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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1589/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], codice fiscale , ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata, via Castelvetrano, n. 40/A, presso lo studio dell'Avv. Maria Cucchiara
(indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per Email_1 mandato in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed CP_1 C.F._2 ivi elettivamente domiciliato, via Marconi, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Marianna Conforto
(indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per Email_2 mandato in atti resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30 settembre 2025, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore
(nato a [...] il [...]), avuto da una relazione sentimentale Persona_1 con . CP_1
1 In particolare, la ricorrente ha esposto che la relazione con è cessata nel mese di CP_1 marzo 2025, quando la stessa è stata costretta ad abbandonare, unitamente al figlio minore, la casa familiare a causa dei comportamenti violenti del resistente nei suoi confronti ed anche in presenza del minore. Ha altresì esposto:
- che negli ultimi mesi di convivenza, ha iniziato a far uso di sostanze stupefacenti;
CP_1
- è pendente un procedimento penale a carico del resistente con ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed applicazione del braccialetto elettronico, poi sostituita, con la diversa misura del divieto di dimora nel comune di
Campobello di Mazara;
- il resistente ha omesso di versare il contributo al mantenimento del figlio minore Persona_1
- quanto alla situazione reddituale delle parti, la ricorrente lavora come commessa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, presso un esercizio commerciale e percepisce un modesto reddito. Di contro, il resistente risulta percepire redditi da attività lavorativa in nero ed abita in un immobile condotto in locazione.
Ciò posto, la ricorrente ha domandato: l'affidamento esclusivo del figlio minore Persona_1
in favore della ricorrente, con collocamento prevalente presso la madre e con
[...] regolamentazione del diritto del padre di vedere il figlio di porre, a carico di , Per_1 CP_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma Per_1 mensile di € 250 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
disporre l'attribuzione per intero dell'assegno unico universale in favore della ricorrente. Il tutto, con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 28 ottobre 2025, si è costituito che ha CP_1 chiesto il rigetto delle domande di controparte, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento paritetico dello stesso con tempi di permanenza uguali ed alternati presso ciascun genitore, nonché disporre a carico di l'obbligo di CP_1 corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di € Per_1
150 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese processuali.
Nel corso della causa, in data 5 dicembre 2025, le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale hanno chiesto conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
All'udienza di comparizione del 17 dicembre 2025, le parti hanno insistito nell'omologa dell'accordo depositato e il Giudice ha posto la causa in decisione.
2 2. La cessazione del rapporto di convivenza è stata determinata su accordo delle parti per la riconosciuta impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale della coppia, quanto a dire per le medesime ragioni che consentono a coppie coniugate di pervenire a separazione consensuale ex art. 151, primo comma, c.c., sulla base dell'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua l'ulteriore personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. («Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole») nel testo attualmente in vigore a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022.
All'udienza del 17 dicembre 2025, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni raggiunte con l'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato il 5 dicembre 2025, condizioni che sono di seguito riportate:
«1) AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE:
Il minore è affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
2) COLLOCAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA:
Il minore sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre in Campobello di Mazara.
Al fine di garantire il principio di bigenitorialità e un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore sono così regolati:
a) il figlio trascorrerà quattro giorni a settimana con la madre e tre giorni a settimana con il padre, comprensivi di pernottamento.
b) In un'ottica di gradualità e per favorire il miglior adattamento del minore, si stabilisce che, con decorrenza immediata, il minore pernotterà con il padre due notti a settimana. Tale regime sarà esteso a tre notti settimanali a partire dal periodo immediatamente precedente le festività natalizie del corrente anno.
3 A tale riguardo le parti stabiliscono che in difetto di accordo, che il figlio minore rimarrà con il padre: una settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con pernottamento, mentre l'altra settimana il martedì, il giovedì e il sabato, con pernottamento, e ciò negli orari che verranno stabiliti di volta in volta dai genitori.
c) La gestione diurna del minore potrà subire modifiche in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e previa intesa tra i medesimi.
d) Durante i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali, come da calendario scolastico, il minore trascorrerà un tempo paritetico con ciascun genitore, secondo accordi specifici che le parti prenderanno con congruo anticipo.
3) MANTENIMENTO ORDINARIO
Il SI. , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, si CP_1 impegna a versare alla SI.ra , entro il giorno 6 di ogni mese, la somma mensile di € Parte_1
150,00 (centocinquanta/00), da corrispondersi tramite bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Tale importo, giustificato dall'affido paritario e dall'attuale situazione lavorativa precaria e stagionale del padre, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal primo anno di vigenza del presente accordo.
4) SPESE STRAORDINARIE:
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) relative al figlio, preventivamente concordate tra i genitori, saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
5) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE:
L'Assegno Unico Universale per il figlio sarà percepito secondo le modalità di legge e dunque al
50% ciascuno.
6) PIANO GENITORIALE: si allega, come parte integrante del presente atto, il piano genitoriale redatto ai sensi dell'art. 473- bis. 12 c.p.c., contenente l'indicazione degli impegni e delle attività quotidiane del minore.
7) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI:
Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione e che, non essendo mai state unite in matrimonio, non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare né sul mantenimento del coniuge.
Le parti, infine, chiedono che la comparizione personale all'udienza possa essere sostituita dal deposito di note scritte.
8) spese compensate tra le parti».
4 Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione anche in considerazione della sua tenera età (un anno compiuto) ed esigenze;
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione del figlio minore ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma Persona_1
3, c.p.c., anche in ragione della sua tenera età.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato, nel corso del presente giudizio, da e Parte_1 da , così provvede: CP_1
1) Omologa l'accordo di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore depositato dalle parti il 5 dicembre 2025 e riportato al punto n. 2) Persona_1 della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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