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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2892/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9644/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00087774 65 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2597/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, emessa per la riscossione di tasse automobilistiche, eccependo la omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento e, conseguentemente, la decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione della pretesa.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate-RI, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni sollevate in merito alla notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo;
ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato nei soli confronti dell'AdER, in violazione di quanto statuito dalla novella normativa di cui al D.Lgs 220/2023 del 30/12/2023, che ha introdotto all'art. 14
D.Lgs. 546/1992 il comma 6 bis.
Con apposita ordinanza è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Campania ex art.14 comma 6 bis D.Lgs.546/1992; eseguita la notificazione, l'Ente impositore, Regione
Campania, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, a fronte dell'eccepita omessa notificazione del prodromico atto di accertamento, nessuna prova al riguardo è stata fornita dalle parti convenute, atteso che l'Agente di riscossione si è dichiarato estraneo alla fase di accertamento e la Regione Campania non si è costituita.
La mancata prova dell'avvenuta notificazione dell'accertamento entro il termine decadenziale fissato dalla legge al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per cui era dovuto il versamento della tassa, determina l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento, non esercitato correttamente nel termine indicato, nonchè la prescrizione della pretesa e quindi l'illegittimità della procedura di riscossione che ne è scaturita.
Quanto alle spese, la giurisprudenza prevalente - cui si aderisce - afferma che anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass.809/2018). Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-RI, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€.120,00, oltre Iva, Cpa nonchè rimborso CUT, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv.
Difensore_1.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9644/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00087774 65 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2597/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata, emessa per la riscossione di tasse automobilistiche, eccependo la omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento e, conseguentemente, la decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione della pretesa.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate-RI, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni sollevate in merito alla notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo;
ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato nei soli confronti dell'AdER, in violazione di quanto statuito dalla novella normativa di cui al D.Lgs 220/2023 del 30/12/2023, che ha introdotto all'art. 14
D.Lgs. 546/1992 il comma 6 bis.
Con apposita ordinanza è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Campania ex art.14 comma 6 bis D.Lgs.546/1992; eseguita la notificazione, l'Ente impositore, Regione
Campania, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, a fronte dell'eccepita omessa notificazione del prodromico atto di accertamento, nessuna prova al riguardo è stata fornita dalle parti convenute, atteso che l'Agente di riscossione si è dichiarato estraneo alla fase di accertamento e la Regione Campania non si è costituita.
La mancata prova dell'avvenuta notificazione dell'accertamento entro il termine decadenziale fissato dalla legge al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per cui era dovuto il versamento della tassa, determina l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento, non esercitato correttamente nel termine indicato, nonchè la prescrizione della pretesa e quindi l'illegittimità della procedura di riscossione che ne è scaturita.
Quanto alle spese, la giurisprudenza prevalente - cui si aderisce - afferma che anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass.809/2018). Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate-RI, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€.120,00, oltre Iva, Cpa nonchè rimborso CUT, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv.
Difensore_1.