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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2028 dell'anno 2020, vertente tra con sede legale in Casalnuovo di NA (NA) alla Via NA n. 157, P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata, difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Cervelli e Stefania
Cervelli, giusta procura in atti
-APPELLANTE-
e
(CF: ), nella qualità di titolare della omonima ditta CP_1 C.F._1 individuale con p. IVA n. , rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Rungetti, in P.IVA_2 virtù di mandato presente in atti
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 703/2020 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il
08.05.2020. CONCLUSIONI:
Per l'appellante, in riforma della sentenza impugnata: “in via preliminare concedere la richiesta di sospensione ex art. 283 cpc;
riconoscere il diritto di credito della nei confronti della Parte_1 ditta individuale per euro 35.520,08, oltre interessi moratori dall'emissione delle CP_1 singole fatture sino all'effettivo soddisfo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, confermando l'opposto decreto ingiuntivo;
per l'effetto, condannare la ditta individuale
al pagamento della merce fornita dalla all'ingrosso, come da fatture CP_1 Parte_1 allegate al ricorso per D.I., e, presumibilmente, rivenduta al dettaglio, il tutto per un credito pari ad euro 35.520,08, oltre interessi moratori dall'emissione delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese, e degli onorari dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, C.P.A., ed oneri di legge”.
Per l'appellato: “Preliminarmente 1) Dichiarare inammissibile il deposito in appello delle fatture e della documentazione contabile cui l'appellante ha rinunziato in primo grado in sede di interpello ex art. 222 cpc, nonché della documentazione ulteriore non motivata dalla richiesta ex art. 283 cpc, in violazione dell'art. 345 cpc;
2) Rigettare la domanda di sospensione ex art. 283 cpc visto che la
non ha dimostrato i “gravi e fondati motivi”; Nel merito, confermando la sentenza di Parte_1 primo grado: 3) Rigettare l'Appello di parte ricorrente, perché infondato in fatto e/o in diritto;
4)
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione al sottoscritto procuratore anticipatario come da nota spese allegata (doc. 4 ); 5) Valutare l'applicazione dell'art. 96 c.3 cpc, come introdotto dalla L. 69/2009,
e pertanto altresì condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento a favore del sig. di una somma equitativamente determinata”. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 15.05.2012, , nella qualità di titolare della omonima CP_1 ditta individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 564/2012 emesso dal Tribunale di
Nola ad istanza della società con il quale gli si ingiungeva di pagare la somma di € Parte_1
35.520,08, oltre interessi, spese e competenze, sulla scorta dell'allegazione di fatture accompagnatorie, emesse per il pagamento di prodotti informatici asseritamente consegnati a quest'ultimo, ma dallo stesso non pagate. Il deduceva: 1) l'assoluta carenza di legittimazione CP_1 passiva nel giudizio monitorio, per essere, le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo relative a merce mai richiesta e/o ricevuta;
2) che la pretesa creditoria era destituita di qualsiasi fondamento, non avendo le fatture commerciali alcun valore probatorio nel giudizio di opposizione all'ingiunzione in ordine all'esistenza del credito;
3) che, in conseguenza di quanto esposto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato o comunque dichiarato nullo nei suoi confronti, con vittoria di spese e onorari di lite.
Costituitasi, la convenuta sosteneva la piena esistenza del credito, sulla scorta delle Parte_1 fatture accompagnatorie recanti la sottoscrizione del , e dell'assegno bancario 0017945182-08 CP_1
- rilasciato dallo stesso in favore della in garanzia e pagamento delle forniture ricevute - Pt_1 dell'importo di € 35.520,08, ossia di valore esattamente pari al credito ingiunto. Concludeva, pertanto, per il rigetto della spiegata opposizione con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 703/2020, pubblicata in data 08.05.2020, il Tribunale di Nola accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, non avendo la società opposta assolto l'onere, su di essa incombente, di provare l'esistenza del credito azionato.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale evidenziava l'inidoneità a fondare la pretesa creditoria, delle fonti di prova addotte dalla società opposta, quali le fatture accompagnatorie sottoscritte dal
, un assegno bancario di importo asseritamente corrispondente a quello oggetto di giudizio, la CP_1 stampa di messaggi di posta elettronica scambiati tra le parti e le dichiarazioni del teste ES
, dipendente della medesima società. Nello specifico, in ordine alle fatture
[...] accompagnatorie (e contestuali DDT) il Tribunale rilevava che a seguito della querela di falso avente ad oggetto le sottoscrizioni del apposte sulle medesime, proposta incidentalmente CP_1 dall'opponente, parte opposta aveva dichiarato di non volersi avvalere dei DDT prodotti in giudizio, con conseguente inutilizzabilità di detti documenti ai fini della decisione. Rispetto alla testimonianza indotta dall'opposta, rilevava il Tribunale che il teste, escusso all'udienza del
16.10.2014, confermava in maniera del tutto generica "la commessa” dell'opponente, limitandosi a confermare l'acquisto e non anche la consegna di quanto descritto nelle fatture allegate al fascicolo dell'opposta così riferendosi a documenti inutilizzabili a fini probatori nel giudizio in oggetto (in applicazione dell'art. 222 c.p.c.). Infine, il teste, rilevava il Tribunale, con riguardo all'assegno bancario depositato in atti dalla smentiva la prospettazione di parte opposta, secondo cui Pt_1
l'assegno era di importo esattamente corrispondente all'ammontare delle fatture di cui al decreto opposto, dichiarando invece che lo stesso veniva rilasciato dal non compilato nella parte CP_1 relativa agli importi. Il Tribunale rilevava poi che le e-mail prodotte dalla non erano Pt_1 sufficienti a provare l'esistenza del credito, atteso che esse non contenevano un riscontro preciso e condiviso dei termini del rapporto contrattuale tra le parti, lasciando ferma l'incertezza in merito alla sussistenza del rapporto oggetto di causa, nonché ai suoi elementi costitutivi. Pertanto, non ritenuta raggiunta la prova in ordine all'esistenza del credito azionato, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della alla Parte_1 rifusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.06.2020, la ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, deducendo: 1) il mancato esame delle risultanze istruttorie nonché dei documenti depositati, per non avere, il Giudice, tenuto in debita considerazione: a) i documenti di trasporto presenti in atti, anche se disconosciuti dal , atteso che la merce può CP_1 essere ricevuta anche da un terzo preposto dall'opponente (Cass. n. 13258/2006); b) la prova testimoniale effettuata, anche se in riferimento alle bolle disconosciute dall'opponente (Cass. n.
14594/2007); c) l'assegno spiccato dal in favore della di importo corrispondente al CP_1 Pt_1 valore delle fatture emesse;
d) le numerose e-mail allegate, in grado, secondo la tesi dell'appellante, di dimostrare il proprio diritto di credito nei confronti del;
2) l'illegittimità dell'istruttoria CP_1 effettuata, per avere il Tribunale, in sede di acquisizione della prova testimoniale, posto al ES anche quesiti riportati irritualmente, perché tardivi, nelle richieste istruttorie del , di cui alle CP_1 memorie ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c.
Costituitosi, l'appellato si è opposto alle argomentazioni proposte in appello, CP_1 chiedendone il rigetto e formulando domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Con provvedimento del 25.11.2020 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
04.11.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione della pronuncia impugnata, rinviando il giudizio per conclusioni all'udienza del 30.11.2022. A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 26.03.2025, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, con termine per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui, il
Tribunale avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie, nonché i documenti depositati, ai fini della decisione, quali le fatture accompagnatorie, l'assegno spiccato dal in favore della CP_1
la prova testimoniale assunta e le e-mail intercorse tra le parti. Pt_1
In riferimento alle fatture accompagnatorie, con i relativi documenti di trasporto, asseritamente sottoscritti dal , deve essere rilevato che gli stessi, nelle more del giudizio di primo grado, CP_1 sono stati oggetto di querela di falso ad istanza di parte opponente, e che in seguito a tale evento, la all'udienza del 5.07.2016 ha dichiarato “di non volersi avvalere dei DDT oggetto di Parte_1 querela di falso”, con l'inevitabile conseguenza, dell'assoluta inutilizzabilità di tale documentazione ai fini della decisione. Ciò posto, la tesi dell' appellante, secondo cui il disconoscimento delle firme apposte sui documenti di trasporto, non assumerebbe rilevanza, posto che la merce potrebbe essere stata ricevuta anche da un terzo preposto dall'opponente, non risulta pertinente, perché l'inevitabile conclusione del giudice, di non tener conto di tali documenti ai fini della decisione, non si fonda sul citato disconoscimento, ma sulla spontanea dichiarazione di parte opposta di non volersene avvalere in giudizio, con la conseguenza di rendere del tutto irrilevante il soggetto che, nel caso di specie, abbia ricevuto la merce, e ciò in ossequio alla disciplina processuale sul disconoscimento e sui suoi effetti in fase istruttoria. In considerazione di ciò, la prospettazione di parte appellante sulla idoneità dei documenti di trasporto a dimostrare la pretesa creditoria, non può essere accolta, attesa la scelta processuale della stessa di non volersene Pt_1 avvalere ai fini del giudizio de quo; l'adesione alla suggestiva tesi di parte opponente priverebbe invece di efficacia il diritto processuale della parte contro la quale vengono depositate prove documentali, di disconoscerne la sottoscrizione e dunque di subordinarne l'efficacia probatoria ad una verifica istruttoria sulla autenticità delle sottoscrizioni, rimessa alla iniziativa della controparte, in questo caso volutamente non esercitata, per quanto si è già osservato.
Deve essere rilevato, inoltre, che neppure la testimonianza fornita all'udienza del 16.10.2014 dal teste appare sufficiente a fondare la pretesa creditoria di parte opposta, atteso che, - anche ES volendo ritenere ammissibile il riferimento del teste ai documenti di trasporto di cui la ha Pt_1 dichiarato di non volersi avvalere (cfr. Cass. n. 14594/2007) - la decisione del giudice è stata correttamente fondata anche sulla circostanza per cui il teste ha reso delle dichiarazioni del tutto generiche in riferimento all'ordine asseritamente effettuato dal . Il teste, infatti, interrogato sul CP_1 capo di prova n.1 della seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., della (“Vero è che il Pt_1 sig. ha acquistato presso la la merce descritta nelle fatture allegate al CP_1 Parte_1 fascicolo di parte opposta che si mostrato al teste”), così rispondeva: “Si è vero, in quanto avendo rapporti di lavoro con la sono a conoscenza della commessa”; limitandosi perciò a Pt_1 confermare sinteticamente la commessa dell'opponente, in ordine a quanto descritto in ben dodici fatture, aventi ad oggetto diverse decine di prodotti e a distanza di tre anni e mezzo dalla loro emissione (aprile, maggio 2011), senza dare, inoltre, alcuna specifica indicazione della merce asseritamente venduta all'opponente e senza fare riferimento specifico all'eventuale ed avvenuta consegna. In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ha correttamente ritenuto la testimonianza del inidonea ad assurgere a prova della pretesa creditoria. Deve essere ES rilevato, inoltre, che è la stessa testimonianza del sul capo di prova n. 2 (“Vero è che il sig. ES
in garanzia e pagamento delle forniture ha rilasciato in favore della un CP_1 Parte_1 assegno bancario di importo pari al prezzo totale della merce acquistata”), a rendere l'ulteriore elemento posto a fondamento della domanda - e cioè l'assegno emesso dal in favore della CP_1 asseritamene di valore corrispondente alla somma delle fatture azionate in monitorio – Pt_1 anch'esso insufficiente a fondare la pretesa creditoria, avendo il teste dichiarato che: “custodivamo un assegno del sig. a garanzia degli importi relativi alle commesse, ma lo stesso non era CP_1 compilato nella parte relativa agli importi”, ed ammettendo dunque la mera consegna di un assegno in bianco e pertanto del tutto inidoneo ad essere riferito, in assenza dell'importo e di ulteriori elementi determinanti, alle fatture in questione. Sotto tale aspetto sono dunque più che condivisibili gli analoghi rilievi mossi dal Tribunale, che vanno condivisi e confermati.
Infine, anche in riferimento alle e-mail depositate, il giudice di prime cure ha correttamente valutato che queste non potessero fondare la pretesa azionata, dimostrando esse solo l'esistenza di una consolidata prassi commerciale tra le società, ma non l'esistenza di uno specifico e determinato rapporto contrattuale, essendo la corrispondenza intercorsa tra le parti, priva di chiari e univoci riferimenti ai termini contrattuali essenziali, quali ad esempio i beni oggetto dell'affare e i prezzi di volta in volta pattuiti, valendo al più come semplici elementi indiziari di generici, plurimi ed eterogenei rapporti commerciali, che in assenza di ulteriori elementi probatori anche solo presuntivi, non possono rilevare come prova in relazione alla esistenza dello specifico credito azionato con le fatture in esame (Cass. n. 6125/2025).
Tanto premesso e in considerazione delle regole probatorie che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di prime cure, ha correttamente valutato le risultanze istruttorie e i documenti depositati, ritenendo pertanto, di conseguenza, non assolto l'onere dalla di provare la pretesa creditoria, essendo i citati elementi addotti dall'appellante anche in Pt_1 questa sede e con le medesime argomentazioni in fatto, inidonei a determinare con certezza, nel caso di specie, la sussistenza del rapporto oggetto del giudizio.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'illegittimità dell'istruttoria effettuata, per avere il Tribunale, in sede di acquisizione della prova testimoniale, posto al anche quesiti ES riportati irritualmente. Secondo la tesi dell'appellante, la difesa del avrebbe depositato nel CP_1 terzo termine di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., non semplici repliche alle istanze istruttorie di controparte, bensì quesiti costituenti prove dirette e pertanto inammissibili, perché tardive. Il
Giudice, secondo la avrebbe quindi, dapprima rilevato la citata irritualità, per poi, Pt_1 all'udienza di escussione del teste, erroneamente posto al anche i quesiti irritualmente ES riportati nelle memorie istruttorie di replica. Tale assunto non può essere condiviso perché sconfessato per tabulas dai relativi verbali del giudizio di primo grado. Deve essere rilevato, infatti, che, - se è vero che, con provvedimento del 08.10.2013, il Giudice ammetteva la prova testimoniale proposta dall'opposto, così come richiesta nella memoria istruttoria (ammettendo i capi da n. 1 a 4), ritenendo invece, tardivi, in quanto tendenti a provare circostanze da dedurre in prova diretta, i capi da n. 1 a 8 dedotti dal nella memoria ex art 183 VI co. n.3 c.p.c. - all'udienza di escussione CP_1 della prova testimoniale del 16.10.2014 (cfr. verbali) venivano posti al esclusivamente i ES quesiti presenti ai capi da n. 1 a 4 della seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., della Pt_1 senza che alcuno dei quesiti ritenuti tardivi ed inammissibili dal Giudice fosse parimenti sottoposto al teste. Solo per completezza di trattazione, deve essere ricordato che, in ogni caso, il giudice avrebbe avuto il potere di porre domande al teste escusso, ai sensi dell'art. 253 co. 1, secondo periodo, c.p.c., al fine di chiarire i fatti medesimi, in quanto: “Il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione” (Cass. n. 17981/2020).
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato.
Infine, in riferimento alla richiesta dell'appellato di valutare l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., con conseguente condanna della al pagamento, in suo favore, di una somma Pt_1 equitativamente determinata, la Corte ritiene non sussistenti i presupposti richiesti dalla norma de qua, in mancanza di idonea allegazione, da parte dell'appellato, in ordine al profilo psicologico tenuto dalla società.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2028/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 703/2020 emessa dal Tribunale di Nola.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.469,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
NA, 09.07.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2028 dell'anno 2020, vertente tra con sede legale in Casalnuovo di NA (NA) alla Via NA n. 157, P. IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata, difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Cervelli e Stefania
Cervelli, giusta procura in atti
-APPELLANTE-
e
(CF: ), nella qualità di titolare della omonima ditta CP_1 C.F._1 individuale con p. IVA n. , rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Rungetti, in P.IVA_2 virtù di mandato presente in atti
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 703/2020 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il
08.05.2020. CONCLUSIONI:
Per l'appellante, in riforma della sentenza impugnata: “in via preliminare concedere la richiesta di sospensione ex art. 283 cpc;
riconoscere il diritto di credito della nei confronti della Parte_1 ditta individuale per euro 35.520,08, oltre interessi moratori dall'emissione delle CP_1 singole fatture sino all'effettivo soddisfo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, confermando l'opposto decreto ingiuntivo;
per l'effetto, condannare la ditta individuale
al pagamento della merce fornita dalla all'ingrosso, come da fatture CP_1 Parte_1 allegate al ricorso per D.I., e, presumibilmente, rivenduta al dettaglio, il tutto per un credito pari ad euro 35.520,08, oltre interessi moratori dall'emissione delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese, e degli onorari dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, C.P.A., ed oneri di legge”.
Per l'appellato: “Preliminarmente 1) Dichiarare inammissibile il deposito in appello delle fatture e della documentazione contabile cui l'appellante ha rinunziato in primo grado in sede di interpello ex art. 222 cpc, nonché della documentazione ulteriore non motivata dalla richiesta ex art. 283 cpc, in violazione dell'art. 345 cpc;
2) Rigettare la domanda di sospensione ex art. 283 cpc visto che la
non ha dimostrato i “gravi e fondati motivi”; Nel merito, confermando la sentenza di Parte_1 primo grado: 3) Rigettare l'Appello di parte ricorrente, perché infondato in fatto e/o in diritto;
4)
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione al sottoscritto procuratore anticipatario come da nota spese allegata (doc. 4 ); 5) Valutare l'applicazione dell'art. 96 c.3 cpc, come introdotto dalla L. 69/2009,
e pertanto altresì condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento a favore del sig. di una somma equitativamente determinata”. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 15.05.2012, , nella qualità di titolare della omonima CP_1 ditta individuale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 564/2012 emesso dal Tribunale di
Nola ad istanza della società con il quale gli si ingiungeva di pagare la somma di € Parte_1
35.520,08, oltre interessi, spese e competenze, sulla scorta dell'allegazione di fatture accompagnatorie, emesse per il pagamento di prodotti informatici asseritamente consegnati a quest'ultimo, ma dallo stesso non pagate. Il deduceva: 1) l'assoluta carenza di legittimazione CP_1 passiva nel giudizio monitorio, per essere, le fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo relative a merce mai richiesta e/o ricevuta;
2) che la pretesa creditoria era destituita di qualsiasi fondamento, non avendo le fatture commerciali alcun valore probatorio nel giudizio di opposizione all'ingiunzione in ordine all'esistenza del credito;
3) che, in conseguenza di quanto esposto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato o comunque dichiarato nullo nei suoi confronti, con vittoria di spese e onorari di lite.
Costituitasi, la convenuta sosteneva la piena esistenza del credito, sulla scorta delle Parte_1 fatture accompagnatorie recanti la sottoscrizione del , e dell'assegno bancario 0017945182-08 CP_1
- rilasciato dallo stesso in favore della in garanzia e pagamento delle forniture ricevute - Pt_1 dell'importo di € 35.520,08, ossia di valore esattamente pari al credito ingiunto. Concludeva, pertanto, per il rigetto della spiegata opposizione con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 703/2020, pubblicata in data 08.05.2020, il Tribunale di Nola accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, non avendo la società opposta assolto l'onere, su di essa incombente, di provare l'esistenza del credito azionato.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale evidenziava l'inidoneità a fondare la pretesa creditoria, delle fonti di prova addotte dalla società opposta, quali le fatture accompagnatorie sottoscritte dal
, un assegno bancario di importo asseritamente corrispondente a quello oggetto di giudizio, la CP_1 stampa di messaggi di posta elettronica scambiati tra le parti e le dichiarazioni del teste ES
, dipendente della medesima società. Nello specifico, in ordine alle fatture
[...] accompagnatorie (e contestuali DDT) il Tribunale rilevava che a seguito della querela di falso avente ad oggetto le sottoscrizioni del apposte sulle medesime, proposta incidentalmente CP_1 dall'opponente, parte opposta aveva dichiarato di non volersi avvalere dei DDT prodotti in giudizio, con conseguente inutilizzabilità di detti documenti ai fini della decisione. Rispetto alla testimonianza indotta dall'opposta, rilevava il Tribunale che il teste, escusso all'udienza del
16.10.2014, confermava in maniera del tutto generica "la commessa” dell'opponente, limitandosi a confermare l'acquisto e non anche la consegna di quanto descritto nelle fatture allegate al fascicolo dell'opposta così riferendosi a documenti inutilizzabili a fini probatori nel giudizio in oggetto (in applicazione dell'art. 222 c.p.c.). Infine, il teste, rilevava il Tribunale, con riguardo all'assegno bancario depositato in atti dalla smentiva la prospettazione di parte opposta, secondo cui Pt_1
l'assegno era di importo esattamente corrispondente all'ammontare delle fatture di cui al decreto opposto, dichiarando invece che lo stesso veniva rilasciato dal non compilato nella parte CP_1 relativa agli importi. Il Tribunale rilevava poi che le e-mail prodotte dalla non erano Pt_1 sufficienti a provare l'esistenza del credito, atteso che esse non contenevano un riscontro preciso e condiviso dei termini del rapporto contrattuale tra le parti, lasciando ferma l'incertezza in merito alla sussistenza del rapporto oggetto di causa, nonché ai suoi elementi costitutivi. Pertanto, non ritenuta raggiunta la prova in ordine all'esistenza del credito azionato, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della alla Parte_1 rifusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.06.2020, la ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, deducendo: 1) il mancato esame delle risultanze istruttorie nonché dei documenti depositati, per non avere, il Giudice, tenuto in debita considerazione: a) i documenti di trasporto presenti in atti, anche se disconosciuti dal , atteso che la merce può CP_1 essere ricevuta anche da un terzo preposto dall'opponente (Cass. n. 13258/2006); b) la prova testimoniale effettuata, anche se in riferimento alle bolle disconosciute dall'opponente (Cass. n.
14594/2007); c) l'assegno spiccato dal in favore della di importo corrispondente al CP_1 Pt_1 valore delle fatture emesse;
d) le numerose e-mail allegate, in grado, secondo la tesi dell'appellante, di dimostrare il proprio diritto di credito nei confronti del;
2) l'illegittimità dell'istruttoria CP_1 effettuata, per avere il Tribunale, in sede di acquisizione della prova testimoniale, posto al ES anche quesiti riportati irritualmente, perché tardivi, nelle richieste istruttorie del , di cui alle CP_1 memorie ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c.
Costituitosi, l'appellato si è opposto alle argomentazioni proposte in appello, CP_1 chiedendone il rigetto e formulando domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Con provvedimento del 25.11.2020 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
04.11.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione della pronuncia impugnata, rinviando il giudizio per conclusioni all'udienza del 30.11.2022. A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 26.03.2025, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, con termine per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui, il
Tribunale avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie, nonché i documenti depositati, ai fini della decisione, quali le fatture accompagnatorie, l'assegno spiccato dal in favore della CP_1
la prova testimoniale assunta e le e-mail intercorse tra le parti. Pt_1
In riferimento alle fatture accompagnatorie, con i relativi documenti di trasporto, asseritamente sottoscritti dal , deve essere rilevato che gli stessi, nelle more del giudizio di primo grado, CP_1 sono stati oggetto di querela di falso ad istanza di parte opponente, e che in seguito a tale evento, la all'udienza del 5.07.2016 ha dichiarato “di non volersi avvalere dei DDT oggetto di Parte_1 querela di falso”, con l'inevitabile conseguenza, dell'assoluta inutilizzabilità di tale documentazione ai fini della decisione. Ciò posto, la tesi dell' appellante, secondo cui il disconoscimento delle firme apposte sui documenti di trasporto, non assumerebbe rilevanza, posto che la merce potrebbe essere stata ricevuta anche da un terzo preposto dall'opponente, non risulta pertinente, perché l'inevitabile conclusione del giudice, di non tener conto di tali documenti ai fini della decisione, non si fonda sul citato disconoscimento, ma sulla spontanea dichiarazione di parte opposta di non volersene avvalere in giudizio, con la conseguenza di rendere del tutto irrilevante il soggetto che, nel caso di specie, abbia ricevuto la merce, e ciò in ossequio alla disciplina processuale sul disconoscimento e sui suoi effetti in fase istruttoria. In considerazione di ciò, la prospettazione di parte appellante sulla idoneità dei documenti di trasporto a dimostrare la pretesa creditoria, non può essere accolta, attesa la scelta processuale della stessa di non volersene Pt_1 avvalere ai fini del giudizio de quo; l'adesione alla suggestiva tesi di parte opponente priverebbe invece di efficacia il diritto processuale della parte contro la quale vengono depositate prove documentali, di disconoscerne la sottoscrizione e dunque di subordinarne l'efficacia probatoria ad una verifica istruttoria sulla autenticità delle sottoscrizioni, rimessa alla iniziativa della controparte, in questo caso volutamente non esercitata, per quanto si è già osservato.
Deve essere rilevato, inoltre, che neppure la testimonianza fornita all'udienza del 16.10.2014 dal teste appare sufficiente a fondare la pretesa creditoria di parte opposta, atteso che, - anche ES volendo ritenere ammissibile il riferimento del teste ai documenti di trasporto di cui la ha Pt_1 dichiarato di non volersi avvalere (cfr. Cass. n. 14594/2007) - la decisione del giudice è stata correttamente fondata anche sulla circostanza per cui il teste ha reso delle dichiarazioni del tutto generiche in riferimento all'ordine asseritamente effettuato dal . Il teste, infatti, interrogato sul CP_1 capo di prova n.1 della seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., della (“Vero è che il Pt_1 sig. ha acquistato presso la la merce descritta nelle fatture allegate al CP_1 Parte_1 fascicolo di parte opposta che si mostrato al teste”), così rispondeva: “Si è vero, in quanto avendo rapporti di lavoro con la sono a conoscenza della commessa”; limitandosi perciò a Pt_1 confermare sinteticamente la commessa dell'opponente, in ordine a quanto descritto in ben dodici fatture, aventi ad oggetto diverse decine di prodotti e a distanza di tre anni e mezzo dalla loro emissione (aprile, maggio 2011), senza dare, inoltre, alcuna specifica indicazione della merce asseritamente venduta all'opponente e senza fare riferimento specifico all'eventuale ed avvenuta consegna. In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ha correttamente ritenuto la testimonianza del inidonea ad assurgere a prova della pretesa creditoria. Deve essere ES rilevato, inoltre, che è la stessa testimonianza del sul capo di prova n. 2 (“Vero è che il sig. ES
in garanzia e pagamento delle forniture ha rilasciato in favore della un CP_1 Parte_1 assegno bancario di importo pari al prezzo totale della merce acquistata”), a rendere l'ulteriore elemento posto a fondamento della domanda - e cioè l'assegno emesso dal in favore della CP_1 asseritamene di valore corrispondente alla somma delle fatture azionate in monitorio – Pt_1 anch'esso insufficiente a fondare la pretesa creditoria, avendo il teste dichiarato che: “custodivamo un assegno del sig. a garanzia degli importi relativi alle commesse, ma lo stesso non era CP_1 compilato nella parte relativa agli importi”, ed ammettendo dunque la mera consegna di un assegno in bianco e pertanto del tutto inidoneo ad essere riferito, in assenza dell'importo e di ulteriori elementi determinanti, alle fatture in questione. Sotto tale aspetto sono dunque più che condivisibili gli analoghi rilievi mossi dal Tribunale, che vanno condivisi e confermati.
Infine, anche in riferimento alle e-mail depositate, il giudice di prime cure ha correttamente valutato che queste non potessero fondare la pretesa azionata, dimostrando esse solo l'esistenza di una consolidata prassi commerciale tra le società, ma non l'esistenza di uno specifico e determinato rapporto contrattuale, essendo la corrispondenza intercorsa tra le parti, priva di chiari e univoci riferimenti ai termini contrattuali essenziali, quali ad esempio i beni oggetto dell'affare e i prezzi di volta in volta pattuiti, valendo al più come semplici elementi indiziari di generici, plurimi ed eterogenei rapporti commerciali, che in assenza di ulteriori elementi probatori anche solo presuntivi, non possono rilevare come prova in relazione alla esistenza dello specifico credito azionato con le fatture in esame (Cass. n. 6125/2025).
Tanto premesso e in considerazione delle regole probatorie che disciplinano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di prime cure, ha correttamente valutato le risultanze istruttorie e i documenti depositati, ritenendo pertanto, di conseguenza, non assolto l'onere dalla di provare la pretesa creditoria, essendo i citati elementi addotti dall'appellante anche in Pt_1 questa sede e con le medesime argomentazioni in fatto, inidonei a determinare con certezza, nel caso di specie, la sussistenza del rapporto oggetto del giudizio.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'illegittimità dell'istruttoria effettuata, per avere il Tribunale, in sede di acquisizione della prova testimoniale, posto al anche quesiti ES riportati irritualmente. Secondo la tesi dell'appellante, la difesa del avrebbe depositato nel CP_1 terzo termine di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., non semplici repliche alle istanze istruttorie di controparte, bensì quesiti costituenti prove dirette e pertanto inammissibili, perché tardive. Il
Giudice, secondo la avrebbe quindi, dapprima rilevato la citata irritualità, per poi, Pt_1 all'udienza di escussione del teste, erroneamente posto al anche i quesiti irritualmente ES riportati nelle memorie istruttorie di replica. Tale assunto non può essere condiviso perché sconfessato per tabulas dai relativi verbali del giudizio di primo grado. Deve essere rilevato, infatti, che, - se è vero che, con provvedimento del 08.10.2013, il Giudice ammetteva la prova testimoniale proposta dall'opposto, così come richiesta nella memoria istruttoria (ammettendo i capi da n. 1 a 4), ritenendo invece, tardivi, in quanto tendenti a provare circostanze da dedurre in prova diretta, i capi da n. 1 a 8 dedotti dal nella memoria ex art 183 VI co. n.3 c.p.c. - all'udienza di escussione CP_1 della prova testimoniale del 16.10.2014 (cfr. verbali) venivano posti al esclusivamente i ES quesiti presenti ai capi da n. 1 a 4 della seconda memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c., della Pt_1 senza che alcuno dei quesiti ritenuti tardivi ed inammissibili dal Giudice fosse parimenti sottoposto al teste. Solo per completezza di trattazione, deve essere ricordato che, in ogni caso, il giudice avrebbe avuto il potere di porre domande al teste escusso, ai sensi dell'art. 253 co. 1, secondo periodo, c.p.c., al fine di chiarire i fatti medesimi, in quanto: “Il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione” (Cass. n. 17981/2020).
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato.
Infine, in riferimento alla richiesta dell'appellato di valutare l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c., con conseguente condanna della al pagamento, in suo favore, di una somma Pt_1 equitativamente determinata, la Corte ritiene non sussistenti i presupposti richiesti dalla norma de qua, in mancanza di idonea allegazione, da parte dell'appellato, in ordine al profilo psicologico tenuto dalla società.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2028/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 703/2020 emessa dal Tribunale di Nola.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.469,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
NA, 09.07.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano