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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 99/2023 promossa da:
(C.F. , col patrocinio dell'Avv. PEZCOLLER GIULIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Prati, 16 38068 Rovereto, presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ), col patrocinio degli Avv.ti MOSCHEN Controparte_1 C.F._2
SABRINA e COCCHIA MASSIMO ( , elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
REGIA 4 38056 LEVICO TERME, presso il difensore avv. MOSCHEN SABRINA
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. LONER VALENTINA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSTRA, 3 39100 BOLZANO, presso il difensore.
CONVENUTI
e
(c.f. ). Controparte_3 P.IVA_2
TERZA CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attore: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione Nel merito Accertare e dichiarare che il sinistro di cui trattasi e descritto nella narrativa dell'atto di citazione del 23 gennaio 2023 è da ascriversi esclusivamente al comportamento colpevole, imprudente e negligente del sig. . Conseguentemente accertare e dichiarare il Controparte_1
pagina 1 di 14 diritto del sig. nei confronti del sig. e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale e/o disgiunta tra loro, al
[...] risarcimento del danno sofferto dal medesimo per effetto del sinistro dettagliato nella narrativa Pt_1 dell'atto di citazione del 23 gennaio 2023, patrimoniale e non patrimoniale, per il complessivo importo di € 92.270,34.- e/o la diversa maggiore o minor somma che risulterà dall'assumenda istruttoria o parrà di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Ancora nel merito Per l'effetto, condannare il sig. e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in via solidale (o disgiunta) tra loro, al pagamento in favore del sig. Pt_1
della somma di € 92.270,34.-, e/o la diversa maggiore o minor somma che risulterà
[...] dall'assumenda istruttoria o parrà di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Sempre nel merito Rigettarsi le domande tutte formulate dai convenuti e Controparte_1 perché totalmente infondate, sia in fatto sia in diritto, per i motivi tutti di cui Controparte_2 alla narrativa dell'atto di citazione del 23 gennaio 2023, nonché per i motivi di cui alla presente memoria autorizzata. Nel merito, in estremo subordine e salvo gravame Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , contenersi Controparte_1 il danno da egli richiesto nei limiti di quanto rigorosamente provato in giudizio. In ogni caso, l'attore chiede sin d'ora di essere manlevato da , c.f. e Controparte_4
P.IVA , con sede legale in (20159) Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 23, PEC P.IVA_3
in forza di regolare rapporto assicurativo relativo al motociclo Honda Email_1
SH125, targa DM 4007, di proprietà del sig. , per ogni e qualsivoglia somma che dovesse Parte_2 essere riconosciuta in favore del sig. , anche a titolo di spese legali. In ogni caso Controparte_1
Con rifusione integrale dei compensi del presente giudizio, oltre anticipazioni (ove sostenute), R.F. al 15%, IVA e CNPA”.
Per il convenuto “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e premesse le declaratorie Controparte_1 di rito e di merito del caso: In via di merito: -rigettare integralmente le domande avversarie siccome nulle, inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata di merito: -nella denegata ipotesi in cui quanto lamentato dalla controparte fosse anche solo in parte fondato si chiede di accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità del medesimo signor nell'accaduto per i motivi di cui in narrativa ed a mente della normativa in materia Parte_1 riducendo eventualmente nei rigorosi limiti di legge e/o di giustizia le pretese attoree disponendo, altresì, che quale compagnia assicuratrice del veicolo targato EG037RN, sia tenuta a Controparte_2 manlevare e tenere indenne il signor dal pagamento di somme eventualmente poste a suo carico;
CP_1 in via riconvenzionale: -accertare e dichiarare che in occasione del sinistro per cui è causa l'autovettura del signor targata EG037RN, è stata essa danneggiata dall'impatto del motociclo condotto dal CP_1 signor subendo danni materiali ascrivibili alla condotta del signor quantificati nella somma Pt_1 Pt_1 di euro 1600,00 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo e la compagnia , quale Controparte_3 assicuratore del veicolo attoreo, in via solidale tra loro, al pagamento, alla stregua della normativa e della giurisprudenza in materia di sinistri stradali, della suddetta somma e/o al pagamento di quella diversa maggiore e/o minore somma che emergerà dall'esperenda istruttoria e/o che parrà di giustizia, oltre interessi legali e moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo.”
Per la convenuta HDI Ass.ni S.p.A.: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via principale di merito: rigettare le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata di merito: previo accertamento della corresponsabilità dell'attore anche ai
pagina 2 di 14 sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione dell'incidente stradale del 07.08.2020 nella misura del 30% o nell'altra misura ritenuta di giustizia e del danno effettivamente subito dall'attore in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa di cui tenere conto ai fini della quantificazione del danno, dichiarare l'importo di Euro 75.000,00 già pagato da ante causam (oltre a tutti gli importi Controparte_2 dall'attore percepiti e percipiendi da ed eventualmente da altre Compagnie assicuratrice private), CP_5 integralmente satisfattivo delle pretese attoree con rigetto di quelle ulteriori, siccome infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità esclusiva o superiore al 70% del sig. nella causazione dell'incidente Controparte_1 stradale del 07.08.2020, accertare e dichiarare il danno effettivamente subito dall'attore in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, detraendo l'importo di Euro 75.000,00 già pagato da
[...] ante causam nonché tutti gli importi dallo stesso percepiti e percipiendi da ed Controparte_2 CP_5 eventualmente da altre Compagnie assicuratrice private) e diminuire il risarcimento del danno corrispondentemente alla quota di corresponsabilità dell'attore, con rigetto delle ulteriori domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Per la terza chiamata : nessuna. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha agito in giudizio contro ed il suo assicuratore r.c. auto, per ottenere il Controparte_1 risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro stradale dd. 07.08.2020 sulla s.p. 118 tra Arco
(TN) e Riva del Garda (TN) quando, alla guida del motociclo Honda tg. DM4007 di proprietà del padre
, entrava in collisione con la vettura Renault Megane tg. EG037RN, condotta e in proprietà del Parte_2 convenuto che si immetteva nel flusso stradale dalla laterale via LO, senza concedergli la CP_1 dovuta precedenza. Assumeva che il sinistro stradale era imputabile all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, anche alla luce del rapporto della polizia locale intervenuta nell'immediatezza del fatto (cfr. doc. 3), precisando che, trattandosi di infortunio in itinere, aveva ottenuto una rendita , che copriva interamente il danno patrimoniale per la lesione alla capacità lavorativa e, CP_5 pertanto, agiva esclusivamente per il risarcimento del danno non patrimoniale e per la rifusione di alcune spese mediche non coperte dall' . In ordine al quantum richiedeva la c.d. personalizzazione del danno CP_5 biologico e l'incremento a titolo di sofferenza soggettiva (danno morale) e quantificava il risarcimento ancora dovuto nella somma di € 92.270,34, già detratto quanto ricevuto dall' a titolo di danno CP_5 biologico e l'acconto versato dalla convenuta HDI Ass.ni nella fase stragiudiziale per complessivi € 75.200,00. In comparsa conclusionale l'attore prospetta, alla luce della CTU cinematica e dei tentativi di conciliazioni sollecitati da questo Giudice sino all'ultima udienza, un concorso di colpa propria del 30
%. Tale affermazione, tuttavia, non può essere interpretata come una riduzione dell'originaria domanda in quanto l'attore non ha con chiarezza modificato le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, co. IV, c.p.c. alle quali si è, invece, espressamente richiamato in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio il contestava la propria responsabilità in Controparte_6 ordine al sinistro per cui è causa, sostenendo che l'attore perdeva autonomamente il controllo del motociclo che stava guidando a causa dell'eccessiva velocità mantenuta in uscita da una semicurva ed andando ad impattare contro il proprio veicolo e, pertanto, chiedeva in via principale il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per il danneggiamento della propria autovettura sia pagina 3 di 14 nei confronti dell'attore che del suo assicuratore r.c. auto, la (di seguito ) e, in Controparte_3 CP_3 via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, previo accertamento di una concorrente responsabilità dell'attore con conseguente riduzione del danno risarcibile, proponeva domanda di manleva assicurativa nei confronti del proprio assicuratore r.c. auto, la HDI Ass.ni S.p.A. (di Contr seguito
Contr La convenuta nel costituirsi ritualmente in giudizio eccepiva la concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, per aver mantenuto una velocità eccessiva in corrispondenza di un incrocio ed aver perduto il controllo del motociclo che stava guidando e chiedeva il rigetto della domanda attorea, assumendo che, tenuto conto del concorso colposo della vittima, della rendita CP_5 percepita e degli acconti pagati nella fase stragiudiziale, non residuasse alcun danno risarcibile.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto l'attore, oltre a Controparte_1 chiederne il rigetto essendo il convenuto responsabile in via esclusiva e non avendo provato il proprio danno, proponeva, in caso di suo accoglimento anche parziale, domanda di manleva assicurativa nei confronti del proprio assicuratore r.c. auto, la (di seguito ). Controparte_3 CP_3
, pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace con CP_7 ordinanza resa all'udienza del 20.09.2023.
Così precisato l'oggetto del processo le contrapposte domande risarcitorie sono solo parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte nei limiti di seguito precisati.
In ordine alla responsabilità si deve affermare la concorrente responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti, con una quota maggioritaria, pari al 70%, in capo al convenuto e con una quota CP_1 Contr minoritaria, pari al 30%, in capo all'attore, come da ultimo sostenuto dalla convenuta
Infatti, come emerge dalla CTU cinematica che, essendo immune da vizi logici e di motivazione e totalmente aderente alla documentazione in atti, deve trovare pieno accoglimento nella presente sentenza, la dinamica del sinistro può essere descritta nei termini che seguono.
In data 07.08.2020 alle ore 17.45 circa sulla s.p. 118 all'altezza del km 2+700 in territorio del Comune di Arco in corrispondenza dell'intersezione con le vie LO e IO (per una rappresentazione visiva dei luoghi del sinistro cfr. fig. 3 a pg. 10 della CTU), l'attore procedeva con direzione di marcia Arco (TN) –
Riva del Garda (TN), provenendo da una curva destrosa ad ampio raggio. In corrispondenza con l'intersezione con la provinciale, su via LO, posta a destra rispetto alla direzione di marcia dell'attore, vi è una segnaletica orizzontale e verticale di “stop”, con conseguente obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla provinciale, mentre immediatamente dopo sulla provinciale vi è un attraversamento pedonale. Ad una distanza di circa 200 mt. dall'intersezione sulla provinciale e sempre nella direzione di marcia percorsa dall'attore vi è la segnalazione di intersezione con diritto di precedenza e a 100 mt. segnalazione di incrocio pericoloso con due luci lampeggianti (cfr. fig.
4-11 a pg. 12 ss. della
CTU). Sulla provinciale vige il limite di velocità massimo di 50 km/h.
pagina 4 di 14 Dalla posizione di quiete dei due veicoli (cfr. fig. 14), documentate dalle fotografie scattate dal corpo di polizia locale intervenuto nell'immediatezza del sinistro (cfr. relativo rapporto sub doc. 3 attore) e dai segni lasciati, in particolare dalla moto, sull'asfalto emergono con certezza le seguenti circostanze di fatto: a) Il punto d'urto è avvenuto grosso modo in corrispondenza della linea di mezzeria della provinciale, con la vettura in posizione quasi perpendicolare rispetto alla provinciale e, pertanto, si deve ritenere che il conducente intendesse attraversare la provinciale per immettersi nell'antistante via IO provenendo da via LO. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore della moto, già a terra e la parte inferiore della fiancata sx, all'incirca in corrispondenza della ruota posteriore. A seguito dell'urto la vettura ha subito un movimento rotatorio antiorario posizionandosi con lo spigolo anteriore dx in corrispondenza del segnale di stop posizionato in corrispondenza dell'intersezione tra provinciale e via IO (cfr. fig. 37 a pg. 36 della CTU), percorrendo una distanza di circa mt. 6,6 dalla zona d'urto (cfr. fig. 39); b) La moto è invece proseguita sulla provinciale per ulteriori mt. 11,4 (cfr. fig. 40) posizionandosi con la ruota posteriore in prossimità del margine dx e la ruota anteriore verso il centro strada (cfr. foto in fig. 15, 16, 21 e 28); c) La moto, prima dell'urto, ha lasciato sul manto stradale un segno di frenata di mt. 6,9 ed una successiva traccia di scarrocciamento a terra di ulteriori mt. 7,6 (cfr. fig. 43);
d) Il campo di visibilità reciproca è di circa 80 mt. (cfr. fig. 44). e) I danni ai veicoli coinvolti, documentati in modo puntuale, dalle foto scattate dai verbalizzanti (cfr. fig. 22-27 a pg. 26 ss. della CTU) possono essere così descritti: per la vettura una deformazione del sottoporta della portiera posteriore sx con parziale avulsione della modanatura in materiale plastico e danneggiamento e parziale distacco della parte sx. del paraurti posteriore oltre ad abrasioni del cerchione della ruota sinistra;
per la moto danni alla parte anteriore, in particolare al manubrio, avulso dalla propria sede, oltre a diffuse tracce di abrasione sul lato sx del veicolo ed una evidente traccia di abrasione del battistrada del pneumatico
Da questi dati certi, perché documentati dai rilievi della polizia locale che è intervenuta nell'immediatezza ovvero accertati dal CTU a mezzo di sopralluogo del teatro del sinistro (il riferimento attiene, in particolare, alla visibilità reciproca), il CTU ha espresso le seguenti valutazioni, in tutto condivise da entrambi i CTP: a) L'urto tra i due veicoli si è verificato col motociclo già in strisciamento sul manto stradale, coricato sul lato sx, collidendo con la sua parte anteriore contro la parte laterale inferiore centro-posteriore sx della vettura (cfr. per l'illustrazione della ragionevole reciproca posizione dei mezzi al momento dell'urto cfr. fig. 36 a pg. 35 della CTU); b) Il punto d'urto è avvenuto grosso modo in corrispondenza della linea di mezzeria della provinciale, con la vettura in posizione quasi perpendicolare rispetto alla provinciale come raffigurato nella fig.
37.
Viceversa, fortemente contestate da entrambi i CTP sono le valutazioni espresse dal CTU in ordine al calcolo della velocità della moto che devono, invece, essere in questa sede pienamente confermate per i motivi di seguito analiticamente precisati.
Al riguardo il CTU, premesso che non ha avuto modo di visionare i mezzi coinvolti perché già rottamati, ha anzitutto calcolato la velocità di crociera della vettura al momento dell'urto in circa 18,2 km/h sulla sola base dei dati di accelerazione medi per la tipologia di manovra e presupponendo che sia partita da ferma dal segnale di stop, ma precisando che questa stima, pur desunta da alcuni dati non noti, trova piena conferma pagina 5 di 14 sul piano tecnico “dalla componente di velocità dissipata in seguito all'impatto, durante la fase di roto traslazione post-urto”, come si è visto percorrendo una distanza di circa mt. 6,6, considerando che in questa fase la vettura non ha lasciato alcuna traccia gommosa sull'asfalto, verosimilmente perché le ruote anteriori hanno potuto ancora rotolare mentre quelle posteriori non erano in completa aderenza al manto stradale, in quanto il relativo calcolo ha fornito un risultato di km/h di 18,3, del tutto sovrapponibile.
Quanto alla moto, il calcolo è stato eseguito sulla sola base delle dissipazioni energetiche dopo l'urto pervenendo ad un dato di velocità, al momento dell'urto, di km/h 53,1, precisando il CTU che si tratta di un dato approssimativo, per l'incertezza dei dati di input, che induce a ritenere che al momento dell'urto la velocità della moto fosse compresa tra i valori 50 ed i 55 km/h (cfr. pg. 42 della CTU). A questo punto il CTU, per ricostruire la velocità di crociera della moto ha dovuto considerare l'energia dispersa dalla moto nelle fasi precedenti all'urto, ossia durante una prima fase di intensa frenata per mt. 6,9 che ha determinato il bloccaggio della ruota anteriore e caduta a terra della moto medesima e quindi una seconda fase di strisciamento sull'asfalto per mt. 7,6 (cfr. fig. 43 a pg. 40), pervenendo ad un risultato di km/h 68,1 e concludendo quindi che la velocità di crociera della moto si colloca tra i 65 ed i 70 km/h.
In ordine alla reciproca visibilità, anzitutto, il CTU ha fornito il dato essenziale del tratto in rettilineo dall'uscita dalla curva destrosa percorsa dalla moto sino all'incrocio con via LO che è di circa 80 mt. (cfr. 44 e 45 a pg. 43 della CTU) e ha calcolato che all'inizio della manovra in uscita dallo stop compiuta dal conducente della vettura la moto si trovava ad una distanza di circa 52 mt. e, pertanto, i due conducenti erano in grado di vedersi reciprocamente, senza alcuna difficoltà. Detta distanza avrebbe consentito al conducente della moto di arrestarsi senza collidere con la vettura, se avesse mantenuto una velocità pari al massimo consentito di 50 km/h, perché a quella velocità sarebbero stati sufficienti 27,9 mt. per arrestare la moto, a fronte di 33,4 mt. disponibili, dopo lo spazio tecnico di reazione e considerando un coefficiente di attrito di 0,7. Non solo, ma a quella velocità della moto la vettura avrebbe avuto tutto il tempo di liberare l'area di intersezione prima del suo arrivo, anche immaginando una velocità costante della moto, senza alcuna decelerazione per effetto di manovre di frenata. Infine, il CTU ha pure espresso la valutazione secondo la quale una velocità minore di quella mantenuta, pur se superiore ai 50 km/h avrebbe ragionevolmente consentito al conducente della moto almeno di mantenere il controllo del proprio veicolo durante la fase di frenata evitando la caduta prima dell'impatto.
Alla luce di questi rilievi e considerazioni il CTU ha così descritto la dinamica del sinistro (cfr. pg. 44 della CTU): il conducendo della vettura partendo dalla linea di stop su via LO ed “impegnando l'area di intersezione intenzionato a proseguire dritto per immettersi nell'antistante via IO (…) non si avvedeva della presenza sulla s.p. 118 del motociclo (…) in fase di avanzamento alla predetta intersezione al quale” doveva concedere la precedenza. Il conducente del motociclo, “percepito il pericolo generato dall'immissione nell'intersezione dell'autovettura (…) viaggiando ad una velocità compresa nell'intervallo 65-70 km/h, poneva in essere una frenata di emergenza che generava ragionevolmente il bloccaggio della ruota anteriore del motociclo che causava l'impressione al suolo di una traccia gommosa di lunghezza pari
a circa 6,9 mt. (…) a causa della predetta manovra frenante il motociclo veniva destabilizzato e, al termine della predetta traccia gommosa (…) cadeva al suolo sul lato sx, imprimendo tracce di abrasione dell'asfalto (…)” proseguendo “lungo l'originaria direzione di marcia per ulteriori 7,6 mt. circa fino ad impattare (…) con la propria parte anteriore superiore contro la parte laterale inferiore, centro-posteriore, sinistra della autovettura. L'impatto tra i due veicoli avveniva nella parte centro-posteriore della corsia di marcia originariamente percorsa dal motociclo”.
pagina 6 di 14 Il CTU ha, infine, precisato che “in relazione agli elementi tecnici disponibili non è possibile ricostruire analiticamente la posizione del motociclo rispetto all'asse traversale della carreggiata al momento della percezione da parte del conducente dello stesso della necessità” di frenare.
Alla luce di questi rilievi il CTU ha individuato le norme cautelari violate da entrambi i conducenti (cfr. pg.
48 ss.): quello della vettura per non aver concesso la dovuta precedenza partendo da uno stop (art. 145, comma 5 c.d.s.); quello della moto per aver mantenuto una velocità superiore al limite massimo consentito di 50 km/h (art. 142, comma 1 c.d.s.), per non aver mantenuto la massima prudenza approssimandosi ad una intersezione (art. 145, comma 1 c.d.s.) e per non aver mantenuto il controllo del veicolo guidato e non essere stato in grado di compiere l'arresto tempestivo del veicolo entro il suo campo di visibilità (art. 141, commi 2 e 3 c.d.s.).
Queste conclusioni sono state vivacemente contestate da entrambi i CTP, sia pure per motivi opposti.
L'ing. , CTP del convenuto ha censurato la CTU sotto un duplice profilo: da un Persona_1 CP_1 lato osservando come la circostanza certa che la traccia di frenata sia collocata in prossimità della linea di mezzeria induce a ritenere violato, da parte del motociclista, anche l'obbligo di mantenere la destra rigorosa di cui all'art. 143 c.d.s., violazione che ha avuto una diretta correlazione causale con l'impatto perché, ove avesse viaggiato in prossimità del margine destro, la moto non avrebbe impattato contro la vettura che avrebbe avuto il tempo di liberare l'intersezione prima del suo arrivo, considerando che l'impatto è avvenuto nella fase terminale della manovra di attraversamento della provinciale;
dall'altro ha ritenuto sottostimata la velocità del motociclo di almeno 25-30 km/h non tenendo adeguatamente conto dell'energia
“dissipata dal motociclo nel momento in cui, incuneandosi sotto la vettura (…) la solleva parzialmente e la fa ruotare di circa 110 gradi”. Sotto questo profilo il CTP osserva che assumendo una velocità di crociera della moto di 96 km/h all'inizio della manovra della vettura la moto era fuori dal suo campo di visibilità, con conseguente insussistenza della violazione contestata della mancata precedenza, mentre l'eccessiva velocità tenuta lunga la semicurva rende ragione del fatto che il conducente sia stato costretto ad allargare la propria traiettoria in uscita avvicinandosi alla linea di mezzeria ed inizia a frenare mentre è ancora in piega sul lato destro ed è anche per questo che rovina a terra (cfr. pg. 5 delle osservazioni).
A queste osservazioni il CTU risponde, in modo pienamente condivisibile, che “seppure sia probabile che il motociclo non procedesse in prossimità del margine destro della corsia di propria utenza (posizione che verosimilmente avrebbe contribuito ad evitare il verificarsi del sinistro in esame) gli elementi tecnici disponibili e la tipologia di veicolo (i motocicli a due ruote sono caratterizzati dalla capacità di repentini spostamenti traversali) non permettono (…) di poter determinare l'effettiva posizione del motociclo rispetto all'asse trasversale della carreggiata al momento della percezione da parte del conducente della necessità di” frenare. A conforto di questa conclusione si può aggiungere che è ben possibile che nello spazio psicotecnico di reazione (come è noto convenzionalmente di 1 secondo) il conducente abbia eseguito una istintiva manovra di scarto verso la propria sinistra per sfuggire dal lato (destro) dal quale proveniva il pericolo, sebbene la corretta manovra di emergenza sarebbe dovuta essere esattamente l'opposta.
Sul punto, pertanto, in piena aderenza con la valutazione finale del CTU e della collocazione sulla sede stradale dell'inizio del segno di frenata, si deve concludere come sia solo probabile la violazione della regola dell'obbligo di mantenere la destra rigorosa da parte del motociclista.
pagina 7 di 14 Quanto alla velocità il CTU concorda che l'energia dispersa dalla moto per imprimere la rotazione alla vettura non sia nulla ma la stima come trascurabile e tale da influire sulla velocità in modo che, sebbene non sia nullo, si colloca all'interno del range di valori di velocità del motociclo indicati.
Anche questa conclusione appare pienamente condivisibile e supportata dai rigorosi calcoli matematici eseguiti dal CTU, mentre la critica del CTP è sostanzialmente apodittica non fornendo alcuna base tecnica e scientificamente controllabile del perché quella dissipazione di energia fosse in grado di imporre un aumento di velocità di 25-30 km/h e non invece, di 5, 10 o 50 km/h. L'inattendibilità della stima di velocità compiuta dal CTP discende anche dalla circostanza che quel valore sembra essere individuato al precipuo fine di far “scomparire” la moto dal campo di visibilità del conducente della vettura al momento in cui ha iniziato a compiere la manovra di avanzamento dal segnale di stop, in modo da escludere la sua responsabilità, ma senza alcuna base tecnica, mentre, come si è visto, la velocità stimata dal CTU consente di accertare la piena ed ampia visibilità reciproca al momento in cui il conducente del veicolo inizia a compiere la manovra di attraversamento della provinciale.
Viceversa, il CTP di parte attore, dott. sostituendo nei calcoli compiuti dal CTU taluni Persona_2 parametri calcola la velocità di crociera della moto in km/h 56 che, “considerando l'approssimazione di calcolo”, giunge alla conclusione secondo la quale si può indicare una velocità compresa tra i 47 km/h i 56 km/h, senza spiegare in alcun modo perché mai l'approssimazione di calcolo dovrebbe condurre solo ad una riduzione e non anche un aumento del dato ottenuto. Il CTP compie questa valutazione all'evidente scopo di individuare, quale unica causa del sinistro, la mancata precedenza da parte del conducente della vettura.
Anche in questo caso le risposte del CTU sono del tutto condivisibili precisando come la scelta di assumere il valore di EES per il motociclo a 10 km/h, corrispondente al valore minimo è del tutto arbitraria e si ripercuote su tutti i calcoli successivi. Evidenzia, poi, come il CTP nello stimare l'apporto energetico dei due veicoli abbia individuato, in prima approssimazione, un valore di 60 a 40 con l'apporto maggiore attribuito alla moto, senza fornire alcuna giustificazione e, per di più, quando poi compie i calcoli inverte la stima associando al motociclo un contributo del solo 40%. Infine, il CTP, per giungere ad un esito gradito, è pure costretto ad effettuare “una notevole riduzione del coefficiente d'attrito” in riferimento alla traccia di frenata rispetto a quello da lui stesso utilizzato in sede di “considerazioni tecniche preliminari”. Anche in questo caso, pertanto, l'inaffidabilità delle valutazioni peritali compiute dal consulente di parte sono correlate alla circostanza che non sono in alcun modo sorrette da valutazioni fornite dalla scienza di riferimento ma solo dall'interesse della parte assistita.
Si devono dunque condividere con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla velocità stimata della moto, le valutazioni espresse in CTU.
Sulla base delle risultanze tecniche si deve affermare un concorso di colpa tra i due conducenti nella causazione del sinistro e, precisamente, va ravvisata la responsabilità per il 30 % all'attore, conducente del motociclo, e per il 70 % al convenuto, conducente dell'autovettura. La colpa più grave, infatti, va attribuita al convenuto, il quale, pur trovandosi ad un'intersezione in presenza di segnaletica orizzontale e verticale di “fermarsi e dare precedenza” (STOP) e corrispondente striscia trasversale di arresto, non si è arrestato per un periodo adeguato di tempo e riprendeva la marcia nonostante il sopraggiungere dell'attore, al quale avrebbe dovuto dare la precedenza, e che si trovava a circa 52 metri dalla posizione d'urto tra i due veicoli ed era perfettamente visibile dal convenuto. Si tratta, indiscutibilmente, della violazione più grave alle norme cautelari vigenti in materia di circolazione stradale in stretta relazione causale col sinistro e che fonda anche un affidamento degli pagina 8 di 14 altri utenti della strada particolarmente pregnante, essendo evidente che gli utenti che percorrono strade che si giovano del diritto di precedenza rispetto alle collaterali, sono del tutto legittimati ad immaginare che questa precedenza sia osservata. Anche l'attore, tuttavia, non va esente da colpa per avere lo stesso guidato a velocità superiore a quella massima consentita che non gli ha consentito di mantenere il controllo del veicolo, una volta percepito il pericolo conseguente all'illecita manovra compiuta dal e di arrestarlo entro il proprio CP_1 campo di visibilità e, comunque, non aver tenuto la massima prudenza in prossimità di un'intersezione e di un attraversamento pedonale posizionato subito dopo.
Benché non fondata, come si è visto, su dati tecnici certi e, dovendosi pertanto ritenere una circostanza dubbia, in quanto non compiutamente dimostrata, anche la violazione dell'art. 143 c.d.s., per non aver mantenuto la c.d. destra rigorosa può essere ascritta all'attore. Infatti, come è noto, la responsabilità per la circolazione dei veicoli è retta da due norme fondamentali, espresse nei primi due commi dell'art. 2054 c.c.: in base al primo la responsabilità del conducente di un veicolo, pur essendo fondata sul criterio generale della colpa, subisce due specifici aggravamenti, perché, da un lato, la colpa è presunta e, dall'altro, la prova liberatoria è descritta in modo particolarmente stringente, non accontentandosi la legge della semplice assenza di colpa, ma richiedendo la prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; in base al secondo, in “caso di scontro tra i veicoli si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno…”. L'evidente collegamento sistematico tra le due norme ha indotto la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione pienamente condivisibile che qui va ribadita, a ritenere che la prova liberatoria di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. non è fornita semplicemente dimostrando la colpa del conducente del veicolo antagonista, occorrendo invece la dimostrazione che la propria condotta di guida sia esente da qualsiasi censura, salvo solo il caso in cui la colpa dell'altro conducente non assume un rilevo assorbente sul piano del rapporto di causalità (cfr. Cass., 16.02.2017, n. 4130, rv. 542842 e, da ultimo
Cass., 19.12.2024, n. 33483, rv. 672992 e Cass., 20.11.2024, n. 29927, rv. 672909, secondo la quale
“l'accertamento di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità …. solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”). In un sistema siffatto di ripartizione degli oneri probatori è sufficiente, per fondare un sito di corresponsabilità, che una violazione alle norme cautelari di circolazione, sia solo concretamente possibile, alla luce dei rilievi e delle valutazioni tecniche proprie del caso concreto, a maggior ragione nel caso in cui altre condotte imprudenti siano state, invece, compiutamente dimostrate e, pertanto, la valutazione del CTU secondo la quale la condotta dell'attore di non aver mantenuto la c.d. destra rigorosa deve ritenersi probabile, è già sufficiente per fondare un concorso di colpa in capo all'attore.,
Tutto ciò, però, non pregiudica il riconoscimento di una responsabilità senz'altro prevalente, nella misura sopra indicata, in capo al conducente del veicolo antagonista.
In ordine al quantum, l'attore chiede il risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, del danno biologico da invalidità permanente con un incremento a titolo di personalizzazione e da invalidità temporanea, oltre che del danno morale. Chiede inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione delle spese mediche affrontate (danno emergente), con esclusione del danno da lucro pagina 9 di 14 cessante, per la lesione alla propria capacità lavorativa specifica, già interamente risarcita dall' , CP_5 trattandosi il sinistro per cui è causa di un infortunio in itinere.
La CTU, con indagine immune da vizi logici o di motivazione, del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e condivisa dai CTP tanto che non hanno mosso alcune osservazioni in merito e che va dunque pienamente accolta, ha affermato che il sinistro ha causato all'attore un trauma toracico chiuso associato a frattura delle coste dalla V alla VIII a destra con pneumotorace omolaterale, un il trauma addominale chiuso con dissecazione dell'arteria renale sx, focolaio ischemico al terzo medio del rene omolaterale e focolaio lacero-contusivo della milza, frattura dell'arco anteriore sx e dell'arco posteriore destro di C1, frattura del processo spinoso di C5, frattura della lamina dx e sx di D1, frattura dei processi spinosi da D5 a D12, frattura del soma di S3 ed S4, frattura pluriframmentaria del corpo della scapola sx associata a distacco posteriore della glena scapolare omolaterale, escoriazioni polidistrettuali e ferita profonda lacero-contusa a carico del terzo distale di coscia sx, che hanno reso necessario un ricovero ospedaliero nell'immediatezza e numerosi trattamenti ortopedici conservativi, chirurgici , farmacologici e riabilitativi, con un quadro clinico stabilizzato in“un danno anatomico-disfunzionale a carico del distretto rachideo, toracico ed addominale associato ad apprezzabile pregiudizio estetico” tale da configurare un danno biologico permanente del 38% (cfr. CTU pg. 11). La CTU ha inoltre riconosciuto un'invalidità temporanea al 100% per 70 gg., al 75% per 90 gg. e al 50% per 100 gg. Infine, la CTU ha riconosciuto la congruità di tutte le spese mediche sostenute dall'attore, che vanno complessivamente quantificate in € 6.802,27 (valore comprensivo delle spese strettamente sanitarie, per
€ 6.040,27, oltre alla fattura relativa alla visita medico-legale effettuata prima del giudizio nonché alle fatture relative all'acquisizione di documentazione e/o supporto CD relativo alle prestazioni sanitarie).
Pertanto, sulla base delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale aggiornate all'anno 2024, tenuto conto dell'età di anni 30 al momento del sinistor, il danno biologico permanente è di € 290.703,00, di cui € 193.802,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed € 96.901,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore (danno morale), che può ritenersi provato in via presuntiva, sulla base di comuni massime di esperienza, in ragione della gravità e pregnanza delle lesioni subite
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno, in quanto manca sia l'allegazione che la prova di conseguenze pregiudizievoli tali da superare le conseguenze “normali” già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata delle tabelle. Sul punto l'attore si è limitato a descrivere le mere conseguenze pregiudizievoli normalmente connesse alle lesioni descritte in CTU che, tuttavia, come tali sono già interamente ricomprese nei valori tabellari. La giurisprudenza è, infatti, ormai consolidata nel ritenere che “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (cfr., tra le altre, Cass, n. 6378, 25.01.2023, non massimata;
Cass., n. 28988, 03.07.2019, rv. 655964-01).
Il danno biologico temporaneo, considerato il valore di € 115,00 al giorno, ammonta a complessivi € 21.562,5 (8.050,00 + 7.762,5 + 5.750,00).
pagina 10 di 14 Il danno non patrimoniale ammonta pertanto ad € 312.265,50 (=290.703,00 + 21.562,50) al quale va aggiunto il danno patrimoniale emergente di € 6.802,27 e, pertanto, il danno complessivo ammonta ad
€ 319.067,77. Considerato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro nella misura del 30 %, il danno risarcibile va ridotto della predetta percentuale e corrisponde alla somma complessiva di € 223.347,44 alla data del 7.08.2020 (comprensiva delle seguenti voci di danno: € 135.661,4 di danno biologico dinamico-relazione, € 67.830,7 di danno biologico da sofferenza soggettiva interiore, € 15.093, 75 di danno biologico temporaneo e € 4.761,59 di danno patrimoniale).
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro appare equo riconoscere un 3% in ragione annua.
Gli acconti liquidati nelle more vanno detratti, a norma dell'art. 1194 c.c., prima agli interessi e poi al capitale.
Nelle more è stata liquidata una rendita e due acconti da parte di CP_5 Controparte_2
Quanto alla rendita , relativa al danno biologico, è stata capitalizzata al 18.11.2021 in € CP_5
131.335,93 (tabella sub doc. 15 att.) e deve, pertanto, essere interamente detratta nella misura CP_5 indicata, in quanto è inferiore rispetto alla relativa componente civilista “identica” del danno biologico dinamico-relazionale ( come si è visto liquidato nella misura di € 135.661,4).
Va evidenziato che il valore della somma erogata a titolo di rendita che viene utilizzato ai fini
CP_5 del calcolo del risarcimento è quello indicato nel doc. 15 att., allegato all'atto di citazione. Non può essere preso in considerazione il prospetto allegato dall'assicurazione con la comparsa conclusione in quanto assolutamente tardivo e, dunque, inammissibile. Riguardo alla detrazione della rendita , nel rispetto del principio della compensatio lucri cum
CP_5 damno, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini del calcolo del danno differenziale, considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da
CP_5 lesione della salute, vada sottratto l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro
CP_5 siano destinati a ristorare pregiudizi identici, tanto che può dirsi che il criterio per “poste identiche” abbia superato quello per “poste omogenee (danno patrimoniale e non patrioniale), in precedenza adottato (cfr., tra le altre, Cass. n. 30293, 11.10.2023, rv. 669351-01). Riguardo alla somma di denaro erogata a titolo di ristoro del danno biologico permanente, l' non
CP_5 indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali) né accorda alcuna personalizzazione e, pertanto, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente (“civilistico”), al netto della
(eventuale) personalizzazione e del danno morale. Nel caso di specie, tuttavia, il valore dell'indennizzo relativo al danno biologico permanente è CP_5 inferiore al corrispondente valore civilistico e va pertanto detratto interamente. In data 6.12.2021 è stato liquidato un acconto da parte dell'assicurazione per € 18.200,00 (doc. 14 att.).
pagina 11 di 14 Per ragioni di rapidità di calcolo, stante la vicinanza temporale di queste due liquidazioni, si procede sommando la rendita con il primo indennizzo di ottenendo il valore di € CP_5 Controparte_2
149.535,93 e considerando, convenzionalmente, la data del 30.11.2021 ai fini del calcolo della rivalutazione e degli interessi.
Infine, in data 09.01.2023 la ha pagato un secondo acconto pari a € 57.000,00 Controparte_2
(doc. 19 att.).
Il danno complessivo risarcibile al momento del sinistro (7.08.2020) ammontava a € 223.347,44. A tale somma vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione al 4 % (1 anno e 4 mesi) fino al 30.11.2020 (data stabilita convenzionalmente, vedi sopra) corrispondenti a € 8.933,9. Alla somma di € 232.281,34 (223.347,44 + 8.933,9) vanno detratti € 149.535,93 (rendita + primo acconto) e si ottiene il danno CP_5 residuo pari a € 82.745,41 al 30.11.2021. A tale somma vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione al 3,25 % (1 anno e 1 mese) fino al 09.01.2023 (data secondo acconto) corrispondenti a € 2.689,22. Alla somma di € 85.434,63 (82.745,41
+ 2.689,22) vanno detratti € 57.000,00 (secondo acconto) e si ottiene il danno residuo pari a € 28.434,63 al 09.01.2023, a cui va aggiunto il 3 %, a titolo di rivalutazione ed interessi cumulativamente considerati, in ragione annua sino al saldo effettivo.
Contr I convenuti e pertanto, vanno condannati in solido al pagamento di € 28.434,63 Controparte_1 oltre al 3 % in ragione annua dal 09.01.2023 al saldo effettivo.
Va anche accolta la domanda di manleva assicurativa promossa dal contro il proprio CP_1 Contr assicuratore r.c. auto, sicché deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato di quanto questi dovesse essere obbligato a pagare all'attore in esecuzione della condanna sopra riportata, ivi comprese anche le spese c.d. di soccombenza ma con esclusone di quelle c.d. di resistenza, a norma dell'art. 1917, comma 4 c.c. per difetto di specifica domanda (cfr. Cass., 16.02.2024, n. 4275, rv. 670137).
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patrimoniali all'autovettura va parzialmente accolta. Il danno patrimoniale all'autovettura subito a causa del sinistro ammonta a € 1.600,00 (cfr. doc. 8 att.), ma in applicazione del concorso di colpa riconosciuto nella causazione del sinistro, il danno risarcibile ammonta a € 480,00 (corrispondente al 30% di 1.600,00) oltre al 3 % in ragione annua dal giorno del sinistro (07.08.2020) al saldo effettivo.
I convenuti e vanno quindi condannati in solido al pagamento di € 480,00 oltre al Parte_1 CP_3
3 % in ragione annua dal 07.08.2020 al saldo effettivo.
Va anche accolta la domanda di manleva assicurativa promossa dall'attore contro il proprio assicuratore r.c. auto, sicché deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato di CP_3 quanto questi dovesse essere obbligato a pagare al convenuto in esecuzione della condanna sopra riportata, ivi comprese anche le spese c.d. di soccombenza ma con esclusone di quelle c.d. di resistenza,
a norma dell'art. 1917, comma 4 c.c. per difetto di specifica domanda (cfr. Cass., 16.02.2024, n. 4275, rv. 670137). pagina 12 di 14 Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per una compensazione parziale al 50% nel rapporto processuale tra attori e i convenuti, riconducibili all'accoglimento solo parziale della domanda ed in misura di molto inferiore rispetto alla domanda dell'attore. Inoltre, entrambe le parti non si sono rese disponibili ad una conciliazione, sulla base delle indicazioni fornite da questo Giudice all'ultima udienza dd. 20.11.2024, in tutto conformi alla presente decisione. Da un lato, infatti, l'attore ha insistito sulla richiesta di danni in misura eccessiva e, dall'altro, l'assicurazione, pur correttamente rifiutandosi di riconoscere la c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale ha, tuttavia, erroneamente ritenuto di aver già completamente risarcito il danno.
Pertanto i convenuti vanno condannati a pagare, in solido tra loro ed in favore dell'attore la restante metà delle spese processuali, liquidata come da dispositivo, in applicazione dei valori tariffari medi previsti per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 a norma dell'art. 5, co. 1, D.m. 55/2014, con la precisazione che tra le spese vive sono conteggiate anche la metà delle spese per le CTU (poste in via anticipata interamente a carico dell'attore) e la CTP svolte in corso di causa
Le spese relative al rapporto processuale sulla domanda riconvenzionale seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione fino a €
1.100,00 a norma dell'art. 5, co. 1, D.m. 55/2014.
Non si ritiene di dover liquidare alcuna spesa per il rapporto processuale relativo alle domande di manleva assicurativa poiché gli assicuratori non hanno mai contestato la garanzia assicurativa e si deve pertanto ritenere che detto rapporto processuale non abbia comportato alcun aggravio di spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 contro e e da contro
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_3
1. Accertato che il sinistro dd. 7.08.2020 è stato causato da un corso di colpa dell'attore nella misura del 30 % e del convenuto della misura del 70 %, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attore di € 28.434,63 oltre al 3 % annuo dal 09.01.2023 Parte_1 al saldo effettivo;
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto di € CP_3 Controparte_1
480,00 oltre al 3 % annuo dal 07.08.2020 al saldo effettivo;
3. Condanna e in solido, alla rifusione delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite in favore di , che si liquidano in complessivi € 8.057,09, di cui € 3.808,00 per Parte_1 onorari, di cui € 405,99 per spese vive, di cui € 1.573,90 (CTU ing. , di cui € 488,00 Per_3 (CTU dott.ssa ), di cui € 244,00 (CTP dott. e di cui € 1.537,2 (CTP Per_4 Per_5
, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Per_2
pagina 13 di 14 4. Condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Controparte_3 favore del convenuto , che si liquidano in complessivi € 662,00 per onorari, Controparte_1 oltre al 15 % per spese generali, CPA e IVA come per legge.
5. Condanna di tenere indenne di quanto egli dovesse Controparte_2 Controparte_1 pagare in esecuzione dei capi 1 e 3 della presente sentenza;
6. Condanna di tenere indenne di quanto egli dovesse pagare Controparte_3 Parte_1 in esecuzione dei capi 2 e 4 della presente sentenza.
Rovereto, 11 febbraio 2025.
Il Giudice Dott. Riccardo Dies
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 99/2023 promossa da:
(C.F. , col patrocinio dell'Avv. PEZCOLLER GIULIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Prati, 16 38068 Rovereto, presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ), col patrocinio degli Avv.ti MOSCHEN Controparte_1 C.F._2
SABRINA e COCCHIA MASSIMO ( , elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
REGIA 4 38056 LEVICO TERME, presso il difensore avv. MOSCHEN SABRINA
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. LONER VALENTINA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSTRA, 3 39100 BOLZANO, presso il difensore.
CONVENUTI
e
(c.f. ). Controparte_3 P.IVA_2
TERZA CHIAMATO
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attore: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione Nel merito Accertare e dichiarare che il sinistro di cui trattasi e descritto nella narrativa dell'atto di citazione del 23 gennaio 2023 è da ascriversi esclusivamente al comportamento colpevole, imprudente e negligente del sig. . Conseguentemente accertare e dichiarare il Controparte_1
pagina 1 di 14 diritto del sig. nei confronti del sig. e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale e/o disgiunta tra loro, al
[...] risarcimento del danno sofferto dal medesimo per effetto del sinistro dettagliato nella narrativa Pt_1 dell'atto di citazione del 23 gennaio 2023, patrimoniale e non patrimoniale, per il complessivo importo di € 92.270,34.- e/o la diversa maggiore o minor somma che risulterà dall'assumenda istruttoria o parrà di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Ancora nel merito Per l'effetto, condannare il sig. e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in via solidale (o disgiunta) tra loro, al pagamento in favore del sig. Pt_1
della somma di € 92.270,34.-, e/o la diversa maggiore o minor somma che risulterà
[...] dall'assumenda istruttoria o parrà di giustizia;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Sempre nel merito Rigettarsi le domande tutte formulate dai convenuti e Controparte_1 perché totalmente infondate, sia in fatto sia in diritto, per i motivi tutti di cui Controparte_2 alla narrativa dell'atto di citazione del 23 gennaio 2023, nonché per i motivi di cui alla presente memoria autorizzata. Nel merito, in estremo subordine e salvo gravame Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto , contenersi Controparte_1 il danno da egli richiesto nei limiti di quanto rigorosamente provato in giudizio. In ogni caso, l'attore chiede sin d'ora di essere manlevato da , c.f. e Controparte_4
P.IVA , con sede legale in (20159) Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 23, PEC P.IVA_3
in forza di regolare rapporto assicurativo relativo al motociclo Honda Email_1
SH125, targa DM 4007, di proprietà del sig. , per ogni e qualsivoglia somma che dovesse Parte_2 essere riconosciuta in favore del sig. , anche a titolo di spese legali. In ogni caso Controparte_1
Con rifusione integrale dei compensi del presente giudizio, oltre anticipazioni (ove sostenute), R.F. al 15%, IVA e CNPA”.
Per il convenuto “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e premesse le declaratorie Controparte_1 di rito e di merito del caso: In via di merito: -rigettare integralmente le domande avversarie siccome nulle, inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata di merito: -nella denegata ipotesi in cui quanto lamentato dalla controparte fosse anche solo in parte fondato si chiede di accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità del medesimo signor nell'accaduto per i motivi di cui in narrativa ed a mente della normativa in materia Parte_1 riducendo eventualmente nei rigorosi limiti di legge e/o di giustizia le pretese attoree disponendo, altresì, che quale compagnia assicuratrice del veicolo targato EG037RN, sia tenuta a Controparte_2 manlevare e tenere indenne il signor dal pagamento di somme eventualmente poste a suo carico;
CP_1 in via riconvenzionale: -accertare e dichiarare che in occasione del sinistro per cui è causa l'autovettura del signor targata EG037RN, è stata essa danneggiata dall'impatto del motociclo condotto dal CP_1 signor subendo danni materiali ascrivibili alla condotta del signor quantificati nella somma Pt_1 Pt_1 di euro 1600,00 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo e la compagnia , quale Controparte_3 assicuratore del veicolo attoreo, in via solidale tra loro, al pagamento, alla stregua della normativa e della giurisprudenza in materia di sinistri stradali, della suddetta somma e/o al pagamento di quella diversa maggiore e/o minore somma che emergerà dall'esperenda istruttoria e/o che parrà di giustizia, oltre interessi legali e moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo.”
Per la convenuta HDI Ass.ni S.p.A.: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via principale di merito: rigettare le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata di merito: previo accertamento della corresponsabilità dell'attore anche ai
pagina 2 di 14 sensi dell'art. 1227 c.c. nella causazione dell'incidente stradale del 07.08.2020 nella misura del 30% o nell'altra misura ritenuta di giustizia e del danno effettivamente subito dall'attore in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa di cui tenere conto ai fini della quantificazione del danno, dichiarare l'importo di Euro 75.000,00 già pagato da ante causam (oltre a tutti gli importi Controparte_2 dall'attore percepiti e percipiendi da ed eventualmente da altre Compagnie assicuratrice private), CP_5 integralmente satisfattivo delle pretese attoree con rigetto di quelle ulteriori, siccome infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità esclusiva o superiore al 70% del sig. nella causazione dell'incidente Controparte_1 stradale del 07.08.2020, accertare e dichiarare il danno effettivamente subito dall'attore in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, detraendo l'importo di Euro 75.000,00 già pagato da
[...] ante causam nonché tutti gli importi dallo stesso percepiti e percipiendi da ed Controparte_2 CP_5 eventualmente da altre Compagnie assicuratrice private) e diminuire il risarcimento del danno corrispondentemente alla quota di corresponsabilità dell'attore, con rigetto delle ulteriori domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Per la terza chiamata : nessuna. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha agito in giudizio contro ed il suo assicuratore r.c. auto, per ottenere il Controparte_1 risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro stradale dd. 07.08.2020 sulla s.p. 118 tra Arco
(TN) e Riva del Garda (TN) quando, alla guida del motociclo Honda tg. DM4007 di proprietà del padre
, entrava in collisione con la vettura Renault Megane tg. EG037RN, condotta e in proprietà del Parte_2 convenuto che si immetteva nel flusso stradale dalla laterale via LO, senza concedergli la CP_1 dovuta precedenza. Assumeva che il sinistro stradale era imputabile all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, anche alla luce del rapporto della polizia locale intervenuta nell'immediatezza del fatto (cfr. doc. 3), precisando che, trattandosi di infortunio in itinere, aveva ottenuto una rendita , che copriva interamente il danno patrimoniale per la lesione alla capacità lavorativa e, CP_5 pertanto, agiva esclusivamente per il risarcimento del danno non patrimoniale e per la rifusione di alcune spese mediche non coperte dall' . In ordine al quantum richiedeva la c.d. personalizzazione del danno CP_5 biologico e l'incremento a titolo di sofferenza soggettiva (danno morale) e quantificava il risarcimento ancora dovuto nella somma di € 92.270,34, già detratto quanto ricevuto dall' a titolo di danno CP_5 biologico e l'acconto versato dalla convenuta HDI Ass.ni nella fase stragiudiziale per complessivi € 75.200,00. In comparsa conclusionale l'attore prospetta, alla luce della CTU cinematica e dei tentativi di conciliazioni sollecitati da questo Giudice sino all'ultima udienza, un concorso di colpa propria del 30
%. Tale affermazione, tuttavia, non può essere interpretata come una riduzione dell'originaria domanda in quanto l'attore non ha con chiarezza modificato le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, co. IV, c.p.c. alle quali si è, invece, espressamente richiamato in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio il contestava la propria responsabilità in Controparte_6 ordine al sinistro per cui è causa, sostenendo che l'attore perdeva autonomamente il controllo del motociclo che stava guidando a causa dell'eccessiva velocità mantenuta in uscita da una semicurva ed andando ad impattare contro il proprio veicolo e, pertanto, chiedeva in via principale il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per il danneggiamento della propria autovettura sia pagina 3 di 14 nei confronti dell'attore che del suo assicuratore r.c. auto, la (di seguito ) e, in Controparte_3 CP_3 via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, previo accertamento di una concorrente responsabilità dell'attore con conseguente riduzione del danno risarcibile, proponeva domanda di manleva assicurativa nei confronti del proprio assicuratore r.c. auto, la HDI Ass.ni S.p.A. (di Contr seguito
Contr La convenuta nel costituirsi ritualmente in giudizio eccepiva la concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, per aver mantenuto una velocità eccessiva in corrispondenza di un incrocio ed aver perduto il controllo del motociclo che stava guidando e chiedeva il rigetto della domanda attorea, assumendo che, tenuto conto del concorso colposo della vittima, della rendita CP_5 percepita e degli acconti pagati nella fase stragiudiziale, non residuasse alcun danno risarcibile.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto l'attore, oltre a Controparte_1 chiederne il rigetto essendo il convenuto responsabile in via esclusiva e non avendo provato il proprio danno, proponeva, in caso di suo accoglimento anche parziale, domanda di manleva assicurativa nei confronti del proprio assicuratore r.c. auto, la (di seguito ). Controparte_3 CP_3
, pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace con CP_7 ordinanza resa all'udienza del 20.09.2023.
Così precisato l'oggetto del processo le contrapposte domande risarcitorie sono solo parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte nei limiti di seguito precisati.
In ordine alla responsabilità si deve affermare la concorrente responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti, con una quota maggioritaria, pari al 70%, in capo al convenuto e con una quota CP_1 Contr minoritaria, pari al 30%, in capo all'attore, come da ultimo sostenuto dalla convenuta
Infatti, come emerge dalla CTU cinematica che, essendo immune da vizi logici e di motivazione e totalmente aderente alla documentazione in atti, deve trovare pieno accoglimento nella presente sentenza, la dinamica del sinistro può essere descritta nei termini che seguono.
In data 07.08.2020 alle ore 17.45 circa sulla s.p. 118 all'altezza del km 2+700 in territorio del Comune di Arco in corrispondenza dell'intersezione con le vie LO e IO (per una rappresentazione visiva dei luoghi del sinistro cfr. fig. 3 a pg. 10 della CTU), l'attore procedeva con direzione di marcia Arco (TN) –
Riva del Garda (TN), provenendo da una curva destrosa ad ampio raggio. In corrispondenza con l'intersezione con la provinciale, su via LO, posta a destra rispetto alla direzione di marcia dell'attore, vi è una segnaletica orizzontale e verticale di “stop”, con conseguente obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli transitanti sulla provinciale, mentre immediatamente dopo sulla provinciale vi è un attraversamento pedonale. Ad una distanza di circa 200 mt. dall'intersezione sulla provinciale e sempre nella direzione di marcia percorsa dall'attore vi è la segnalazione di intersezione con diritto di precedenza e a 100 mt. segnalazione di incrocio pericoloso con due luci lampeggianti (cfr. fig.
4-11 a pg. 12 ss. della
CTU). Sulla provinciale vige il limite di velocità massimo di 50 km/h.
pagina 4 di 14 Dalla posizione di quiete dei due veicoli (cfr. fig. 14), documentate dalle fotografie scattate dal corpo di polizia locale intervenuto nell'immediatezza del sinistro (cfr. relativo rapporto sub doc. 3 attore) e dai segni lasciati, in particolare dalla moto, sull'asfalto emergono con certezza le seguenti circostanze di fatto: a) Il punto d'urto è avvenuto grosso modo in corrispondenza della linea di mezzeria della provinciale, con la vettura in posizione quasi perpendicolare rispetto alla provinciale e, pertanto, si deve ritenere che il conducente intendesse attraversare la provinciale per immettersi nell'antistante via IO provenendo da via LO. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore della moto, già a terra e la parte inferiore della fiancata sx, all'incirca in corrispondenza della ruota posteriore. A seguito dell'urto la vettura ha subito un movimento rotatorio antiorario posizionandosi con lo spigolo anteriore dx in corrispondenza del segnale di stop posizionato in corrispondenza dell'intersezione tra provinciale e via IO (cfr. fig. 37 a pg. 36 della CTU), percorrendo una distanza di circa mt. 6,6 dalla zona d'urto (cfr. fig. 39); b) La moto è invece proseguita sulla provinciale per ulteriori mt. 11,4 (cfr. fig. 40) posizionandosi con la ruota posteriore in prossimità del margine dx e la ruota anteriore verso il centro strada (cfr. foto in fig. 15, 16, 21 e 28); c) La moto, prima dell'urto, ha lasciato sul manto stradale un segno di frenata di mt. 6,9 ed una successiva traccia di scarrocciamento a terra di ulteriori mt. 7,6 (cfr. fig. 43);
d) Il campo di visibilità reciproca è di circa 80 mt. (cfr. fig. 44). e) I danni ai veicoli coinvolti, documentati in modo puntuale, dalle foto scattate dai verbalizzanti (cfr. fig. 22-27 a pg. 26 ss. della CTU) possono essere così descritti: per la vettura una deformazione del sottoporta della portiera posteriore sx con parziale avulsione della modanatura in materiale plastico e danneggiamento e parziale distacco della parte sx. del paraurti posteriore oltre ad abrasioni del cerchione della ruota sinistra;
per la moto danni alla parte anteriore, in particolare al manubrio, avulso dalla propria sede, oltre a diffuse tracce di abrasione sul lato sx del veicolo ed una evidente traccia di abrasione del battistrada del pneumatico
Da questi dati certi, perché documentati dai rilievi della polizia locale che è intervenuta nell'immediatezza ovvero accertati dal CTU a mezzo di sopralluogo del teatro del sinistro (il riferimento attiene, in particolare, alla visibilità reciproca), il CTU ha espresso le seguenti valutazioni, in tutto condivise da entrambi i CTP: a) L'urto tra i due veicoli si è verificato col motociclo già in strisciamento sul manto stradale, coricato sul lato sx, collidendo con la sua parte anteriore contro la parte laterale inferiore centro-posteriore sx della vettura (cfr. per l'illustrazione della ragionevole reciproca posizione dei mezzi al momento dell'urto cfr. fig. 36 a pg. 35 della CTU); b) Il punto d'urto è avvenuto grosso modo in corrispondenza della linea di mezzeria della provinciale, con la vettura in posizione quasi perpendicolare rispetto alla provinciale come raffigurato nella fig.
37.
Viceversa, fortemente contestate da entrambi i CTP sono le valutazioni espresse dal CTU in ordine al calcolo della velocità della moto che devono, invece, essere in questa sede pienamente confermate per i motivi di seguito analiticamente precisati.
Al riguardo il CTU, premesso che non ha avuto modo di visionare i mezzi coinvolti perché già rottamati, ha anzitutto calcolato la velocità di crociera della vettura al momento dell'urto in circa 18,2 km/h sulla sola base dei dati di accelerazione medi per la tipologia di manovra e presupponendo che sia partita da ferma dal segnale di stop, ma precisando che questa stima, pur desunta da alcuni dati non noti, trova piena conferma pagina 5 di 14 sul piano tecnico “dalla componente di velocità dissipata in seguito all'impatto, durante la fase di roto traslazione post-urto”, come si è visto percorrendo una distanza di circa mt. 6,6, considerando che in questa fase la vettura non ha lasciato alcuna traccia gommosa sull'asfalto, verosimilmente perché le ruote anteriori hanno potuto ancora rotolare mentre quelle posteriori non erano in completa aderenza al manto stradale, in quanto il relativo calcolo ha fornito un risultato di km/h di 18,3, del tutto sovrapponibile.
Quanto alla moto, il calcolo è stato eseguito sulla sola base delle dissipazioni energetiche dopo l'urto pervenendo ad un dato di velocità, al momento dell'urto, di km/h 53,1, precisando il CTU che si tratta di un dato approssimativo, per l'incertezza dei dati di input, che induce a ritenere che al momento dell'urto la velocità della moto fosse compresa tra i valori 50 ed i 55 km/h (cfr. pg. 42 della CTU). A questo punto il CTU, per ricostruire la velocità di crociera della moto ha dovuto considerare l'energia dispersa dalla moto nelle fasi precedenti all'urto, ossia durante una prima fase di intensa frenata per mt. 6,9 che ha determinato il bloccaggio della ruota anteriore e caduta a terra della moto medesima e quindi una seconda fase di strisciamento sull'asfalto per mt. 7,6 (cfr. fig. 43 a pg. 40), pervenendo ad un risultato di km/h 68,1 e concludendo quindi che la velocità di crociera della moto si colloca tra i 65 ed i 70 km/h.
In ordine alla reciproca visibilità, anzitutto, il CTU ha fornito il dato essenziale del tratto in rettilineo dall'uscita dalla curva destrosa percorsa dalla moto sino all'incrocio con via LO che è di circa 80 mt. (cfr. 44 e 45 a pg. 43 della CTU) e ha calcolato che all'inizio della manovra in uscita dallo stop compiuta dal conducente della vettura la moto si trovava ad una distanza di circa 52 mt. e, pertanto, i due conducenti erano in grado di vedersi reciprocamente, senza alcuna difficoltà. Detta distanza avrebbe consentito al conducente della moto di arrestarsi senza collidere con la vettura, se avesse mantenuto una velocità pari al massimo consentito di 50 km/h, perché a quella velocità sarebbero stati sufficienti 27,9 mt. per arrestare la moto, a fronte di 33,4 mt. disponibili, dopo lo spazio tecnico di reazione e considerando un coefficiente di attrito di 0,7. Non solo, ma a quella velocità della moto la vettura avrebbe avuto tutto il tempo di liberare l'area di intersezione prima del suo arrivo, anche immaginando una velocità costante della moto, senza alcuna decelerazione per effetto di manovre di frenata. Infine, il CTU ha pure espresso la valutazione secondo la quale una velocità minore di quella mantenuta, pur se superiore ai 50 km/h avrebbe ragionevolmente consentito al conducente della moto almeno di mantenere il controllo del proprio veicolo durante la fase di frenata evitando la caduta prima dell'impatto.
Alla luce di questi rilievi e considerazioni il CTU ha così descritto la dinamica del sinistro (cfr. pg. 44 della CTU): il conducendo della vettura partendo dalla linea di stop su via LO ed “impegnando l'area di intersezione intenzionato a proseguire dritto per immettersi nell'antistante via IO (…) non si avvedeva della presenza sulla s.p. 118 del motociclo (…) in fase di avanzamento alla predetta intersezione al quale” doveva concedere la precedenza. Il conducente del motociclo, “percepito il pericolo generato dall'immissione nell'intersezione dell'autovettura (…) viaggiando ad una velocità compresa nell'intervallo 65-70 km/h, poneva in essere una frenata di emergenza che generava ragionevolmente il bloccaggio della ruota anteriore del motociclo che causava l'impressione al suolo di una traccia gommosa di lunghezza pari
a circa 6,9 mt. (…) a causa della predetta manovra frenante il motociclo veniva destabilizzato e, al termine della predetta traccia gommosa (…) cadeva al suolo sul lato sx, imprimendo tracce di abrasione dell'asfalto (…)” proseguendo “lungo l'originaria direzione di marcia per ulteriori 7,6 mt. circa fino ad impattare (…) con la propria parte anteriore superiore contro la parte laterale inferiore, centro-posteriore, sinistra della autovettura. L'impatto tra i due veicoli avveniva nella parte centro-posteriore della corsia di marcia originariamente percorsa dal motociclo”.
pagina 6 di 14 Il CTU ha, infine, precisato che “in relazione agli elementi tecnici disponibili non è possibile ricostruire analiticamente la posizione del motociclo rispetto all'asse traversale della carreggiata al momento della percezione da parte del conducente dello stesso della necessità” di frenare.
Alla luce di questi rilievi il CTU ha individuato le norme cautelari violate da entrambi i conducenti (cfr. pg.
48 ss.): quello della vettura per non aver concesso la dovuta precedenza partendo da uno stop (art. 145, comma 5 c.d.s.); quello della moto per aver mantenuto una velocità superiore al limite massimo consentito di 50 km/h (art. 142, comma 1 c.d.s.), per non aver mantenuto la massima prudenza approssimandosi ad una intersezione (art. 145, comma 1 c.d.s.) e per non aver mantenuto il controllo del veicolo guidato e non essere stato in grado di compiere l'arresto tempestivo del veicolo entro il suo campo di visibilità (art. 141, commi 2 e 3 c.d.s.).
Queste conclusioni sono state vivacemente contestate da entrambi i CTP, sia pure per motivi opposti.
L'ing. , CTP del convenuto ha censurato la CTU sotto un duplice profilo: da un Persona_1 CP_1 lato osservando come la circostanza certa che la traccia di frenata sia collocata in prossimità della linea di mezzeria induce a ritenere violato, da parte del motociclista, anche l'obbligo di mantenere la destra rigorosa di cui all'art. 143 c.d.s., violazione che ha avuto una diretta correlazione causale con l'impatto perché, ove avesse viaggiato in prossimità del margine destro, la moto non avrebbe impattato contro la vettura che avrebbe avuto il tempo di liberare l'intersezione prima del suo arrivo, considerando che l'impatto è avvenuto nella fase terminale della manovra di attraversamento della provinciale;
dall'altro ha ritenuto sottostimata la velocità del motociclo di almeno 25-30 km/h non tenendo adeguatamente conto dell'energia
“dissipata dal motociclo nel momento in cui, incuneandosi sotto la vettura (…) la solleva parzialmente e la fa ruotare di circa 110 gradi”. Sotto questo profilo il CTP osserva che assumendo una velocità di crociera della moto di 96 km/h all'inizio della manovra della vettura la moto era fuori dal suo campo di visibilità, con conseguente insussistenza della violazione contestata della mancata precedenza, mentre l'eccessiva velocità tenuta lunga la semicurva rende ragione del fatto che il conducente sia stato costretto ad allargare la propria traiettoria in uscita avvicinandosi alla linea di mezzeria ed inizia a frenare mentre è ancora in piega sul lato destro ed è anche per questo che rovina a terra (cfr. pg. 5 delle osservazioni).
A queste osservazioni il CTU risponde, in modo pienamente condivisibile, che “seppure sia probabile che il motociclo non procedesse in prossimità del margine destro della corsia di propria utenza (posizione che verosimilmente avrebbe contribuito ad evitare il verificarsi del sinistro in esame) gli elementi tecnici disponibili e la tipologia di veicolo (i motocicli a due ruote sono caratterizzati dalla capacità di repentini spostamenti traversali) non permettono (…) di poter determinare l'effettiva posizione del motociclo rispetto all'asse trasversale della carreggiata al momento della percezione da parte del conducente della necessità di” frenare. A conforto di questa conclusione si può aggiungere che è ben possibile che nello spazio psicotecnico di reazione (come è noto convenzionalmente di 1 secondo) il conducente abbia eseguito una istintiva manovra di scarto verso la propria sinistra per sfuggire dal lato (destro) dal quale proveniva il pericolo, sebbene la corretta manovra di emergenza sarebbe dovuta essere esattamente l'opposta.
Sul punto, pertanto, in piena aderenza con la valutazione finale del CTU e della collocazione sulla sede stradale dell'inizio del segno di frenata, si deve concludere come sia solo probabile la violazione della regola dell'obbligo di mantenere la destra rigorosa da parte del motociclista.
pagina 7 di 14 Quanto alla velocità il CTU concorda che l'energia dispersa dalla moto per imprimere la rotazione alla vettura non sia nulla ma la stima come trascurabile e tale da influire sulla velocità in modo che, sebbene non sia nullo, si colloca all'interno del range di valori di velocità del motociclo indicati.
Anche questa conclusione appare pienamente condivisibile e supportata dai rigorosi calcoli matematici eseguiti dal CTU, mentre la critica del CTP è sostanzialmente apodittica non fornendo alcuna base tecnica e scientificamente controllabile del perché quella dissipazione di energia fosse in grado di imporre un aumento di velocità di 25-30 km/h e non invece, di 5, 10 o 50 km/h. L'inattendibilità della stima di velocità compiuta dal CTP discende anche dalla circostanza che quel valore sembra essere individuato al precipuo fine di far “scomparire” la moto dal campo di visibilità del conducente della vettura al momento in cui ha iniziato a compiere la manovra di avanzamento dal segnale di stop, in modo da escludere la sua responsabilità, ma senza alcuna base tecnica, mentre, come si è visto, la velocità stimata dal CTU consente di accertare la piena ed ampia visibilità reciproca al momento in cui il conducente del veicolo inizia a compiere la manovra di attraversamento della provinciale.
Viceversa, il CTP di parte attore, dott. sostituendo nei calcoli compiuti dal CTU taluni Persona_2 parametri calcola la velocità di crociera della moto in km/h 56 che, “considerando l'approssimazione di calcolo”, giunge alla conclusione secondo la quale si può indicare una velocità compresa tra i 47 km/h i 56 km/h, senza spiegare in alcun modo perché mai l'approssimazione di calcolo dovrebbe condurre solo ad una riduzione e non anche un aumento del dato ottenuto. Il CTP compie questa valutazione all'evidente scopo di individuare, quale unica causa del sinistro, la mancata precedenza da parte del conducente della vettura.
Anche in questo caso le risposte del CTU sono del tutto condivisibili precisando come la scelta di assumere il valore di EES per il motociclo a 10 km/h, corrispondente al valore minimo è del tutto arbitraria e si ripercuote su tutti i calcoli successivi. Evidenzia, poi, come il CTP nello stimare l'apporto energetico dei due veicoli abbia individuato, in prima approssimazione, un valore di 60 a 40 con l'apporto maggiore attribuito alla moto, senza fornire alcuna giustificazione e, per di più, quando poi compie i calcoli inverte la stima associando al motociclo un contributo del solo 40%. Infine, il CTP, per giungere ad un esito gradito, è pure costretto ad effettuare “una notevole riduzione del coefficiente d'attrito” in riferimento alla traccia di frenata rispetto a quello da lui stesso utilizzato in sede di “considerazioni tecniche preliminari”. Anche in questo caso, pertanto, l'inaffidabilità delle valutazioni peritali compiute dal consulente di parte sono correlate alla circostanza che non sono in alcun modo sorrette da valutazioni fornite dalla scienza di riferimento ma solo dall'interesse della parte assistita.
Si devono dunque condividere con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla velocità stimata della moto, le valutazioni espresse in CTU.
Sulla base delle risultanze tecniche si deve affermare un concorso di colpa tra i due conducenti nella causazione del sinistro e, precisamente, va ravvisata la responsabilità per il 30 % all'attore, conducente del motociclo, e per il 70 % al convenuto, conducente dell'autovettura. La colpa più grave, infatti, va attribuita al convenuto, il quale, pur trovandosi ad un'intersezione in presenza di segnaletica orizzontale e verticale di “fermarsi e dare precedenza” (STOP) e corrispondente striscia trasversale di arresto, non si è arrestato per un periodo adeguato di tempo e riprendeva la marcia nonostante il sopraggiungere dell'attore, al quale avrebbe dovuto dare la precedenza, e che si trovava a circa 52 metri dalla posizione d'urto tra i due veicoli ed era perfettamente visibile dal convenuto. Si tratta, indiscutibilmente, della violazione più grave alle norme cautelari vigenti in materia di circolazione stradale in stretta relazione causale col sinistro e che fonda anche un affidamento degli pagina 8 di 14 altri utenti della strada particolarmente pregnante, essendo evidente che gli utenti che percorrono strade che si giovano del diritto di precedenza rispetto alle collaterali, sono del tutto legittimati ad immaginare che questa precedenza sia osservata. Anche l'attore, tuttavia, non va esente da colpa per avere lo stesso guidato a velocità superiore a quella massima consentita che non gli ha consentito di mantenere il controllo del veicolo, una volta percepito il pericolo conseguente all'illecita manovra compiuta dal e di arrestarlo entro il proprio CP_1 campo di visibilità e, comunque, non aver tenuto la massima prudenza in prossimità di un'intersezione e di un attraversamento pedonale posizionato subito dopo.
Benché non fondata, come si è visto, su dati tecnici certi e, dovendosi pertanto ritenere una circostanza dubbia, in quanto non compiutamente dimostrata, anche la violazione dell'art. 143 c.d.s., per non aver mantenuto la c.d. destra rigorosa può essere ascritta all'attore. Infatti, come è noto, la responsabilità per la circolazione dei veicoli è retta da due norme fondamentali, espresse nei primi due commi dell'art. 2054 c.c.: in base al primo la responsabilità del conducente di un veicolo, pur essendo fondata sul criterio generale della colpa, subisce due specifici aggravamenti, perché, da un lato, la colpa è presunta e, dall'altro, la prova liberatoria è descritta in modo particolarmente stringente, non accontentandosi la legge della semplice assenza di colpa, ma richiedendo la prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; in base al secondo, in “caso di scontro tra i veicoli si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno…”. L'evidente collegamento sistematico tra le due norme ha indotto la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione pienamente condivisibile che qui va ribadita, a ritenere che la prova liberatoria di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. non è fornita semplicemente dimostrando la colpa del conducente del veicolo antagonista, occorrendo invece la dimostrazione che la propria condotta di guida sia esente da qualsiasi censura, salvo solo il caso in cui la colpa dell'altro conducente non assume un rilevo assorbente sul piano del rapporto di causalità (cfr. Cass., 16.02.2017, n. 4130, rv. 542842 e, da ultimo
Cass., 19.12.2024, n. 33483, rv. 672992 e Cass., 20.11.2024, n. 29927, rv. 672909, secondo la quale
“l'accertamento di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità …. solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”). In un sistema siffatto di ripartizione degli oneri probatori è sufficiente, per fondare un sito di corresponsabilità, che una violazione alle norme cautelari di circolazione, sia solo concretamente possibile, alla luce dei rilievi e delle valutazioni tecniche proprie del caso concreto, a maggior ragione nel caso in cui altre condotte imprudenti siano state, invece, compiutamente dimostrate e, pertanto, la valutazione del CTU secondo la quale la condotta dell'attore di non aver mantenuto la c.d. destra rigorosa deve ritenersi probabile, è già sufficiente per fondare un concorso di colpa in capo all'attore.,
Tutto ciò, però, non pregiudica il riconoscimento di una responsabilità senz'altro prevalente, nella misura sopra indicata, in capo al conducente del veicolo antagonista.
In ordine al quantum, l'attore chiede il risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, del danno biologico da invalidità permanente con un incremento a titolo di personalizzazione e da invalidità temporanea, oltre che del danno morale. Chiede inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione delle spese mediche affrontate (danno emergente), con esclusione del danno da lucro pagina 9 di 14 cessante, per la lesione alla propria capacità lavorativa specifica, già interamente risarcita dall' , CP_5 trattandosi il sinistro per cui è causa di un infortunio in itinere.
La CTU, con indagine immune da vizi logici o di motivazione, del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e condivisa dai CTP tanto che non hanno mosso alcune osservazioni in merito e che va dunque pienamente accolta, ha affermato che il sinistro ha causato all'attore un trauma toracico chiuso associato a frattura delle coste dalla V alla VIII a destra con pneumotorace omolaterale, un il trauma addominale chiuso con dissecazione dell'arteria renale sx, focolaio ischemico al terzo medio del rene omolaterale e focolaio lacero-contusivo della milza, frattura dell'arco anteriore sx e dell'arco posteriore destro di C1, frattura del processo spinoso di C5, frattura della lamina dx e sx di D1, frattura dei processi spinosi da D5 a D12, frattura del soma di S3 ed S4, frattura pluriframmentaria del corpo della scapola sx associata a distacco posteriore della glena scapolare omolaterale, escoriazioni polidistrettuali e ferita profonda lacero-contusa a carico del terzo distale di coscia sx, che hanno reso necessario un ricovero ospedaliero nell'immediatezza e numerosi trattamenti ortopedici conservativi, chirurgici , farmacologici e riabilitativi, con un quadro clinico stabilizzato in“un danno anatomico-disfunzionale a carico del distretto rachideo, toracico ed addominale associato ad apprezzabile pregiudizio estetico” tale da configurare un danno biologico permanente del 38% (cfr. CTU pg. 11). La CTU ha inoltre riconosciuto un'invalidità temporanea al 100% per 70 gg., al 75% per 90 gg. e al 50% per 100 gg. Infine, la CTU ha riconosciuto la congruità di tutte le spese mediche sostenute dall'attore, che vanno complessivamente quantificate in € 6.802,27 (valore comprensivo delle spese strettamente sanitarie, per
€ 6.040,27, oltre alla fattura relativa alla visita medico-legale effettuata prima del giudizio nonché alle fatture relative all'acquisizione di documentazione e/o supporto CD relativo alle prestazioni sanitarie).
Pertanto, sulla base delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale aggiornate all'anno 2024, tenuto conto dell'età di anni 30 al momento del sinistor, il danno biologico permanente è di € 290.703,00, di cui € 193.802,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed € 96.901,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore (danno morale), che può ritenersi provato in via presuntiva, sulla base di comuni massime di esperienza, in ragione della gravità e pregnanza delle lesioni subite
Nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del danno, in quanto manca sia l'allegazione che la prova di conseguenze pregiudizievoli tali da superare le conseguenze “normali” già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata delle tabelle. Sul punto l'attore si è limitato a descrivere le mere conseguenze pregiudizievoli normalmente connesse alle lesioni descritte in CTU che, tuttavia, come tali sono già interamente ricomprese nei valori tabellari. La giurisprudenza è, infatti, ormai consolidata nel ritenere che “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (cfr., tra le altre, Cass, n. 6378, 25.01.2023, non massimata;
Cass., n. 28988, 03.07.2019, rv. 655964-01).
Il danno biologico temporaneo, considerato il valore di € 115,00 al giorno, ammonta a complessivi € 21.562,5 (8.050,00 + 7.762,5 + 5.750,00).
pagina 10 di 14 Il danno non patrimoniale ammonta pertanto ad € 312.265,50 (=290.703,00 + 21.562,50) al quale va aggiunto il danno patrimoniale emergente di € 6.802,27 e, pertanto, il danno complessivo ammonta ad
€ 319.067,77. Considerato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro nella misura del 30 %, il danno risarcibile va ridotto della predetta percentuale e corrisponde alla somma complessiva di € 223.347,44 alla data del 7.08.2020 (comprensiva delle seguenti voci di danno: € 135.661,4 di danno biologico dinamico-relazione, € 67.830,7 di danno biologico da sofferenza soggettiva interiore, € 15.093, 75 di danno biologico temporaneo e € 4.761,59 di danno patrimoniale).
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro appare equo riconoscere un 3% in ragione annua.
Gli acconti liquidati nelle more vanno detratti, a norma dell'art. 1194 c.c., prima agli interessi e poi al capitale.
Nelle more è stata liquidata una rendita e due acconti da parte di CP_5 Controparte_2
Quanto alla rendita , relativa al danno biologico, è stata capitalizzata al 18.11.2021 in € CP_5
131.335,93 (tabella sub doc. 15 att.) e deve, pertanto, essere interamente detratta nella misura CP_5 indicata, in quanto è inferiore rispetto alla relativa componente civilista “identica” del danno biologico dinamico-relazionale ( come si è visto liquidato nella misura di € 135.661,4).
Va evidenziato che il valore della somma erogata a titolo di rendita che viene utilizzato ai fini
CP_5 del calcolo del risarcimento è quello indicato nel doc. 15 att., allegato all'atto di citazione. Non può essere preso in considerazione il prospetto allegato dall'assicurazione con la comparsa conclusione in quanto assolutamente tardivo e, dunque, inammissibile. Riguardo alla detrazione della rendita , nel rispetto del principio della compensatio lucri cum
CP_5 damno, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini del calcolo del danno differenziale, considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da
CP_5 lesione della salute, vada sottratto l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro
CP_5 siano destinati a ristorare pregiudizi identici, tanto che può dirsi che il criterio per “poste identiche” abbia superato quello per “poste omogenee (danno patrimoniale e non patrioniale), in precedenza adottato (cfr., tra le altre, Cass. n. 30293, 11.10.2023, rv. 669351-01). Riguardo alla somma di denaro erogata a titolo di ristoro del danno biologico permanente, l' non
CP_5 indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali) né accorda alcuna personalizzazione e, pertanto, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente (“civilistico”), al netto della
(eventuale) personalizzazione e del danno morale. Nel caso di specie, tuttavia, il valore dell'indennizzo relativo al danno biologico permanente è CP_5 inferiore al corrispondente valore civilistico e va pertanto detratto interamente. In data 6.12.2021 è stato liquidato un acconto da parte dell'assicurazione per € 18.200,00 (doc. 14 att.).
pagina 11 di 14 Per ragioni di rapidità di calcolo, stante la vicinanza temporale di queste due liquidazioni, si procede sommando la rendita con il primo indennizzo di ottenendo il valore di € CP_5 Controparte_2
149.535,93 e considerando, convenzionalmente, la data del 30.11.2021 ai fini del calcolo della rivalutazione e degli interessi.
Infine, in data 09.01.2023 la ha pagato un secondo acconto pari a € 57.000,00 Controparte_2
(doc. 19 att.).
Il danno complessivo risarcibile al momento del sinistro (7.08.2020) ammontava a € 223.347,44. A tale somma vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione al 4 % (1 anno e 4 mesi) fino al 30.11.2020 (data stabilita convenzionalmente, vedi sopra) corrispondenti a € 8.933,9. Alla somma di € 232.281,34 (223.347,44 + 8.933,9) vanno detratti € 149.535,93 (rendita + primo acconto) e si ottiene il danno CP_5 residuo pari a € 82.745,41 al 30.11.2021. A tale somma vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione al 3,25 % (1 anno e 1 mese) fino al 09.01.2023 (data secondo acconto) corrispondenti a € 2.689,22. Alla somma di € 85.434,63 (82.745,41
+ 2.689,22) vanno detratti € 57.000,00 (secondo acconto) e si ottiene il danno residuo pari a € 28.434,63 al 09.01.2023, a cui va aggiunto il 3 %, a titolo di rivalutazione ed interessi cumulativamente considerati, in ragione annua sino al saldo effettivo.
Contr I convenuti e pertanto, vanno condannati in solido al pagamento di € 28.434,63 Controparte_1 oltre al 3 % in ragione annua dal 09.01.2023 al saldo effettivo.
Va anche accolta la domanda di manleva assicurativa promossa dal contro il proprio CP_1 Contr assicuratore r.c. auto, sicché deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato di quanto questi dovesse essere obbligato a pagare all'attore in esecuzione della condanna sopra riportata, ivi comprese anche le spese c.d. di soccombenza ma con esclusone di quelle c.d. di resistenza, a norma dell'art. 1917, comma 4 c.c. per difetto di specifica domanda (cfr. Cass., 16.02.2024, n. 4275, rv. 670137).
La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patrimoniali all'autovettura va parzialmente accolta. Il danno patrimoniale all'autovettura subito a causa del sinistro ammonta a € 1.600,00 (cfr. doc. 8 att.), ma in applicazione del concorso di colpa riconosciuto nella causazione del sinistro, il danno risarcibile ammonta a € 480,00 (corrispondente al 30% di 1.600,00) oltre al 3 % in ragione annua dal giorno del sinistro (07.08.2020) al saldo effettivo.
I convenuti e vanno quindi condannati in solido al pagamento di € 480,00 oltre al Parte_1 CP_3
3 % in ragione annua dal 07.08.2020 al saldo effettivo.
Va anche accolta la domanda di manleva assicurativa promossa dall'attore contro il proprio assicuratore r.c. auto, sicché deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato di CP_3 quanto questi dovesse essere obbligato a pagare al convenuto in esecuzione della condanna sopra riportata, ivi comprese anche le spese c.d. di soccombenza ma con esclusone di quelle c.d. di resistenza,
a norma dell'art. 1917, comma 4 c.c. per difetto di specifica domanda (cfr. Cass., 16.02.2024, n. 4275, rv. 670137). pagina 12 di 14 Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per una compensazione parziale al 50% nel rapporto processuale tra attori e i convenuti, riconducibili all'accoglimento solo parziale della domanda ed in misura di molto inferiore rispetto alla domanda dell'attore. Inoltre, entrambe le parti non si sono rese disponibili ad una conciliazione, sulla base delle indicazioni fornite da questo Giudice all'ultima udienza dd. 20.11.2024, in tutto conformi alla presente decisione. Da un lato, infatti, l'attore ha insistito sulla richiesta di danni in misura eccessiva e, dall'altro, l'assicurazione, pur correttamente rifiutandosi di riconoscere la c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale ha, tuttavia, erroneamente ritenuto di aver già completamente risarcito il danno.
Pertanto i convenuti vanno condannati a pagare, in solido tra loro ed in favore dell'attore la restante metà delle spese processuali, liquidata come da dispositivo, in applicazione dei valori tariffari medi previsti per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 a norma dell'art. 5, co. 1, D.m. 55/2014, con la precisazione che tra le spese vive sono conteggiate anche la metà delle spese per le CTU (poste in via anticipata interamente a carico dell'attore) e la CTP svolte in corso di causa
Le spese relative al rapporto processuale sulla domanda riconvenzionale seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione fino a €
1.100,00 a norma dell'art. 5, co. 1, D.m. 55/2014.
Non si ritiene di dover liquidare alcuna spesa per il rapporto processuale relativo alle domande di manleva assicurativa poiché gli assicuratori non hanno mai contestato la garanzia assicurativa e si deve pertanto ritenere che detto rapporto processuale non abbia comportato alcun aggravio di spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 contro e e da contro
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_3
1. Accertato che il sinistro dd. 7.08.2020 è stato causato da un corso di colpa dell'attore nella misura del 30 % e del convenuto della misura del 70 %, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attore di € 28.434,63 oltre al 3 % annuo dal 09.01.2023 Parte_1 al saldo effettivo;
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto di € CP_3 Controparte_1
480,00 oltre al 3 % annuo dal 07.08.2020 al saldo effettivo;
3. Condanna e in solido, alla rifusione delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite in favore di , che si liquidano in complessivi € 8.057,09, di cui € 3.808,00 per Parte_1 onorari, di cui € 405,99 per spese vive, di cui € 1.573,90 (CTU ing. , di cui € 488,00 Per_3 (CTU dott.ssa ), di cui € 244,00 (CTP dott. e di cui € 1.537,2 (CTP Per_4 Per_5
, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Per_2
pagina 13 di 14 4. Condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Controparte_3 favore del convenuto , che si liquidano in complessivi € 662,00 per onorari, Controparte_1 oltre al 15 % per spese generali, CPA e IVA come per legge.
5. Condanna di tenere indenne di quanto egli dovesse Controparte_2 Controparte_1 pagare in esecuzione dei capi 1 e 3 della presente sentenza;
6. Condanna di tenere indenne di quanto egli dovesse pagare Controparte_3 Parte_1 in esecuzione dei capi 2 e 4 della presente sentenza.
Rovereto, 11 febbraio 2025.
Il Giudice Dott. Riccardo Dies
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