Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/05/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9101/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 8666/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Frignano, alla Via San Nazario n. 14, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Mastroianni, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/07/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del
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summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'I.N.P.S. si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Per_ A seguito di conferimento incarico al CT dott. , la causa è stata rinviata per la discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato la decorrenza del riconoscimento della indennità di accompagnamento riconosciuta nella CT disposta, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa riportandosi alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CT.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche
2 depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% dal 15.03.2023 al 30.09.2024. Invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana dal 01.10.2024”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che il Sig. è affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
Esiti di neoplasia vescicale;
Vasculopatia cerebrale cronica;
Cardiopatia sclerotica;
Broncopatia cronica;
Diabete mellito tipo II^; Deficit deambulatorio da poliartrosi con impegno funzionale. Il ricorrente è un uomo di 65 anni in condizioni generali mediocri per età e sesso. Caso Il caso del
Sig. concerne il riconoscimento dei requisiti medico-legali per ottenere l'indennità di Pt_1
accompagnamento. Le principali patologie invocate sono di tipo osteoarticolare, vascolare, metabolico, che, a giudizio del ricorrente, con i loro effetti collaterali sarebbero sufficienti ad ottenere il beneficio. Riferimenti patogenetici Malattia cerebro-vascolare. L'ischemia cerebrale è una malattia causata dalla riduzione di apporto di sangue (e conseguentemente di ossigeno) al cervello. Esistono due forme di ischemia cerebrale. La cosiddetta ischemia focale è confinata in un'area limitata del tessuto cerebrale e può essere causata da un trombo o da un embolo che bloccano il flusso del sangue in un'arteria. L'ischemia globale coinvolge invece più zone del cervello ed è caratterizzata dalla riduzione o addirittura dall'interruzione del flusso del sangue verso quest'organo. Le cause più comuni sono rappresentate dall'aterosclerosi dei vasi che portano sangue al cervello;
dalle malattie cardiache (in particolare la fibrillazione atriale) che possono determinare la formazione di emboli che attraverso il torrente circolatorio raggiungono i vasi cerebrali e li ostruiscono;
dalla cosiddetta malattia dei piccoli vasi che determina occlusione di piccole arteriole e che riconosce come fattori predisponenti l'ipertensione arteriosa e il diabete.
Discussione Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato accettabile, ha mostrato un pensiero sufficientemente articolato e legato al contesto. Ha riconosciuto l'accompagnatore, ha descritto il trascorrere della sua giornata: si è in presenza di un quadro degenerativo iniziale.
Patologia artrosica: è iniziata da diversi anni con manifestazioni degenerative principalmente al rachide e alle anche. Tale quadro anatomo-funzionale rende spiegazione dell'impegno osteoartrosico con funzione deambulatoria possibile solo per breve tratto, richiedente ausilio di terzi, con orientamento direzionale valido. Neoplasia Nel 2014 è stata riscontrata una neoplasia della vescica che ha richiesto il trattamento chirurgico con cistectomia e urostomia con il confezionamento di stomie e necessità di catetere. Ad oggi non si sono verificate recidive e/o
3 ripresa di malattia neoplastica. Nella valutazione finale ho considerato che l'attuale orientamento medico-legale per l'accompagnamento distingue valenze ideologiche e socio-relazionali.
Nell'ambito di tale concetto vanno considerati gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale. Le rimanenti affezioni (incontinenza urinaria, cardiopatia sclerotica, broncopatia su base tabagistica), incrementano il quadro menomativo incidendo negativamente sull'autonomia personale, diabete con un effetto di meiopragia. Decorrenza: il quadro menomativo attuale configura i requisiti per l'accompagnamento. La metodologia medico legale, per condividere la richiesta decorrenza, esige il riscontro oggettivo della sussistenza delle menomazioni oggi presenti con la medesima espressività e penetranza. Gli elementi fondanti posti a supporto della presente valutazione non trovano riscontro documentale nella documentazione medica di parte non riportando una obiettività configurabile per l'accompagnamento. E' opportuno ricordare che la metodologia medico-legale considera la documentazione medica come punto di riferimento di un'infermità richiedendo la verifica oggettiva di quanto asserito e, diversamente dalla valutazione clinica, non è la nominalità, bensì l'espressività e la penetranza delle menomazioni indotte a determinare il grado di invalidità attribuibile. Pertanto, sono da condividersi le valutazioni impugnate, INPS e in fase di ATP. L'attuale riconoscimento è legato al deficit deambulatorio e alla condizione deambulatoria: trattasi di infermità a carattere progressivo ed ingravescente, specie nell'età senescente in cui si innestano altri eventi morbosi, per cui è da ritenere plausibile il quadro menomativo con la sua penetranza ed espressività oggi riscontrato.
Occorre anche riconoscere che l'insorgenza non è d'emblée per cui, considerando l'ingravescenza patologica, in base agli elementi valutativi raccolti (anamnesi, documentazione, esame obiettivo, prescrizione di ausili, ecc.), ai dati della letteratura medica specifica e secondo consolidata giurisprudenza può ritenersi, in via presuntiva, una decorrenza di poco antecedente alla data di consulenza medico-legale”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede
4 di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo al sig. a partire dal 01/10/ 2024. Parte_1
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del riconoscimento della prestazione da data successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa, sia al deposito del presente ricorso.
Le spese di CT vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore del sig. dal Parte_1
01/10/2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese delle CT con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 24/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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