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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11003 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa ON SI Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12784 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Silvia Giugliano, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] con il Controparte_1
patrocinio dell'Avv.Antonio Niccodemo, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.2.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.2.23, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 20.8.2016 contraeva in Romania matrimonio Pt_1
(non trascritto in Italia) con che dall'unione era nata in Controparte_1
data 04.03.2013, la figlia;
che la convivenza era divenuta Per_1
intollerabile; chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disporsi l'affidamento condiviso della figlia da collocarsi presso di lei nella casa coniugale da assegnarsi, con diritto di visita padre-minore, nonché la previsione in capo al marito di un contributo di mantenimento per la figlia di cui 400,00, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente che eccepiva l'improcedibilità del ricorso per mancata attivazione della procedura di mediazione;
inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di cui all'art.100 c.p.c.; in subordine e nel merito chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso di lui nella casa familiare da assegnarsi, contributo di mantenimento ordinario e straordinario nella misura del 50%.
All'udienza presidenziale del 15.6.23, sentite le parti, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati,
assegnava la casa coniugale alla moglie, con ordine di allontanamento al marito di giorni 30, affidava la figlia minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre e modalità di frequentazione paterne;
determinava in euro 250,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie,
mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 14.2.24, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, respinta la richiesta di sospensione del giudizio del resistente per aver intrapreso procedimento divorzile in
Romania e la contrapposta richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 25.2.25 (poi, d'ufficio, al 26.2.25).
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa, sulle conclusioni delle parti era rimessa al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, deve osservarsi che, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, pur se i coniugi sono entrambi cittadini rumeni ed il matrimonio è stato contratto in Romania, giusto il disposto dell'art.3 Regolamento UE del Consiglio n.1111/19 del 26.6.2019, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia al momento del deposito del ricorso,
come attestato dai certificati di residenza allegati.
Nessun effetto impeditivo produce in tal senso la circostanza che,
successivamente all'instaurazione del presente giudizio, il resistente abbia avviato procedura di divorzio nel paese di origine in data 5.9.23 – da ultimo non riproponendo la domanda di sospensione del presente giudizio cfr. note di precisazione delle conclusioni del 21.2.25- poichè, come già evidenziato dal G.D. (cfr. ordinanza del 14.2.25) per essere competente il Tribunale adito in virtù della priorità di instaurazione (24.2.23) a tenore dell'art.20 del richiamato Regolamento 1111/19.
Al riguardo, relativamente alle contrapposte domande di sospensione del giudizio il marito e, la moglie, di ordine al resistente di chiedere la sospensione del procedimento divorzile in Romania, non vi è luogo a provvedere, in difetto dei presupposti di legge interna e comunitaria, ciò in quanto, quella del marito, dal momento che è il giudizio successivamente instaurato che, a mente del richiamato art. 20, reg.1111/19, è da sospendersi finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita, come del pari non vi è luogo a provvedere su quella della moglie, dal momento che la sospensione è assunta d'ufficio dal Giudice
posteriormente adito.
Venendo alla legge applicabile, deve farsi richiamo al regolamento UE n.
1259/2010 cd. "Roma III", adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14
Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012.
In base all'art. 8 del regolamento Roma III (in ordine alla "Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti, nel caso di specie non intervenuta-
il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita d'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza,
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale".
Nel caso di specie deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio sub a) atteso che è documentalmente provato che la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale era Roma.
Né la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio,
poiché, non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché
non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto (Cass, Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292
del 28.10.1985).
Il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere,
anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 l, n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (cfr.,
Cass. Civ., Sez. I, n. 569 del 14.2.1975).
Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello
Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale dei coniugi. Nessuna pronuncia va assunta in punto di addebito, su cui è diffusamente articolata la difesa del resistente, dal momento che alcuna domanda in tal senso è stata svolta dalla ricorrente.
E' invece da rigettarsi la domanda del marito di addebito alla moglie in difetto di allegazione e prova.
Relativamente alle questioni accessorie, con riferimento alle domande relative all'affidamento, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita della figlia minore, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana, atteso che la giurisdizione su tali domande appartiene al giudice del luogo (nel caso di specie l'Italia) in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 7 del Regolamento 1111/19.
E' italiana anche la legge applicabile alle suddette domande, trattandosi della legge di residenza abituale del minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione
dell'Aja del 1996, in virtù del richiamo alla Convenzione dell'Aja del 1961,
sostituita dalla Convenzione del 1996, contenuto nell'art. 42 della legge
218/1995, in punto di legge applicabile alla protezione dei minori.
Del pari sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di mantenimento della figlia.
L'art.4 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva dalla
L. 18 giugno 2015, n. 101, e richiamata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 42, esclude, infatti, dall'ambito di applicabilità le obbligazioni alimentari.
Conseguentemente, in assenza di norme convenzionali, la residenza del padre in Italia giustifica, ai sensi degli artt. 36 bis, lett. b), e 37, della legge n. 218
del 1995 il riconoscimento della giurisdizione italiana in ordine alle domande di determinazione dell'assegno e alla ripartizione delle spese straordinarie
(cfr., in termini, SU 19/10/2022, n.30903).
Accertata la giurisdizione, per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009, rinvia al
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, che individua una serie di criteri,
applicabili a cascata, per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori.
Nel caso di specie, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana, essendo l'Italia il luogo di residenza sia del debitore che della creditrice.
Ciò posto, nel merito, sono da confermarsi i provvedimenti assunti in via provvisoria, in difetto di ulteriori elementi conoscitivi atti a confutare l'accertamento e le valutazioni in quella sede compiuti relativamente all'affidamento, collocamento e tempi di frequentazione paterni.
Relativamente al contributo di mantenimento a carico del padre, se alla luce della documentazione prodotta, sostanzialmente analoga a quanto esaminato in via provvisori risulta essere la capacità economica della madre,
relativamente al padre deve osservarsi che il marito, portiere nell'Istituto
religioso ove lavora anche la moglie, aveva dichiarato in udienza presidenziale un reddito netto mensile per 12 mensilità di euro 1300,00 (in dichiarazione sostitutiva per 13 mensilità), quasi in linea con il modello fiscale relativo all'anno 2021 in atti;
di essere proprietario del 50% della casa coniugale e al 100% di immobile in Romania asseritamente improduttivo di reddito per esser comodato a terzi;
di essere titolare di tre contratti di c/c, i primi due con irrisorie giacenza, il terzo con saldo positivo al maggio 2023 di circa euro 18000,00.
Successivamente, ha dichiarato per l'anno 2023 (cfr. 730/24 per 2023 un reddito lordo rispettivamente di euro 31436,00 e così al netto dell'imposizione fiscale, euro 1939,00 per 13 mensilità, superiore a quanto dichiarato (come pure evincibile dai movimenti bancari), mentre manca in atti la dichiarazione per l'anno 2022 (ma in dichiarazione sostitutiva dell'11.2.25
risultano dichiarati redditi per euro 31435,00); di essere titolare di un solo rapporto di c/c di cui ha depositato i movimenti, dai quali è dato evincersi la sussistenza di altro conto a suo nome destinatario di movimenti in uscita (cfr.
lista movimenti in atti), di cui non vi è traccia in atti. CP_2
Alla luce di tali risultanze, valutate le esigenze della minore rapportate all'età
(2013); tenuto conto: dei redditi delle parti come sopra ricostruiti,
indubbiamente superiore quello del marito di cui pure va valutato il comportamento processuale ex art.116 c.p.c., ed atteso, per un verso, il valore economico della casa coniugale assegnata alla moglie e, per altro verso, gli oneri locatizi gravanti sul marito ed i costi sulla moglie derivanti dalla continuità abitativa, ritiene il Tribunale che il padre possa contribuire al mantenimento della prole nella misura complessiva di euro 350,00 mensili,
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del
17.12.2014, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti vigenti.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in difetto di domanda. Va rigettata la domanda ex art.96 c.p.c. del resistente, in difetto dei presupposti di legge.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare per i 2/3 le spese di lite, mentre per il residuo 1/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59982/2020 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Brasov (Romania) il 10.05.1983 e nato a [...] Controparte_1
(RO) l'08/08/1978;
B) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
C) assegna la casa coniugale alla moglie;
D) affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, con collocazione prevalente presso la madre;
E) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé la figlia: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo da ricomprendere un anno il Natale ed un anno il Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo di vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi, comunicandosi i genitori, i rispettivi periodi di vacanze entro il 31 maggio di ogni anno ed,
in difetto di accordo, le prime due o le ultime due di agosto, iniziando dal genitore non collocatario;
F) dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione, in favore della madre, a far data dalla pronuncia, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 350,00,
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base giugno 2025, con la precisazione, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). G) pone a carico del padre il 50% le spese straordinarie nell'interesse della minore, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto il 17 dicembre 2014;
H) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
I) rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. del resistente;
A) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di 1/3, così liquidate in euro 1750,00, oltre IVA, CPa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 17.6.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa ON SI Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12784 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Silvia Giugliano, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] con il Controparte_1
patrocinio dell'Avv.Antonio Niccodemo, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26.2.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.2.23, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 20.8.2016 contraeva in Romania matrimonio Pt_1
(non trascritto in Italia) con che dall'unione era nata in Controparte_1
data 04.03.2013, la figlia;
che la convivenza era divenuta Per_1
intollerabile; chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disporsi l'affidamento condiviso della figlia da collocarsi presso di lei nella casa coniugale da assegnarsi, con diritto di visita padre-minore, nonché la previsione in capo al marito di un contributo di mantenimento per la figlia di cui 400,00, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente che eccepiva l'improcedibilità del ricorso per mancata attivazione della procedura di mediazione;
inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di cui all'art.100 c.p.c.; in subordine e nel merito chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso di lui nella casa familiare da assegnarsi, contributo di mantenimento ordinario e straordinario nella misura del 50%.
All'udienza presidenziale del 15.6.23, sentite le parti, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati,
assegnava la casa coniugale alla moglie, con ordine di allontanamento al marito di giorni 30, affidava la figlia minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre e modalità di frequentazione paterne;
determinava in euro 250,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie,
mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 14.2.24, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, respinta la richiesta di sospensione del giudizio del resistente per aver intrapreso procedimento divorzile in
Romania e la contrapposta richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 25.2.25 (poi, d'ufficio, al 26.2.25).
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa, sulle conclusioni delle parti era rimessa al Collegio per la decisione con termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, deve osservarsi che, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, pur se i coniugi sono entrambi cittadini rumeni ed il matrimonio è stato contratto in Romania, giusto il disposto dell'art.3 Regolamento UE del Consiglio n.1111/19 del 26.6.2019, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia al momento del deposito del ricorso,
come attestato dai certificati di residenza allegati.
Nessun effetto impeditivo produce in tal senso la circostanza che,
successivamente all'instaurazione del presente giudizio, il resistente abbia avviato procedura di divorzio nel paese di origine in data 5.9.23 – da ultimo non riproponendo la domanda di sospensione del presente giudizio cfr. note di precisazione delle conclusioni del 21.2.25- poichè, come già evidenziato dal G.D. (cfr. ordinanza del 14.2.25) per essere competente il Tribunale adito in virtù della priorità di instaurazione (24.2.23) a tenore dell'art.20 del richiamato Regolamento 1111/19.
Al riguardo, relativamente alle contrapposte domande di sospensione del giudizio il marito e, la moglie, di ordine al resistente di chiedere la sospensione del procedimento divorzile in Romania, non vi è luogo a provvedere, in difetto dei presupposti di legge interna e comunitaria, ciò in quanto, quella del marito, dal momento che è il giudizio successivamente instaurato che, a mente del richiamato art. 20, reg.1111/19, è da sospendersi finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita, come del pari non vi è luogo a provvedere su quella della moglie, dal momento che la sospensione è assunta d'ufficio dal Giudice
posteriormente adito.
Venendo alla legge applicabile, deve farsi richiamo al regolamento UE n.
1259/2010 cd. "Roma III", adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14
Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012.
In base all'art. 8 del regolamento Roma III (in ordine alla "Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti, nel caso di specie non intervenuta-
il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita d'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza,
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale".
Nel caso di specie deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio sub a) atteso che è documentalmente provato che la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale era Roma.
Né la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio,
poiché, non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché
non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto (Cass, Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292
del 28.10.1985).
Il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere,
anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell'art. 28 l, n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (cfr.,
Cass. Civ., Sez. I, n. 569 del 14.2.1975).
Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello
Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale dei coniugi. Nessuna pronuncia va assunta in punto di addebito, su cui è diffusamente articolata la difesa del resistente, dal momento che alcuna domanda in tal senso è stata svolta dalla ricorrente.
E' invece da rigettarsi la domanda del marito di addebito alla moglie in difetto di allegazione e prova.
Relativamente alle questioni accessorie, con riferimento alle domande relative all'affidamento, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita della figlia minore, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana, atteso che la giurisdizione su tali domande appartiene al giudice del luogo (nel caso di specie l'Italia) in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 7 del Regolamento 1111/19.
E' italiana anche la legge applicabile alle suddette domande, trattandosi della legge di residenza abituale del minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione
dell'Aja del 1996, in virtù del richiamo alla Convenzione dell'Aja del 1961,
sostituita dalla Convenzione del 1996, contenuto nell'art. 42 della legge
218/1995, in punto di legge applicabile alla protezione dei minori.
Del pari sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di mantenimento della figlia.
L'art.4 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva dalla
L. 18 giugno 2015, n. 101, e richiamata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 42, esclude, infatti, dall'ambito di applicabilità le obbligazioni alimentari.
Conseguentemente, in assenza di norme convenzionali, la residenza del padre in Italia giustifica, ai sensi degli artt. 36 bis, lett. b), e 37, della legge n. 218
del 1995 il riconoscimento della giurisdizione italiana in ordine alle domande di determinazione dell'assegno e alla ripartizione delle spese straordinarie
(cfr., in termini, SU 19/10/2022, n.30903).
Accertata la giurisdizione, per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009, rinvia al
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, che individua una serie di criteri,
applicabili a cascata, per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori.
Nel caso di specie, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana, essendo l'Italia il luogo di residenza sia del debitore che della creditrice.
Ciò posto, nel merito, sono da confermarsi i provvedimenti assunti in via provvisoria, in difetto di ulteriori elementi conoscitivi atti a confutare l'accertamento e le valutazioni in quella sede compiuti relativamente all'affidamento, collocamento e tempi di frequentazione paterni.
Relativamente al contributo di mantenimento a carico del padre, se alla luce della documentazione prodotta, sostanzialmente analoga a quanto esaminato in via provvisori risulta essere la capacità economica della madre,
relativamente al padre deve osservarsi che il marito, portiere nell'Istituto
religioso ove lavora anche la moglie, aveva dichiarato in udienza presidenziale un reddito netto mensile per 12 mensilità di euro 1300,00 (in dichiarazione sostitutiva per 13 mensilità), quasi in linea con il modello fiscale relativo all'anno 2021 in atti;
di essere proprietario del 50% della casa coniugale e al 100% di immobile in Romania asseritamente improduttivo di reddito per esser comodato a terzi;
di essere titolare di tre contratti di c/c, i primi due con irrisorie giacenza, il terzo con saldo positivo al maggio 2023 di circa euro 18000,00.
Successivamente, ha dichiarato per l'anno 2023 (cfr. 730/24 per 2023 un reddito lordo rispettivamente di euro 31436,00 e così al netto dell'imposizione fiscale, euro 1939,00 per 13 mensilità, superiore a quanto dichiarato (come pure evincibile dai movimenti bancari), mentre manca in atti la dichiarazione per l'anno 2022 (ma in dichiarazione sostitutiva dell'11.2.25
risultano dichiarati redditi per euro 31435,00); di essere titolare di un solo rapporto di c/c di cui ha depositato i movimenti, dai quali è dato evincersi la sussistenza di altro conto a suo nome destinatario di movimenti in uscita (cfr.
lista movimenti in atti), di cui non vi è traccia in atti. CP_2
Alla luce di tali risultanze, valutate le esigenze della minore rapportate all'età
(2013); tenuto conto: dei redditi delle parti come sopra ricostruiti,
indubbiamente superiore quello del marito di cui pure va valutato il comportamento processuale ex art.116 c.p.c., ed atteso, per un verso, il valore economico della casa coniugale assegnata alla moglie e, per altro verso, gli oneri locatizi gravanti sul marito ed i costi sulla moglie derivanti dalla continuità abitativa, ritiene il Tribunale che il padre possa contribuire al mantenimento della prole nella misura complessiva di euro 350,00 mensili,
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del
17.12.2014, a far data dal provvedimento, fermi per il passato i provvedimenti vigenti.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in difetto di domanda. Va rigettata la domanda ex art.96 c.p.c. del resistente, in difetto dei presupposti di legge.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare per i 2/3 le spese di lite, mentre per il residuo 1/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59982/2020 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Brasov (Romania) il 10.05.1983 e nato a [...] Controparte_1
(RO) l'08/08/1978;
B) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
C) assegna la casa coniugale alla moglie;
D) affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, con collocazione prevalente presso la madre;
E) dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé la figlia: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo da ricomprendere un anno il Natale ed un anno il Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo di vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi, comunicandosi i genitori, i rispettivi periodi di vacanze entro il 31 maggio di ogni anno ed,
in difetto di accordo, le prime due o le ultime due di agosto, iniziando dal genitore non collocatario;
F) dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia attraverso la corresponsione, in favore della madre, a far data dalla pronuncia, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 350,00,
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base giugno 2025, con la precisazione, di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). G) pone a carico del padre il 50% le spese straordinarie nell'interesse della minore, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto il 17 dicembre 2014;
H) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
I) rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. del resistente;
A) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di 1/3, così liquidate in euro 1750,00, oltre IVA, CPa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 17.6.25
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa ON SI