascicolo attoreo). In epoca antecedente alla dichiarazione di insolvenza, la stessa si era aggiudicata la gara indetta da CONSIP per l'affidamento dei servizi di “Facility Management”, con stipula delle convenzioni Parte Parte denominate e e, nell'ambito di tale aggiudicazione, aveva subappaltato alla Parte_1 convenuta l'esecuzione di servizi di facchinaggio interno ed esterno Controparte_1 CP_1 relativi alla commessa Regione Sicilia, presso l' – Direzione Regionale Parte_4 CP_3
Sicilia. Per estinguere il debito maturato nei confronti di , non potendo più adempiere CP_1 Parte_1 direttamente ai propri obblighi di pagamento, ha disposto delegazione di pagamento in favore della convenuta, incaricando l di corrispondere l'importo di € 111.904,03. CP_2
Tale modalità di adempimento, qualificata dall'attrice come mezzo anormale di pagamento, costituisce il presupposto della presente domanda giudiziale, con cui ha chiesto la revoca, Parte_1 ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, e, in via subordinata, comma 2, L.F. (oggi art. 166, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 14/2019), del pagamento ricevuto, deducendo che esso sarebbe “anomalo” in quanto effettuato mediante delegazione e nel c.d. periodo sospetto. Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria fallimentare e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2. Sul pagamento anomalo
pagina 2 di 6 Nel caso in esame, le parti risultano concordi nella ricostruzione fattuale, in particolare quanto alla sopravvenuta crisi economico-finanziaria di a decorrere dall'anno 2018 (situazione Parte_1 oggettiva dell'appaltatrice, non contestata dalla convenuta e distinta dall'accertamento che sarà esaminato infra, relativo alla conoscenza di tale stato), nonché alla circostanza che le fatture emesse dalla convenuta, a partire da tale data, siano rimaste insolute sino all'attivazione della procedura sostitutiva di pagamento (cfr. docc. 6 e 7 attoreo). La domanda di revoca proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, L.F. (oggi art. 166, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019) presuppone la qualificazione del pagamento diretto effettuato dal committente in favore del subappaltatore, nell'anno antecedente alla dichiarazione di insolvenza, come mezzo anormale di adempimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “ai fini dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F., sono mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, soltanto quelli comunemente accettati nella prassi commerciale (assegni circolari, bancari, vaglia cambiari), mentre deve ritenersi revocabile, quale mezzo anormale, la delegazione posta in essere dal debitore per estinguere una obbligazione pecuniaria preesistente, scaduta ed esigibile” (Cass., sez. I, 17 gennaio 2003, n. 649; Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15691). Sotto un diverso profilo, tuttavia, l'art. 118, comma 3, Codice degli Appalti vigente ratione temporis e richiamato dall'art. 18 del Bando di Gara tra la stazione appaltante CONSIP e (cfr. doc. 3 Parte_1 convenuta: “per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06”), stabilisce che: “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”. Il pagamento diretto sarebbe stato quindi, nel caso in esame, specificamente legittimato dalla normativa citata. Il coordinamento dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 118 Codice degli Appalti ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale nell'ambito del quale si ritiene di aderire all'interpretazione fatta propria da tutte le pagina 3 di 6 più recenti pronunce di questo Tribunale (sent. n. 2698/2025 del 03.06.2025; sent. n. 1868/2025 del 16.04.2025; sent. n. 4148/2025 del 25.09.2025). Si osserva al riguardo che il citato art. 118 contempla due ipotesi: la prima, fisiologica, in cui il pagamento diretto al subappaltatore è disciplinato nel bando di gara;
la seconda, patologica, in cui, a fronte di una crisi di liquidità dell'affidatario, la stazione appaltante, per evitare l'interruzione del rapporto contrattuale e tutelare l'interesse pubblico, provvede al pagamento diretto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore. Nel secondo caso, l'intervento della stazione appaltante mediante il ricorso alla suddetta procedura deve essere qualificato quale rimedio eccezionale, volto a fronteggiare la grave situazione di insolvenza dell'appaltatrice, e non già quale modalità di adempimento prevista dalla Convenzione. Ne consegue che il pagamento effettuato dalla stazione appaltante alla odierna convenuta deve qualificarsi come anomalo poiché non previsto dal contratto stipulato dalle parti, ma intervenuto per sopperire all'incapienza dell'appaltatrice. Preso atto che la crisi di liquidità di non si è Parte_1 risolta e che la società è stata dichiarata insolvente, tale pagamento, poiché idoneo a ledere la par condicio creditorum, non si sottrae al perimetro di applicazione della revocatoria fallimentare. Tali considerazioni non mutano neppure in forza del richiamo, operato dalla convenuta, all'art. 13, comma 2, l. 11.11.2011 n. 180. Dal tenore letterale dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge n. 180 del 2011 (c.d. Statuto delle imprese) emerge che la norma si limita a enunciare un principio di favore per le piccole e medie imprese, prevedendo che le amministrazioni pubbliche adottino misure volte ad agevolare la loro partecipazione agli appalti, anche mediante il ricorso al subappalto e alla possibilità di pagamento diretto. Tale disposizione, dunque, non ha introdotto un obbligo immediato e cogente di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, né può ritenersi che essa abbia implicitamente abrogato o superato la disciplina e la distinzione tra ipotesi fisiologica ed ipotesi patologica di cui all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; norma quest'ultima, vigente ratione temporis e richiamata espressamente nel bando di gara, che resta, pertanto, applicabile al caso di specie. Va inoltre precisato che un vero e proprio obbligo generalizzato di pagamento diretto ai subappaltatori, in particolare alle PMI, è stato introdotto solo successivamente con il D.Lgs. n. 50/2016 (art. 105, comma 13) e, in seguito, confermato e rafforzato dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), norme che non trovano applicazione ratione temporis al rapporto oggetto di causa.
3. Sull'elemento soggettivo Da ultimo, occorre rilevare che l'art. 67, comma 1, l.f. introduce una presunzione iuris tantum circa la conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis), invertendo l'onere probatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ordinaria. Ne deriva che spetta al convenuto fornire la prova della mancata conoscenza dello stato di decozione della propria debitrice, prova che deve essere particolarmente rigorosa qualora l'atto dispositivo oggetto di revocatoria presenti caratteri di anormalità (cfr. Cass. civ., n. 40872/2021; Cass. 4178/2007; Cass. 10432/2005). Nel caso di specie, la convenuta non ha offerto alcuna dimostrazione in tal senso;
al contrario, gli elementi acquisiti consentono di ritenere che la stessa fosse consapevole della situazione di insolvenza pagina 4 di 6 di , atteso il mancato pagamento di tutte le fatture emesse nel 2018, saldate solo mediante Parte_1
l'attivazione della procedura sostitutiva nel 2019 (cfr. docc. 6 e 7 parte attrice). Tale circostanza induce a concludere che la crisi dell'appaltatrice fosse già manifesta e conosciuta ben prima della dichiarazione di insolvenza intervenuta nel 2020.
4. Sui termini d'uso La convenuta ha, inoltre, invocato l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.f., sostenendo che il pagamento sarebbe stato effettuato nei “termini d'uso”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che rientrano in tale nozione i pagamenti eseguiti ed accettati, anche per comportamenti concludenti, con modalità difformi da quelle pattuite, purché nell'ambito di una pluralità di adempimenti idonei a far ritenere instaurata una prassi preesistente ai pagamenti oggetto di revocatoria, caratterizzata da stabilità e consolidamento (cfr. Cass. Civ., 11 gennaio 2022, n. 608). Ne consegue che, per configurare un “uso negoziale” riferibile al rapporto in esame, è necessario che tale prassi si sia formata e consolidata in epoca anteriore al periodo sospetto. Nella fattispecie, la convenuta non ha fornito, né offerto di fornire, prova che la delegazione di pagamento da parte di alle committenti costituisse prassi invalsa e consolidata Parte_1 anteriormente al periodo sospetto.
6. Sulle spese di lite In conclusione, il pagamento eseguito da in favore di deve essere dichiarato inefficace ai CP_2 CP_1 sensi dell'art. 67, comma 1, l.f., con conseguente condanna della convenuta a corrispondere a in amministrazione straordinaria la somma di € 111.904,03, oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla data di proposizione della domanda (03.02.2023, coincidente con la notifica dell'atto di citazione) sino all'integrale soddisfo. L'accoglimento della domanda principale proposta da comporta l'assorbimento della domanda subordinata proposta ex Parte_1 art. 67, comma 2, l.f. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione di diritto trattata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
• Dichiara l'inefficacia ex art. 67, I comma, n. 2, L.F. dei pagamenti di € 111.904,03 complessivamente eseguiti dall' in favore di Controparte_4 Controparte_1
oggetto di causa;
[...]
• Condanna a restituire a Controparte_1 [...]
la somma di € 111.904,03, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, Parte_1
c.c. dalla domanda giudiziale (03.02.2023) all'effettivo saldo;
pagina 5 di 6
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1.12.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria AUPP Dr.ssa Alexandra Romeo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3173/2023 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. DOMENICO VINCI, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Ricasoli nr. 32, presso lo stesso difensore Attrice contro (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
ES PA DI TRAPANI, presso il quale è elettivamente domiciliata in Palermo, Via Siracusa nr. 1/E Convenuta
Oggetto: revocatoria fallimentare
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale: - accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dall' nel “periodo sospetto” CP_2 individuato in atto, per la somma complessiva di € 111.904,03, sono revocabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 comma I n. 2 (oggi art. 166, comma I n. 2, d. lgs. n. 14/2019) e, per l'effetto, condannare
[...]
(P.IVA ), con sede legale in Messina, Via Primo Molino Pal. 6 Controparte_1 P.IVA_3
Int. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione e, dunque, al pagamento della somma di
€ 111.904,03, in favore di;
- in subordine, nella denegata Parte_1 ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale ritenga che i pagamenti in oggetto non siano qualificabili come mezzi anormali di pagamento, accertare e dichiarare che i ridetti pagamenti sono revocabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma secondo, L.F (oggi art. 166, comma II, d. lgs. n. 14/2019), e, per l'effetto, condannare pagina 1 di 6 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore alla restituzione e, dunque, al pagamento della somma di € 111.904,03, in favore di
[...]
; - in ogni caso, condannare (P.IVA Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore di P.IVA_3 Parte_1
Amministrazione , delle spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso
[...] Parte_1 forfettario del 15%, iva e cpa accessori”.
Conclusioni di parte convenuta:
“- in via principale, rigettare in toto le domande tutte spiegate dalla in Amministrazione Parte_1
Straordinaria in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, improponibili, improcedibili e in ogni caso non provate, per le ragioni spiegate in narrativa, adottando ogni pronuncia e statuizione conseguenziale;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti di causa In data 4 febbraio 2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società
successivamente ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria con Parte_1 decreto del 30 luglio 2020 (cfr. docc. 1 e 3 fascicolo attoreo). In epoca antecedente alla dichiarazione di insolvenza, la stessa si era aggiudicata la gara indetta da CONSIP per l'affidamento dei servizi di “Facility Management”, con stipula delle convenzioni Parte Parte denominate e e, nell'ambito di tale aggiudicazione, aveva subappaltato alla Parte_1 convenuta l'esecuzione di servizi di facchinaggio interno ed esterno Controparte_1 CP_1 relativi alla commessa Regione Sicilia, presso l' – Direzione Regionale Parte_4 CP_3
Sicilia. Per estinguere il debito maturato nei confronti di , non potendo più adempiere CP_1 Parte_1 direttamente ai propri obblighi di pagamento, ha disposto delegazione di pagamento in favore della convenuta, incaricando l di corrispondere l'importo di € 111.904,03. CP_2
Tale modalità di adempimento, qualificata dall'attrice come mezzo anormale di pagamento, costituisce il presupposto della presente domanda giudiziale, con cui ha chiesto la revoca, Parte_1 ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, e, in via subordinata, comma 2, L.F. (oggi art. 166, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 14/2019), del pagamento ricevuto, deducendo che esso sarebbe “anomalo” in quanto effettuato mediante delegazione e nel c.d. periodo sospetto. Si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria fallimentare e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2. Sul pagamento anomalo
pagina 2 di 6 Nel caso in esame, le parti risultano concordi nella ricostruzione fattuale, in particolare quanto alla sopravvenuta crisi economico-finanziaria di a decorrere dall'anno 2018 (situazione Parte_1 oggettiva dell'appaltatrice, non contestata dalla convenuta e distinta dall'accertamento che sarà esaminato infra, relativo alla conoscenza di tale stato), nonché alla circostanza che le fatture emesse dalla convenuta, a partire da tale data, siano rimaste insolute sino all'attivazione della procedura sostitutiva di pagamento (cfr. docc. 6 e 7 attoreo). La domanda di revoca proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, L.F. (oggi art. 166, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019) presuppone la qualificazione del pagamento diretto effettuato dal committente in favore del subappaltatore, nell'anno antecedente alla dichiarazione di insolvenza, come mezzo anormale di adempimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “ai fini dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F., sono mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, soltanto quelli comunemente accettati nella prassi commerciale (assegni circolari, bancari, vaglia cambiari), mentre deve ritenersi revocabile, quale mezzo anormale, la delegazione posta in essere dal debitore per estinguere una obbligazione pecuniaria preesistente, scaduta ed esigibile” (Cass., sez. I, 17 gennaio 2003, n. 649; Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15691). Sotto un diverso profilo, tuttavia, l'art. 118, comma 3, Codice degli Appalti vigente ratione temporis e richiamato dall'art. 18 del Bando di Gara tra la stazione appaltante CONSIP e (cfr. doc. 3 Parte_1 convenuta: “per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06”), stabilisce che: “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”. Il pagamento diretto sarebbe stato quindi, nel caso in esame, specificamente legittimato dalla normativa citata. Il coordinamento dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 118 Codice degli Appalti ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale nell'ambito del quale si ritiene di aderire all'interpretazione fatta propria da tutte le pagina 3 di 6 più recenti pronunce di questo Tribunale (sent. n. 2698/2025 del 03.06.2025; sent. n. 1868/2025 del 16.04.2025; sent. n. 4148/2025 del 25.09.2025). Si osserva al riguardo che il citato art. 118 contempla due ipotesi: la prima, fisiologica, in cui il pagamento diretto al subappaltatore è disciplinato nel bando di gara;
la seconda, patologica, in cui, a fronte di una crisi di liquidità dell'affidatario, la stazione appaltante, per evitare l'interruzione del rapporto contrattuale e tutelare l'interesse pubblico, provvede al pagamento diretto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore. Nel secondo caso, l'intervento della stazione appaltante mediante il ricorso alla suddetta procedura deve essere qualificato quale rimedio eccezionale, volto a fronteggiare la grave situazione di insolvenza dell'appaltatrice, e non già quale modalità di adempimento prevista dalla Convenzione. Ne consegue che il pagamento effettuato dalla stazione appaltante alla odierna convenuta deve qualificarsi come anomalo poiché non previsto dal contratto stipulato dalle parti, ma intervenuto per sopperire all'incapienza dell'appaltatrice. Preso atto che la crisi di liquidità di non si è Parte_1 risolta e che la società è stata dichiarata insolvente, tale pagamento, poiché idoneo a ledere la par condicio creditorum, non si sottrae al perimetro di applicazione della revocatoria fallimentare. Tali considerazioni non mutano neppure in forza del richiamo, operato dalla convenuta, all'art. 13, comma 2, l. 11.11.2011 n. 180. Dal tenore letterale dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge n. 180 del 2011 (c.d. Statuto delle imprese) emerge che la norma si limita a enunciare un principio di favore per le piccole e medie imprese, prevedendo che le amministrazioni pubbliche adottino misure volte ad agevolare la loro partecipazione agli appalti, anche mediante il ricorso al subappalto e alla possibilità di pagamento diretto. Tale disposizione, dunque, non ha introdotto un obbligo immediato e cogente di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, né può ritenersi che essa abbia implicitamente abrogato o superato la disciplina e la distinzione tra ipotesi fisiologica ed ipotesi patologica di cui all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; norma quest'ultima, vigente ratione temporis e richiamata espressamente nel bando di gara, che resta, pertanto, applicabile al caso di specie. Va inoltre precisato che un vero e proprio obbligo generalizzato di pagamento diretto ai subappaltatori, in particolare alle PMI, è stato introdotto solo successivamente con il D.Lgs. n. 50/2016 (art. 105, comma 13) e, in seguito, confermato e rafforzato dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), norme che non trovano applicazione ratione temporis al rapporto oggetto di causa.
3. Sull'elemento soggettivo Da ultimo, occorre rilevare che l'art. 67, comma 1, l.f. introduce una presunzione iuris tantum circa la conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis), invertendo l'onere probatorio rispetto a quanto previsto dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria ordinaria. Ne deriva che spetta al convenuto fornire la prova della mancata conoscenza dello stato di decozione della propria debitrice, prova che deve essere particolarmente rigorosa qualora l'atto dispositivo oggetto di revocatoria presenti caratteri di anormalità (cfr. Cass. civ., n. 40872/2021; Cass. 4178/2007; Cass. 10432/2005). Nel caso di specie, la convenuta non ha offerto alcuna dimostrazione in tal senso;
al contrario, gli elementi acquisiti consentono di ritenere che la stessa fosse consapevole della situazione di insolvenza pagina 4 di 6 di , atteso il mancato pagamento di tutte le fatture emesse nel 2018, saldate solo mediante Parte_1
l'attivazione della procedura sostitutiva nel 2019 (cfr. docc. 6 e 7 parte attrice). Tale circostanza induce a concludere che la crisi dell'appaltatrice fosse già manifesta e conosciuta ben prima della dichiarazione di insolvenza intervenuta nel 2020.
4. Sui termini d'uso La convenuta ha, inoltre, invocato l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.f., sostenendo che il pagamento sarebbe stato effettuato nei “termini d'uso”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che rientrano in tale nozione i pagamenti eseguiti ed accettati, anche per comportamenti concludenti, con modalità difformi da quelle pattuite, purché nell'ambito di una pluralità di adempimenti idonei a far ritenere instaurata una prassi preesistente ai pagamenti oggetto di revocatoria, caratterizzata da stabilità e consolidamento (cfr. Cass. Civ., 11 gennaio 2022, n. 608). Ne consegue che, per configurare un “uso negoziale” riferibile al rapporto in esame, è necessario che tale prassi si sia formata e consolidata in epoca anteriore al periodo sospetto. Nella fattispecie, la convenuta non ha fornito, né offerto di fornire, prova che la delegazione di pagamento da parte di alle committenti costituisse prassi invalsa e consolidata Parte_1 anteriormente al periodo sospetto.
6. Sulle spese di lite In conclusione, il pagamento eseguito da in favore di deve essere dichiarato inefficace ai CP_2 CP_1 sensi dell'art. 67, comma 1, l.f., con conseguente condanna della convenuta a corrispondere a in amministrazione straordinaria la somma di € 111.904,03, oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla data di proposizione della domanda (03.02.2023, coincidente con la notifica dell'atto di citazione) sino all'integrale soddisfo. L'accoglimento della domanda principale proposta da comporta l'assorbimento della domanda subordinata proposta ex Parte_1 art. 67, comma 2, l.f. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione di diritto trattata giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
• Dichiara l'inefficacia ex art. 67, I comma, n. 2, L.F. dei pagamenti di € 111.904,03 complessivamente eseguiti dall' in favore di Controparte_4 Controparte_1
oggetto di causa;
[...]
• Condanna a restituire a Controparte_1 [...]
la somma di € 111.904,03, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, Parte_1
c.c. dalla domanda giudiziale (03.02.2023) all'effettivo saldo;
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Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1.12.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria AUPP Dr.ssa Alexandra Romeo
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