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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 28 maggio 2025 svoltasi in modalità da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c..
Nella causa per azione revocatoria
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Genovese come da Parte_1
mandato in atti
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. S. Parlati, come da Controparte_1
mandato in atti
Nonché
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti L. e A. Corvaglia Controparte_2
come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 26.02.2024, notificato il 04.03.2024, il SI. Pt_1
conveniva in giudizio la SI.ra e la SI.ra
[...] Controparte_1 CP_2
affinché venisse disposta la revocatoria dell'atto di: ”risoluzione per mutuo
[...]
consenso di donazione” stipulato in data 12.01.2024 tra la SI.ra Pt_1 CP_1
e la SI.ra dal Notaio del Collegio Notarile di Controparte_2 Persona_1
Milano rep. N. 2217, racc. n. 1805.
Costituitesi regolarmente con comparsa di risposta la SIg.ra CP_1
e la SI.ra la causa veniva rinviata per precisazione delle
[...] Controparte_2
conclusioni e la discussione orale.
Il SI. – parte attrice - deduce di aver depositato in data Parte_1
19.10.2023 istanza con la quale chiamava in mediazione la SI.ra PR avente ad oggetto la divisione ereditaria, previa collazione CP_1
del donatum, unita alla restituzione di quanto indebitamente prelevato e di quanto donato con donazioni ritenute nulle.
Assume che in data immediatamente successiva alla istanza di mediazione la SI,ra e la SI.ra Parte_2 Controparte_2
scioglievano per mutuo consenso l'atto di donazione con la quale la SI.ra nel 22.12.2022 aveva donato alla madre Controparte_2 [...]
l'immobile sito in Alliste via Dei Peri n. 16/6. Controparte_1
Rileva, pertanto, che la risoluzione per mutuo consenso della donazione abbia determinato la sottrazione alla garanzia patrimoniale dell'unico
2 immobile sussistente nel patrimonio della pregiudicando le CP_1
ragioni creditorie avanzate.
Conclude chiedendo disporsi la revocatoria dell'atto di risoluzione per mutuo consenso di donazione, stipulato in data 12.10.2024 tra la SI.ra e la SI.ra dal Notatio Controparte_1 Controparte_2
del Collegio Notarile di Milano rep. N. 2217 racc. n. Persona_1
1805, e, per l'effetto, dichiararsene la inefficacia nei propri confronti.
L'azione revocatoria costituisce il rimedio dato ai creditori dall'art. 2901 c.c., a tutela della loro garanzia patrimoniale, contro atti di disposizione posti in essere dal debitore a detrimento delle loro ragioni.
Tale pregiudizio consiste nella eliminazione della possibilità che il bene stesso formi oggetto di esecuzione forzata, ai fini della realizzazione coattiva del diritto di credito. L'istituto in parola attribuisce al creditore il potere di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni. Si tratta di una inefficacia relativa e parziale: l'atto di disposizione compiuto dal debitore è perfettamente valido ed efficace nei confronti della generalità dei consociati, ma è inopponibile nei confronti del creditore che ha agito in revoca.
I presupposti sui quali si fonda l'azione revocatoria sono:
l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (c.d. eventus damni); conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni o consilium fraudis).
3 Ne consegue che l'attore, il quale esperisca l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c., ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè, quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Ciò premesso, occorre considerare le circostanze di fatto che sono emerse dagli atti di causa.
Con atto pubblico del 22.12.2022 la SI.ra Controparte_2
donava alla madre SI.ra il bene immobile sito in Controparte_1
Alliste in via dei Peri n. 16/6.
In data 19.10.2023 il SI. depositava presso Parte_1
l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce istanza di mediazione, regolarmente comunicata, avente ad oggetto la divisione ereditaria, previa collazione del donatum, nonchè restituzione di quanto indebitamente prelevato o di quanto donato con donazioni ritenute nulle.
Il suddetto procedimento si concludeva con esito negativo giusto verbale del 27.11.2023.
Con atto del 12.01.2024 per Notar del Collegio Persona_1
Notarile di Milano rep. n. 2217, racc. n. 1805 la Sig. Controparte_1
e la Sig. ra convenivano di risolvere per mutuo Controparte_2
4 consenso l'atto di donazione stipulato in data 22 dicembre 2022.
Occorre preliminarmente chiarire che le ragioni creditorie che trovano tutela con l'azione revocatoria non sono solo quelle accertate con sentenza, bensì anche quelle eventuali ed oggetto di contestazione in giudizio. L'azione revocatoria ha, infatti, finalità cautelare e conservativa del diritto di credito ed ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore;
inoltre ai fini dell'esperibilità dell'azione non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo ed eSIibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché
l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr.
Cass. 9855/2014).
Il requisito dell'anteriorità ai fini della revocatoria deve essere inoltre riscontrato in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato con sentenza (cfr. Cass.
17356/2011; 2748/2005; 8013/1996; 1056/1996; 5624/1985). Né tantomeno, considerata la finalità dell'azione revocatoria, occorre in questa sede allegare l'esatta quantificazione del credito.
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che il credito, vantato dall'attore è da considerarsi anteriore rispetto all'atto oggetto della
5 domanda ex art. 2901 c.c., in quanto i fatti costitutivi della pretesa, con particolare riferimento agli atti distrattivi, hanno avuto inizio prima della risoluzione della donazione. Il requisito dell'anteriorità deve essere riscontrato, lo si ripete, in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello successivo in cui il credito venga accertato con sentenza.
Risulta, altresì, documentata ed incontroversa la stipula dell'atto di risoluzione consensuale della donazione del 12.01.2024 - atto per Notar del Collegio Notarile di Milano - rep. n. 2217, racc. n. Persona_1
1805, in virtù del quale la SI.ra e la SI.ra Controparte_2 [...]
convenivano di risolvere per mutuo consenso l'atto di CP_1
donazione precedentemente disposto ed accettato da quest'ultima.
Sul punto si osserva che non è condivisibile la tesi illustrata da parte convenuta, secondo la quale l'azione revocatoria proposta avverso la risoluzione del contratto di donazione, trattandosi di mero negozio eliminatorio per mutuo dissenso e non traslativo, sarebbe infondata o inammissibile.
Ed invero, “ gli atti di disposizione” cui fa riferimento la norma in parola non comprendono solo gli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali, bensì tutti gli aventi aventi natura patrimoniale e, come tali, incidenti sui beni che, ai sensi dell'art. 2740 c.c. compongono la c.d. garanzia generica.
Inoltre, non è necessario presupporre la negozialità dell'atto, ben potendo il pregiudizio per il creditore scaturire da un mero atto giuridico quale la rinunzia abdicativa.
6 Sul punto la Cassazione con sentenza n. 10879 del 11.05.2007 ha rimarcato che “ sono soggetti all'azione revocatoria solo gli atti che importino una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. Tale requisito è configurabile non solo in relazione agli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore ma altresì a quelli che possono compromettere eventualmente la consistenza futura, come gli atti di rinuncia. Per gli atti abdicativi, peraltro, occorre accertare se essi si ricolleghino ad una posizione già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costituitivi al patrimonio del rinunciante, o, se, invece, si concretino nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comune modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale, del debitore”.
In assenza, dunque, di una limitazione normativa degli atti di disposizione patrimoniale rilevanti ex art. 2901 c.c., si ritengono comunemente revocabile anche gli atti di rinunzia.
Tornando al caso in esame, la risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione precedentemente disposto ed accettato dalla SI.ra non ha determinato, nei confronti dell'attore, un mero effetto Pt_1
eliminatorio, ex tunc, della donazione, bensì un ritrasferimento della proprietà del bene in favore del donante. L'immobile per cui è causa, infatti, era ormai definitivamente e da tempo divenuto parte del patrimonio dell'affermato debitore, concorrendo a costituire una garanzia generica per i creditori.
Il patrimonio in parola, a seguito della risoluzione dell'atto di
7 liberalità, ha, pertanto, subito una diminuzione qualitativa e quantitativa.
A ritenere diversamente si dovrebbe peraltro escludere la rilevanza ex art. 2901 c.c. di tutti gli atti dispositivi di beni acquistati dal debitore a titolo gratuito.
Per analoghe ragioni, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso costituisce in generale non un negozio ad effetti neutri, bensì un atto a titolo oneroso revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. Così la dichiarazione con la quale una parte, poi fallita, si avvale della clausola risolutiva espressa, al fine di ottenere la risoluzione di un contratto di compravendita, stante la sua natura di atto di disposizione del patrimonio del debitore, rientra tra gli atti a titolo oneroso, assoggettabile, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge, all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 2 l. fall. (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/09/2000,
n.11627). Per quanto invece più specificamente attiene alla risoluzione della donazione, secondo la giurisprudenza maggiormente condivisibile,
l'atto in parola non solo è revocabile, bensì è sottoposto al regime probatorio meno rigoroso, in quanto a titolo gratuito ( Tribunale Roma sez. X, 10/10/2019, n.19515).
Chiarita la natura dispositiva dell'atto posto in essere dalle convenute, occorre accertare la ricorrenza dell'ulteriore requisito del c.d. eventus damni (cioè, nel pericolo di danno), ossia il pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare alle ragioni creditorie.
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento che ritiene sussistente il presupposto in discorso anche in forza di un pericolo di danno, da
8 ritenersi integrato in termini di probabilità che il debitore non adempia la propria obbligazione. Allo stesso modo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il pregiudizio per la garanzia generale del creditore discenda certamente da una variazione quantitativa del patrimonio del debitore - suscettibile di rendere anche semplicemente più difficile il soddisfacimento delle proprie ragioni (cfr., tra le tante, ### 2, sent. n.
1902 del 03/02/2015, Cass., Sez. 3, sent. n. 1896 del 09/02/2012, Cass.,
Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007) - ma pure da una modificazione qualitativa dello stesso, dovendosi ritenere configurato l'eventus damni anche quando residuino beni mobili nel patrimonio del debitore che, per la difficile tracciabilità e per la loro volatilità, sono suscettibili di frustrare le eSIenze satisfattorie del creditore (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 1902 del
03/02/2015; Cass., Sez. 3, sent. n. 1896 del 09/02/2012; Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sez. 3, sent. 19963 del 14/10/2005).
### parte, non è escluso che a fronte dell'atto dispositivo i convenuti - debitore o terzi acquirenti - possono fornire la prova che la variazione patrimoniale non incide sulla garanzia generica, quindi, consente al creditore di soddisfarsi, cioè, non comporti alcun rischio per il soddisfacimento del credito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1902 del
03/02/2015: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo),
l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie
9 residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni”; cfr. anche Cass., Sez. 3, sent.
n. 7767 del 29/03/2007; cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 19963 del
14/10/2005).
Va sul punto rilevato che, a all'esito dell'atto di risoluzione oggetto di causa, la SI.ra si è oggettivamente spogliata della titolarità Pt_1
dell'unico bene immobile potenzialmente aggredibili in sede esecutiva.
Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo dell'azione esperita.
In proposito, va innanzitutto ribadito che, alla stregua delle risultanze documentali in atti, la risoluzione della donazione è un atto a titolo gratuito che è stato posto in essere in data 12.01.2024 ovvero successivamente al sorgere del credito ( vedi verbale di mediazione con esito negativo 27.11.2023 proc. N. 410/23).
Lo scioglimento per mutuo consenso dell'atto di donazione deve qualificarsi come atto a titolo gratuito perché comporta a favore di una delle parti un vantaggio, senza che a esso corrisponda un sacrificio patrimoniale dell'altra parte. In tale ipotesi manca il sinallagma, non essendoci controprestazione.
Di conseguenza, la revocabilità dell'atto di scioglimento per mutuo consenso della donazione non richiede come necessario l'accertamento in ordine alla sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo (ossia nella fattispecie delle altre parti dell'atto di scioglimento della donazione per mutuo consenso). Non occorre cioè dimostrare, in primo luogo, il consilium fraudis, perchè la disciplina della
10 revocatoria ordinaria dell'atto a titolo gratuito non richiede la consapevolezza del pregiudizio con riferimento al beneficiario dell'atto, essendo sufficiente la consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Poiché si tratta di un atto posteriore al sorgere del credito, non occorre inoltre dimostrare, in capo al debitore la volontà di frodare il creditore, ma basta la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Infatti secondo la migliore giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 1 giugno 2000 n.
7262; Cass. 5 giugno 2000 n. 7452), ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi successivi all'insorgenza del credito (nel che consiste la dedotta fattispecie), non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo,
l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito, come invece nel caso in cui l'atto di disposizione sia precedente all'insorgere del credito, ma
è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (cfr. Cass. 17327/2011). Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza richiede che l'elemento soggettivo sia bastevolmente integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, del pregiudizio agli interessi del creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per cui la tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (Cass.,
11 1.6.2000, n. 7262).
Si può, pertanto, affermare che sussiste certamente la prova della consapevolezza, effettiva o potenziale secondo la diligenza richiesta nel caso di specie, in capo alla SI.ra del pregiudizio che l'atto posto in Pt_1
essere arrecava alle ragioni del creditore, prova da considerarsi sostanzialmente in re ipsa in base alle emergenze processuali. In ogni caso, più ampiamente ribadendo quanto già premesso, non rileva l'effettiva rappresentazione soggettiva dell'esistenza del credito come circostanza certa o altamente probabile, perché quando l'atto di disposizione sia, come nella specie, successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio), senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"; art. 2901 n. 1 c.c.;
Cass. n. 7262 del 01/06/2000; Cass. n. 14489 del 29/07/2004).
In conclusione, devono ritenersi sussistenti, nei confronti della SI.ra , i presupposti dell'azione pauliana e non resta Controparte_1
che dichiarare, in accoglimento della spiegata domanda, l'inefficacia, nei confronti della creditrice istante dell'atto di risoluzione della donazione
Le spese seguono la soccombenza
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P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di nonché così
[...] Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la inefficacia nei confronti del SI. dell'atto di risoluzione per mutuo Parte_1
consenso di donazione stipulato in data 12.01.2024 tra la SI.ra
[...]
e la SI.ra dal Notaio CP_1 Controparte_2 Persona_1
del Collegio Notarile di Milano rep. n. 2217, racc. n. 1805 annotata sui registri immobiliari con annotazione n. 184 del 24/01/2024;
2) condanna in solido le SIg.re e Controparte_1 CP_2
alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive
[...]
€ 4.327,00 di cui € 518,00 per spese, € 3.809,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) Autorizza la Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del
Territorio di Lecce la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità
Così deciso in Lecce, addì 28 maggio 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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