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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/08/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7327/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.7327/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.03.1959;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] A Controparte_1 C.F._2
Cremano (NA) il 15.02.1963, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valerio
Favretto, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2024 le parti, premesso che in data
23.06.1984 avevano contratto matrimonio in Ravello (SA), che dalla loro unione erano nati i figli (10.02.1989) ed (16.02.1995) entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che nel tempo i rapporti si erano
1 deteriorati rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, e che in data
21.04.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Roma.
2. entrambi i coniugi, al momento dell'iscrizione al ruolo del ricorso, risultavano occupati come dipendenti. Attualmente, il Sig.
è pensionato;
3. l'unità abitativa, di proprietà comune e paritaria nelle Pt_1 quote, sita in Roma, alla Via Fiume Giallo n. 275, rimarrà nella disponibilità del
Sig. che ne curerà l'ordinaria e straordinaria manutenzione, a proprie ed Pt_1 esclusive spese. Parimenti, ogni costo relativo a qualsivoglia utenza, sarà onere esclusivo del Sig. Diversamente. in caso di futura vendita Pt_1 dell'appartamento il ricavato verrà suddiviso, in quota percentuale paritaria
(50%), previa estinzione del mutuo residuo alla data dell'eventuale rogito;
4. ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. entrambi i figli, (10.02.1989) ed (16.02.1995) Persona_3 Persona_4 sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
6. ogni bene mobile registrato, intestato al singolo coniuge, è e rimane di proprietà esclusiva dell'intestatario;
7. le parti, ad eccezione di quanto pattuito nel presente atto, dichiarano di avere regolato ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, e di non avere pertanto null'altro a pretendere reciprocamente;
8. le parti si scambiano reciproco consenso al rilascio del passaporto.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 7327/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Ravello (SA) in data 23.06.1984; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Ravello (SA) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n.
25, Parte II, Serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.7327/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.03.1959;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] A Controparte_1 C.F._2
Cremano (NA) il 15.02.1963, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valerio
Favretto, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2024 le parti, premesso che in data
23.06.1984 avevano contratto matrimonio in Ravello (SA), che dalla loro unione erano nati i figli (10.02.1989) ed (16.02.1995) entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che nel tempo i rapporti si erano
1 deteriorati rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, e che in data
21.04.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Roma.
2. entrambi i coniugi, al momento dell'iscrizione al ruolo del ricorso, risultavano occupati come dipendenti. Attualmente, il Sig.
è pensionato;
3. l'unità abitativa, di proprietà comune e paritaria nelle Pt_1 quote, sita in Roma, alla Via Fiume Giallo n. 275, rimarrà nella disponibilità del
Sig. che ne curerà l'ordinaria e straordinaria manutenzione, a proprie ed Pt_1 esclusive spese. Parimenti, ogni costo relativo a qualsivoglia utenza, sarà onere esclusivo del Sig. Diversamente. in caso di futura vendita Pt_1 dell'appartamento il ricavato verrà suddiviso, in quota percentuale paritaria
(50%), previa estinzione del mutuo residuo alla data dell'eventuale rogito;
4. ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. entrambi i figli, (10.02.1989) ed (16.02.1995) Persona_3 Persona_4 sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
6. ogni bene mobile registrato, intestato al singolo coniuge, è e rimane di proprietà esclusiva dell'intestatario;
7. le parti, ad eccezione di quanto pattuito nel presente atto, dichiarano di avere regolato ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, e di non avere pertanto null'altro a pretendere reciprocamente;
8. le parti si scambiano reciproco consenso al rilascio del passaporto.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 7327/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Ravello (SA) in data 23.06.1984; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Ravello (SA) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n.
25, Parte II, Serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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