Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N° 886/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 886 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
e da nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
c.f. , entrambi residenti in [...], C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Massimo Mambelli del foro di Forlì-
Cesena, elettivamente domiciliati in Forlì, piazza A. Saffi n° 32, presso lo studio del suddetto difensore, - attori nei confronti della
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Cusani n°4,
[...]
c.f. , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Paolo Barozzi e P.IVA_1
Lucia Ostoni del foro di Milano nonché dall'avv. Stefano Rolli del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, via Baratti n° 3, presso lo studio dell'avv. Rolli,
- convenuta
e di
nato a [...] il [...], residente in [...]
Manucci n° 10, c.f. ; C.F._3
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Con “Note autorizzate di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.” depositate in data 27 novembre 2024 gli attori e hanno Parte_1 Parte_2 concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa: Accertata la responsabilità del sig. per i Controparte_2 fatti descritti in narrativa, avendo il predetto, sfruttando la propria qualità di consulente finanziario della società Azimut Capital Management SGR spa, ricevuto dai sig.ri Pt_1
1
e di Azimut Capital Management SGR spa, ai sensi e per gli effetti di cui Controparte_2 agli artt. 2043, 2049 c.c. e 31 co. 3 T.U.F., per i danni tutti derivanti ai sig.ri Parte_1
e in conseguenza dei fatti anzidetti, e per l'effetto condannare in via solidale Parte_2
Azimut Capital Management SGR spa e a corrispondere ai sig.ri Controparte_2 Parte_1
e la complessiva somma di euro 120.000,00 a titolo di risarcimento
[...] Parte_2 danni patrimoniali e morali da reato, come dettagliati in narrativa, ovvero quella minore o maggiore somma che risulterà equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”; hanno inoltre insistito per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori ritualmente dedotti nel corso del giudizio nei propri atti difensivi.
Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26 novembre 2024 la convenuta Azimut Capital Management SGR s.p.a. ha così concluso: “Voglia il Tribunale:
- nel merito, in via principale, rigettare interamente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che Azimut Capital nulla deve agli attori ad alcun titolo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nel verificarsi del danno dedotto da controparte e condannarlo di Controparte_2 conseguenza;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare che, nella fattispecie, gli attori hanno tenuto una condotta gravemente colposa, concorrendo così alla determinazione dei danni lamentati e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. l'eventuale condanna al risarcimento dei danni richiesti dagli attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia, in considerazione del loro concorso colposo;
- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in atti;
- in ogni caso, condannare gli attori alla rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11 marzo 2020 e Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio la Azimut Capital Management SGR s.p.a. e
[...] CP_2
al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] subìti in seguito alle condotte di reato attuate tra il 2012 ed il 2017. A sostegno della propria domanda gli attori esponevano di aver affidato da oltre un ventennio la gestione dei loro risparmi a , consulente finanziario ed agente presso la Azimut Capital Controparte_2
Management SGR s.p.a.; nel corso di tale periodo, gli conferivano ingenti somme di denaro al fine di destinarle ad operazioni finanziarie intermediate dalla medesima società. Nell'autunno del 2017 gli attori domandavano aggiornamenti al convenuto circa lo stato dei loro investimenti, non ottenendo però alcuna notizia. In virtù di tali episodi, la Azimut Capital
Management SGR s.p.a., mediante un comunicato ufficiale, informava i propri investitori dell'avvenuta cessazione di qualsivoglia rapporto professionale tra la stessa ed il CP_2 dichiarando che lo stesso si era illecitamente appropriato delle somme affidategli dai clienti, trattenendole per scopi personali. Aggiungevano inoltre gli attori che la ragione di tali indebite 2 appropriazioni era il pagamento di debiti derivanti da attività di gioco d'azzardo. Gli attori esponevano altresì che le dazioni in denaro corrisposte al ammontavano ad € CP_2
83.295,00 (cfr. doc. n° 1 e doc. n° 2 di parte attrice) e che il convenuto era solito rassicurarli circa la regolarità delle operazioni effettuate, riferendo che la Azimut Capital Management
SGR s.p.a. operava sotto l'egida di gruppi bancari solidi (quali ad esempio la BPM e la UBI
Banca), i quali erano legittimati alla raccolta del risparmio tra il pubblico ed all'esercizio delle attività ad esso correlate, inclusa la ricezione di versamenti in contanti al di sopra dei limiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, malgrado le anzidette rassicurazioni, la società, odierna convenuta non corrispondeva alcun rimborso del credito ai propri clienti. Nel gennaio del 2018 il si presentava volontariamente presso la Procura della Repubblica di Forlì, CP_2 dichiarando di essersi indebitamente appropriato di ingenti somme di denaro affidategli dai risparmiatori, giustificando di aver assunto tali condotte a causa di difficoltà finanziarie personali sorte dalla necessità di sanare debiti derivanti dal dissesto della società della moglie.
Tale appropriazione, iniziata circa otto anni prima, era stata alimentata anche da cospicue somme da lui destinate al gioco d'azzardo; l'odierno convenuto forniva pertanto una ricostruzione dettagliata delle somme sottratte (redatta dal dott. suo Testimone_1 commercialista di fiducia) pari ad € 2.540.427,50, tra cui rientravano anche le posizioni degli odierni attori. Nell'agosto del 2018, in seguito al suddetto episodio, il e la Pt_1 Parte_2 si costituivano parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. n° 305/2018 e R.G. GIP n°
382/2020 innanzi al Tribunale di Forlì, invocando il risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non – per un importo totale di € 120.000,00 o altra somma ritenuta equa e di giustizia.
Il procedimento si concludeva in data 24 gennaio 2020 con la pronuncia della sentenza n°
55/2020, recante applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 448
c.p.p.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 23 settembre 2020 la Azimut Capital
Management SGR s.p.a. contestando integralmente la domanda attorea, in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, chiedendone in primo luogo l'improcedibilità per difetto del procedimento di mediazione obbligatoria ed in secondo luogo l'integrale reiezione per manifesta infondatezza;
in particolare, rilevava la società convenuta che gli attori consegnavano al consulente gli importi anzidetti secondo delle modalità del tutto anomale ed all'evidenza non riconducibili all'usuale e ordinaria operatività che da sempre caratterizzava i rapporti intrattenuti con la società; aggiungeva altresì che gli stessi, in qualità di clienti seguiti
“da oltre 20 anni” dal convenuto, avrebbero dovuto conoscere le modalità con cui venivano disposte le operazioni, quali la compilazione e la sottoscrizione di appositi moduli, cui seguiva la certificazione di conferma delle operazioni disposte. Al contrario, la documentazione fornita dal consisteva in un foglio con in calce il logo della società convenuta, utilizzato CP_2 abusivamente e che in alcun modo poteva considerarsi idoneo a vincolare l'esponente.
Diversamente tali documenti confermavano le anomalie con cui il convenuto operava e di cui gli attori, usando l'ordinaria diligenza, si sarebbero dovuti accorgere.
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 15 ottobre 2020 il Giudice, accertato l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria, ordinava agli attori di promuoverla entro quindici giorni, rinviando la causa al 23 giugno 2021. In data 10 febbraio 2022 il G.I. dichiarava la contumacia del convenuto il quale, a fronte della rituale e Controparte_2
3 tempestiva effettuazione nei suoi confronti della notifica dell'atto di citazione, non si era costituito in giudizio. All'udienza del 20 ottobre 2022, respinta l'istanza di prova testimoniale di parte attrice, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava all'udienza del
28 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata infine assunta in decisione con ordinanza del 29 novembre 2024, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione del vaglio delle domande di parte attrice, occorre esaminare il merito della questione e quindi la richiesta avanzata da e di risarcimento dei danni – Parte_1 Parte_2 patrimoniali e non – subìti in seguito alle condotte di reato realizzate tra il 2012 ed il 2017 da
, la cui responsabilità appare altresì accertata all'esito del giudizio penale Controparte_2 celebrato a suo carico (cfr. doc. n° 7 di parte attrice: Tribunale di Forlì, sentenza n° 55/2020 depositata in data 24 gennaio 2020).
Tanto premesso, nella presente sede è necessario stabilire, in base alle regole processuali e probatorie proprie del processo civile, se sia stata fornita adeguata prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, vale a dire della condotta lesiva attribuita al convenuto. Orbene, deve evidenziarsi che la fattispecie di cui all'art. 646 co. 1° c.p., nel prevedere il delitto di “appropriazione indebita”, sanziona la condotta di colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsivoglia titolo, il possesso. Pertanto, il bene giuridico protetto è il diritto di proprietà in tutte quelle ipotesi in cui esso sia disgiunto dal possesso sulla cosa, sanzionandosi la condotta del soggetto che venga di fatto ad esercitare un potere di signoria sulla cosa altrui appropriandosi dei poteri spettanti al proprietario. Trattasi di proprietà in senso penalistico, intendendosi compreso in essa qualsivoglia diritto, reale o personale, sulla cosa;
inoltre, in un'ottica di superamento dei limiti imposti dalla nozione civilistica di proprietà, si è voluto individuare il bene giuridico protetto dalla norma “nell'interesse di un soggetto diverso dall'autore del fatto al rispetto dell'originario vincolo di destinazione della cosa”.
In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità ha individuato la ratio della norma nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente colui che, avendo l'autonoma disponibilità della res, le attribuisca una destinazione incompatibile con il titolo o con le ragioni che ne giustifichino il possesso, anche nel caso di una somma di denaro (cfr. Cass. Pen. sez. V, n°
46474/2014).
Tanto premesso, occorre tenere in considerazione ai presenti fini anche l'art. 648-ter.1 c.p.; trattasi del delitto di autoriciclaggio, introdotto nel nostro ordinamento con la legge n°
186/2014 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Con tale introduzione, il Legislatore ha previsto la punibilità del riciclaggio compiuto dallo stesso autore del delitto presupposto o dal concorrente nello stesso, introducendo la definitiva separazione tra il riciclaggio ed il delitto presupposto.
Trattasi di una fattispecie di reato plurioffensiva che, da un lato, in un'ottica di tutela del patrimonio, mira ad impedire il consolidamento di beni di provenienza delittuosa in capo
4 all'autore del delitto stesso e, da un altro, è rivolta a tutelare l'amministrazione della giustizia, sanzionando quelle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto dei beni stessi.
Tanto chiarito in termini generali, ai fini della corretta soluzione della controversia occorre evidenziare come secondo la giurisprudenza di legittimità per “fatto accertato dal giudice penale” debba intendersi «il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all'art. 651 cod. proc. pen.» (cfr. Cass.
n° 15392/2018).
Alla stregua del sopra richiamato principio, deve pertanto dedursi come solo gli elementi di fatto, nella loro oggettività, se ed in quanto accertati nel giudizio penale in funzione dell'accertamento demandato in quella sede, non possano essere stravolti o diversamente ricostruiti da parte del Giudice civile adito con l'azione risarcitoria, il cui accertamento invece non appare precluso rispetto ad altre modalità o aspetti del fatto non specificamente considerati in sede penale, con particolare riferimento alle mere valutazioni dei fatti accertati, rispetto alle quali rimane integra la piena autonomia e separatezza dei due ambiti di giurisdizione.
Ne consegue che ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla liquidazione del pregiudizio deve ritenersi di esclusiva spettanza del Giudice civile (cfr. Cass. nn. 8360/2010, 14648/2011, 20786/2018, 8468/2019 e 30311/2019, secondo cui “ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”).
Orbene, nel merito delle domande risarcitorie avanzate da e Parte_1 Parte_2 sussiste senza dubbio la responsabilità di , il quale in data 18 gennaio
[...] Controparte_2
2018, recatosi presso la Procura del Tribunale di Forlì, dichiarava che a seguito di una crisi finanziaria subìta dalla società “Eurostile” , di cui la moglie era titolare al 2%, aveva iniziato a giocare d'azzardo “arrivando negli ultimi tempi a giocare circa 10.000 euro a settimana, fino ad appropriarmi dei soldi di ignari risparmiatori, a me affidati in forza del mio incarico di consulente finanziario, per sanare i debiti. In forza della mia ottima reputazione, i miei clienti, mi consegnavano soldi o effetti, a me intestati, per effettuare gli investimenti e io gli rilasciavo delle ricevute provvisorie, in alcuni casi moduli in altri, dichiarazioni da me CP_1
5 sottoscritte, in altri casi rilasciavo quali garanzie degli assegni in bianco a loro intestati.
Questa attività, da me posta in essere, contraria alla normativa CONSOB e della Banca
d'Italia, è iniziata circa 8 anni fa, quando mi sono pesantemente indebitato per sanare i debiti accumulati a seguito del dissesto della società di mia moglie, con l'accensione di un mutuo ipotecario di centonovantamila euro, all'inizio pensavo che avrei potuto gestire tutto e che sarei riuscito nel tempo a rientrare, purtroppo così non è stato, le cose si sono andate aggravando di anno in anno, arrivando al punto che inventavo delle scuse per non restituire i capitali investiti ai miei clienti”. A sostegno della sopracitata dichiarazione il convenuto depositava una ricostruzione delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti tra i quali risultavano anche gli odierni attori.
Successivamente, con la sentenza n° 55/2020 resa in data 13 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì condannava alla pena di anni 1, Controparte_2 mesi 11 e giorni 20 di reclusione ed € 2.500,00 di multa;
pertanto, ben può inquadrarsi l'illecita condotta appropriativa posta in essere dall'imputato nelle fattispecie di reato di cui agli artt.
646 e 648-ter.1 c.p., con conseguente sua responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti degli attori.
In seno a detto ultimo provvedimento il giudicante ha dato in particolare atto delle citate circostanze di fatto, traendone le condivisibili conclusioni di cui sopra.
Orbene, nel caso di specie, essendo stata dimostrata la responsabilità di , Controparte_2 ben possono essere applicate le norme in materia di illecito aquiliano e, in particolare, l'art. 2059 c.c., che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi determinati dalla legge e, dunque, anche nell'ipotesi di cui all'art. 185 c.p.
Dunque, in applicazione di tale principio, attesa la libera valutazione delle prove acquisite nella fase penale e l'applicazione del principio civilistico del “più probabile che non” nella valutazione complessiva del materiale probatorio, la domanda di e di Parte_1
deve essere accolta, ritenendosi accertata la commissione e la rilevanza Parte_2 penale della condotta lesiva ascritta a , essendo evidente che gli attori sono Controparte_2 stati vittime di raggiri posti in essere da quest'ultimo al fine di trarne un indebito vantaggio personale. Il convenuto va pertanto condannato al pagamento in favore dei suddetti attori, quali creditori in solido, della somma di € 83.295,00 oltre rivalutazione dalle date delle singole corresponsioni di denaro ed interessi sulle somme via via rivalutate sino alla data della presente pronuncia, con la precisazione che il tasso degli interessi da applicare sarà inizialmente quello
“legale” di cui all'art. 1284 co. 1° c.c. e, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, quello “moratorio” previsto dal comma 4° della predetta norma;
successivamente alla pubblicazione della presente sentenza spetteranno in favore dei – sulla Parte_4 somma dovuta a titolo risarcitorio come sopra annualmente rivalutata – gli interessi “moratori” fino all'effettivo soddisfo.
Ritiene altresì il Tribunale che, a causa del fatto-reato perpetrato da nei Controparte_2 confronti degli odierni attori, vada liquidato in favore di questi ultimi anche il reclamato danno morale, inteso quale pregiudizio autonomo rispetto al danno biologico che incide sullo stato d'animo di sofferenza interiore delle vittime, non suscettibile di accertamento medico-legale;
l'entità dell'invocato risarcimento viene liquidata in questa sede in via necessariamente equitativa (ai sensi del c.d. degli artt. 1226 e 2056 c.c.), tenendo conto della gravità e della
6 reiterazione pluriennale del reato oltre che delle conseguenze sulla condizione personale ed economica delle vittime, e si quantifica nel complessivo importo di € 20.000,00 (da intendersi liquidato alla data attuale e quindi non suscettibile di rivalutazione monetaria) oltre interessi ex art. 1284 co. 4° c.p.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Ritiene invece il Tribunale che la domanda avanzata nei confronti della Azimut Capital
Management SGR s.p.a. non meriti accoglimento. Ed infatti, l'estraneità di quest'ultima ai fatti esposti emerge prima facie ove si consideri, per un verso, che i raggiri sono stati senza dubbio agevolati – se non addirittura resi possibili – dalla condotta imprudente dei medesimi attori, i quali hanno consapevolmente deciso di consegnare ingenti somme di denaro al con CP_2 modalità del tutto anomale e non idonee al tracciamento (cfr. doc. n° 2 di parte attrice), e, per altro verso, che non si comprende quale profilo di colpa possa in concreto ascriversi in capo alla società odierna convenuta, né peraltro le deduzioni difensive di e di Parte_1
forniscono elementi a tal fine in qualche modo idonei. Parte_2
Occorre per vero chiarire che, in tema di intermediazione finanziaria, il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è solidalmente responsabile dei danni arrecati a terzi dal proprio promotore finanziario;
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «tale forma di responsabilità, trova i suoi referenti normativi nell'art. 31 D.lgs.
n° 58 del 1998 e nell'art. 2049 c.c., ed è configurabile indipendentemente dalla tipologia di rapporto di preposizione intercorrente tra intermediario e promotore. Il promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa traendone dei benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i corrispondenti rischi.
Presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario è la connessione tra
l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario ed il danno da quest'ultimo cagionato. Tuttavia è bene evidenziare come, il comportamento “anomalo” del cliente possa,
a seconda dei casi, portare all'esclusione della responsabilità della banca oppure determinare una diminuzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.».
Orbene, il principio secondo il quale l'intermediario finanziario risponde ex art. 31 co 3°
T.U.F. ed ex art. 2049 c.c. dei danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nell'ambito delle incombenze loro affidate si applica allorquando il fatto illecito sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui siano adibiti. Il Giudice di merito deve valutare caso per caso se la condotta anomala dell'investitore esclude la responsabilità solidale dell'intermediario finanziario, anche considerando se la stessa violi specifici obblighi normativi;
l'apprezzamento di tali elementi è insindacabile in sede di legittimità e deve dimostrare perché l'anomalia non elimini il nesso tra il danno subìto dall'investitore e gli obblighi dell'intermediario. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al
7 consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore”.
Orbene, traslando quanto sopra al caso in oggetto, nella fattispecie per cui è causa sono state poste in essere dagli attori una serie di condotte di certo gravemente anomale, quali la consegna di assegni in bianco e di contanti o l'utilizzo di fogli di carta quadrettata contenenti
“dichiarazioni” da parte del (cfr. doc. n° 2 di parte attrice); pertanto, è evidente che CP_2 la condotta dei terzi investitori, interrompendo il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito posto in essere e l'esercizio delle mansioni affidategli dalla Azimut Capital Management SGR
s.p.a., fa venir meno la responsabilità di quest'ultima essendo chiaramente percepibile che il consulente, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente;
inoltre, i medesimi danneggiati hanno prestato acquiescenza all'irregolare agire del convenuto, palesata da elementi presuntivi quali, ad esempio, il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo degli investimenti, l'esperienza acquisita dagli attori nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento, oltre alle complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. Civ. sez. III, ordinanza del 17 gennaio 2020 n° 857).
Dunque, accertato che la condotta dei danneggiati nel caso in disamina costituisce fattore idoneo e sufficiente a determinare il fatto dannoso, con interruzione del nesso causale, la domanda degli attori deve ritenersi infondata nei confronti della società convenuta e va quindi rigettata. Si ribadisce inoltre che, una volta rilevata la non applicabilità dell'art. 2049 c.c. al caso di specie, va esclusa anche la responsabilità ex art. 2043 c.c.; ciò alla luce del principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità dei padroni e dei committenti, il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1° c.c.) ovvero addirittura escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità dell'intermediario (così come rilevato nel caso di specie).
Tenuto conto delle ragioni sottese alla presente decisione risultano all'evidenza superflui gli approfondimenti istruttori sollecitati dagli attori anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e, alla luce della Controparte_2 notula in atti, si liquidano come in dispositivo in favore degli attori e Parte_1
in applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo Parte_2
2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla
G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 52.001,00 a € 260.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento.
Il rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della Azimut Capital Management SGR s.p.a. impone inoltre in questa sede la condanna dei – Parte_4 in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite in favore della predetta società, in applicazione dei medesimi criteri di quantificazione più sopra esplicitati.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
8
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: in parziale accoglimento delle domande avanzate nel presente giudizio da Parte_1
e , accerta e dichiara la responsabilità di nei confronti di Parte_2 Controparte_2
e per i fatti-reato di cui in parte motiva e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 condanna il predetto convenuto al risarcimento in favore degli attori, quali creditori in solido, dei correlativi danni patrimoniali e non patrimoniali e, pertanto, alla corresponsione degli importi rispettivamente di € 83.295,00 ed € 20.000,00 oltre rivalutazione ed interessi nei termini e con le decorrenze di cui in motivazione;
rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti della Azimut Capital
Management SGR s.p.a.; condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Controparte_2 Parte_1
e , quali creditori in solido, spese che liquida nel complessivo
[...] Parte_2 importo di € 13.669,23 (di cui € 799,23 per spese vive, € 2.480,00 per la fase di studio, €
1.500,00 per la fase introduttiva, € 4.840,00 per la fase di trattazione ed € 4.050,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Azimut Capital Management SGR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che liquida nel complessivo importo di € 12.870,00 per compensi (di cui €
2.480,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 4.840,00 per la fase di trattazione ed € 4.050,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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